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  REGIONE SICILIANA
  ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

  DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

   triscele

SOPRINTENDENZA per i BENI CULTURALI ed AMBIENTALI di TRAPANI

     
U.O. IX
  architettonici
urbanistici
beni
paesaggistici
beni
archeologici
beni etno
antropologici
beni storico
artistici
bibliografici
archivistici
   
                       

 

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U.R.P.

ORGANIGRAMMA


BANDI DI GARA
EVENTI
BENI TUTELATI
PIANI PAESAGGISTICI

PAGINA
INIZIALE

 

 

POR Sicilia 2000-2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Il presente documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)
 
   

[ PARTE II - Beni Culturali ]

 

TITOLO III - Norme transitorie e finali

Art. 128. Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell’articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso amministrativo ai sensi dell’articolo 16.

Art.129. Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

SOPRINTENDENZA
BENI  CULTURALI
ed    AMBIENTALI
TRAPANI

Art. 130. Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

 
 
 
INDICE
PARTE PRIMA - Disposizioni generali
PARTE SECONDA - Beni culturali
  TITOLO I – Tutela
  Capo I - Oggetto tutela
  Capo II - Vigilanza ispezione
 
 
 
 
  Capo VII - Espropriazione
  TITOLO II - Fruizione valorizz.
 
  Capo II - Valorizzazione BB.CC.
  Capo III - Documenti d'archivio
  TITOLO III - Norme transitorie
PARTE TERZA - Beni paesaggistici
  TITOLO I - Tutela e valorizz.
  Capo I - Disposizioni generali
  Capo II - Individuazione
  Capo III - Pianificazione
  Capo IV - Controllo e gestione
  Capo V - Disposizioni transitorie
PARTE QUARTA – Sanzioni
  TITOLO I - Sanzioni amministr.
  Capo I - Sanzioni BB.CC.
  Capo II - Sanzioni BB.PP.
  TITOLO II - Sanzioni penali
  Capo I - Sanzioni BB.CC.
  Capo II - Sanzioni BB.PP.
PARTE QUINTA - Disp. transitorie
  ALLEGATO A
 
 
     
               

   
      COSTITUZIONE ITALIANA

Statuto della Regione Siciliana

  Art. 9
- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 118
- (così sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Nuova organizzazione della Regione Siciliana  
 LEGGI REGIONALI
 

Legge Reg.le 80/1977

Legge Reg.le 71/1978

Legge Reg.le 116/1980

Legge Reg.le 21/1985

Legge Reg.le 15/1991

Legge Reg.le 11/1996

Legge Reg.le 16/2005

 
 
 
 
  Intesa Stato-Regione
  Protocollo d'Intesa 11 Aprile 2005 - Presidenza della Regione, Assessorato Reg.le BB.CC., Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste, Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale.
  Intesa tra Assessorato Regionale BB.CC. e Regione Ecclesiastica Sicilia dell'11 Giugno 1997
  Elenco delle Z.P.S. [Zone di Protezione Speciale] D.M. 5/7/2007
     

 

 
       

 

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ultimo aggiornamento 16_09_2010