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  REGIONE SICILIANA
  ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

  DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

   triscele

SOPRINTENDENZA per i BENI CULTURALI ed AMBIENTALI di TRAPANI

     
U.O. IX
  architettonici
urbanistici
beni
paesaggistici
beni
archeologici
beni etno
antropologici
beni storico
artistici
bibliografici
archivistici
   
                       

 

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BANDI DI GARA
EVENTI
BENI TUTELATI
PIANI PAESAGGISTICI

PAGINA
INIZIALE

 

 

POR Sicilia 2000-2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Il presente documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)
 
   

[ PARTE II - Beni Culturali ]
[ TITOLO I - Tutela ]

 

Capo VII - Espropriazione

Art. 95. Espropriazione di beni culturali
1. I beni culturali immobili e mobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l’espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei beni medesimi.
2. Il Ministero può autorizzare, a richiesta, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico ad effettuare l’espropriazione di cui al comma 1. In tal caso dichiara la pubblica utilità ai fini dell’esproprio e rimette gli atti all’ente interessato per la prosecuzione del procedimento.
3. Il Ministero può anche disporre l’espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fine di lucro, curando direttamente il relativo procedimento.

Art. 96. Espropriazione per fini strumentali
1. Possono essere espropriati per causa di pubblica utilità edifici ed aree quando ciò sia necessario per isolare o restaurare beni culturali immobili, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l’accesso.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)

Art. 97. Espropriazione per interesse archeologico
1. Il Ministero può procedere all’espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o ricerche per il ritrovamento delle cose indicate nell’articolo 10.

Art. 98. Dichiarazione di pubblica utilità
1. La pubblica utilità è dichiarata con decreto ministeriale o, nel caso dell’articolo 96, anche con provvedimento della regione comunicato al Ministero.
2. Nei casi di espropriazione previsti dagli articoli 96 e 97 l’approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Art. 99. Indennità di esproprio per i beni culturali
1. Nel caso di espropriazione previsto dall’articolo 95 l’indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all’interno dello Stato.
2. Il pagamento dell’indennità è effettuato secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

Art. 100. Rinvio a norme generali
1. Nei casi di espropriazione disciplinati dagli articoli 96 e 97 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità.

 
 
 
INDICE
PARTE PRIMA - Disposizioni generali
PARTE SECONDA - Beni culturali
  TITOLO I – Tutela
  Capo I - Oggetto tutela
  Capo II - Vigilanza ispezione
 
 
 
 
  Capo VII - Espropriazione
  TITOLO II - Fruizione valorizz.
 
  Capo II - Valorizzazione BB.CC.
  Capo III - Documenti d'archivio
  TITOLO III - Norme transitorie
PARTE TERZA - Beni paesaggistici
  TITOLO I - Tutela e valorizz.
  Capo I - Disposizioni generali
  Capo II - Individuazione
  Capo III - Pianificazione
  Capo IV - Controllo e gestione
  Capo V - Disposizioni transitorie
PARTE QUARTA – Sanzioni
  TITOLO I - Sanzioni amministr.
  Capo I - Sanzioni BB.CC.
  Capo II - Sanzioni BB.PP.
  TITOLO II - Sanzioni penali
  Capo I - Sanzioni BB.CC.
  Capo II - Sanzioni BB.PP.
PARTE QUINTA - Disp. transitorie
  ALLEGATO A
 
 
     
               

   
      COSTITUZIONE ITALIANA

Statuto della Regione Siciliana

  Art. 9
- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 118
- (così sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Nuova organizzazione della Regione Siciliana  
 LEGGI REGIONALI
 

Legge Reg.le 80/1977

Legge Reg.le 71/1978

Legge Reg.le 116/1980

Legge Reg.le 21/1985

Legge Reg.le 15/1991

Legge Reg.le 11/1996

Legge Reg.le 16/2005

 
 
 
 
  Intesa Stato-Regione
  Protocollo d'Intesa 11 Aprile 2005 - Presidenza della Regione, Assessorato Reg.le BB.CC., Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste, Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale.
  Intesa tra Assessorato Regionale BB.CC. e Regione Ecclesiastica Sicilia dell'11 Giugno 1997
  Elenco delle Z.P.S. [Zone di Protezione Speciale] D.M. 5/7/2007
     

 

 
       

 

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ultimo aggiornamento 16_09_2010