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[ PARTE II - Beni culturali ]
[ TITOLO I - Tutela ]
Capo II - Vigilanza e ispezione
Art. 18. Vigilanza 1. La vigilanza sui beni culturali, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, compete al Ministero.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.
(così sostituito da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
Art. 19. Ispezione
1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l’esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45.
(introdotto da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008) |