Norme
Regionali
D.P.Reg. 27 dicembre
1995
(G.U.R.S. del 02/03/96 – Parte I, n° 10)
“Piano di protezione dell’amianto, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall’amianto”.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto lo Statuto della
Regione;
Vista la legge regionale
29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 14
gennaio 1994, n. 20;
Vista la legge 27 marzo
1992, n. 257;
Vista la deliberazione
della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, relativa a: a Legge 27
marzo 1992, n. 257 - Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto »;
Ritenuto di conferire
certezza notiziale alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 555 del
22 dicembre 1995, attraverso un proprio atto di formale esternazione, da
inoltrare alla Corte dei conti ai sensi della citata legge 14 gennaio 1994, n.
20;
Ritenuto,
conseguentemente, di dovere procedere all'approvazione formale della deliberazione
della Giunta regionale n. 555 del 22 dicembre 1995, citata;
Decreta:
Articolo unico
Per i motivi indicati in premessa, è
disposta l'approvazione formale della deliberazione della Giunta regionale n.
555 del 22 dicembre 1995, relativa a: « Legge 27 marzo 1992, n. 257 - Piano di
protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai
fini della difesa dai pericoli derivanti dallo amianto ».
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Palermo, 27 dicembre 1995.
GRAZIANO
Registrato alla Corte dei conti, Sezione controllo per la Regione
siciliana, addì 23 gennaio 1996.
Reg. n. 1, Atti del Governo, fg. n. 28.
Allegati
Deliberazione n. 555 del 22 dicembre 1995 della Giunta regionale «
Legge 27 marzo 1992, n. 257: Piano di protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto».
La Giunta regionale
Visto lo Statuto della
Regione;
Viste le leggi regionali
29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il proprio
regolamento interno; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 Vista la legge 27
marzo 1992, n. 257; Visto, in particolare, L'art. 10 della richiamata legge n.
257/92, che prevede l'adozione entro 180 giorni dalla data di emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 6, comma 5
della medesima legge di un a Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione,
di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dallo
amianto »;
Visto il D.P.R. 8 agosto
1994, con il quale è stato emanato l'atto di indirizzo e di coordinamento alle
Regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano per l'adozione di piani
di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica,
ai fini della difesa dai pericoli derivanti dallo amianto, previsto dall'art.
10 della richiamata legge n. 257/92;
Visti, inoltre, l'art.
10, comma 3, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e l'art. 5, comma 3, del D.P.R.
8 agosto 1994, che prevedono l'armonizzazione dei piani di smaltimento dei
rifiuti di amianto con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei
rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915;
Vista la nota n.
336/07723/26462 del 21 dicembre 1995, con la quale gli Assessorati regionali
del territorio e dell'ambiente e della sanità trasmettono il piano di cui
all'art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Allegato « A »);
Considerato che in
merito alle normative e metodologie tecniche di applicazione degli articoli 6 e
12 della citata legge n. 257/92, relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto, gli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della
sanità di concerto hanno emanato la circolare n. 798 del 17 marzo 1995, che già
prevede una serie di interventi di carattere operativo come ad esempio il
censimento, le modalità di intervento, le emergenze ed i programmi di
controllo;
Ritenuto, in assenza di
una specifica normativa procedurale prevista dalle norme vigenti, ed ai fini
della formazione del piano in tutte le sue parti e della definitiva adozione,
di seguire il seguente iter:
a) adottare il piano
regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, predisposto
di concerto dagli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della
sanità;
b) dare mandato agli
Assessori regionali del territorio e dell'ambiente e della sanità di elaborare
- entro il 30 settembre 1996-specifiche norme tecniche di attuazione previste
dal piano regionale, con particolare riferimento a quanto stabilito dagli artt.
5 e 6 « Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto » dagli artt. 7 e 8 . Piano
di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al
controllo delle condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro »,
dall'art. 9 comma I « Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture
territoriali finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da
operazioni di bonifica » e comma 2 « Piano di indirizzo per il coordinamento
delle funzioni di controllo delle province sulle attività di smaltimento dei
rifiuti » del citato D.P.R. 8 agosto 1994;
c) esprimere parere
favorevole alla costituzione, con decreto del Presidente della Regione, di un
apposito gruppo di lavoro interassessoriale che avrà funzioni di coordinamento
e raccordo delle attività delle diverse Amministrazioni competenti in materia;
d) le norme tecniche
predisposte dal gruppo di lavoro interassessoriale ed il piano nel suo
complesso, saranno approvati con decreto del Presidente della Regione previa
deliberazione della Giunta regionale e saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana;
e) avvio della fase
operativa e messa a regime del piano;
Su proposta
dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente di concerto con
l'Assessore regionale per la sanità,
Delibera:
-di adottare, per le motivazioni in premessa specificate, il «
Piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto »
predisposto dagli Assessorati regionali del territorio e dell'ambiente e della
sanità allegato « A » alla presente deliberazione; -di dare mandato agli
Assessori regionali per il territorio e l'ambiente e per la sanità di
predisporre, secondo le rispettive competenze ed entro il 30 settembre 1996, le
specifiche norme tecniche di attuazione previste dal piano regionale, con
particolare riferimento a quanto stabilito, dagli artt. 5 e 6 « Piano di
smaltimento dei rifiuti di amianto », dagli artt. 7 e 8 « Piano di indirizzo
per l'intervento delle strutture territoriali finalizzato al controllo delle
condizioni di salubrità ambientale e di sicurezza del lavoro », dall'art. 9
comma 1. « Piano di indirizzo per l'intervento delle strutture territoriali
finalizzato alla vigilanza ed al controllo sui siti interessati da operazioni
di bonifica 2 « Piano di indirizzo per il coordinamento delle funzioni di
controllo delle province sulle attività di smaltimento dei rifiuti » del D.P.R.
8 agosto 1994;
- di esprimere parere favorevole alla costituzione del gruppo di
lavoro interassessoriale che dovrà predisporre, entro il 31 dicembre 1996, un
unico documento armonico con tutte le norme tecniche di attuazione previste dal
D.P.R. 8 agosto 1994. Il gruppo di lavoro avrà compiti di coordinamento e
raccordo delle attività delle diverse Amministrazioni competenti in materia,
curerà la formulazione della proposta del piano di riparto delle somme
destinate all'attuazione degli adempimenti previsti dalla legge n marzo 1992,
n. 257 e sarà composto da funzionari che si occupano della materia:
· tre funzionari dell'Assessorato regionale
della sanità;
· tre funzionari dell'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente;
· un funzionario dell'Assessorato regionale
dell'industria;
· un funzionario dell'Assessorato regionale
del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione;
· un funzionario dell'Assessorato regionale
della cooperazione del commercio, dell'artigianato e della pesca, segnalati dai
rispettivi Assessori;
· un rappresentante del Laboratorio igiene e
profilassi Reparto medico di Palermo;
· un rappresentante del Laboratorio igiene e
profilassi Reparto chimico di Palermo, segnalati dall'Assessore regionale per
la sanità;
· un rappresentante dell'Ufficio legislativo
e legale della Presidenza della Regione siciliana;
· un rappresentante della Presidenza della
Regione; segnalati dal Presidente della Regione.
Il Segretario: Impastato
Il Presidente: Graziano
Allegato A
Al Presidente della
Regione
Segreteria di Giunta
La legge 27 marzo 1992, n. 257 (« Norme relative
alla cessazione dell'impiego dell'amianto ») prevede, all'articolo 10,
L'obbligo per le regioni di adottare « piani di protezione, di
decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, al fine della
difesa dai pericoli derivanti dall'amianto » entro 180 giorni dalla data di
emanazione di un apposito decreto (D.P.R. 8 agosto 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiate della Repubblica italiana del 26 ottobre 1994), contenente
specifici atti di indirizzo e coordinamento per regioni e province autonome.
L'articolo 16 (commi 2 e 3) della legge n.
257/92 stabilisce, inoltre, per la realizzazione dei piani di cui sopra, la
concessione di contributi a carico dello Stato pari a 8 miliardi per ciascuno
degli anni 1992, 1993 e 1994. Tuttavia le inadempienze da parte dello Stato - e
cioè la mancata emanazione delle molteplici norme attuative previste dalla
legge – non hanno consentito l'utilizzo delle somme stanziate per gli anni 1992
e 1993, mentre è in atto una corsa contro il tempo per evitare che vadano
perduti anche i contributi relativi al 1994.
E' previsto in merito che la ripartizione
fra le regioni di tale stanziamento avvenga con un D.P.C.M. - già sottoposto al
parere della Conferenza permanente per i rapporti Stato - Regioni in data 8
giugno 1995 ed oggi in fase di approvazione che definisce le modalità per
l'erogazione di tali contributi e sulla base di criteri oggettivi (estensione
territoriale, popolazione presenza di attività a rischio), assegna alla Sicilia
la somma di L. 586.204.000.
Dagli elementi acquisiti in sede di Conferenza Stato – Regioni è
anche emerso che, affinché le regioni possano fruire di tale finanziamento, è
necessario che da queste venga approvato entro il 1995 - il Piano di cui
all'art. 10 della legge n. 257/92. Va infine segnalato che dare tempestivamente
seguito agli adempimenti previsti dalla legge - cosa che rappresenta un obbligo
cui prima o poi tutte le regioni devono comunque ottemperare - permetterebbe
alla Regione Sicilia di avere le carte in regola per fruire immediatamente di
nuovi stanziamenti dello Stato destinati a supportare ed incentivare le
attività di rimozione e bonifica dell'amianto.
Si propone, pertanto, L'approvazione
urgente della delibera e del piano
Allegati alla presente.
RELAZIONE
La legge 27 marzo 1992, n. 257 (« Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto ») prevede, all'articolo 10, L'obbligo per le regioni
di adottare « piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica dell'ambiente, al fine della difesa dai pericoli derivanti
dall'amianto ». La legge prevede diverse specifiche norme di attuazione: alcune
di queste sono state emanate negli ultimi mesi altre sono invece ancora allo
studio della Commissione nazionale amianto prevista dallo art. 4 della legge n.
257/92.
Il D.P.R. 8 agosto 1994 ad esempio, che riporta specifici « Atti
di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e
Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di
smaltimento e di bonifica dello ambiente, ai fini della difesa dai pericoli
derivanti dall'amianto », avrebbe dovuto essere emanato entro il settembre 1992
ma è stato pubblicato solo in data 26 ottobre 1994. Altre norme devono ancora
essere emanate, come ad esempio quelle di approvazione di « disciplinari
tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito di rifiuti di amianto
nonché sul trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi
nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. 10 settembre 1982 ».
In merito alle normative e metodologie tecniche di applicazione
degli articoli 6 e 12 della legge 27 marzo 1992, n. 257, relative alla
cessazione dell'impiego dell'amianto, gli Assessorati sanità e territorio e
ambiente hanno già emanato - nelle more della predisposizione del Piano
predetto - la circolare n. 798 del 17 marzo 1995, che già prevede una serie di
interventi di carattere operativo, come ad esempio il censimento, le modalità
di intervento, le emergenze ed i programmi di controllo.
L'articolo 16 (commi 2 e 3) della legge n. 257/92 stabilisce, per
la realizzazione dei piani di cui sopra, la concessione di contributi a carico
dello Stato pari a 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994.
Tuttavia le inadempienze da parte dello Stato - e cioè la mancata emanazione
delle norme attuative previste dalla legge - non hanno consentito l'utilizzo
delle somme stanziate per gli anni 1992 e 1993, mentre è in atto una corsa
contro il tempo per evitare che vadano perduti anche i contributi relativi al 1994.
E' previsto in merito che la ripartizione fra le regioni di tale
stanziamento avvenga con un D.P.C.M. - già sottoposta al parere della
Conferenza permanente per i rapporti Stato. Regioni in data 8 giugno 1995 ed
oggi in fase di approvazione che definisce le modalità per l'erogazione di tali
contributi e, sulla base di criteri oggettivi (estensione territoriale,
popolazione, presenza di attività a rischio), assegna alla Regione Sicilia la
somma di L. 586.204.000. Dagli elementi acquisiti in sede di Conferenza Stato -
Regioni è anche emerso che, affinché le regioni possano fruire di tale
finanziamento, è necessario che da queste venga approvato - entro il 1995 - il
Piano di cui all'art. 10 della legge n. 257/92.
Il Piano che si propone pertanto di approvare si articola in
diversi punti - così come previsto dal D.P.R. 8 agosto 1994 - ed in due
distinte fasi temporali.