Allegato 4)

I N T E S A  TRA LA REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell’emigrazione

rappresentata dall’Assessore pro-tempore On.le Antonino Papania

La Direzione Generale

Dell’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l’attuazione dell’art.81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 che ha regolamentato le modalità di pagamento relative ai Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione di cui all’art.15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione in legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato ed integrato con l’art.9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, con l’art.19 della L.R. 7 agosto 1997, n. 30, con l’art.1 del D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con l’art.11 della L.R. 5 gennaio 1999, n. 4, e con l’art.10 della L.R. 19 agosto 1999, n. 18.

  1. Piani di inserimento professionale art. 15 legge n. 451/94
    1. Nella Regione Siciliana, in esecuzione dell’art.19, comma 1 lett. b), della L.R. 7 agosto 1997, n. 30, ai giovani impegnati nei progetti di cui all’art.15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione in legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, è erogata una indennità oraria pari a lire 8.000 per un impegno massimo di 100 ore mensili e per un periodo non superiore a 12 mesi.
    2. A decorrere dal 1° gennaio 1999, nell’ambito della Regione Siciliana, i soggetti utilizzatori corrispondono per intero le indennità spettanti ai giovani utilizzati nei piani di inserimento professionale, di cui al comma 1 lett. b), dell’art.15 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione in legge 19 luglio 1994, n. 451. Le somme anticipate, con esclusione di quelle a carico del soggetto utilizzatore, saranno conguagliate in sede di versamento dei contributi dovuti all’I.N.P.S da parte dall’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all’I.N.P.S., da parte dall’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione.
    3. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, comunicherà alla Direzione regionale dell’I.N.P.S., copia dei Piani regionali, approvati dalla Commissione regionale per l’impiego, con l’indicazione delle risorse finanziarie con cui si farà fronte.
  1. Piani di inserimento professionale interregionali art. 11 L.R. n. 4/99
    1. Ai giovani residenti nella Regione Siciliana, utilizzati nei cosiddetti Piani interregionali con gemellaggio, si applicano le disposizioni previste dall’art.11 della L.R. 5 gennaio 1999, n. 4. L’erogazione delle indennità avverrà con le modalità previste dall’art.81, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
    2. Per i Piani di cui al superiore punto, l’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, comunicherà, a seguito dell’avvenuta presa d’atto dei Piani approvati dalle Commissioni regionali per l’impiego delle Regioni ospitanti, alle Direzioni Regionali dell’I.N.P.S. competenti per territorio, copia dei Piani con l’indicazione delle risorse finanziarie con cui si farà fronte.
  2. Piani di inserimento professionale art. 15 lett. a) legge n. 451/94
    1. L’art.10 della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, ha apportato alcune modifiche ai piani di inserimento di cui al comma 1, lett. a), dell’art.15, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazione dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
    2. I suddetti piani non rientrano nella sfera di applicazione della presente convenzione.

    3. L’Assessorato Regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, trasmetterà comunque alla Direzione regionale dell’I.N.P.S., copia dei progetti approvati.
  3. Piani di inserimento professionale autofinanziati art. 10 L.R. n. 18/99
    1. L’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione, trasmetterà alla Direzione regionale dell’I.N.P.S., copia dei piani regionali autofinanziati dai soggetti utilizzatori, ai sensi dell’art. 10 comma 1, ultimo periodo, della L.R. 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione regionale per l’impiego, con l’indicazione delle imprese o dei liberi professionisti beneficiari della misura.

Roma, 20 gennaio 2000

back BackPage