ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

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CIRCOLARE N° 322/98

Prot. n. 13360/Coord. reg. lì, 22 ottobre 1998

Piani di inserimento professionale per i giovani privi di occupazione - art. 15, legge n. 451/94 - art. 9 octies, legge n. 608/96 - art. 19, legge regionale n. 30/97 - Ulteriori chiarimenti.

Alle Associazioni dei datori di lavoro

Agli Ordini e/o collegi professionali

Alle Imprese individuali, societarie e cooperative

nonché consorzi di imprese individuali,

societarie e cooperative

che abbiano una stabile organizzazione

nel territorio della Regione Siciliana

ed operanti in qualsiasi settore

produttivo, commerciale o di servizi

All'Agenzia regionale per l'impiego

e la formazione professionale

All'Ufficio regionale del lavoro

e della massima occupazione

All'Ispettorato regionale del lavoro

Agli Uffici provinciali del lavoro

e della massima occupazione

e, p.c.

Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Direzione generale per l'impiego - Divisione VII

Alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori

Agli Ispettorati provinciali del lavoro

Ai gruppi delle Direzioni lavoro

e formazione professionale

 

 

 

Con circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione VII, n. 120/98 del 12 ottobre 1998, sono state impartite ulteriori istruzioni per dare indicazioni relativamente all'applicabilità di taluni istituti ai piani di inserimento professionale.

Su conforme parere espresso dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 22 ottobre 1998 si divulgano le seguenti direttive.

  1. Malattia ed infortuni

Nel caso di malattia del giovane neoinserito, le assenze debitamente documentate non comportano la sospensione dell'indennità, che, invece dovrà essere effettuata nell'ipotesi di assenze non documentate.

In caso di infortunio o di malattia professionale con conseguente corresponsione dell'indennità giornaliera da parte dell'INAIL, l'indennità dovuta per l'avvenuto inserimento nel piano sarà sospesa per il periodo coperto dall'indennizzo da parte dell'ente previdenziale.

Alla cessazione dell'inabilità temporanea, il giovane potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto in convenzione.

Non viene esclusa, altresì, la facoltà per il datore di lavoro di assicurarsi nei confronti di eventuali danni arrecati a terzi dal giovane inserito.

2. Maternità

E' ammessa la possibilità di fruire dell'astensione obbligatoria per maternità per un periodo analogo a quello già stabilito per le lavoratrici dipendenti in base a quanto previsto dalla legge n. 1204/71. In tale circostanza sarà corrisposta un'indennità pari all'80% di quella spettante alla giovane neoinserita in base all'art. 15 della legge n. 451/94, comma 4.

Nel periodo della gravidanza, le interessate non possono, comunque, essere adibite a lavorazioni ritenute faticose, pericolose o insalubri.

Alla cessazione dell'inabilità temporanea, la lavoratrice potrà riprendere normalmente l'attività fino a completare il periodo previsto in convenzione.

3. Ferie

La legge n. 451/94, all'art. 15, comma 6, stabilisce che l'utilizzazione dei giovani nei suddetti piani non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Tuttavia, configurandosi nel caso dei piani suddetti una situazione in cui il giovane è impegnato in formazione e attività assimilabili sul piano della durata a un rapporto part-time, si rinvia, per quanto attiene l'istituto delle ferie, a quanto esplicitamente previsto dal contratto collettivo di lavoro in vigore per il part-time presso il soggetto utilizzatore.

Nell'ipotesi, invece, di un piano di durata inferiore, sia per quanto attiene l'orario di lavoro mensile (100 ore), sia per quanto attiene la periodicità del piano medesimo (dieci mesi, sei mesi, ecc.), il periodo di ferie viene proporzionalmente ridotto.

4. Aspetti finanziari

La richiamata circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione VII, n. 120/98 del 12 ottobre 1998, precisa che "le Regioni o gli enti locali possono contribuire con proprie risorse al fine di ridurre gli oneri a carico dei soggetti proponenti e/o di incrementare le indennità corrisposte ai giovani neoinseriti. Si ricorda però che il contributo totale non deve superare la soglia dei 100.000 ECU pari a L. 194.000.000 per impresa nel triennio e comunque il tetto massimo annuale di 50.000 ECU".

Quest'ultima affermazione trae origine dalla nota del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione VII, prot. n. 8180/AG-26 dell'8 gennaio 1998 che, "in riferimento a possibili osservazioni dell'Unione europea circa la natura dei piani di inserimento professionale, sul piano procedurale si raccomanda che l'entità complessiva dell'indennità da corrispondere le ore di lavoro non superi la soglia dei 100.000 ECU pari a L. 194.000.000 per impresa nel triennio e comunque il tetto massimo annuale di 50.000 ECU".

Al riguardo, va precisato che l'intera legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, - il cui art. 19 disciplina i piani di inserimento professionale in parola - è stata assoggettata al controllo comunitario ex artt. 92 e 93 del trattato della Comunità economica europea e il relativo iter di controllo si è concluso con la decisione n. 2242 del 17 marzo 1998 della Commissione europea che, al riguardo, non ha sollevato obiezioni. In dipendenza di ciò questo Assessorato ha richiesto l'avviso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Non si esclude, infine, la compatibilità dei piani suddetti con i rimborsi spese, opportunamente documentati, nell'ipotesi in cui si tratti di rimborsi di spese sostenuti dal giovane neoinserito per svolgere le attività connesse con la realizzazione del piano (tickets restaurant, buoni carburante, tessere autobus/metropolitane ecc.). Tali rimborsi, di qualsivoglia natura, ovviamente sono a carico del soggetto utilizzatore.

5. Attività formativa aggiuntiva

Non si esclude la possibilità, per i soggetti utilizzatori, di impartire una formazione aggiuntiva ai giovani neoinseriti, oltre quella già fornita, in conformità dell'art. 15, comma 4, della legge n. 451/94.

Tale formazione aggiuntiva sarà a totale carico del soggetto utilizzatore per quanto concerne le strutture, i locali e i materiali impiegati nonché eventuali docenze di personale esperto ed altre spese. Inoltre, le ore di formazione aggiuntiva effettuate saranno soggette a registrazione separata rispetto a quelle inerenti al piano di inserimento medesimo. Tale possibilità è ammessa proprio al fine di potenziare gli interventi formativi già posti in essere attraverso il piano di inserimento, così da incrementare "l'impiegabilità" del giovane, a conclusione del piano medesimo e consentirgli di inserirsi a pieno titolo nel mercato del lavoro.

6. Regime fiscale

Le indennità liquidate in base ai piani di inserimento professionale sono assimilate ai redditi da lavoro dipendente per i quali spettano le detrazioni di imposta, nel caso in cui ne esistano i presupposti. Pertanto sono sottoposte a ritenuta d'acconto operata dal soggetto utilizzatore quale sostituto d'imposta.

Il soggetto percettore delle indennità, nel caso in cui non sia titolare di altri redditi, non ha l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

7. Inadempienze

Inadempienza del giovane. Qualora dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentono la prosecuzione del rapporto di inserimento, l'associazione datoriale o l'ordine/collegio professionale, esperito infruttuosamente presso la propria sede, un tentativo di composizione bonaria della controversia, promuove la revoca dell'assegnazione da parte della SCICA, con la conseguente sostituzione di quello dei soggetti che fosse ritenuto responsabile dell'anticipata risoluzione del rapporto di inserimento professionale.

Inadempienza dell'impresa utilizzatrice. Di volta in volta, sulla base dell'inadempienza medesima, sarà possibile esprimere valutazioni. Ad ogni buon fine si rammenta quanto contenuto nella bozza di convenzione quadro (cfr. allegato n. 2 della circolare assessoriale 30 settembre 1997, n. 277/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, parte I, n. 55 del 7 ottobre 1997), che recita: "Sarà cura dell'Associazione dell'ordine del collegio professionale sovrintendere al corretto svolgimento del rapporto tra i giovani impegnati nel progetto e il soggetto utilizzatore sia sotto il profilo della corretta applicazione della normativa sopra richiamata, sia sotto il profilo dell'esperienza formativa posta in essere con il progetto".

8. Completamento dei piani avviati

Il decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1998, n. 52, all'art. 1, comma 6, dispone che i piani di inserimento professionale in oggetto, avviati entro il 1998, possono essere completati, fino a 12 mesi, nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo.

Atteso che il decreto assessoriale n. 1124/97/Gab del 29 dicembre 1997, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1998, registro n. 1, foglio n. 15, così come modificato ed integrato dal decreto assessoriale n. 216/98/Gab del 27 aprile 1998, registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1998, registro n. 1, foglio n. 58, prevede il finanziamento per 12 mesi, gli enti convenzionati dovranno fare pervenire, entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione della presente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, richiesta di modifica della convenzione come dall'allegato 1.

Tali richieste di modifica, per essere esecutive, dovranno essere approvate dalla Commissione regionale per l'impiego.

 

L'Assessore: BRIGUGLIO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 1

All'Assessorato regionale del lavoro,

della previdenza sociale,

della formazione professionale e dell'emigrazione

Commissione regionale per l'impiego

via Pernice n. 5

90100 PALERMO

Oggetto: Piani di inserimento professionale dei giovani - Richiesta di modifica convenzione.

In attuazione del piano diretto a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 ed i 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento, così come delineato nell'apposita convenzione n. ............,

predisposta da questa/o (associazione, ordine, collegio) di concerto con l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale ed approvata da codesta Commissione regionale per l'impiego con delibera n. 103 del 23 dicembre 1997, il sottoscritto ..........................................................................................................,

nato a ................................................. il ..............................................................

nella qualità di legale rappresentante della/o (associazione, ordine, collegio), domiciliato per la carica presso sede .............................................................................................

sita in via ....................................................................................... n. .......,

comune ............................................................................, ai sensi dell'art. 1, comma 6,

del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1998, n. 52, chiede la modifica della predetta convenzione nelle parti in cui si prevede che i piani sono realizzati sino alla fine dell'anno 1998.

Dichiara, altresì, che si procederà al completamento entro il 1999 e, comunque, fino a 12 mesi, dei predetti piani, già avviati entro il 1998.

Data .............................................................

(Firma del legale rappresentante)

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