ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro

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CIRC. 290/98

Prot. n. 1495/Coord. reg. lì, 23 gennaio 1998.

OGGETTO: Piani per l'inserimento professionale dei giovani - Art.15 Legge n. 451/94 - Art. 9 octies Legge n. 608/96 - Art. 19 Legge Regionale 30/97 - Approvazione.-

 

 

- Alle Associazioni dei datori di lavoro

- Agli Ordini e/o Collegi Professionali

- Alle imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione Siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi

- All’Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale

- All’Ufficio regionale del lavoro e della m.o.

- All’Ispettorato regionale del lavoro

- Agli Uffici provinciali del lavoro e della m.o.

e, per conoscenza,

- Alla V Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana - Ufficio di Presidenza

- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto

- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -

Direzione generale per l’impiego - Divisione VII

- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori

- Agli Ispettorati provinciali del lavoro

- Al Coordinamento regionale dell’I.N.P.S.

- Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dell’Assessorato regionale del lavoro

LORO SEDI

 

 

A seguito delle circolari assessoriali 30 settembre 1997, n.277/97, e 5 novembre 1997, n.285/97, nonché del Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 30 dicembre 1997 di riparto delle risorse statali, e sulla scorta di conforme parere della Commissione regionale per l'impiego reso nelle sedute del 20 e del 22 gennaio 1998, si impartiscono le seguenti direttive.

 

1. Approvazione dei piani

Si comunica che la Commissione regionale per l'impiego con delibera n. 103 adottata nella seduta del 23 dicembre 1997, ha approvato n. 146 convenzioni, stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le Associazioni Datoriali, gli Ordini e Collegi Professionali, relative ai Piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, per l'impegno di 46.770 giovani.

L'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con Decreto n.1124/97/Gab. del 29 dicembre 1997, registrato alla Corte dei Conti in data 21 gennaio 1998, registro 1 foglio 15, ha autorizzato la realizzazione dei piani di inserimento professionale approvati con la delibera su citata.

I piani di inserimento professionale dei giovani sono disciplinati dall'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, così come modificato ed integrato dall'art. 9 octies della legge 28 novembre 1996, n. 608, e trova applicazione nella Regione Siciliana con le modalità di cui all'art. 19 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.

L'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, così come modificato ed integrato dall'art.26 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30, ha affidato al coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro l'attivazione della misura in parola, ed ha autorizzato l'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione a promuovere la misura in parola.

I piani approvati sono mirati a promuovere l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 ed i 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento, attuati attraverso progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di una esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.

La partecipazione del giovane ai progetti non può essere superiore a 100 ore mensili per un massimo di 12 mesi e, comunque non oltre il 31 dicembre 1998. E' comunque intendimento del Governo della Regione attivare le necessarie iniziative legislative che consolidino a regime la misura consentendo l'utilizzazione dei giovani per 12 mesi.

Per ogni ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità pari a lire 8.000. La metà del costo dell'indennità, esclusa quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa, secondo modalità previste dalla convenzione.

L'utilizzazione dei giovani nei piani non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il giovane, al termine dell'esperienza, anche con contratto di formazione e lavoro relativamente alla stessa area professionale.

In attuazione alla circolare assessoriale n.277/97 hanno stipulato convenzione 146 soggetti tra Associazioni datoriali ed Ordini e Collegi Professionali, elencati nell'allegato prospetto (allegato n.1).

La Commissione regionale per l'impiego ha approvato tali convenzioni, in base al numero di effettive richieste prodotte e relative al numero dei giovani da utilizzare.

Necessita evidenziare che non risultano pervenute schede relative alle convenzioni stipulate dai Collegi degli Agrotecnici di Palermo e di Catania, dalla Libera Associazione Periti Tributaristi di Siracusa e dell'Ordine dei Medici Veterinari di Trapani.

Per le convenzioni stipulate con i seguenti soggetti ANISAP, UGL-Coltivatori, Associazione Imprese Meridionale, CONFIMPRESA, FIAIP, FENAPI, FEDARCOM, Libera associazione periti tributaristi e U.C.I.C.T., la Commissione regionale per l'impiego ha approvato le relative convenzioni subordinando l'efficacia alle risoluzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in dipendenza del quesito posto con nota prot. n.13400 del 19 dicembre 1997 circa la legittimazione dei predetti soggetti a promuovere i piani.

Si fa rilevare, inoltre, che sono pervenute richieste da parte di soggetti non legittimati a promuovere la misura (associazioni, istituti di istruzione, etc.) (Allegato n.2) per i quali la Commissione regionale per l'Impiego ha disposto la non approvazione.

Sono state acquisite, per altro, schede presentate direttamente da singoli professionisti (Allegato n.3), che sono da ricomprendere nelle convenzioni stipulate dai rispettivi ordini e collegi professionali.

Le imprese che hanno presentato singolarmente istanza di ammissione alla misura sono ricomprese nell'Allegato n.4. Le relative schede, nel caso in cui fanno riferimento a convenzioni stipulate, sono state approvate dalla Commissione regionale per l'impiego ai sensi della circolare assessoriale n.285/97, punto 6). Mentre quelle che non fanno riferimento a nessuna convenzione sono state approvate dalla Commissione regionale per l'impiego a condizione che provvedano agli adempimenti prescritti dal citato punto 6) della circolare assessoriale n.285/97.

 

2. Assegnazione dei giovani

L'assegnazione dei giovani avviene, a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per i soggetti privati tramite chiamata nominativa in conformità ai criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 settembre 1997.

Nella seduta del 22 gennaio 1998 la Commissione regionale per l'impiego ha deliberato di consentire l'assegnazione ai piani del coniuge e di parenti o affini entro il secondo grado del titolare ovvero del legale rappresentante in misura non superiore al 50% dei soggetti da utilizzare e comunque per un massimo di tre giovani. Per i piani che prevedono l'utilizzazione di una sola unità non sussiste detta limitazione.

A tal proposito i soggetti utilizzatori che hanno aderito ai P.I.P. faranno richiesta formale (Allegato n.5) alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio ove si svolgerà l'attività lavorativa e formativa.

E' opportuno chiarire che in caso di aziende con sedi lavorative ricadenti in più province o in più comuni si farà riferimento alla sola sezione circoscrizionale per l'impiego in cui ricade la sede sociale e conseguenzialmente al relativo ufficio provinciale del lavoro a cui fa capo la stessa circoscrizione.

Sulla richiesta di assegnazione di cui all'allegato 5 l'Associazione, l'Ordine o il Collegio professionale apporrà il proprio visto che ne certificherà l'avvenuta adesione alla convenzione stipulata.

La competente sezione circoscrizionale per l'impiego provvederà all'assegnazione dei soggetti interessati utilizzando l'unito modello (Allegato 6), sulla scorta del titolo di studio o qualifica professionale indicata nella richiesta di assegnazione e previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 15 della legge 451/94, alla data della comunicazione del soggetto utilizzatore, e cioè:

  1. età dei giovani da inserire nel piano;
  2. stato di disoccupazione dei giovani;
  3. possesso del titolo di studio richiesto. A tal proposito, in nessun caso si potrà derogare all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

Contestualmente alla richiesta di assegnazione il soggetto attuatore chiederà alla sezione circoscrizionale per l'impiego la vidimazione di apposito registro delle presenze.

Al fine di agevolare le imprese ed i liberi professionisti onde consentire l'immediata esecutività dei piani, nella considerazione della semplicità delle verifiche da effettuare, le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono invitate a rilasciare il nulla osta all'assegnazione ed a vidimare i registri di presenza a vista.

I soggetti utilizzatori, ricevuto il nulla osta dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, provvederanno a dare corso all'utilizzazione dei giovani, previa apertura di apposita posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L. ai fini dell'assicurazione dei giovani utilizzati, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riferimento ai rischi connessi all'impiego delle macchine, attrezzature e materiali utilizzati dai giovani.

Premesso ciò, si fa presente che il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 18 giugno 1988, concernente la tariffa dei premi INAIL, prevede alla voce 0720 (Corsi di istruzione professionale), la esatta classificazione dell'attività formativa inerente le esperienze e le esercitazioni pratiche e di lavoro nonché i corsi di addestramento, qualificazione e riqualificazione, mentre, in caso di corsi che comportino la diretta partecipazione alle lavorazioni esercitate in azienda, rimanda alle specifiche voci di tariffa che competono alle lavorazioni stesse.

Considerato che l'utilizzo della voce di tariffa 0720 con il relativo tasso con il 9 per 1000 ha rappresentato fino ad oggi la soluzione adottata in via di prassi anche con riferimento ai corsi con diretta partecipazione del tirocinante all'attività dell'azienda ospitante, sull'assunto di un atteggiamento che incoraggi l'utilizzo dello strumento del tirocinio come introduzione nel mondo del lavoro, parrebbe opportuno estendere l'applicazione anche alla misura in specie (cfr. nota n.12/PS/132289/L196/PT del 21 novembre 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale - Divisione XII).

Si invitano i soggetti utilizzatori a valutare l'opportunità di aprire apposita posizione assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

I soggetti utilizzatori dovranno tenere presso ogni luogo ove si svolge l'attività apposito registro, progressivamente numerato e vidimato dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, delle presenze giornaliere dei giovani utilizzati, nominativamente indicati, sul quale verranno apposte le firme di presenza con a fianco indicato l'orario di entrata e di uscita.

Nel predetto registro dovrà essere indicata l'articolazione giornaliera delle ore destinate alle prestazioni lavorative e delle ore destinate alla formazione, sulla scorta del programma dei lavori articolato per mese, del quale si dovrà dare comunicazione preventiva all'U.P.L.M.O. e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Dell'inizio dell'utilizzazione e dell'articolazione dei lavori dovrà essere informato l'U.P.L.M.O. e l'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Qualora nella fase di realizzazione del P.I.P. dovesse rendersi necessaria una diversa articolazione, il soggetto utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici suindicati.

Tale comunicazione sulla partecipazione dei giovani al P.I.P. va data all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente pur non configurandosi per i giovani inseriti un rapporto di lavoro stante che comunque viene svolta un'attività presso il soggetto utilizzatore per un numero di ore massimo di 100. Va, quindi, comunque osservata da parte del soggetto attuatore la normativa attualmente vigente in tema di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.

Qualora dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di inserimento, l'Associazione datoriale o l'Ordine o il Collegio professionale, esperito infruttuosamente presso la propria sede un tentativo di composizione bonaria della controversia, promuove la revoca dell'assegnazione da parte della Sezione circoscrizionale per l'impiego, con la conseguente sostituzione di quello dei soggetti che fosse ritenuto responsabile dell'anticipata risoluzione del rapporto di inserimento professionale.

Il soggetto utilizzatore dovrà altresì trasmettere, contestualmente all'inizio dell'utilizzazione, l'elenco dei soggetti utilizzati alla propria Associazione o Ordine o Collegio professionale utilizzando l'allegata scheda (Allegato 7).

Il soggetto utilizzatore dovrà comunicare altresì, sempre all'Associazione o Ordine o Collegio professionale, mensilmente, un quadro riassuntivo (Allegato 8) nel quale bisogna riportare i dati del soggetto utilizzato, i giorni e le ore di effettiva utilizzazione, le ore di attività lavorative e formative, la quota a carico del soggetto utilizzatore e la quota spettante a carico degli enti finanziatori. A tale comunicazione dovrà, altresì, essere allegata la copia originale della ricevuta firmata dai giovani utilizzati, che attesti l'avvenuta erogazione delle spettanze da parte del soggetto utilizzatore, che come previsto devono da questo essere corrisposte mensilmente. E' appena il caso di ricordare l'obbligo dell'Ente convenzionato e del soggetto utilizzatore di conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.

Le procedure di assegnazione ai P.I.P. dovranno esperirsi entro 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Gli Enti convenzionali comunicheranno, suddivisi per provincia e per titolo di studio, a questo Coordinamento ed alle Sezioni circoscrizionali per l'impiego, tempestivamente, il numero dei giovani assegnati ai P.I.P. al fine di procedere all'assegnazione delle somme necessarie agli Uffici provinciali del lavoro.

 

3. Procedure di erogazione delle somme ai soggetti convenzionati

Gli Enti convenzionati ricompresi nell'allegato 1 provvederanno con ogni sollecitudine a notificare agli aderenti al P.I.P. l'avvenuta pubblicazione della presente circolare nonché i contenuti della convenzione con l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.

Entro il giorno 30 di ogni mese il soggetto utilizzatore provvederà al pagamento dell'intera indennità mensile ai giovani impegnati nei P.I.P., anticipando, ai sensi dell'art.19 della legge regionale 7 agosto 1997, n.30, la quota a carico della pubblica amministrazione.

Entro lo stesso termine il soggetto utilizzatore è tenuto a fare pervenire all'Associazione o all'Ordine di appartenenza le presenze giornaliere del giovane e il numero complessivo di ore di attività da questo prestate nel corso del mese. L'Associazione o l'Ordine, entro il giorno 5 del mese successivo a quello di competenza, provvederà a rendere all'Ufficio provinciale del lavoro competente la dichiarazione relativa a dette presenze mensili, secondo le modalità contenute nella circolare assessoriale 30 settembre 1997, n.277/97, pubblicata sulla G.U.R.S., parte I, n.55 del 7 ottobre 1997 (Allegato n.9).

Si ribadisce che potranno liquidarsi soltanto le indennità orarie per le attività effettivamente svolte.

Entro il giorno 10 del mese successivo a quello di competenza, l'Ufficio provinciale del lavoro provvederà al pagamento dell'ammontare complessivo certificato dall'Associazione o dall'Ordine di appartenenza inerente le indennità spettanti ai giovani, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Gli enti convenzionati, entro cinque giorni dall'accredito delle somme da parte degli uffici provinciali del lavoro, provvederanno a rimborsare ai soggetti utilizzatori la quota di indennità a carico della pubblica amministrazione anticipata dagli stessi.

Al fine di agevolare le procedure di riscontro contabile, si suggerisce l'opportunità che gli Enti convenzionati provvedano all'apertura di apposito conto corrente bancario sul quale far transitare le somme da erogare ai soggetti utilizzatori.

Nell'ipotesi di inadempimento dei propri obblighi di pagamento e di trasmissione delle presenze da parte del soggetto utilizzatore entro il termine perentorio del giorno 30 di ciascun mese, la Sezione circoscrizionale per l'impiego, su segnalazione dell'Ufficio provinciale del lavoro ovvero, rispettivamente, del soggetto convenzionato, procederà alla revoca dell'assegnazione. In tal caso, l'Ente convenzionato promuove la sostituzione dell'originario soggetto utilizzatore.

Questo Assessorato si riserva di aggiungere adesioni ad eventuali piani di inserimento da parte di associazioni di datori di lavori privati, di ordini e/o collegi purché compatibili con le risorse finanziarie disponibili. Nell'ambito delle dotazioni numeriche di ciascuna convenzione, l'Ente convenzionato può direttamente utilizzare eventuali disponibilità con altri soggetti utilizzatori ovvero con altri soggetti che ne avevano richiesto la prenotazione.

Si precisa, altresì, che per quanto concerne la possibilità di erogare ai giovani un'integrazione salariale fino al raggiungimento di un'indennità equiparabile, per uguale mansione, alla retribuzione di un lavoratore dipendente, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII - con n.8149/AG-26 del 31 dicembre 1997, ha escluso tale possibilità.

 

4. Regime fiscale delle indennità liquidate

In relazione al regime fiscale a cui assoggettare le indennità liquidate in base ai piani di inserimento professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Divisione VII - con nota n.8149/AG-26 del 31 dicembre 1997, ha fatto riserva di emanare specifiche direttive ispirate, comunque, al principio della parità di trattamento con il sussidio corrisposto ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.

 

5. Attività formative

I giovani privi di occupazione da inserire nei piani in parola sono figure professionalmente qualificate che abbiano conseguito un titolo di studio universitario, di scuola media superiore, ovvero, dopo la scuola dell'obbligo, siano in possesso di un attestato di qualifica professionale, ivi compreso quello eventualmente basato sull'attestazione del datore di lavoro (cfr. nota prot. n.7200/AG - 26 del 13 ottobre 1997 della Divisione VII della Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con telefax prot. n.7528/AG-26 del 4 novembre 1997 della Divisione VII della Direzione generale dell'Impiego, ha comunicato che "ritiene di poter utilmente far partecipare all'istituto quei giovani in possesso del solo titolo della scuola dell'obbligo, che, sottoposti nel corso della loro partecipazione al P.I.P. ad iter formativo - previe valutazioni finali da concordarsi con i competenti servizi regionali - ne ricavino qualificazione certificata.".

Non è comunque possibile derogare al possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.

La competente Direzione regionale della formazione professionale ha rassegnato che nel caso di assegnazione ai piani di giovani in possesso del solo titolo della scuola dell'obbligo, gli stessi saranno sottoposti, nel corso della loro partecipazione al P.I.P., ad iter formativo - attuato a cura del soggetto utilizzatore e/o dell'ente convenzionato - anche nel corso delle attività lavorative e finalizzato al conseguimento di una qualificazione.

In tal caso il soggetto utilizzatore e/o l'ente convenzionato presenterà alla Direzione regionale formazione professionale un succinto programma formativo indicante:

  1. la qualifica da conseguire;
  2. il numero dei giovani da qualificare;
  3. i programmi (sintetici);
  4. le modalità di svolgimento delle attività formative.

Non risulterà necessaria la preventiva approvazione, salvi eventuali successive verifiche della Direzione regionale formazione professionale, a cui il soggetto utilizzatore e/o l'ente convenzionato dovrà adeguarsi.

Le valutazioni finali e gli esami di conseguimento della qualifica saranno effettuate in conformità alle disposizioni vigenti in materia di iniziative formative rientranti nei programmi del Fondo sociale europeo.

Le attività formative sopra riferite potranno essere dispensate anche in favore di soggetti già qualificati.

Si precisa che tali attività non costituiscono l'acquisizione di esperienza formativa spendibile per altre iniziative.

 

6. Monitoraggio degli interventi

Le associazioni datoriali, gli Ordini e i Collegi professionali, come già ribadito nelle precedenti circolari, effettueranno un periodico monitoraggio delle attività formative e delle esperienze lavorative previste nei rispettivi P.I.P., attraverso valutazioni congiunte che l'Associazione/Ordine/Collegio o l'Agenzia regionale per l'impiego effettueranno con cadenza periodica, anche allo scopo di verificare la necessità di adottare misure idonee a migliorare l'efficacia e l'efficienza complessiva dell'iniziativa.

Assicureranno, altresì, a richiesta delle Aziende promotrici di progetti redatti direttamente, le attività di supporto alla liquidazione del rimborso dell'indennità oraria erogata ai giovani.

A tal proposito si richiama l'attenzione al punto 6 della circolare assessoriale n. 285/97.

Gli Enti convenzionati dopo aver informato le imprese e gli studi che aderiscono al P.I.P. dell'avvenuta approvazione e dell'avvenuta emanazione delle norme attuative, richiederanno agli stessi l'elenco dei giovani assegnati.

 

L'ASSESSORE

(On.le Carmelo Briguglio)