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Rifiuti di amianto

 

Per la gestione dei rifiuti contenenti amianto non esistono oggi specifiche norme di settore, anche se queste sono espressamente previste dalla legge n° 257 del 27 marzo 1992: l’articolo 5, comma 1, lettera c, della legge prevede infatti specifici “disciplinari tecnici sulle modalità di trasporto e deposito dei rifiuti di amianto, sul trattamento, l’imballaggio e la ricopertura”, che sono stati messi a punto da una commissione nazionale (la “Commissione nazionale amianto”) ma non sono ancora stati emanati. Sulla materia è intervenuto soltanto il D.M. 6 settembre 1994 che si limita, in questa fase, a dare indicazioni sulle modalità di imballaggio dei rifiuti che si producono durante gli interventi di bonifica (Punto 5/6 - “Imballaggio rifiuti contenenti amianto”), e sulle modalità di allontanamento degli stessi dall’area di lavoro (Punto 5/7 - “Modalità di allontanamento dei rifiuti dall’area di lavoro”).

Fino al 1997 i rifiuti di amianto erano disciplinati, nell’ambito delle norme generali, dal D.P.R. 915/88 e dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984. Secondo tali norme, i rifiuti di amianto erano classificati come “speciali” ovvero “tossici e nocivi”, in base al contenuto di amianto sotto forma di fibre libere, anche se nessuna norma ha mai chiarito cosa dovesse intendersi per “fibre libere”, né quale metodo analitico adottare per tale determinazione. Con l’emanazione del D. Lgs. n° 22 del 5 febbraio 1997 (il cosiddetto “Decreto Ronchi”; modificato dal D. Lgs. 389/97 e dalla Legge 426/98) la classificazione dei rifiuti di amianto avviene invece su base esclusivamente merceologica, in base ai flussi di produzione. Il decreto individua 6 tipologie di rifiuti contenenti amianto e fra questi in particolare i materiali in amianto-cemento (Eternit), definiti come "materiali da costruzione a base di amianto” e considerati rifiuti speciali non pericolosi. Come si vede nella tabella sotto riportata solo due tipologie di rifiuti figurano nell’elenco dei rifiuti pericolosi: i “rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici” e i “materiali isolanti contenenti amianto”.

RIFIUTI   CONTENENTI   AMIANTO

C.E.R.*

Descrizione

Classificazione **

10 13 02

Rifiuti della fabbricazione di amianto-cemento

Speciali non pericolosi

16 02 04

Apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre

Speciali non pericolosi

16 02 06

Rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto

Speciali non pericolosi

17 01 05

Materiali da costruzione a base di amianto

Speciali non pericolosi

06 07 01

Rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici

Speciali  pericolosi

17 06 01

Materiali isolanti contenenti amianto

Speciali  pericolosi

 

* Codici del “Catalogo Europeo dei Rifiuti” (C.E.R.).

** Classificazione ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Va evidenziato che la classificazione introdotta dal Decreto Ronchi tuttavia, proprio per quanto detto in precedenza, ha al momento attuale valore essenzialmente giuridico e, per quanto riguarda l’amianto, risulta praticamente applicabile solo ai fini del trasporto e degli adempimenti documentali a carico del produttore. Per quanto riguarda, invece, le modalità di smaltimento ed in particolare la tipologia della discarica di destinazione, valgono ancora i criteri previsti dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984 - che prevede la determinazione del contenuto in fibre libere - nonché le disposizioni specifiche per l’amianto-cemento stabilite dal D.P.R. 8 agosto 1994.

 

Modalità di trasporto previste dalla normativa vigente

 

            Le modalità con cui può essere effettuato il trasporto sono legate alla tipologia dei rifiuti, così come classificati ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. n° 22/97.

 

Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non  pericolosi

 

            Possono essere trasportati da:

 

q      produttori (solo se effettuano il trasporto in conto proprio);

q      soggetti abilitati dall’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi appartenenti ad almeno una delle 4 tipologie di rifiuti identificate rispettivamente con codici CER “10.13.02”, “16.02.04”, “16.02.06” e “17.01.05”, di cui all’Allegato A al D. Lgs. n° 22/97;

q      comuni (se istituiscono un servizio integrativo di raccolta di RCA così come previsto dall’art. 21, comma 5, del D. Lgs. n° 22/97, e dopo aver effettuato la comunicazione all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti prevista dall’art. 30, comma 10, dello stesso decreto legislativo).

 

 

Raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi

 

Possono essere trasportati da:

 

q      produttori (se effettuano il trasporto in conto proprio e se le quantità prodotte non eccedono la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno, secondo quanto previsto dall’articolo 30, comma 4 del D. Lgs. 22/97);

q      soggetti abilitati dall’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti alla raccolta e trasporto dei rifiuti speciali pericolosi identificati con i codici CER “06.07.01” e/o “17.06.01”, di cui all’Allegato D al D. Lgs. n° 22/97.

 

 

Modalità di smaltimento previste dalla normativa vigente

 

L'articolo 6 del D.P.R. 8 agosto 1994 stabilisce che per lo smaltimento dei rifiuti di amianto possono essere utilizzati impianti di discarica controllata di seconda o di terza categoria. Tali impianti possono essere sia già esistenti che nuovi, e possono essere autorizzati anche allo smaltimento di altre tipologie di rifiuti purché lo smaltimento dell'amianto avvenga in una porzione distinta e destinata esclusivamente a tale scopo. Il decreto prevede anche l’obbligo, per il soggetto che rilascia l’autorizzazione, di imporre specifiche prescrizioni in ordine a :

q      immediato interramento dei rifiuti;

q      tenuta dei registri di presa in carico;

q      vincoli sull’utilizzo dell’area di discarica dopo la chiusura e sistemazione finale dell’area al fine di evitare rischi per la salute e per l'ambiente.

 

Rifiuti classificati speciali  (ex D.P.R. 915/82)

 

            I rifiuti di amianto classificati come speciali, costituiti in genere da lastre in cemento amianto e/o conglomerati resinoidi e da altri manufatti, purché non contenenti polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 100 mg/Kg (pari allo 0.01%), possono essere smaltiti in discarica di seconda categoria tipo A. Il D.P.R. 8 agosto 1994 prevede infatti  la possibilità di smaltire in discarica 2A rifiuti contenenti amianto legato in matrice cementizia o resinoide, purché tali rifiuti siano classificati come rifiuti speciali ai sensi del D.P.R. 915/82 e provengano esclusivamente da attività di demolizione, costruzione e scavi. Anche in questo caso in sede gestionale devono essere adottate precise tecniche e modalità per impedire l'affioramento dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione. La Regione Siciliana ha disciplinato la materia con il Decreto Assessorato Territorio e Ambiente 12 novembre 1998.

 

Rifiuti classificati tossici e nocivi  (ex D.P.R. 915/82)

 

            I rifiuti di amianto classificati tossici e nocivi ai sensi del D.P.R. 915/82 sono costituiti prevalentemente da materiali friabili contenenti polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 100 mg/Kg.

Per tali tipi di rifiuti la normativa individua – fermo restando quanto detto in precedenza – due diverse possibilità di smaltimento, strettamente correlate al loro grado di compattezza:

q      in discarica di tipo 2B per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazione inferiore a 10.000 mg/Kg;

q      in discarica di tipo 2C per i rifiuti che contengono polveri e fibre libere in concentrazione superiore a 10.000 mg/Kg.

 

 

Il Piano regionale di smaltimento dei rifiuti di amianto

 

La Regione Siciliana ha in fase di elaborazione sia il Programma provvisorio di interventi per lo smaltimento dei rifiuti di amianto, finalizzato ad affrontare l'emergenza sia il Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto, ambedue previsti dal Piano regionale amianto approvato con il Decreto del Presidente della Regione 27 dicembre 1995.