Rifiuti di amianto
Per la gestione dei rifiuti contenenti amianto non esistono oggi
specifiche norme di settore, anche se queste sono espressamente previste dalla legge n° 257 del 27 marzo 1992:
l’articolo 5, comma 1, lettera c, della legge prevede infatti specifici
“disciplinari tecnici sulle modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di
amianto, sul trattamento, l’imballaggio e la ricopertura”, che sono stati messi
a punto da una commissione nazionale (la “Commissione nazionale amianto”) ma
non sono ancora stati emanati. Sulla materia è intervenuto soltanto il D.M. 6 settembre 1994 che si limita, in
questa fase, a dare indicazioni sulle modalità di imballaggio dei rifiuti che
si producono durante gli interventi di bonifica (Punto 5/6 - “Imballaggio
rifiuti contenenti amianto”), e sulle modalità di allontanamento degli
stessi dall’area di lavoro (Punto 5/7 - “Modalità di allontanamento dei rifiuti dall’area di
lavoro”).
Fino al 1997 i rifiuti di amianto erano disciplinati, nell’ambito delle norme generali, dal D.P.R. 915/88 e dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984. Secondo tali norme, i rifiuti di amianto erano classificati come “speciali” ovvero “tossici e nocivi”, in base al contenuto di amianto sotto forma di fibre libere, anche se nessuna norma ha mai chiarito cosa dovesse intendersi per “fibre libere”, né quale metodo analitico adottare per tale determinazione. Con l’emanazione del D. Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997 (il cosiddetto “Decreto Ronchi”; modificato dal D. Lgs. 389/97 e dalla Legge 426/98) la classificazione dei rifiuti di amianto avviene invece su base esclusivamente merceologica, in base ai flussi di produzione. Il decreto individua 6 tipologie di rifiuti contenenti amianto e fra questi in particolare i materiali in amianto-cemento (Eternit), definiti come "materiali da costruzione a base di amianto” e considerati rifiuti speciali non pericolosi. Come si vede nella tabella sotto riportata solo due tipologie di rifiuti figurano nell’elenco dei rifiuti pericolosi: i “rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici” e i “materiali isolanti contenenti amianto”.
RIFIUTI CONTENENTI AMIANTO
|
||
C.E.R.* |
Descrizione |
Classificazione **
|
10 13 02 |
Rifiuti della fabbricazione di
amianto-cemento |
Speciali non pericolosi |
16 02 04 |
Apparecchiature fuori uso
contenenti amianto in fibre |
Speciali non pericolosi |
16 02 06 |
Rifiuti derivanti dai processi di
lavorazione dell'amianto |
Speciali non pericolosi |
17 01 05 |
Materiali da costruzione a base
di amianto |
Speciali non pericolosi |
06 07 01 |
Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici |
Speciali pericolosi
|
17 06 01 |
Materiali isolanti contenenti amianto |
Speciali pericolosi |
* Codici del “Catalogo Europeo
dei Rifiuti” (C.E.R.). **
Classificazione ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22, e successive
modifiche ed integrazioni. |
Va evidenziato che la classificazione introdotta dal Decreto Ronchi tuttavia, proprio per quanto detto in precedenza, ha al momento attuale valore essenzialmente giuridico e, per quanto riguarda l’amianto, risulta praticamente applicabile solo ai fini del trasporto e degli adempimenti documentali a carico del produttore. Per quanto riguarda, invece, le modalità di smaltimento ed in particolare la tipologia della discarica di destinazione, valgono ancora i criteri previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 - che prevede la determinazione del contenuto in fibre libere - nonché le disposizioni specifiche per l’amianto-cemento stabilite dal D.P.R. 8 agosto 1994.
Modalità di
trasporto previste dalla normativa vigente
Le
modalità con cui può essere effettuato il trasporto sono legate alla tipologia
dei rifiuti, così come classificati ai sensi dell’art. 7 del D.
Lgs. n° 22/97.
Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi
Possono essere trasportati da:
q produttori (solo se effettuano il trasporto in conto proprio);
q soggetti abilitati dall’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi appartenenti ad almeno una delle 4 tipologie di rifiuti identificate rispettivamente con codici CER “10.13.02”, “16.02.04”, “16.02.06” e “17.01.05”, di cui all’Allegato A al D. Lgs. n° 22/97;
q comuni (se istituiscono un servizio integrativo di raccolta di RCA così come previsto dall’art. 21, comma 5, del D. Lgs. n° 22/97, e dopo aver effettuato la comunicazione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti prevista dall’art. 30, comma 10, dello stesso decreto legislativo).
Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi
Possono essere trasportati da:
q produttori (se effettuano il trasporto in conto proprio e se le quantità prodotte non eccedono la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 4 del D. Lgs. 22/97);
q soggetti abilitati dall’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi identificati con i codici CER “06.07.01” e/o “17.06.01”, di cui all’Allegato D al D. Lgs. n° 22/97.
Modalità di
smaltimento previste dalla normativa vigente
L'articolo 6 del D.P.R. 8 agosto 1994 stabilisce che per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati impianti di discarica controllata di seconda o di terza categoria. Tali impianti possono essere sia già esistenti che nuovi, e possono essere autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti purché lo smaltimento dell'amianto avvenga in una porzione distinta e destinata esclusivamente a tale scopo. Il decreto prevede anche l’obbligo, per il soggetto che rilascia l’autorizzazione, di imporre specifiche prescrizioni in ordine a :
q immediato interramento dei rifiuti;
q tenuta dei registri di presa in carico;
q vincoli sull’utilizzo dell’area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale dell’area al fine di evitare rischi per la salute e per l'ambiente.
Rifiuti classificati speciali (ex D.P.R. 915/82)
I rifiuti di amianto
classificati come speciali, costituiti in genere da lastre in cemento amianto
e/o conglomerati resinoidi e da altri manufatti, purché non contenenti polveri
e fibre libere in concentrazione superiore a 100 mg/Kg (pari allo 0.01%),
possono essere smaltiti in discarica di seconda categoria tipo A. Il D.P.R. 8 agosto 1994 prevede
infatti la possibilità di smaltire in
discarica 2A rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o
resinoide, purché tali rifiuti siano classificati
come rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. 915/82 e provengano esclusivamente da
attività di demolizione, costruzione e scavi. Anche in questo caso in sede
gestionale devono essere adottate precise tecniche e modalità per impedire l'affioramento
dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione. La Regione Siciliana ha
disciplinato la materia con il Decreto Assessorato Territorio e Ambiente
12 novembre 1998.
Rifiuti classificati tossici e nocivi (ex D.P.R. 915/82)
I rifiuti di amianto classificati tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. 915/82 sono costituiti prevalentemente da materiali friabili contenenti polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 100 mg/Kg.
Per tali tipi di rifiuti la normativa individua – fermo restando quanto detto in precedenza – due diverse possibilità di smaltimento, strettamente correlate al loro grado di compattezza:
q in discarica di tipo 2B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazione inferiore a 10.000 mg/Kg;
q
in discarica di tipo 2C per i rifiuti che contengono
polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 10.000 mg/Kg.
La Regione
Siciliana ha in fase di elaborazione
sia il Programma provvisorio di
interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare
l'emergenza sia il Piano di smaltimento dei rifiuti di
amianto, ambedue previsti dal Piano regionale amianto
approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27
dicembre 1995.