Circolare n. 1/2000 - GURS n.55 del 01/12/2000 S.O.
Prot. n. 7714/Coord/Reg lì, 28 novembre 2000
e, p.c., - Alla V Commissione legislativa dellAssemblea regionale
siciliana - Ufficio di Presidenza
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Direzione generale per
limpiego - Divisione VII
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- AllI.N.P.S. Direzione Centrale Entrate Contributive
- Alla sede I.N.P.S. della regione Sicilia
- Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dellAssessorato regionale del lavoro
LORO SEDI
1) Piani straordinari di inserimento professionale.
Si comunica che la Commissione regionale per l'impiego con delibera n. 34 e 38 adottate rispettivamente nelle sedute del 29 giugno 2000 e 21 luglio 2000, ha approvato n. 69 convenzioni (allegato 1), stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le Associazioni datoriali, gli Ordini e Collegi Professionali, relative ai Piani straordinari di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui allart. 10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n° 18, per l'utilizzazione di n. 5.500 giovani, che comportano alla conclusione del piano, da parte dei soggetti utilizzatori, lassunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
L'utilizzazione dei giovani nei piani straordinari di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento ma comporta per il datore di lavoro alla conclusione del piano, lassunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti, così come previsto dallart.10, comma 2, della legge regionale 19 agosto 1999, n°18.
In caso di inadempienza a tale obbligo, lAssessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lemigrazione dispone la decadenza dai benefici concessi ai sensi del comma 2 dellart.10 della legge regionale 19 agosto 1999, n°18, ed il recupero delle somme erogate.
Inoltre, la Commissione regionale per limpiego, nella seduta del 21 luglio 2000, ha preso atto che lOrdine dei Consulenti del lavoro di Caltanissetta, con nota n. 317 del 20 luglio 2000, ha manifestato la volontà di rinunciare al piano straordinario, e che lOrdine dei Consulenti del lavoro di Ragusa e lU.C.I.C.T. Sede Prov.le di Agrigento non si sono presentati per la stipula della relativa convenzione e si è riservata di approvare, queste ultime, al momento della eventuale stipula delle stesse.
La LegaCoop, ha inoltre comunicato, con nota prot. 251 del 27 luglio 2000, di non essere interessata allattivazione della misura in oggetto.
La Commissione regionale per limpiego, ha approvato le convenzioni stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le Associazioni datoriali, gli Ordini e Collegi Professionali, assegnando a tali enti, il numero di giovani riportato nella finca "Assegnazione definitiva", sulla scorta dei criteri adottati nella seduta del 17 maggio 2000, del 29 giugno 2000 e del 21 luglio 2000.
Il numero dei giovani da assegnare ai singoli soggetti utilizzatori, sarà determinato dagli enti convenzionati, nei limiti di quanto assegnato complessivamente a ciascun ente, esclusivamente ai soggetti di cui all'allegato 2) alla presente circolare, e comunque in numero non superiore al numero massimo dei soggetti assegnabili riportato nello stesso allegato.
Appare pleonastico precisare che tale assegnazione è possibile solo nei confronti dei soggetti utilizzatori la cui istruttoria si è conclusa con il giudizio di ammissibilità e sarà operata, sulla base di criteri oggettivi che saranno deliberati da ciascun ente convenzionato.
Tale delibera, dovrà essere notificata all'Agenzia regionale per l'impiego - Coordinamento regionale delle misure di politica del lavoro, all'Ufficio provinciale del lavoro, all'Ispettorato provinciale del lavoro, alla Sezione circoscrizionale per l'impiego ed all'Istituto nazionale per la previdenza sociale, competenti per territorio, unitamente all'elenco delle imprese effettivamente beneficiarie della misura in parola, con a fianco indicato il numero dei giovani che possono essere assegnati.
Nessun giovane potrà essere assegnato ai singoli soggetti utilizzatori, di cui all'allegato 3) alla presente circolare, la cui istruttoria si è conclusa con il giudizio di non ammissibilità.
Le relative motivazioni sullesclusione sono indicate nella predetto allegato.
2) Assegnazione dei giovani
L'assegnazione dei giovani avviene, a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per i soggetti privati tramite chiamata nominativa in conformità ai criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 settembre 1997.
A tal proposito i soggetti utilizzatori che risultano assegnatari di giovani da utilizzare con i piani straordinari di inserimento professionale, faranno richiesta formale alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio ove si svolgerà l'attività lavorativa e formativa, utilizzando lapposita modulistica allegata alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n° 370 (allegati 5, 6 e 7).
Sulla richiesta di assegnazione l'Associazione datoriale, l'Ordine o il Collegio professionale apporrà il proprio visto che ne certificherà l'avvenuta adesione alla convenzione stipulata.
Giusto quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con circolare dell1 giugno 1998, n° 74, per quanto concerne i vincoli di parentela, i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione non possono essere attivati nei confronti del coniuge, nonché per più di un parente o affine fino al terzo grado del soggetto utilizzatore.
E, altresì, esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due piani di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.
Analogamente si esclude la possibilità di accesso ai piani di inserimento professionale da parte di soggetti che abbiano in corso un rapporto di lavoro part-time, anche se a termine.
La competente Sezione circoscrizionale per l'impiego, verificherà scrupolosamente, che il soggetto utilizzatore rientri effettivamente nellelenco di cui allallegato 2) alla presente circolare e tra quelli di cui all'elenco trasmesso dall'ente convenzionato.
Verificherà, altresì, che non venga superato il numero massimo di giovani assegnati al soggetto utilizzatore ricompreso nellelenco rimesso dallente convenzionato.
Provvederà, pertanto, all'assegnazione dei soggetti interessati, utilizzando l'apposita modulistica, sulla scorta del titolo di studio o qualifica professionale indicata nella richiesta di assegnazione, previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 15 della legge 451/94, alla data della comunicazione del soggetto utilizzatore, e cioè:
Contestualmente alla richiesta di assegnazione il soggetto utilizzatore chiederà alla sezione circoscrizionale per l'impiego la vidimazione di apposito registro delle presenze.
Al fine di agevolare i soggetti utilizzatori onde consentire l'immediata esecutività dei piani, nella considerazione della semplicità delle verifiche da effettuare, le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono invitate a rilasciare il nulla osta all'assegnazione ed a vidimare i registri di presenza a vista.
I soggetti utilizzatori, ricevuto il nulla osta dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, provvederanno a dare corso all'utilizzazione dei giovani, previa apertura di apposita posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L. ai fini dell'assicurazione dei giovani utilizzati, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riferimento ai rischi connessi all'impiego delle macchine, attrezzature e materiali utilizzati dai giovani.
Si invitano i soggetti utilizzatori a valutare l'opportunità di aprire apposita posizione assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
I soggetti utilizzatori dovranno tenere presso ogni luogo ove si svolge l'attività lapposito registro delle presenze giornaliere dei giovani utilizzati, progressivamente numerato e vidimato dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, con i giovani nominativamente indicati, sul quale verranno apposte le firme di presenza con a fianco indicato l'orario di entrata e di uscita.
Nel predetto registro dovrà essere indicata l'articolazione giornaliera delle ore destinate alle prestazioni lavorative e delle ore destinate alla formazione, sulla scorta del programma dei lavori articolato per mese, del quale si dovrà dare comunicazione preventiva all'U.P.L.M.O. e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Dell'inizio dell'utilizzazione e dell'articolazione dei lavori dovrà essere informato l'U.P.L.M.O. e l'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Qualora nella fase di realizzazione del P.I.P. dovesse rendersi necessaria una diversa articolazione, il soggetto utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici suindicati.
Tale comunicazione sulla partecipazione dei giovani al P.I.P. va data all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente pur non configurandosi per i giovani inseriti un rapporto di lavoro, stante che comunque viene svolta un'attività presso il soggetto utilizzatore per un numero di ore massimo di 100. Va, quindi, comunque osservata da parte del soggetto attuatore la normativa attualmente vigente in tema di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.
Il soggetto utilizzatore dovrà altresì trasmettere, contestualmente all'inizio dell'utilizzazione, l'elenco dei soggetti utilizzati, alla propria Associazione datoriale o allOrdine/ Collegio professionale utilizzando la scheda pubblicata sulla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n° 370 (allegato 7).
E' appena il caso di ricordare l'obbligo dell'Ente convenzionato e del soggetto utilizzatore di conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.
Le procedure di assegnazione ai P.I.P. dovranno esperirsi entro e non oltre 45 giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pena lesclusione dal piano medesimo.
Gli Enti convenzionati comunicheranno, entro 30 giorni dalla scadenza delle procedure di assegnazione, suddivisi per provincia e per titolo di studio, a questo Coordinamento ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, tempestivamente, lelenco dei soggetti utilizzatori con a fianco indicato il numero dei giovani assegnati ai P.I.P. straordinari e le relative generalità.
3) Sostituzioni
Qualora dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di inserimento, l'Associazione datoriale o l'Ordine o il Collegio professionale, esperito infruttuosamente presso la propria sede un tentativo di composizione bonaria della controversia, promuove la revoca dell'assegnazione da parte della Sezione circoscrizionale per l'impiego, con la conseguente sostituzione di quello dei soggetti che fosse ritenuto responsabile dell'anticipata risoluzione del rapporto di inserimento professionale.
Si precisa che il punto 11 della convenzione sottoscritta le Associazioni datoriali, gli Ordini ed i Collegi professionali e lAgenzia regionale per limpiego viene specificato che "Relativamente allobbligo di assunzione dei giovani utilizzati nei predetti piani, dopo la conclusione degli stessi, per la percentuale di cui ogni soggetto utilizzatore si è impegnato, il datore di lavoro calcolerà il numero dei soggetti da trasformare in rapporto di lavoro subordinato sulla base di coloro che hanno portato a termine lesperienza raggiungendo almeno il 70% del monte ore programmato.".
Pertanto alla luce di quanto su esposto, non possono essere effettuate sostituzioni, se, a seguito di dimissioni, il monte ore restante del piano di inserimento risulta inferiore al 70%.
4) Modalità di pagamento ed applicazione di determinati istituti.
Per quanto attiene le modalità di pagamento delle indennità spettanti ai giovani, occorre precisare che i soggetti utilizzatori sono tenuti a corrispondere con cadenza mensile lindennità spettante ai giovani in base alle ore di presenza effettuate nellarco di ogni mese.
Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti allI.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti.
In base al disposto normativo, lobbligo della corresponsione dellindennità spettante ai giovani neo inseriti si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente. Pertanto, anche ai fini di una semplificazione e uniformità di adempimenti, lI.N.P.S. provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex legge n. 451/94 e n. 52/98, anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente.
Le somme anticipate potranno essere portate a compensazione con il mod. F24. Le stesse anticipate dagli enti utilizzatori a titolo di indennità, previa rendicontazione, saranno rimborsate trimestralmente all'istituto, a valere sul Fondo Nazionale per loccupazione.
Ai fini di una più efficace azione amministrativa nelle modalità di pagamento, questo Assessorato ha stipulato in data 20 gennaio 2000 una convenzione (allegato 4) con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la Direzione Generale dellI.N.P.S., per snellire le procedure ed adeguare le stesse alla normativa regionale.
Relativamente alle modalità operative relative al conguaglio delle somme anticipate dai soggetti utilizzatori, restano valide, pertanto, le direttive emanate dallI.N.P.S. Direzione Centrale Entrate Contributive, con circolare n° 13 del 27 gennaio 1999, e n° 60 del 7 marzo 2000.
Considerato il contenuto della norma, si sottolinea lesigenza che le S.A.P. I.N.P.S. attivino le dovute sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.
Per quanto attiene al regime fiscale delle indennità liquidate, le attività formative ed il monitoraggio degli interventi, nonché quantaltro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 22 ottobre 1998, n° 322, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 58 del 14 novembre 1998, punto 6) e circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n° 290, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 5 del 28 gennaio 1998, punti 5) e 6) e successive modifiche ed integrazioni.
Per lapplicazione di determinati istituti, quali ferie, malattia e maternità, nonché quantaltro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n° 336, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 8 del 16 febbraio 1999, punto 7), e dalla circolare assessoriale 23 giugno 2000, n. 20, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 34 del 21 luglio 2000.
Per le procedure e le modalità di realizzazione dei suddetti piani, a cura dei soggetti utilizzatori, si farà riferimento alla modulistica allegata alla circolare assessoriale 13 gennaio 2000, n. 370 (allegati 5, 6 e 7).
5) Attività di vigilanza e controllo
Restano valide le direttive impartite con circolare assessoriale 27 aprile 1998, n° 306.
L'ASSESSORE (On.le Benedetto Adragna)