DIREZIONE CENTRALE
DELLE ENTRATE CONTRIBUTIVE

DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e

Roma, 27.01.1999

periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Primari Medico legali

Circolare n. 13

e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali

Allegati 5

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

 

 

OGGETTO:

Piani di inserimento professionale (P.I.P.). Art.15 legge n.451/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Anticipazione da parte dei soggetti utilizzatori della quota delle indennità a carico del Fondo per l’occupazione conguaglio con i contributi dovuti all’INPS (art.81, c.8 della L. 448/98). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

 

SOMMARIO:

Sintesi delle disposizioni normative e modalità operative per il conguaglio, ai sensi dell’art.81, c.8 della L.448/98, dell’indennità di cui all’art.15 della legge n.451/94.

 

 

Nell’ambito delle politiche di inserimento professionale nel mondo del lavoro di giovani privi di occupazione, la legge n.451/94, recante "Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", ha introdotto, tra le misure straordinarie atte a contrastare la grave disoccupazione nelle aree maggiormente colpite da questo problema, una particolare forma di professionalizzazione dei giovani disoccupati: i "Piani di inserimento professionale (P.I.P.) ".

1. DISCIPLINA NORMATIVA.

I P.I.P. sono disciplinati dall’art.15 della legge n.451/94, di conversione del DL n. 299/94 (1).

Tale norma è stata successivamente modificata dall'articolo 9-octies del Dl n. 510/1996, convertito dalla legge n.608/96 (2) e dall’art.1, c.6 del D.L. n.4/98, convertito dalla legge n. 52/98 (3).

 

2. CONDIZIONI DI ATTUABILITÀ.

In base all’attuale normativa i P.I.P. sono attuabili nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 dei regolamenti CEE 2052/88 e 328/88 e nelle zone che presentano rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro, individuate con i decreti ministeriali 14 marzo 1995, 14 maggio e 14 luglio 1998 e riguardano i giovani di età compresa tra i 19 e i 32 anni (elevata a 35 per i disoccupati iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da oltre 24 mesi). L’art.1, c.6 del D.L. n.4/98, convertito dalla legge n. 52/98 (3) ha poi previsto anche l’ipotesi di attività contenute nei P.I.P. da svolgere presso imprese del settore industriale non operanti nei predetti territori di cui agli obiettivi 1 e 2 (i cosiddetti piani di gemellaggio per i cui contenuti si rimanda al successivo punto 7.).

3. FUNZIONAMENTO DEI PIANI DI INSERIMENTO PROFESSIONALE.

I piani vengono realizzati sulla base di progetti esecutivi, redatti dalle associazioni dei datori di lavoro o dagli ordini e/o collegi professionali, recepiti nelle "convenzioni quadro" predisposte di concerto con le Agenzie regionali per l'impiego ed approvate successivamente dalle Commissioni regionali per l'impiego.

I P.I.P. prevedono, oltre ai periodi di formazione, lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

Nel progetto esecutivo devono essere determinati i diversi iter formativi per la sua realizzazione e, per ognuno di essi, il numero delle unità da avviare. La chiamata dei giovani da inserire nei P.I.P. avviene sulla base dei criteri fissati dalle CRI con apposita delibera (la chiamata può essere nominativa).

4. L’ITER PROCEDURALE.

Le procedure del piano di inserimento professionale si articolano, quindi, nelle seguenti fasi:

stipula delle "convenzioni quadro" tra i vari soggetti proponenti (Associazioni datoriali, Ordini professionali e/o Collegi professionali) e le Agenzie per l’impiego;
predisposizione, da parte dei proponenti, dei progetti esecutivi per l’inserimento che i soggetti utilizzatori intendono attivare;
approvazione delle convenzioni ad opera delle CRI;
inserimento del giovane.

5. CARATTERISTICHE DEI P.I.P.

La partecipazione del giovane ai progetti non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un’indennità pari a L. 7.500.

In conformità a quanto previsto dall’articolo 15, c.4 della legge n. 451/94 ed allo scopo di favorire, al termine del piano di formazione, un più facile inserimento nel mercato del lavoro, è possibile, a carico del soggetto utilizzatore, un’attività formativa aggiuntiva oltre a quella già prevista nelle 80 ore.

L'utilizzazione dei giovani nei progetti di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento (art.15, c.6 della legge n.451/94).

La possibilità di percepire l’indennità prevista è quindi strettamente collegata alla effettiva partecipazione del giovane al progetto approvato.

Le eccezioni di cui al punto 7 seguente sono quindi gli unici casi in cui è possibile percepire l’indennità anche se assenti.

 

Al termine del periodo di inserimento professionale è altresì possibile da parte del soggetto utilizzatore ( impresa ovvero professionista) assumere il giovane con contratto di formazione e lavoro o apprendistato per attività relative alla stessa area professionale.

6. I P.I.P. INTERREGIONALI CON GEMELLAGGIO.

La legge n. 52/98 (3), di conversione del DL n. 4/98, introducendo integrazioni alla normativa precedente, ha previsto la possibilità di svolgere le attività contenute nei P.I.P. anche presso imprese del settore industriale non operanti nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 che abbiano concordato rapporti di collaborazione nell'ambito di patti di gemellaggio stipulati tra associazioni o enti locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani con quelle delle aree di destinazione.

Al fine di agevolare la mobilità interregionale, è prevista un'indennità aggiuntiva pari a L. 800.000 a titolo di rimborso degli oneri di vitto e alloggio a carico del Fondo per l'occupazione oltre ad un’integrazione di L. 200.000 a carico dell'imprenditore ospitante e, ovviamente, alla somma relativa all’indennità’ di base.

7. APPLICABILITÀ DI DETERMINATI ISTITUTI.

Stante il carattere innovativo della materia ed attesa la peculiarità del rapporto che si viene ad instaurare tra il giovane e l’impresa o studio professionale, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, fornisce alcuni criteri che gli imprenditori ospitanti devono seguire durante il periodo di svolgimento dei progetti.

Per quanto attiene alla materia dell’Istituto è utile sottolineare soprattutto quanto riguarda gli aspetti relativi a: malattia, maternità e ferie.

7.1 MALATTIA.

L’ipotesi di malattia del giovane, debitamente documentata, non comporta la sospensione della particolare indennità che, di contro, dovrà essere sospesa nel caso in cui l’assenza per malattia non fosse documentata.

7.2 MATERNITÀ.

Alla giovane già inserita è riconosciuto il diritto di fruire dell’astensione obbligatoria in modo analogo a quanto previsto dalla legge n. 1204/71 per le lavoratrici dipendenti. In tale ipotesi alla stessa dovrà essere corrisposta un’indennità pari all’80% di quella di inserimento (indennità di base).

Analogamente a quanto previsto in materia di lavoratrici utilizzate nei lavori socialmente utili, l’onere relativo sarà posto a carico del Fondo per l’occupazione.

7.3 FERIE.

Il Ministero ha ritenuto di riconoscere ai giovani in questione un periodo di recupero psicofisico, stante la durata plurimensile dell’inserimento, fissandolo, per gli inserimenti superiori a sei mesi, in due settimane di interruzione con fruizione dell’indennità.

8. MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Le indennità relative ai piani di inserimento professionale, fino al 31 dicembre 1998, sono state pagate, relativamente alla parte di competenza del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi di quanto disposto dall’art.81, c.8 della legge n. 448/98 (4), i soggetti utilizzatori sono tenuti a corrispondere l’indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza degli Uffici del Lavoro.

Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all’INPS relativi ai lavoratori dipendenti.

In base al disposto normativo, l’obbligo della corresponsione della indennità spettante ai giovani neoinseriti anche per la parte di competenza degli Uffici del Lavoro, si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente.

Pertanto, anche ai fini di una semplificazione ed uniformità di adempimenti, l’INPS, d’intesa con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex lege n.451/1994 e n.52/98, anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente. Le somme anticipate potranno essere portate a compensazione con il mod.F24.

Le somme anticipate dagli utilizzatori a titolo di indennità, previa rendicontazione, saranno rimborsate all’Istituto trimestralmente da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a valere sul Fondo per l’occupazione.

Considerato il contenuto della norma, si sottolinea l'esigenza che le SAP attivino le dovute sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.

Si chiarisce che l’indennità comprende, nei casi di cui al punto 6) sopraindicato, anche le quote di 800.000 lire mensili spettanti a titolo di rimborso delle spese di vitto e alloggio.

9. ADEMPIMENTI A CURA DELLE SEDI.

Ai fini della regolarità delle operazioni legate al conguaglio ovvero al rimborso delle indennità relative ai P.I.P., le Sedi provvederanno a richiedere ai soggetti interessati copia della seguente documentazione:

progetti di inserimento approvati dalle Commissioni regionali per l’impiego;
provvedimento di assegnazione dei giovani neoinseriti emesso dalle sezioni circoscrizionali per l’impiego.

10. MODALITÀ OPERATIVE-CODIFICA AZIENDE.

10.1 CONGUAGLIO PER I SOGGETTI AVENTI PERSONALE DIPENDENTE.

Per le operazioni di conguaglio dovranno essere utilizzate, dai soggetti aventi titolo, le posizioni contributive già in essere per il versamento dei contributi relativi ai lavoratori dipendenti.

Alle stesse, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente circolare, sarà attribuito il codice di autorizzazione "9L" che assume il significato di "datore di lavoro avente titolo al conguaglio delle indennità ex art.15 L. 451/1994".

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di mod.DM10/2 i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

 

determineranno l’importo della indennità di base ex art.15 L. 451/1994, comprensiva anche di quella ridotta dovuta in caso di maternità, e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "indennità P.I.P. L. 451/94" e dal codice di nuova istituzione "R770".

 

determineranno l’importo della eventuale indennità aggiuntiva, prevista nei casi di mobilità interregionale per i piani di gemellaggio (v. punto 6), e lo esporranno in un rigo in bianco del quadro "D" del mod. DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "indennità aggiuntiva P.I.P. L.451/94" e dal codice di nuova istituzione "R780".

I datori di lavoro provvederanno, inoltre, a riportare in uno dei righi in bianco di quadri "B-C" del modello DM10/2, nella casella "n. Dipendenti", il numero dei giovani neoinseriti facendolo precedere dal codice di nuova istituzione "P999".

Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "giornate, retribuzioni e somme a debito".

Il numero dei soggetti impegnati nei piani non dovrà essere riportato, ovviamente, nel quadro "A" del mod.DM10/2.

10.2 SOGGETTI UTILIZZATORI NON AVENTI PERSONALE DIPENDENTE.

Per il rimborso o conguaglio con il mod.F24 delle indennità in argomento ed ai fini dell’imputazione contabile di dette somme a carico del Fondo per l’occupazione, ai soggetti in epigrafe dovrà essere accesa un’apposita posizione contributiva, avente finalità esclusivamente statistica, cui saranno attribuiti il CSC ed il codice ISTAT relativi all’attività esercitata (consulente, professionista, autonomo ecc…).

La posizione contributiva sarà contraddistinta dal codice di autorizzazione "9M" che assume il significato di "posizione per la richiesta di rimborso o conguaglio dell’indennità di cui alla legge n.451/1994 relativa a soggetti utilizzatori non aventi personale dipendente".

I soggetti interessati provvederanno mensilmente alla compilazione di una denuncia contributiva di mod. DM10/2 secondo le modalità riportate al punto precedente da presentare, nei termini di legge (giorno 16 del mese di scadenza), alla Sede INPS competente per territorio, per le operazioni di rimborso o compensazione.

Nell’ambito della riscossione unificata di tributi e contributi di cui al D.lgs. n.241/97 e successive modificazione e integrazioni, le somme in argomento potranno essere portate in compensazione sul modello F24 secondo le consuete modalità.

11. ISTRUZIONI CONTABILI.

Per la rilevazione contabile delle indennità contraddistinte nelle denunce di mod. DM 10/2 dai codici "R770" e "R780", come previsto al precedente punto 10.1, sono stati istituiti, rispettivamente, i conti GAU 30/78 e GAU 30/87 (v. allegato n. (5).

Per la movimentabilità di detti conti, nei casi di acquisizione manuale delle registrazioni contabili, si richiamano le disposizioni contenute nel messaggio n. 00543 del 4.5.1994 (utilizzazione del codice utente " 1 " e del codice documento " 95 ").

La definizione dei rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di che trattasi, sarà curata da questa Direzione Generale.

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 

 

Allegato 1

 

 

 

Testo del DL 16 maggio 1994 n.299 convertito dalla legge n. 451/94. Articolo 15, commi 1, 3, 4, 6, 7 e 8.

<1. Nelle aree di cui all’articolo 1 del DL 20 maggio 1993 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento.

I piani sono attuati attraverso:

a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

3) I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni regionali per l'impiego.

4) La partecipazione dei giovani ai progetti di cui al presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un’indennità pari a L. 7.500. Al pagamento dell’indennità provvede mensilmente l’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli bancari o postali all’uopo convenzionati. La metà del costo dell’indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto preso cui è svolta l’esperienza lavorativa secondo le modalità previste dalla convenzione.

 

6) L’utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell’esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie professionali connessi allo svolgimento dell’attività lavorativa.

7) L’assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l’impiego, sulla base dei criteri fissati dalle commissioni regionali per l’impiego.

8) Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto - legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.>

 

 

 

Allegato 2

 

 

 

Articolo 9-octies, c.4 del Dl 510/1996, convertito con modificazioni, dalla legge n.608/96

(Piani per l'inserimento professionale dei giovani nelle aree ad alto tasso di disoccupazione).

" I piani di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998"

 

Allegato 3

 

Art.1, c.6 del Decreto legge 20 gennaio 1998 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 20 marzo 1998 n. 52.

"6. I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del decreto - legge 1' ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del settore Industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti locali delle Aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo economico di tali aree. In tali casi ai giovani è corrisposta un’indennità aggiuntiva di l. 800.000 mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per il vitto e l'alloggio, a carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché un’indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 15 del Decreto - legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle Aree di cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti nelle regioni di residenza. Il governo deve riferire alle commissioni parlamentari Competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di cui all’art. 15, comma 1, del decreto - legge 16 Maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 Luglio 1994, n. 451, avviati entro il 1998 possono essere completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del predetto Fondo."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 4

Art.81, c.8, L. 23/12/1998 n. 448.

"All'articolo 15, comma 4, del decreto - legge 16 maggio 1994, n 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.451, sono inseriti, dopo il terzo periodo, i seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1999 i soggetti utilizzatori corrispondono l'indennità spettante ai giovani anche per la parte di competenza del citato Ufficio a valere sul Fondo per l'occupazione. Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti all'INPS relativi ai lavoratori dipendenti. Dette somme, previa rendicontazione, saranno trimestralmente rimborsate all'INPS da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale".

 

 

Allegato n. 5

VARIAZIONI AL PIANO DEI CONTI

 

Tipo variazione

:

I

Codice conto

:

GAU 30/78

Denominazione completa

:

Indennità’ per i piani di inserimento professionale di cui all'art. 15, comma 4, del D.L. 299/1994 convertito nella legge n. 451/1994 e all'art. 81, comma 8, della legge n. 448/1998 conguagliate dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969

Denominazione abbreviata

:

INDENN.PIP ART.15 c.4 L.451/94 DA AZ. CON DM

   

5.2.69

Tipo variazione

:

I

Codice conto

:

GAU 30/87

Denominazione completa

:

Indennità aggiuntiva per i piani di inserimento professionale di cui all'art. 1, comma 6, del D.L. 4/1998 convertito nella legge n. 52/1998 e all'art. 81,comma 8, della legge n. 448/1998 conguagliate dalle aziende tenute alla denuncia e al versamento con il sistema di cui al D.M. 5 febbraio 1969

Denominazione abbreviata

:

INDENN.AGG.PIP ART.1 C.6 L.52/98

   

DA AZ. CON DM 5.2.69

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