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  REGIONE SICILIANA
  ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

  DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

   triscele

SOPRINTENDENZA per i BENI CULTURALI ed AMBIENTALI di TRAPANI

     
U.O. IX
  architettonici
urbanistici
beni
paesaggistici
beni
archeologici
beni etno
antropologici
beni storico
artistici
bibliografici
archivistici
   
                       

 

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BANDI DI GARA
EVENTI
BENI TUTELATI
PIANI PAESAGGISTICI

PAGINA
INIZIALE

 

 

POR Sicilia 2000-2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
(Il presente documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)
 
   

[ PARTE II - Beni Culturali ]
[ TITOLO II - Fruizione e Valorizzazione ]

Capo III - Consultabilità dei documenti degli archivi e tutela della riservatezza

Art. 122. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti
1. I documenti conservati negli archivi di Stato e negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico sono liberamente consultabili, ad eccezione:
a) di quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’articolo 125, relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data;
b) di quelli contenenti i dati sensibili nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che diventano consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare;
b-bis) di quelli versati ai sensi dell'articolo 41, comma 2, fino allo scadere dei termini indicati al comma 1 dello stesso articolo.
(introdotta da art. 2 del D.lgs. n. 156 del 2006)
2. Anteriormente al decorso dei termini indicati nel comma 1, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull’accesso ai documenti amministrativi. Sull’istanza di accesso provvede l’amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito, ove ancora operante, ovvero quella che ad essa è subentrata nell'esercizio delle relative competenze.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 156 del 2006 poi da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
3. Alle disposizioni del comma 1 sono assoggettati anche gli archivi e i documenti di proprietà privata depositati negli archivi di Stato e negli archivi storici degli enti pubblici, o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato i documenti possono anche stabilire la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell’ultimo settantennio. Tale limitazione, così come quella generale stabilita dal comma 1, lettera b), non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata; detta limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dai depositanti, donanti e venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali essi siano interessati per il titolo di acquisto.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)

Art. 123. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati
1. Il Ministro dell’interno, previo parere del direttore dell’Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati, istituita presso il Ministero dell’interno, può autorizzare la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi di Stato anche prima della scadenza dei termini indicati nell’articolo 122, comma 1. L’autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni richiedente.
2. I documenti per i quali è autorizzata la consultazione ai sensi del comma 1 conservano il loro carattere riservato e non possono essere ulteriormente utilizzati da altri soggetti senza la relativa autorizzazione.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
3. Alle disposizioni dei commi 1 e 2 è assoggettata anche la consultazione per scopi storici di documenti di carattere riservato conservati negli archivi storici delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico. Il parere di cui al comma 1 è reso dal soprintendente archivistico.

Art. 124. Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti
1. Salvo quanto disposto dalla vigente normativa in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali disciplinano la consultazione a scopi storici dei propri archivi correnti e di deposito.
2. La consultazione ai fini del comma 1 degli archivi correnti e di deposito degli altri enti ed istituti pubblici, è regolata dagli enti ed istituti medesimi, sulla base di indirizzi generali stabiliti dal Ministero.

Art. 125. Declaratoria di riservatezza
1. L’accertamento dell’esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili indicati agli articoli 122 e 127 è effettuato dal Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministero.

Art. 126. Protezione di dati personali
1. Qualora il titolare di dati personali abbia esercitato i diritti a lui riconosciuti dalla normativa che ne disciplina il trattamento, i documenti degli archivi storici sono conservati e consultabili unitamente alla documentazione relativa all’esercizio degli stessi diritti.
2. Su richiesta del titolare medesimo, può essere disposto il blocco dei dati personali che non siano di rilevante interesse pubblico, qualora il loro trattamento comporti un concreto pericolo di lesione della dignità, della riservatezza o dell’identità personale dell’interessato.
3. La consultazione per scopi storici dei documenti contenenti dati personali è assoggettata anche alle disposizioni del codice di deontologia e di buona condotta previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 127. Consultabilità degli archivi privati
1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati ai sensi dell’articolo 13 hanno l’obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti secondo modalità concordate tra i privati stessi e il soprintendente. Le relative spese sono a carico dello studioso.
2. Sono esclusi dalla consultazione i singoli documenti dichiarati di carattere riservato ai sensi dell’articolo 125. Possono essere esclusi dalla consultazione anche i documenti per i quali sia stata posta la condizione di non consultabilità ai sensi dell’articolo 122, comma 3.
3. Agli archivi privati utilizzati per scopi storici, anche se non dichiarati a norma dell’articolo 13, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 123, comma 3, e 126, comma 3.

 
 
 
INDICE
PARTE PRIMA - Disposizioni generali
PARTE SECONDA - Beni culturali
  TITOLO I – Tutela
  Capo I - Oggetto tutela
  Capo II - Vigilanza ispezione
 
 
 
 
  Capo VII - Espropriazione
  TITOLO II - Fruizione valorizz.
 
  Capo II - Valorizzazione BB.CC.
  Capo III - Documenti d'archivio
  TITOLO III - Norme transitorie
PARTE TERZA - Beni paesaggistici
  TITOLO I - Tutela e valorizz.
  Capo I - Disposizioni generali
  Capo II - Individuazione
  Capo III - Pianificazione
  Capo IV - Controllo e gestione
  Capo V - Disposizioni transitorie
PARTE QUARTA – Sanzioni
  TITOLO I - Sanzioni amministr.
  Capo I - Sanzioni BB.CC.
  Capo II - Sanzioni BB.PP.
  TITOLO II - Sanzioni penali
  Capo I - Sanzioni BB.CC.
  Capo II - Sanzioni BB.PP.
PARTE QUINTA - Disp. transitorie
  ALLEGATO A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
               

   
      COSTITUZIONE ITALIANA

Statuto della Regione Siciliana

  Art. 9
- La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Art. 118
- (così sostituito dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali. Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
Nuova organizzazione della Regione Siciliana  
 LEGGI REGIONALI
 

Legge Reg.le 80/1977

Legge Reg.le 71/1978

Legge Reg.le 116/1980

Legge Reg.le 21/1985

Legge Reg.le 15/1991

Legge Reg.le 11/1996

Legge Reg.le 16/2005

 
 
 
 
  Intesa Stato-Regione
  Protocollo d'Intesa 11 Aprile 2005 - Presidenza della Regione, Assessorato Reg.le BB.CC., Assessorato Reg.le Agricoltura e Foreste, Comando Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale.
  Intesa tra Assessorato Regionale BB.CC. e Regione Ecclesiastica Sicilia dell'11 Giugno 1997
  Elenco delle Z.P.S. [Zone di Protezione Speciale] D.M. 5/7/2007
     

 

 
       

 

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ultimo aggiornamento 16_09_2010