Norme
nazionali
D. Lgs. 5 febbraio
1997, n° 22
(Supplemento Ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15.02.97)
“Attuazione
delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (1)”
(1)
Con le modifiche e le
integrazioni apportate dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n° 389,
(G.U.R.I. n° 261 del 8.11.97) e dalla legge 9 dicembre 1998, n° 426
(G.U.R.I. n° 291 del 14.12.98). Le
modifiche apportate da quest'ultimo provvedimento sono riportate in grassetto.
GESTIONE DEI
RIFIUTI
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 1 - (Campo
d’applicazione)
1. Il presente decreto disciplina la gestione
dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o complementari,
conformi ai principi del presente decreto, adottate in attuazione di direttive
comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la
materia disciplinata dal presente decreto nel rispetto delle disposizioni in
esso contenute che costituiscono principi fondamentali della legislazione
statale ai sensi dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente
decreto costituiscono norme di riforma economico-sociale nei confronti delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva
in materia, le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2 - (Finalità)
1. La gestione dei rifiuti costituisce
attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente decreto al fine
di assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci, tenendo
conto della specificità dei rifiuti pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o
smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o
metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l’acqua, l’aria,
il suolo e per la fauna e la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o
odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di
particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai
principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti
coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di
beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell’ordinamento
nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del
presente decreto lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle
rispettive competenze ed in conformità alle disposizioni che seguono, adottano
ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di
programma, di soggetti pubblici e privati qualificati.
Articolo 3 - (Prevenzione
della produzione di rifiuti)
1. Le autorità competenti adottano, ciascuna
nell’ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via
prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della
pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in
particolare quelle che consentono un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici,
eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti,
azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori, nonché lo
sviluppo del sistema di marchio ecologico ai fini della corretta valutazione
dell’impatto di uno specifico prodotto sull’ambiente durante l’intero ciclo di
vita del prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato
di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno
possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad
incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i rischi
di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per
l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere
recuperati o smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto
che valorizzino le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione
della produzione di rifiuti;
f)
la promozione
di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione ed alla
riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti.
Articolo 4 - (Recupero dei rifiuti)
1. Ai fini di una corretta gestione dei
rifiuti le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento
finale dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere
materia prima dai rifiuti;
c) l’adozione di misure economiche e le
determinazioni di condizioni di appalto che prevedano l’impiego dei materiali
recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l’utilizzazione principale dei rifiuti come
combustibile o come altro mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il
recupero di materia prima debbono essere considerati preferibili rispetto alle
altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le
attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed
i produttori promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci,
informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e
stipulano accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati
al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti,
con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti
ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire
agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme
comunitarie ed il ricorso a strumenti economici.
Articolo
5 - (Smaltimento dei rifiuti)
1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere
effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della
gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento
finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le
attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con
il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che
tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino
costi eccessivi, al fine di:
a) realizzare l’autosufficienza nello
smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno
degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei
rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di
impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più
idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute
pubblica.
4. A partire dal 1 gennaio 1999 la
realizzazione e la gestione di nuovi impianti di incenerimento possono essere
autorizzate solo se il relativo processo di combustione è accompagnato da
recupero energetico con una quota minima di trasformazione del potere
calorifico dei rifiuti in energia utile, calcolata su base annuale, stabilita
con apposite norme tecniche.
5. Dal 1 gennaio 1999 è vietato smaltire i
rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono
prodotti, fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi
regionali potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l’opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.
6. Dal 1 gennaio 2000 è consentito smaltire
in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme
tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di
recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui
all’allegato B. Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo
determinati il Presidente della Regione, d’intesa con il Ministro
dell’ambiente, può autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di
apposite prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
6 bis. L’autorizzazione di cui al comma 6
deve indicare i presupposti della deroga e gli interventi previsti per superare
la situazione di necessità, con particolare riferimento ai fabbisogni, alla
tipologia e alla natura dei rifiuti da smaltire in discarica, alle iniziative
ed ai tempi di attuazione delle stesse, nonché alle eventuali integrazioni del
piano regionale. Ai fini dell’acquisizione dell’intesa il Ministro
dell’ambiente si pronuncia entro 90 giorni dal ricevimento del relativo
provvedimento, decorso inutilmente tale termine l’intesa si intende acquisita.
Articolo 6 - (Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si
disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha
prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o
di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione
dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la
persona fisica o giuridica che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il
recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni,
nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la
chiusura;
e) raccolta: l’operazione di prelievo, di
cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea
a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la
frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero
di materia prima;
g) smaltimento: le operazioni previste
nell’allegato B;
h) recupero: le operazioni previste
nell’allegato C;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più
edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all’interno
di un’area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali
originano i rifiuti;
l) stoccaggio: le attività di smaltimento
consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto
D15 dell’allegato B, nonché le attività di recupero consistenti nelle
operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell’allegato
C;
m) deposito temporaneo: il raggruppamento dei
rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle
seguenti condizioni:
1) i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm
né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
2) i rifiuti pericolosi devono essere
raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza
almeno bimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunge
i 10 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un anno se
il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 10 metri cubi nell’anno o
se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è effettuato in
stabilimenti localizzati nelle isole minori;
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti
ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno
trimestrale indipendentemente dalle quantità in deposito, ovvero, in
alternativa, quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito
raggiunge i 20 metri cubi; il termine di durata del deposito temporaneo è di un
anno se il quantitativo di rifiuti in deposito non supera i 20 metri cubi
nell’anno o se, indipendentemente dalle quantità, il deposito temporaneo è
effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori;
4) il deposito temporaneo deve essere
effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche,
nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
5) devono essere rispettate le norme che
disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura dei rifiuti pericolosi;
n) bonifica: ogni intervento di rimozione
della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al
raggiungimento dei valori limite conformi all’utilizzo previsto dell’area;
o) messa in sicurezza: ogni intervento per il
contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle
matrici ambientali circostanti;
p) combustibile da rifiuti: il combustibile
ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all’eliminazione
delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere
calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme
tecniche;
q) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio
della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme
tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
Articolo
7 - (Classificazione)
1. Ai fini dell’attuazione del presente
decreto i rifiuti sono classificati, secondo l’origine, in rifiuti urbani e
rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti
pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti,
provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da
locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a),
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell’articolo 21,
comma 2, lettera g);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle
strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi,
quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f)
i rifiuti
provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b),
c) ed e).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e
agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di
demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle
attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di
recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e
da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati
ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili
fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici
precisati nell’elenco di cui all’allegato D sulla base degli allegati G, H ed
I.
Articolo 8 - (Esclusioni)
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto gli effluenti gassosi emessi nell’atmosfera, nonché, in quanto
disciplinati da specifiche disposizioni di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione,
dall’estrazione, dal trattamento, dall’ammasso di risorse minerali o dallo
sfruttamento delle cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli:
materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate
nell’attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati
nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
d) (Omissis);
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo
stato liquido;
f)
i materiali
esplosivi in disuso.
1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai
rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali
da cava.
Articolo 9 - (Divieto di
miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. E' vietato miscelare categorie diverse di
rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi di cui all’allegato G con rifiuti
non pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la
miscelazione di rifiuti pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o
materiali, può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 28 qualora siano
rispettate le condizioni di cui all’articolo 2, comma 2, ed al fine di rendere
più sicuro il recupero e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni
di cui all’articolo 51, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è
tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati
qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le
condizioni di cui all’articolo 2, comma 2.
Articolo 10 - (Oneri dei
produttori e dei detentori)
1. Gli oneri relativi alle attività di
smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un
raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni
individuate nell’allegato B al presente decreto, e dei precedenti detentori o
del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve
i propri obblighi con le seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati
ai sensi delle disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che
gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia
stata stipulata apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità
previste dall’articolo 16 del presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il
corretto recupero o smaltimento dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al
servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti
autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il
detentore abbia ricevuto il formulario di cui all’articolo 15 controfirmato e
datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei
rifiuti al trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia
provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del
formulario. Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è
elevato a sei mesi e la comunicazione deve essere effettuata alla regione.
Articolo 11 - (Catasto dei
rifiuti)
1. Entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 12 della legge 23 agosto 1988,
n. 400, provvede con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei
rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 9 settembre 1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e
successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo completo
e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle connesse
attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta dei dati relativi alla
gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, utilizzando la
nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei rifiuti istituito con decisione
della Commissione delle comunità europee del 20 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una sezione
nazionale, che ha sede in Roma presso l’Agenzia Nazionale per la Protezione
dell’Ambiente (ANPA) e in sezioni regionali o delle province autonome presso le
corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell’ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite, presso la
Regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale
attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli
intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di
smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti
pericolosi e le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi di cui
all’articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), sono tenuti a comunicare
annualmente con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le
quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette
attività. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli di cui
all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore
a lire quindicimilioni e, limitatamente alla produzione di rifiuti non
pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani di cui all’articolo 2083 del
codice civile che non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori
di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la
comunicazione è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla
quantità conferita.
4. I comuni, o loro consorzi o comunità
montane ovvero aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani
e assimilati comunicano annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25
gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni relative all’anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel
proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione
dei rifiuti, specificando le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei
rifiuti gestiti da ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico
e finanziario degli investimenti per le attività di gestione dei rifiuti,
nonché i proventi della tariffa di cui all’articolo 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle
Province autonome del Catasto provvedono all’elaborazione dei dati ed alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento,
ai sensi dell’articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, delle informazioni
di cui ai commi 3 e 4. L’ANPA elabora i dati, evidenziando le tipologie e le
quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti,
nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio, e ne assicura la
pubblicità.
6. Fino all’emanazione del decreto di cui al
comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui ai
commi 1 e 2 non deve comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio
dello Stato.
Articolo
12 - (Registri di carico e scarico)
1. I soggetti di cui all’articolo 11, comma
3, hanno l’obbligo di tenere un registro di carico e scarico, con fogli
numerati e vidimati dall’Ufficio del registro, su cui devono annotare, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, da
utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto. Le annotazioni
devono essere effettuate:
a) per i produttori almeno entro una settimana
dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e
il trasporto almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto;
c) per i commercianti e gli intermediari almeno
entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa;
d) per i soggetti che effettuano le operazioni
di recupero e di smaltimento entro ventiquattro ore dalla presa in carico dei
rifiuti.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e
dalle imprese che svolgono attività di smaltimento e di recupero di rifiuti
deve, inoltre, contenere:
a) l’origine, la quantità, le caratteristiche e
la destinazione specifica dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei
rifiuti ed il mezzo di trasporto utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti
nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari. I registri
integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per
cinque anni dalla data dell’ultima registrazione, ad eccezione dei registri
relativi alle operazioni di smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono
essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell’attività devono
essere consegnati all’autorità che ha rilasciato l’autorizzazione.
3 bis. I registri di carico e scarico
relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione delle reti e delle
utenze diffuse svolte dai soggetti pubblici e privati titolari di diritti
speciali o esclusivi ai sensi della direttiva 93/38/CE attuata con il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, che installano e gestiscono, direttamente o
mediante appaltatori, reti ed impianti per l’erogazione di forniture e servizi
di interesse pubblico, possono essere tenuti, nell’ambito della provincia dove
l’attività è svolta, presso le sedi di coordinamento organizzativo o altro
centro equivalente comunicato preventivamente alla provincia medesima.
4. I soggetti la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata
di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri
di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile, mantenendo presso la sede dell’impresa copia dei
dati trasmessi.
5. Le informazioni contenute nel registro
sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell’individuazione del modello
uniforme di registro di carico e scarico e degli eventuali documenti
sostitutivi, nonché delle modalità di tenuta degli stessi, continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti che disciplinano le predette modalità di
tenuta dei registri.
Articolo 13 - (Ordinanze
contingibili e urgenti)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle
disposizioni vigenti in materia tutela ambientale, sanitaria e di pubblica
sicurezza, qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente
necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa
altrimenti provvedere, il Presidente della giunta regionale o il Presidente
della provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell’ambito delle
rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il
ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga
alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute
e dell’ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Ministro dell’ambiente, al
Ministro della sanità e al presidente della regione entro tre giorni
dall’emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall’adozione
delle ordinanze di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale
promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta
differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In
caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro
dell’ambiente diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro
un congruo termine, e in caso di protrazione dell’inerzia può adottare in via
sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le
norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici
o tecnico-sanitari locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle
conseguenze ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono
essere reiterate per più di due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità,
il Presidente della regione d’intesa con il Ministro dell’ambiente può
adottare, sulla base di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1
anche oltre i predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che
consentono il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
pericolosi sono comunicate dal Ministro dell’ambiente alla Commissione
dell’Unione Europea.
Articolo 14 - (Divieto di
abbandono)
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di
rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l’immissione di rifiuti
di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e
sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni
di cui agli articoli 50 e 51, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è
tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei
rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e
con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco dispone con
ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui
provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti
obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto
illecito di cui al comma 1 sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di
persona giuridica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido
la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona
stessa.
Articolo
15 - (Trasporto dei rifiuti)
1. Durante il trasporto effettuato da enti o
imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione dal
quale devono risultare, in particolare, i seguenti dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del
detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell’istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al
comma 1 deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato
dal detentore dei rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del
formulario deve rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e
datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due
dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i
rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità alle
norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il
servizio pubblico né ai trasporti di rifiuti che non eccedano la quantità di
trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore dei rifiuti stessi.
5. Il modello uniforme di formulario di
identificazione di cui al comma 1 è adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
5 bis. I formulari di identificazione di cui
al comma 1 devono essere numerati e vidimati dall’ufficio del registro o dalle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, e devono essere
annotati sul registro IVA-acquisti. La vidimazione dei predetti formulari di
identificazione è gratuita e non è soggetta ad alcun diritto o imposizione
tributaria.
Articolo 16 - (Spedizioni
transfrontaliere)
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti
sono disciplinate dal regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio dell’1 febbraio
1993, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi ai sensi dell’articolo 19
del regolamento CEE n. 259/93, gli accordi in vigore tra lo Stato della Città
del Vaticano, la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle
importazioni di rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato
della Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino non si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità, del tesoro e
dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del regolamento CEE
n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi
delle garanzie finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui
all’articolo 27 del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei
notificatori ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei
rifiuti prodotti negli Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del
regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di
destinazione sono le regioni e le province autonome;
b) l’autorità di transito è il Ministero
dell’ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell’ambiente.
5. Le regioni e le province autonome
comunicano le informazioni di cui all’articolo 38 del regolamento CEE n. 259/93
al Ministero dell’ambiente, per il successivo inoltro alla Commissione
dell’Unione Europea.
Articolo 17 - (Bonifica e
ripristino ambientale dei siti inquinati)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto il Ministro dell’ambiente avvalendosi
dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della
contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d’uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il
prelievo e l’analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché
per la redazione dei progetti di bonifica;
c bis) tutte le operazioni di bonifica di
suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici
mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare
i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.
1. bis. I censimenti di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione,
raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a
rischio di incidente rilevante di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro
dell’ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli
enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura
nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera
accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero
determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è
tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai
quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al
Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli
organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento
ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla
notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla
Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa
in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di
pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario
ed ambientale;
c) entro trenta giorni dall’evento che ha
determinato l’inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di
pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di
bonifica delle aree inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che
nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali
i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno
comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell’inquinamento a
provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.
4. Il Comune approva il progetto ed autorizza
la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di
presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione.
L’autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto
presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la
realizzazione e l’esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica
medesimo. Se l’intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un’area
compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono
approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di
presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che
siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche
prescrizioni al progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d’uso prevista
dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di
accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con
l’applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili,
l’autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l’adozione di misure di
sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall’inquinamento residuo, da
attuarsi in via prioritaria con l’impiego di tecniche e di ingegneria
ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all’utilizzo dell’area
bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalità per l’utilizzo dell’area medesima. Tali prescrizioni
comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani
territoriali.
6. bis. Gli interventi di bonifica dei siti
inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione
legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo
del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi
pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o
occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni
di cui ai commi 10 e 11.
7. L’autorizzazione di cui al comma 4
costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità,
di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti
le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i
pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e
l’esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all’attuazione del
progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti
dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita
certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano
ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d’ufficio dal Comune
territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si
avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i
predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell’ambito
delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale costituiscono onere reale sulle aree
inquinate di cui ai commi 2 e 3. L’onere reale deve essere indicato nel
certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in
sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate di cui
ai commi 2 e 3 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree
medesime, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2748, secondo comma, del
codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei
diritti acquistati dai terzi sull’immobile. Le predette spese sono altresì
assistite da privilegio generale mobiliare.
12. Le Regioni predispongono sulla base delle
notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di
controllo un’anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione
ed il livello degli inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l’intervento di
bonifica;
c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi
per l’esecuzione d’ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di
destinazione d’uso di un’area comporti l’applicazione dei limiti di
accettabilità di contaminazione più restrittivi, l’interessato deve procedere a
proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito
progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6.
L’accertamento dell’avvenuta bonifica è effettuato dalla Provincia ai sensi del
comma 8.
13 bis. Le procedure per gli interventi di
messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal
presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli
interessati.
14. I progetti relativi ad interventi di
bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell’ambiente ed
approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto
del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e della sanità, d’intesa con la Regione
territorialmente competente. L’approvazione produce gli effetti di cui al comma
7 e, con l’esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico,
sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto
ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi
di bonifica.
15. I limiti, le procedure, i criteri
generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree
destinate alla produzione agricola e all’allevamento sono definiti ed approvati
di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
15-bis Il Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto
recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di
imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che
intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di
nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.
15-ter. Il Ministero dell'ambiente e le
regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e
regionale dei siti contaminati da bonificare.
Capo II
COMPETENZE
Articolo 18 - (Competenze dello Stato)
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento
necessarie all’attuazione del presente decreto da adottare ai sensi
dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) la definizione dei criteri generali e
delle metodologie per la gestione integrata dei rifiuti, nonché
l’individuazione dei fabbisogni per lo smaltimento dei rifiuti sanitari, anche
al fine di ridurne la movimentazione;
c) l’individuazione delle iniziative e delle
misure per prevenire e limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito
cauzionale sui beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonché per
ridurre la pericolosità degli stessi;
d) l’individuazione dei flussi omogenei di
produzione dei rifiuti con più elevato impatto ambientale, che presentano le
maggiori difficoltà di smaltimento e particolari possibilità di recupero sia
per le sostanze impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei
rifiuti medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la
riduzione, il riciclaggio, il recupero e l’ottimizzazione dei flussi di
rifiuti;
f) l’indicazione delle misure atte ad
incoraggiare la razionalizzazione della raccolta, della cernita e del
riciclaggio dei rifiuti;
g) l’individuazione delle iniziative e delle
azioni, anche economiche, per favorire il riciclaggio ed il recupero di materia
prima dai rifiuti, nonché per promuovere il mercato dei materiali recuperati
dai rifiuti ed il loro impiego da parte della pubblica amministrazione e dei
soggetti economici;
h) l’individuazione degli obiettivi di
qualità dei servizi di gestione dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per
l’elaborazione dei piani regionali di cui all’articolo 22, ed il coordinamento
dei piani stessi;
l) l’indicazione dei criteri generali
relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento dei rifiuti;
m) l’indicazione dei criteri generali per
l’organizzazione e l’attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti
urbani;
n) la determinazione d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano dei criteri generali e degli standard di
bonifica dei siti inquinati, nonché la determinazione dei criteri per
individuare gli interventi di bonifica che, in relazione al rilievo
dell’impatto sull’ambiente connesso all’estensione dell’area interessata, alla
quantità e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse
nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l’adozione delle norme tecniche per la
gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di
rifiuti, nonché delle norme e delle condizioni per l’applicazione delle
procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle
attività di recupero dei prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti
contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di
accettabilità e delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche di talune
sostanze contenute nei rifiuti in relazione a specifiche utilizzazioni degli
stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi
e quantitativi per l’assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento,
dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti
del formulario di identificazione di cui all’articolo 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure
e degli standard per il campionamento e l’analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi
e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di
gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del
Catasto Nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei
rifiuti e la definizione del formulario di cui all’articolo 15;
l) l’individuazione delle tipologie di rifiuti
che per comprovate ragioni tecniche, ambientali ed economiche possono essere
smaltiti direttamente in discarica;
m) l’adozione del modello uniforme del
registro di cui all’articolo 12 e la definizione delle modalità di tenuta dello
stesso, nonché l’individuazione degli eventuali documenti sostitutivi del
registro stesso;
n) l’individuazione dei beni durevoli di cui
all’articolo 44;
o) l’aggiornamento degli allegati al presente
decreto;
p) l’adozione delle norme tecniche, delle
modalità e delle condizioni di utilizzo del prodotto ottenuto mediante
compostaggio, con particolare riferimento all’utilizzo agronomico come
fertilizzante, ai sensi della legge del 19 ottobre 1984, n. 748, e successive
modifiche e integrazioni, del prodotto di qualità ottenuto mediante
compostaggio da rifiuti organici selezionati alla fonte con raccolta
differenziata;
p bis) l’autorizzazione allo smaltimento di
rifiuti nelle acque marine in conformità alle disposizioni stabilite dalle
norme comunitarie e dalle convenzioni internazionali vigenti in materia; tale
autorizzazione è rilasciata dal Ministro dell’ambiente, sentito il Ministro
delle politiche agricole, su proposta dell’autorità marittima nella cui zona di
competenza si trova il porto più vicino al luogo dove deve essere effettuato lo
smaltimento ovvero si trova il porto da cui parte la nave con il carico di
rifiuti da smaltire.
3. Salvo che non sia diversamente disposto
dal presente decreto, le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto
dal presente decreto, le norme regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono
adottate, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreti del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità, nonché, quando
le predette norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di
concerto, rispettivamente, con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e
forestali e dei trasporti e della navigazione.
Articolo 19 - (Competenze
delle Regioni)
1. Sono di competenza delle Regioni, nel
rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l’adozione e
l’aggiornamento, sentiti le province ed i comuni, dei piani regionali di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo 22;
b) la regolamentazione delle attività di
gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti
urbani, anche pericolosi, con l’obiettivo prioritario della separazione dei
rifiuti di provenienza alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali,
o comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l’elaborazione, l’approvazione e
l’aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate;
d) l’approvazione dei progetti di nuovi
impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l’autorizzazione alle
modifiche degli impianti esistenti;
e) l’autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni
transfrontaliere dei rifiuti che il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle
autorità competenti di spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all’ambito
provinciale, degli ambiti ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la
predisposizione e l’approvazione dei progetti di bonifica e di messa in
sicurezza, nonché l’individuazione delle tipologie di progetti non soggetti ad
autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei
rifiuti, intesa come il complesso delle attività volte ad ottimizzare il
riutilizzo, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l’incentivazione alla riduzione della
produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
m) la definizione dei contenuti della
relazione da allegare alla comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per
l’individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
n bis) la definizione dei criteri per
l’individuazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento e la
determinazione, nel rispetto delle norme tecniche di cui all’articolo 18, comma
2, lettera a), di disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare.
2. Per l’esercizio delle funzioni di cui al
comma 1 le regioni si avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del
decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione
di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti in aree industriali,
compatibilmente con le caratteristiche delle aree medesime, incentivando le
iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle
discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le regioni emanano norme affinché gli uffici
pubblici coprano il fabbisogno annuale di carta con una quota di carta
riciclata pari almeno al quaranta per cento del fabbisogno stesso.
4 bis. Nelle aree portuali la gestione dei
rifiuti prodotti dalle navi è organizzata dalle autorità portuali, ove
istituite, o dalle autorità marittime, che provvedono anche agli adempimenti di
cui agli articoli 11 e 12.
Articolo 20 - (Competenze
delle province)
1. In attuazione dell’articolo 14 della legge
8 giugno 1990, n. 142, alle province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la
programmazione e l’organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello
provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi
di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività
di gestione, di intermediazione e di commercio dei rifiuti, ivi compreso
l’accertamento delle violazioni del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti
previsti per l’applicazione delle procedure semplificate di cui agli articoli
31, 32 e 33;
e) l’individuazione, sulla base delle previsioni
del piano territoriale di coordinamento di cui all’articolo 15, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, ove già adottato, e delle previsioni di cui
all’articolo 22, comma 3, lettere c) ed e), sentiti i comuni, delle zone idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
urbani, con indicazioni plurime per ogni tipo di impianto, nonché delle zone
non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f)
l’iscrizione
delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l’organizzazione delle attività di raccolta
differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali
ottimali delimitati ai sensi dell’articolo 23.
2. Per l’esercizio delle attività di
controllo sulla gestione dei rifiuti le province possono avvalersi anche delle
strutture di cui all’articolo 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, come sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517, con le modalità di cui al comma 3, nonché degli organismi individuati
ai sensi del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell’esercizio delle proprie
funzioni le province possono altresì avvalersi di organismi pubblici con
specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano
apposite convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati
ad effettuare ispezioni, verifiche e prelievi di campioni all’interno di
stabilimenti, impianti o imprese che producono o che svolgono attività di
gestione dei rifiuti. Il segreto industriale non può essere opposto agli
addetti al controllo, che sono tenuti all’obbligo della riservatezza ai sensi
della normativa vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo
Operativo Ecologico dell’Arma dei Carabinieri è autorizzato ad effettuare le
ispezioni e le verifiche necessarie ai fini dell’espletamento delle funzioni di
cui all’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre
disposizioni vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell’ambito delle competenze di cui al
comma 1, le Province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli
stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in
particolare, l’effettuazione di adeguati controlli periodici sulle attività
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33, e che
i controlli concernenti la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi
riguardino, in primo luogo, l’origine e la destinazione dei rifiuti.
Articolo
21 - (Competenze dei comuni)
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa
nelle forme di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell’art. 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei
rifiuti urbani con appositi regolamenti che, nel rispetto dei principi di
efficienza, efficacia ed economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela
igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta
differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una
distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero
degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed
adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed
estumulazione di cui all’articolo 7, comma 2, lettera f);
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le
forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio
in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da
rispettare;
f)
le modalità di
esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo
smaltimento;
g) l’assimilazione per qualità e quantità dei
rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e
dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi dell’articolo 18,
comma 2, lettera d). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della
raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette
ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d’acqua.
3. E', inoltre, di competenza dei comuni
l’approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi
dell’articolo 17.
4. Nell’attività di gestione dei rifiuti urbani,
i comuni si possono avvalere della collaborazione delle associazioni di
volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme
previste dalla L. 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, servizi
integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti
urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla
regione ed alla provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti
urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si
applica alle attività di recupero dei rifiuti che rientrino nell’accordo di
programma di cui all’articolo 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei
rifiuti assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui
all’articolo 6, comma 1, della L. 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti
attuativi.
Capo III
PIANI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
Articolo 22 - (Piani
regionali)
1. Le regioni, sentite le province ed i
comuni, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui agli articoli 1, 2,
3, 4 e 5, ed in conformità ai criteri stabiliti dal presente articolo,
predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata
pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini, ai sensi dell’articolo 25
della L. 7 agosto 1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti
promuovono la riduzione delle quantità, dei volumi e della pericolosità dei
rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti
prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base
ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti per
la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere
localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti
di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione,
tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all’interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all’art. 23,
nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
c) il complesso delle attività e dei
fabbisogni degli impianti necessari a garantire la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza e di economicità, e l’autosufficienza della gestione
dei rifiuti urbani non pericolosi all’interno di ciascuno degli ambiti
territoriali ottimali di cui all’articolo 23, nonché ad assicurare lo
smaltimento dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al
fine di favorire la riduzione della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di
recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l’individuazione, da parte
delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e recupero dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi o
impianti adatti allo smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la
produzione dei rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il
recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il
recupero dai rifiuti di materiali e di energia;
h) le misure atte a promuovere la
regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti
urbani;
h bis) i tipi, le quantità e l’origine dei
rifiuti da recuperare o da smaltire;
h ter) la determinazione, nel rispetto delle
norme tecniche di cui all’articolo 18, comma 2, lettera a), di disposizioni
speciali per rifiuti di tipo particolare.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti
è coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla
normativa vigente ove adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano
regionale i piani per la bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l’ordine di priorità degli interventi
basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall' ANPA;
b) l’individuazione dei siti da bonificare e
delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e
risanamento ambientale, che privilegino prioritariamente l’impiego di materiali
provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da
asportare.
6. L’approvazione del piano regionale o il
suo adeguamento è condizione necessaria per accedere ai finanziamenti
nazionali.
7. La regione approva o adegua il piano entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in attesa
restano in vigore i piani regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di
cui al comma 7 e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente diffida gli
organi regionali competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di
protrazione dell’inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari
alla elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non
realizzino gli interventi previsti dal piano regionale nei termini e con le
modalità stabiliti e tali omissioni possono arrecare un grave pregiudizio
all’attuazione del piano medesimo, il Ministro dell’ambiente diffida le
autorità inadempienti a provvedere entro un termine non inferiore a 180 giorni.
Decorso inutilmente detto termine, il Ministro dell’ambiente può adottare, in
via sostitutiva, tutti i provvedimenti necessari ed idonei per l’attuazione
degli interventi contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di
commissari delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono
riguardare interventi finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei
rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al
riciclaggio degli imballaggi conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale
obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei
rifiuti urbani ai fini del riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l’utilizzo di
impianti per il recupero dei rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di
programma stipulati con il Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con la regione,
possono essere autorizzati, ai sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e
l’esercizio o il solo esercizio all’interno di insediamenti industriali
esistenti di impianti per il recupero di rifiuti urbani non previsti dal piano
regionale qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia
prima rifiuti provenienti da raccolta differenziata, sia prodotto composto da
rifiuti oppure sia utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui
agli artt. 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di
tutela dell’ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni
inquinanti.
Articolo 23 - (Gestione dei
rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali)
1. Salvo diversa disposizione stabilita con
legge regionale, gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti
urbani sono le Province. In tali ambiti territoriali ottimali le Province
assicurano una gestione unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione
dei rifiuti, sentiti i Comuni, in applicazione degli indirizzi e delle
prescrizioni del presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza
nella gestione dei rifiuti urbani, le Province possono autorizzare gestioni
anche a livello sub-provinciale purché, anche in tali ambiti territoriali sia
superata la frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale
ottimale di cui al comma 1, entro il termine perentorio di sei mesi dalla
delimitazione dell’ambito medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani
secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei
rifiuti urbani mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla L. 8
giugno 1990, n. 142, come integrata dall’articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3
le province, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, coordinano, sulla base della legge regionale adottata, ai
sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme
ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito
ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti
dell’articolo 24 della L. 8 giugno 1990, n. 142, le province individuano gli
enti locali partecipanti, l’ente locale responsabile del coordinamento, gli
adempimenti ed i termini previsti per l’assicurazione delle convenzioni di cui
all’articolo 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni
determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per
l’assegnazione del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di
controllo, nonché gli altri elementi indicati all’articolo 24, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le regioni
e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti inadempienti.
Articolo 24 - (Contributo per lo smaltimento di rifiuti
in discarica)
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle
seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui
all’articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato
anche in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Articolo 25 - (Accordi e
contratti di programma, incentivi)
1. Ai fini dell’attuazione dei principi e
degli obiettivi stabiliti dal presente decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto
con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può stabilire
appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le imprese
maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di categoria. Gli
accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in particolare:
a) l’attuazione di specifici piani di settore
di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione,
l’attuazione e lo sviluppo di processi produttivi e di tecnologie pulite idonei
a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad
ottimizzare il recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi
produttivi per favorire metodi di produzione di beni con impiego di materiali
meno inquinanti e comunque riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la
produzione di beni progettati, confezionati e messi in commercio in modo da
ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e
l’attuazione di attività di riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l’adozione di tecniche per il reimpiego ed
il riciclaggio dei rifiuti nell’impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di
sistemi di controllo per l’eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose
contenute nei rifiuti;
i) l’impiego da parte dei soggetti economici
e dei soggetti pubblici dei materiali recuperati dalla raccolta differenziata
dei rifiuti urbani;
l) l’impiego di sistemi di controllo del
recupero e della riduzione di rifiuti.
2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può altresì
stipulare appositi accordi e contratti di programma con le imprese maggiormente
presenti sul mercato nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l’utilizzo di sistemi
di ecolabel e di eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di
consumo al termine del loro ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del
riciclaggio e del recupero di materia prima, anche mediante procedure
semplificate per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, le quali devono
comunque garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali qualora
riguardino attività collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela
dell’ambiente di cui alla L. 28 agosto 1989, n. 305, individua le risorse
finanziarie da destinarsi, sulla base di apposite disposizioni legislative di
finanziamento, agli accordi ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2,
e fissa le modalità di stipula dei medesimi.
Articolo 26 - (Osservatorio
nazionale sui rifiuti)
1. Al fine di garantire l’attuazione delle
norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla
prevenzione della produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed
all’efficacia, all’efficienza ed all’economicità della gestione dei rifiuti,
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonché alla tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente,
l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio.
L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
b) provvede all’elaborazione ed
all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione, nonché
alla definizione ed all’aggiornamento permanente di un quadro di riferimento
sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma
generale di prevenzione di cui all’articolo 42 e lo trasmette per l’adozione
definitiva al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato ed alla Conferenza Stato-Regioni;
d) predispone il Programma generale di
prevenzione di cui all’articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi
non provveda nei termini previsti;
e) verifica l’attuazione del Programma Generale
di cui all’articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di
riciclaggio;
f)
verifica i
costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui
all’articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l’approvazione al Ministro
dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;
h) verifica livelli di qualità dei servizi
erogati;
i)
predispone un
rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell’ambiente,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanità.
2. L’Osservatorio è costituito con decreto
del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, ed è composto da nove membri, scelti tra persone
esperte in materia, di cui:
a) tre designati dal Ministro dell’ambiente,
di cui uno con funzioni di Presidente;
b) due designati dal Ministro dell’industria,
di cui uno con funzioni di vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali.
d bis) uno designato dal Ministro del tesoro;
d ter) uno designato dalla Conferenza
Stato-Regioni.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il
trattamento economico spettante ai membri dell’Osservatorio e della segreteria
tecnica è determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
della sanità e del tesoro, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono definite le modalità organizzative e di
funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All’onere derivante dalla costituzione e
dal funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria tecnica pari a lire due
miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede
il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 con un contributo di
pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato
Nazionale Imballaggi all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente. Le spese per il funzionamento
del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed
il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in
attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di
lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale
di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.
Capo IV
AUTORIZZAZIONI E ISCRIZIONI
Articolo 27 - (Approvazione del
progetto e autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti)
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi
impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono
presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando
il progetto definitivo dell’impianto e la documentazione tecnica prevista per
la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e di
igiene pubblica. Ove l’impianto debba essere sottoposto alla procedura di
valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa vigente,
alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto all’autorità
competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso fino
all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi
dell’articolo 6, comma 4, della L. 8 luglio 1986, n. 349, e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda di cui al comma 1, la regione nomina un responsabile del procedimento e
convoca un’apposita conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici
regionali competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla
conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l’autorizzazione o un
suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua
convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e
territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi
atti alla giunta regionale.
4. Per l’istruttoria tecnica della domanda la
regione può avvalersi degli organismi individuati ai sensi del decreto legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 gennaio 1994,
n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle
conclusioni della conferenza, e sulla base delle risultanze della stessa, la
Giunta regionale approva il progetto e autorizza la realizzazione
dell’impianto. L’approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni
e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. L’approvazione
stessa costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale,
e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei
lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato
riguardi aree vincolate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del
decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431, si applicano le disposizioni di cui al comma 9
dell’art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, come modificato dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni emanano le norme necessarie per
disciplinare l’intervento sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine
complessivo di cui ai commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo
si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso di
esercizio, che comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono
più conformi all’autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al
comma 1 può essere presentata domanda di autorizzazione all’esercizio delle
operazioni di smaltimento e di recupero di cui all’articolo 28. In tal caso la
regione autorizza le operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente
all’adozione del provvedimento che autorizza la realizzazione dell’impianto.
Articolo 28 - (Autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero)
1. L’esercizio delle operazioni di
smaltimento di recupero dei rifiuti è autorizzato dalla regione competente per
territorio entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da
parte dell’interessato. L’autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l’attuazione dei principi di cui
all’articolo 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da
smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare
riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi
ed ai quantitativi massimi di rifiuti, ed alla conformità dell’impianto al
progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di
sicurezza ed igiene ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f)
i limiti di
emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento termico dei rifiuti,
anche accompagnati da recupero energetico, non possono essere meno restrittivi
di quelli fissati per gli impianti di incenerimento dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989; 89/429/CEE del Consiglio del 21
giugno 1989; 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994, e successive
modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in
sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i)
l’idoneità del
soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere
smaltiti in discarica solo se preventivamente catalogati ed identificati
secondo le modalità fissate dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. L’autorizzazione di cui al comma 1 è
concessa per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro
centottanta giorni dalla scadenza dell’autorizzazione, deve essere presentata
apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza
dell’autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi
all’avviamento degli impianti questi non risultino conformi all’autorizzazione
di cui all’articolo 27, ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le
prescrizioni contenute nell’atto di autorizzazione dell’esercizio delle
operazioni di cui al comma 1, quest’ultima è sospesa, previa diffida, per un
periodo massimo di dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare
abbia provveduto a rendere quest’ultimo conforme all’autorizzazione,
l’autorizzazione stessa è revocata.
5. Fatti salvi l’obbligo della tenuta dei
registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all’articolo 12, ed
il divieto di miscelazione, le disposizioni del presente articolo non si
applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni
stabilite dall’articolo 6, comma 1, lettera m).
6. Il controllo e l’autorizzazione delle
operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in
aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla L. 28
gennaio 1994, n. 84. L’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco
non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui all’articolo 16, nel caso di trasporto transfrontaliero
di rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di
recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in
via definitiva dalla regione ove l’interessato ha la sede legale o la società
straniera proprietaria dell’impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale
l’interessato, almeno sessanta giorni prima dell’installazione dell’impianto,
deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto, le
specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando
l’autorizzazione di cui al comma 1 e l’iscrizione all’Albo nazionale delle
imprese di gestione dei rifiuti, nonché l’ulteriore documentazione richiesta.
La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l’attività
con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico
sito non sia compatibile con la tutela dell’ambiente o della salute pubblica.
Articolo 29 - (Autorizzazione
di impianti di ricerca e di sperimentazione)
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28
sono ridotti alla metà per l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio
di impianti di ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le
seguenti condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non
comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non
superiore a 5 tonnellate al giorno, salvo deroghe giustificate dall’esigenza di
effettuare prove di impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però
essere limitate alla durata di tali prove.
2. La durata dell’autorizzazione di cui al
comma 1 è di un anno, salvo proroga che può essere concessa previa verifica
annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione
dell’impianto non siano stati approvati e autorizzati entro il termine di cui
al comma 1, l’interessato può presentare istanza al Ministro dell’ambiente, che
si esprime nei successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della ricerca scientifica.
La garanzia finanziaria in tal caso è prestata a favore dello Stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di
sostanze sconosciute e pericolose dal punto di vista sanitario l’autorizzazione
di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i
Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, della sanità e della
ricerca scientifica.
Articolo
30 - (Imprese sottoposte ad iscrizione)
1. L’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti istituito ai sensi dell’articolo 10 del
decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, assume la denominazione di Albo nazionale delle
imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di seguito denominato Albo, ed è
articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero
dell’ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione. I
componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in carica
cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell’Albo ha potere
deliberante ed è composto da 15 membri esperti nella materia nominati con
decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell’ambiente, di cui uno
con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, con funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della
navigazione;
e) tre dalle Regioni;
f)
uno dall’Unione
italiana delle Camere di Commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due
delle categorie degli autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell’Albo sono
istituite con decreto del Ministro dell’ambiente da emanarsi entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da
un membro del Consiglio camerale all’uopo designato, con funzioni di
presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza della giunta regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in
rappresentanza delle province designato dall’Unione Regionale delle Province;
d) da un esperto designato dal Ministro
dell’ambiente.
4. Le
imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi,
esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di
trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal
produttore degli stessi rifiuti, nonché le imprese che intendono effettuare
attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di
commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di impianti di
smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di gestione di impianti
mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti, devono essere iscritte
all’Albo. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e sostituisce
l’autorizzazione all’esercizio delle attività di raccolta, di trasporto, di
commercio e di intermediazione dei rifiuti; per le altre attività l’iscrizione
abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai
sensi del presente decreto.
5. L’iscrizione di cui al comma 4 ed i
provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza e di annullamento
dell’iscrizione, nonché dal 1 gennaio 1998, l’accettazione delle garanzie finanziarie,
sono deliberati dalla sezione regionale dell’Albo della regione ove ha sede
legale l’interessato, in conformità alla normativa vigente ed alle direttive
emesse dal Comitato nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato, dei
trasporti e della navigazione e del Tesoro, da adottarsi entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le
attribuzioni e le modalità organizzative dell’Albo, nonché i requisiti, i
termini, le modalità ed i diritti d’iscrizione, le modalità e gli importi delle
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle
imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti principi:
a) individuazione di requisiti univoci per
l’iscrizione, al fine di semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa
sull’autotrasporto, in coerenza con la finalità di cui alla lettera a);
c) trattamento uniforme dei componenti delle
Sezioni regionali, per garantire l’efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i
diritti di segreteria e i diritti annuali d’iscrizione.
7. In attesa dell’emanazione dei decreti, di
cui ai commi 2 e 3 continuano ad operare, rispettivamente, il Comitato
nazionale e le Sezioni regionali dell’Albo nazionale delle imprese esercenti
servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 1 del decreto legge 31
agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441. L’iscrizione all’Albo è deliberata ai sensi della legge 11
novembre 1996, n. 575.
8. Fino all’emanazione dei decreti di cui al
comma 6 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti. Le imprese che
intendono effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti devono
iscriversi all’albo entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle relative
norme tecniche.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni
effettuate e le domande d’iscrizione presentate all’Albo nazionale delle
imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 10 del
decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, e successive modificazioni ed integrazioni e
delle relative disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
10. Il
possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria per
l’iscrizione all’Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle società di
cui all’articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che esercitano i servizi
di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal consorzio di comuni.
L’iscrizione all’Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione di inizio
di attività del comune o del consorzio di comuni alla sezione regionale
dell’Albo territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte
nell’interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il Comune stesso
partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni
regionali dell’Albo gli interessati possono promuovere, entro trenta giorni
dalla notifica dei provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale
dell’Albo.
12. Alla segreteria dell’Albo è destinato
personale comandato da amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro del Tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del
Comitato nazionale e delle Sezioni regionali si provvede con le entrate
derivanti dai diritti di segreteria e dai diritti annuali d’iscrizione, secondo
le modalità previste dal decreto del Ministro dell’ambiente 20 dicembre 1993 e
successive modifiche.
14. Il decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non si applica alle domande di iscrizione e
agli atti di competenza dell’Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le
autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle
amministrazioni che le hanno rilasciate, fino alla data di efficacia
dell’iscrizione all’Albo o a quelle della decisione definitiva sul
provvedimento di diniego di iscrizione. Le stesse amministrazioni adottano i
provvedimenti di diffida, di variazione, di sospensione o di revoca delle
predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di
raccolta e trasporto dei rifiuti sottoposti a procedure semplificate
individuati ai sensi dell’articolo 33, ed effettivamente avviati al riciclaggio
ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie di cui al comma 6
e sono iscritte all’Albo previa comunicazione di inizio di attività alla
sezione regionale territorialmente competente. Detta comunicazione deve essere
rinnovata ogni due anni e deve essere corredata da idonea documentazione
predisposta ai sensi del decreto ministeriale 21 giugno 1991, n. 324, e
successive modifiche ed integrazioni, nonché delle deliberazioni del Comitato
nazionale dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l’origine e la
destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche
tecniche e della tipologia del mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti
dall’Albo in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
d) il rispetto delle condizioni ed il
possesso dei requisiti soggettivi, di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria.
16 bis. Entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione di inizio di attività le sezioni regionali e provinciali iscrivono
le imprese di cui al comma 1 in appositi elenchi dandone comunicazione al
Comitato nazionale, alla provincia territorialmente competente ed
all’interessato. Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di
rifiuti sottoposti a procedure semplificate ai sensi dell’articolo 33 devono
conformarsi alle disposizioni di cui al comma 16 entro il 15 gennaio 1998.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
Capo V
PROCEDURE SEMPLIFICATE
Articolo 31 - (Determinazione
delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l’ammissione alle
procedure semplificate)
1. Le procedure semplificate devono comunque
garantire un elevato livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell’ambiente, di
concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
della sanità, e, per i rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai
fertilizzanti, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali, sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i
tipi e le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività
di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi
di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui all’allegato C sono
sottoposte alle procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
medesima procedura si provvede all’aggiornamento delle predette norme tecniche
e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2
sono individuate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti
e metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un pericolo
per la salute dell’uomo e da non recare pregiudizio all’ambiente. In
particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di trattamento
termico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare le seguenti
condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti
urbani oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno
restrittivi di quelli stabiliti per gli impianti di incenerimento dei rifiuti
dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell’8 giugno 1989,
89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16
dicembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro
dell’ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24;
c) sia garantita la produzione di una quota
minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia utile
calcolata su base annuale. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6, comma
2, della Dir. 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 si applicano anche
agli impianti termici produttivi che utilizzano per la combustione comunque
rifiuti pericolosi. (L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 21, comma
2, della L 24 aprile 1998, n. 128).
4. L’emanazione delle norme e delle
condizioni di cui al comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti
indicati nella lista verde di cui all’allegato II del regolamento CEE n. 259/93,
e successive modifiche ed integrazioni.
5. Per la tutela dei registri di cui agli
articoli 32, comma 3, e 33 comma 3, e l’effettuazione dei controlli periodici,
l’interessato è tenuto a versare alla provincia un diritto di iscrizione
annuale determinato in relazione alla natura dell’attività con decreto del
Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del
commercio e dell’artigianato e del Tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano
rifiuti nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni e delle norme
tecniche di cui ai commi 2 e 3 è disciplinata dal D.P.R. 24 maggio 1988, n.
203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di impianti
industriali. L’autorizzazione all’esercizio nei predetti impianti di operazioni
di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente articolo resta
comunque sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate
dal presente Capo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300, e successive
modifiche ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui
all’articolo 21 della L. 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 32- (Autosmaltimento)
1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell’articolo 31, le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese
decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1
prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche
dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e
l’esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell’impianto di
smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nell’ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito
registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed
entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio
di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme
tecniche specifiche di cui al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza
e delle procedure autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall’amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve
essere rinnovata ogni cinque anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale
delle operazioni di autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di
cui agli articoli 27 e 28 le attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi
e la discarica di rifiuti.
Articolo 33 (Operazioni di
recupero)
1. A condizione che siano rispettate le norme
tecniche e le prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3
dell’articolo 31, l’esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono
essere intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di
attività alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui
al comma 1, in relazione a ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) la provenienza, i tipi e le
caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle
quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal
presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare
che, in relazione ai tipi o alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero,
i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell’uomo e
senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all’ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili;
2) provenienza, i tipi e caratteristiche dei
rifiuti;
3) le condizioni specifiche riferite ai
valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di
emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto
utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4) altri requisiti necessari per effettuare
forme diverse di recupero;
5) le prescrizioni necessarie per assicurare
che, in relazione al tipo ed alle quantità di sostanze pericolose contenute nei
rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti e metodi che
potrebbero recare pregiudizio all’ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito
registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività ed
entro il termine di cui al comma 1 verifica d’ufficio la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio
di attività è allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni specifiche di cui al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi
richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono
svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di
trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad
essere recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti
derivanti dai cicli di recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato
rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1 dispone con
provvedimento motivato il divieto di inizio ovvero di prosecuzione
dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformare alla normativa
vigente dette attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall’amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve
essere rinnovata ogni 5 anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle
operazioni di recupero.
6. Sino all’adozione delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1 e comunque non oltre quarantacinque giorni
dal termine del periodo di sospensione previsto dall’articolo 9 della direttiva
83/189/CEE e dall’articolo 3 della direttiva 91/689/CEE, le procedure di cui ai
commi 1 e 2 si applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti
elencati rispettivamente nell’allegato 3 al decreto del Ministro dell’ambiente
5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell’allegato 1 al decreto del Ministro
dell’ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi
contenute; a tal fine si considerano valide ed efficaci le comunicazioni già
effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le
comunicazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto
sono valide ed efficaci solo se a tale data la costruzione dell’impianto, ove
richiesto dal tipo di attività di recupero, era stata già ultimata.
7. La procedura semplificata di cui al
presente articolo sostituisce, limitatamente alle variazioni qualitative e
quantitative delle emissioni determinate dai rifiuti individuati dalle norme
tecniche di cui al comma 1 che già fissano i limiti di emissione in relazione
alle attività di recupero degli stessi, l’autorizzazione di cui all’articolo
15, lettera a) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
8. Le disposizioni semplificate del presente
articolo non si applicano alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad
eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero
di materia prima e di produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti
da raccolta differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti
urbani per ottenere combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme
tecniche di cui al comma 1;
c) dell’impiego di combustibile da rifiuto nel
rispetto delle specifiche norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che
stabiliscono in particolare la composizione merceologica e le caratteristiche
qualitative del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p) dell’articolo
6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di
emissione in atmosfera di cui all’articolo 31, comma 3, e dei limiti delle
altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni vigenti nonché fatta salva
l’osservanza degli altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di
concerto con il Ministro dell’ambiente, determina modalità, condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all’utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti a
preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con
apposite norme tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati in
operazioni non comprese tra quelle di cui all’allegato C sono sottoposti
unicamente alle disposizioni di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12 e 15,
nonché alle relative norme sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti
si applicano integralmente le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i
rifiuti non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche
relative ai rifiuti pericolosi di cui al comma 1 sono comunicate alla
Commissione dell’Unione Europea tre mesi prima della loro entrata in vigore.
12 bis. Le operazioni di messa in riserva dei
rifiuti pericolosi individuati ai sensi del presente articolo sono sottoposte
alle procedure semplificate di comunicazione di inizio di attività solo se
effettuate presso l’impianto dove avvengono le operazioni di riciclaggio e di
recupero previste ai punti da R1 a R9 dell’allegato C.
12 ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma
12 bis le norme tecniche di cui ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
caratteristiche impiantistiche dei centri di messa in riserva non localizzati
presso gli impianti dove sono effettuate le operazioni di riciclaggio e di
recupero individuate ai punti da R1 a R9, nonché le modalità di stoccaggio e i
termini massimi entro i quali i rifiuti devono essere avviati alle predette
operazioni.
GESTIONE DEGLI
IMBALLAGGI (1)
(in vigore dal 1 maggio 1997; art. 58)
Articolo 34 - (Ambito di
applicazione)
1. Il presente Titolo disciplina la gestione
degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne
l’impatto sull’ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela
dell’ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire
l’insorgere di ostacoli agli scambi, nonché distorsioni e restrizioni alla
concorrenza ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda
la gestione di tutti gli imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i
rifiuti di imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei domestici, a
qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in
materia di qualità degli imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla
protezione della salute e all’igiene dei prodotti imballati, nonché le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di
imballaggi stabiliti dal presente titolo non si applicano agli imballaggi
utilizzati per un determinato prodotto prima del 31 dicembre 1994.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni
dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo è
consentita l’immissione sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data
e conformi alle norme vigenti.
Articolo 35 - (Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione del presente
Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di
materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate
merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione
e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad
assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo
stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio
primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,
un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio
secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita,
il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal
fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva
soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso
può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio
terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il
trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli
per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o
materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui
all’articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le
attività di gestione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d);
g) prevenzione: riduzione, in particolare
attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della
quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze
utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi
e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in
quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e
della gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella
quale l’imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo
ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo
o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con
o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano
il riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa
rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo
di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per
altri fini, compreso il riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di
energia;
l) recupero dei rifiuti generati da
imballaggi: tutte le pertinenti operazioni previste dall’allegato C al presente
decreto;
m) recupero di energia: l’utilizzazione di
rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante
incenerimento diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento
aerobico (compostaggio) o anaerobico (biometanazione), ad opera di
microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei
rifiuti di imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di
metano, ad esclusione dell’interramento in discarica, che non può essere
considerato una forma di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti
operazioni di cui all’allegato B al presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di
materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli
addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i
distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di
imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi
vuoti e di materiali di imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori,
gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di
imballaggi pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di
diritto pubblico: i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta,
trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui
alla legge 8 giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
t) consumatore: l’utente finale che acquista
o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso
tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto
a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti
e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 37.
Articolo 36 - (Criteri informatori
dell’attività di gestione dei rifiuti di imballaggio)
1. L’attività di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio si informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della
prevenzione alla fonte della quantità e della pericolosità degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio, soprattutto attraverso iniziative, anche di natura
economica in conformità ai principi del diritto comunitario, volte a promuovere
lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e
l’utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi
riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del
recupero di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di
imballaggio e promozione di opportunità di mercato per incoraggiare
l’utilizzazione dei materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di
imballaggi destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme di
recupero dei rifiuti di imballaggi;
c bis) l’applicazione di misure di
prevenzione consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da adottarsi
previa consultazione degli operatori economici interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione
degli operatori economici conformemente al principio "chi inquina
paga" nonché la cooperazione degli stessi secondo il principio della
"responsabilità condivisa", l’attività di gestione dei rifiuti di
imballaggio si ispira, inoltre, ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun
operatore economico, garantendo che il costo della raccolta, della
valorizzazione e dell’eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai
produttori e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi
immessi sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la
raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i
soggetti istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli
imballaggi, ed in particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli
imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta
differenziata da parte del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del
comma 2 riguardano in particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di
recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in
particolare dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di
riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli
imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione
per gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
4. In conformità alle determinazioni assunte
dalla Commissione dell’Unione Europea, con decreto del Ministro dell’ambiente e
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sono adottate le
misure tecniche che dovessero risultare necessarie nell’applicazione delle
disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli imballaggi
pericolosi, anche domestici, nonché agli imballaggi primari di apparecchiature
mediche e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli imballaggi di
lusso. Qualora siano interessati aspetti sanitari il predetto decreto è adottato
di concerto con il Ministro della sanità.
5. Tutti gli imballaggi devono essere
opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite con decreto del
Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione
dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed
il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai
consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione
del sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i
liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
Articolo 37 - (Obiettivi di
recupero e di riciclaggio)
1. Per conformarsi ai principi di cui all’articolo
36, i produttori e gli utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell’allegato E ed
i relativi obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento
degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, a partire dall’1 gennaio 1998, i
produttori e gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle
attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano
annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, i
dati di rispettiva competenza, riferiti all’anno solare precedente, relativi al
quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio
immesso sul mercato, nonché, per ciascun materiale, la quantità degli
imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati
provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono trasmessi all’ANPA ai sensi
dell’articolo 2, comma 2 della legge 25 gennaio 1994, n. 70. Le predette
comunicazioni possono essere presentate dai consorzi di cui all’articolo 40 per
i soggetti che hanno aderito agli stessi, e dalle associazioni di categoria per
gli utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni
dalle scadenze previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono applicate misure di
natura economica, ivi comprese misure di carattere pecuniario, proporzionate al
mancato raggiungimento di singoli obiettivi, il cui introito è versato alle
entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnato con decreto del
Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell’ambiente. Dette
somme saranno utilizzate per promuovere la prevenzione, la raccolta
differenziata, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio
nell’ambito del Programma Triennale dell’Ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono
riferiti ai rifiuti di imballaggi generati sul territorio nazionale, nonché a
tutti i sistemi di riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono
adottati ed aggiornati in conformità alla normativa comunitaria con decreto del
Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
5. Il Ministro dell’ambiente e il Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato notificano alla Commissione
dell’Unione Europea, ai sensi e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16
e 17 della direttiva 94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, la relazione sull’attuazione delle disposizioni del presente
titolo accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle
misure che si intendono adottare nell’ambito del titolo medesimo.
5 bis. Il Ministro dell’ambiente e il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato forniscono
periodicamente all’Unione europea e agli altri Paesi membri i dati sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggi secondo le tabelle e gli schemi adottati
dalla Commissione dell’Unione europea con la decisione 97/138/CE del 3 febbraio
1997.
Articolo 38 -(Obblighi dei
produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono
responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti
di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli
articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della
raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi
comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio
medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori sono obbligati a
partecipare al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41. Per
gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la
comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, viene presentata dal soggetto
che effettua la gestione dei rifiuti di imballaggio.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio
e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private,
nonché all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all’articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal
servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni del presente titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui
all’articolo 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori
sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari
ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonché a consegnarli in un
luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al
Consorzio di cui all’articolo 40 devono dimostrare all’Osservatorio di cui
all’articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:
a) adottare dei provvedimenti per il ritiro
degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
b) avere organizzato la prevenzione della
produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la
raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c) garantire che gli utenti finali degli
imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.
6. I produttori che non aderiscono ai
Consorzi di cui all’articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 un proprio Programma
specifico di prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del
programma generale di cui all’articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire
da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’articolo 40, sono tenuti a
presentare all’Osservatorio sui rifiuti di cui all’articolo 26 una relazione
sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti
nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di
adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui
all’articolo 40, fatti salvi l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi
e l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli
utilizzatori i costi per:
a) il ritiro degli imballaggi usati e la
raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;
b) la raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio conferiti al servizio pubblico;
c) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di
imballaggio;
e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio
secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di
rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta
differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.
Articolo 39 - (Raccolta
differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione)
1. La pubblica amministrazione deve
organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al
consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio
selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi in
particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea
del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto
geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve
essere effettuata secondo criteri che privilegiano l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione di altri
rifiuti.
2. Nel caso in cui la pubblica
amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i
produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 le attività di raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio primari sulle superfici pubbliche o la
possono integrare se insufficiente.
2 bis. La pubblica amministrazione
incoraggia, ove opportuno, l’utilizzazione di materiali provenienti da rifiuti
di imballaggio riciclati per la fabbricazione di imballaggi e altri prodotti.
2 ter. I Ministeri dell’ambiente e
dell’industria, del commercio e dell’artigianato curano la pubblicazione delle
misure e degli obiettivi oggetto delle campagne di informazione di cui
all’articolo 41, comma 2, lettera g).
2 quater. Il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato cura la pubblicazione dei numeri di riferimento
delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate di cui all’articolo
43, comma 3, e comunica alla Commissione dell’Unione europea le norme nazionali
di cui al medesimo articolo, comma 3, considerate conformi alle predette norme
armonizzate.
Articolo 40 - (Consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la
ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari
e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio
Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, dei rifiuti di imballaggi,
conferiti al servizio pubblico, nonché il riciclaggio ed il recupero dei
rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità,
i produttori che non provvedono ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere a)
e c), costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di
imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno
personalità giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento
dei predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attività e dai
contributi dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e
trasmette al Consorzio nazionale imballaggi ed all’Osservatorio di cui
all’articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce
la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire
da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i
Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41
l’elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del
programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei
rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi
inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di
adeguamento della normativa.
Articolo 41 - (Consorzio Nazionale
Imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi
globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con
l’attività di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche
Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma
paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni del presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito
denominato CONAI.
2. Il CONAI svolte le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le
pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere
operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il
trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smaltimento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni
appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni
generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti
dalla raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi
specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il
Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni
e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio, e ne garantisce l’attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i
consorzi di cui all’articolo 40;
f)
garantisce il
necessario raccordo tra l’amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri
operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche
amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini
dell’attuazione del Programma generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli
utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del
recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di
raccolta differenziata, in proporzione alla quantità totale, al peso ed alla
tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto
delle quantità di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per
ciascuna tipologia di materiale.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di
programma quadro su base nazionale con l’ANCI al fine di garantire l’attuazione
del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e
pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l’entità dei costi della raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati
secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità di gestione del
servizio medesimo, nonché sulla base della tariffa di cui all’art. 49, dalla
data di entrata in vigore della stessa;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico
delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da
imballaggio in relazione alle esigenze delle attività di riciclaggio e di
recupero.
4. L’accordo di programma di cui al comma 3 è
trasmesso all’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 26, che
può richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta
giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di
cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI è retto da uno statuto approvato
con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi
finanziari necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i
contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei
due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI
partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal
Ministro dell’ambiente e dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data
di entrata in vigore della presente legge, previsti dall’articolo 9 quater, del
decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all’atto della
costituzione del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1
subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui
all’articolo 9 quater, del decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella
titolarità del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve
le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro
scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati
ai costi della raccolta differenziata, riciclaggio e recupero dei rifiuti di
imballaggi primari o comunque conferiti al servizio pubblico della relativa
tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI
entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il
Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato nominano d’intesa un commissario ad acta per lo svolgimento
delle funzioni di cui al presente articolo.
10-bis. In caso di mancata stipula degli
accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio
decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggi a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo
49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi
da parte dei produttori.
Articolo 42 - (Programma
generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio)
1. Sulla base dei programmi specifici di
prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 4, il CONAI elabora
un Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di
materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di
imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della
quantità di rifiuti di imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di
imballaggi non riciclabili;
c) (abrogata);
d) miglioramento delle caratteristiche
dell’imballaggio allo scopo di permettere ad esso di sopportare più tragitti o
rotazioni nelle condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e
riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione
determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia
di rifiuti di imballaggio da recuperare ogni cinque anni, e nell’ambito di
questo obiettivo globale, sulla base della stessa scadenza, la percentuale in
peso da riciclare delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un
minimo percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e
riciclaggio rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);
c) le necessarie integrazioni con il Piano
nazionale per la gestione dei rifiuti.
3. Il Programma generale è trasmesso per il
parere all’Osservatorio sui rifiuti di cui all’articolo 26 ed è approvato con
decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l’ANCI. Con
la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed integrazioni
del programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non
sia predisposto entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, e, successivamente,
dall’inizio del quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in via
sostitutiva dall’Osservatorio di cui all’articolo 26. In tal caso gli obiettivi
di recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della direttiva
94/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, e
successive modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all’articolo 22
sono integrati con un apposito capitolo relativo alla gestione degli imballaggi
e dei rifiuti di imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di
cui ai commi 1 e 2.
Articolo 43 - (Divieti)
1. E' vietato lo smaltimento in discarica
degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti
derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di
imballaggio.
2. A decorrere dall’1 gennaio 1998 è vietato
immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi
terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari
non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere
conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa
sia stata attivata.
3. A decorrere dall’1 gennaio 1998 possono
essere commercializzati solo imballaggi rispondenti agli standard europei
fissati dal Comitato Europeo Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali
stabiliti dall’articolo 9 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 20 dicembre 1994, e dall’Allegato F al presente decreto. Fino
all’1 gennaio 1998 si presume che siano soddisfatti tutti i predetti requisiti
quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui
numeri di riferimento sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee, ovvero, in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme
nazionali considerate conformi ai predetti requisiti.
4. E' vietato immettere sul mercato
imballaggi o componenti di imballaggio, ad eccezione degli imballaggi
interamente costituiti di cristallo, con livelli totali di concentrazione di
piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a
partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno
1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno
2001.
5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato sono determinate,
in conformità alle decisioni dell’Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di
concentrazione di cui al comma 4 non si applicano ai materiali riciclati e ai
circuiti di produzione localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal
requisito di cui al comma 4, lettera c).
GESTIONE DI PARTICOLARI
CATEGORIE DI RIFIUTI
Articolo 44 - (Beni durevoli)
1. I beni durevoli per uso domestico che
hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un
rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che
gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi
centri di raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore. Ai
fini della corretta attuazione degli obiettivi e delle priorità stabilite dal
presente decreto, i produttori e gli importatori devono provvedere al ritiro, al
recupero e allo smaltimento dei beni durevoli consegnati dal detentore al
rivenditore, sulla base di appositi accordi di programma stipulati ai sensi
dell’articolo 25.
2. Il Ministro dell’ambiente, di concerto con
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, promuove accordi
di programma tra le imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che
li immettono al consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti,
pubblici e privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio
e lo smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità
di cui agli articoli 3 e 4;
b) l’individuazione di centri di raccolta,
diffusi su tutto il territorio nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali
costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da
parte dei soggetti che gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei
beni di cui al comma 1 ai rivenditori, i produttori, gli importatori ed i
distributori, e le loro associazioni di categoria, possono altresì stipulare
accordi e contratti di programma ai sensi dell’articolo 25, comma 2. Ai
medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da
parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria,
dei citati accordi e contratti di programma non sono sottoposti agli obblighi
della comunicazione annuale al Catasto, della tenuta dei registri di carico e
scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione
e della iscrizione all'Albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del
presente decreto.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, nel caso si manifestino particolari necessità di
tutela della salute pubblica e dell’ambiente relativamente allo smaltimento dei
rifiuti costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro
vita operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, un sistema di
cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al 10% del prezzo
effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo di lire duecentomila,
è svincolata all’atto della restituzione, debitamente documentata, di un bene
oggetto del presente decreto ai centri di raccolta, ai servizi pubblici di
nettezza urbana o ad un rivenditore contestualmente all’acquisto di un bene
durevole di tipologia equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli
acquirenti che, contestualmente all’acquisto, provvedano alla restituzione al
venditore di un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l’avvenuta
restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al comma
1.
5. In fase di prima applicazione i beni
durevoli di cui al comma 1, sottoposti alle disposizioni del presente articolo,
sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d’aria.
Articolo 45 - (Rifiuti
sanitari)
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di
produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni
tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere
una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a duecento
litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle predette
condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario
della struttura pubblica o privata compete la sorveglianza ed il rispetto della
disposizione di cui al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all’operatore
autorizzato al trasporto verso l’impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere
smaltiti mediante termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del
presente decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante
termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della
Regione, d’intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro dell’ambiente,
può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma 1 anche in discarica
controllata previa sterilizzazione. Ai fini dell’acquisizione dell’intesa, i
Ministri competenti si pronunciano entro novanta giorni.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta,
disinfezione, sterilizzazione, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti
sanitari pericolosi;
b) individuati i rifiuti di cui all’articolo 7,
comma 2, lettera f) e definite le norme tecniche per assicurare una corretta
gestione degli stessi;
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari
assimilati agli urbani nonché le eventuali ulteriori categorie di rifiuti
sanitari che richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari
pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti
è sottoposta alle procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal
caso al responsabile dell’impianto compete la certificazione di avvenuta
sterilizzazione.
Articolo 46 - (Veicoli a
motore e rimorchi)
1. Il proprietario di un veicolo a motore o
di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve
consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione,
il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli
articoli 27 e 28. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti
costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o
di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai
concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna
successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto
veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da
organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per
occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del codice civile, sono
conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure
determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro
del tesoro dell’ambiente e dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
dei trasporti e della navigazione.
4. I centri di raccolta ovvero i
concessionari o le succursali rilasciano al proprietario del veicolo o del
rimorchio consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare
la data della consegna, gli estremi dell’autorizzazione del centro, le
generalità del proprietario e gli estremi di identificazione del veicolo,
nonché l’assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del
concessionario o del titolare della succursale dell’impegno a provvedere
direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro
Automobilistico (PRA).
5. Dal 30 giugno 1998 la cancellazione dal
Pubblico registro automobilistico (PRA) dei veicoli e dei rimorchi avviati a
demolizione avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta o
del concessionario o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a
carico del proprietario del veicolo o del rimorchio. A tal fine, entro sessanta
giorni dalla consegna del veicolo e del rimorchio da parte del proprietario, il
titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della
succursale della casa costruttrice deve comunicare l’avvenuta consegna per la
demolizione del veicolo e consegnare il certificato di proprietà, la carta di
circolazione e le targhe al competente ufficio del PRA che provvede ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
6. Il possesso del certificato di cui al
comma 4 libera il proprietario del veicolo dalla responsabilità civile, penale
e amministrativa connessa con la proprietà dello stesso.
6 bis. I gestori di centri di raccolta, i
concessionari e i gestori delle succursali delle case costruttrici di cui ai
commi 1 e 2 non possono alienare, smontare o distruggere i veicoli a motore e i
rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami
senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al comma 5.
6 ter. Gli estremi della ricevuta
dell’avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti agli uffici
competenti devono essere annotati sull’apposito registro di entrata e di uscita
dei veicoli da tenersi secondo le norme del regolamento di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
6 quater . Agli stessi obblighi di cui al
comma 6 bis e 6 ter sono soggetti i responsabili dei centri di raccolta o altri
luoghi di custodia dei veicoli rimossi ai sensi dell’articolo 159 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nel caso di demolizione del veicolo ai sensi
dell’articolo 215, comma 4, del predetto decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
6 quinquies. All’articolo 103, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole : "la distruzione,
la demolizione" sono sostituite dalle parole: "la cessazione della
circolazione di veicoli a motore e di rimorchi non avviati alla
demolizione".
7. E' consentito il commercio delle parti di
ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di
quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la
sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti
attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono
utilizzate e sottoposte alle operazioni di revisione singola previste
dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L’utilizzazione delle parti di ricambio di
cui ai commi 7 e 8 da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione
deve risultare dalle fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell’ambiente, di concerto con i
Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei trasporti e
della navigazione emana le norme tecniche relative alle caratteristiche degli
impianti di demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e
all’individuazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al
comma 8.
Articolo 47 - (Consorzio
nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali
esausti)
1. E'istituito il Consorzio obbligatorio
nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali
esausti, al quale è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è
regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente, di
concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo
stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e
animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e
animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la
rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di
mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e
tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e
riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del
Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma
dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono, importano o
detengono oli e grassi vegetali ed animali, esausti;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e
grassi vegetali e animali esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle
imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e
grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio
sono determinate in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun
consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i
consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l’assegnazione delle
quote compete al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede
annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità
di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli
obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli
e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il
Consorzio può nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le
imprese pubbliche e private contratti per l’assolvimento degli obblighi
medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono
costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal
Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo
consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei
produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso
alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire
l’equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dell’ambiente,
di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente
al Ministro dell’ambiente e al Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni
dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull’attività
complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del
termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in
ragione della propria attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti
è obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a
soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria
attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi
animali e vegetali esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito
contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
Articolo 48 (Consorzio per il
riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti
di polietilene destinati allo smaltimento è istituito il Consorzio per il
riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui
all’articolo 35, comma 1, lettere a), b), c) e d), i beni di cui all'articolo
44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46.
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in
polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria
rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo
stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti
di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo
primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del
ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal
fine il Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a
base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le
altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di
polietilene non riutilizzabili;
d) promuove l’informazione degli utenti, intesa
a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e
di smaltimento;
e) assicura l’eliminazione dei rifiuti di beni
in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente
il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei
consorziati il Consorzio può ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento
del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal
consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo
consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del
consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma
dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell’ambiente di concerto con
il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato determina ogni due
anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di
mancato raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un contributo
percentuale di riciclaggio da applicarsi sull’importo netto delle fatture
emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture
destinate alla produzione di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto
privato, non ha scopo di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto
del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del
termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del
decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione
della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a
conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati
dal consorzio.
TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI
Articolo 49 - (Istituzione
della tariffa)
1. La tassa per lo smaltimento dei rifiuti di
cui alla sezione II del Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza
locale, approvato con Regio Decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito
dall’articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982,
n. 915, ed al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è
soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2000.
2. I costi per i servizi relativi alla
gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza
giacenti sulle strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono
coperti dai Comuni mediante l’istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei
confronti di chiunque occupi oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso
privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a
qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota
determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio,
riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al
servizio fornito, e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia
assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell’ambiente di concerto con
il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le
componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento, prevedendo
disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo
normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale
copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei
comuni.
6. La tariffa di riferimento è articolata per
fasce di utenza e territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la
base per la determinazione della tariffa nonché per orientare e graduare nel
tempo gli adeguamenti tariffari derivanti dall’applicazione del presente
decreto.
8. La tariffa è determinata dagli enti
locali, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al
servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti
gestori nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono
assicurate agevolazioni per le utenze domestiche e per la raccolta
differenziata delle frazioni umide e delle altre frazioni, ad eccezione della
raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio che resta a carico dei
produttori e degli utilizzatori. E'altresì assicurata la gradualità degli
adeguamenti derivanti dall’applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della
tariffa si tiene conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e
della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L’eventuale modulazione della tariffa,
tiene conto degli investimenti effettuati dai comuni che risultino utili ai
fini dell’organizzazione del servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che
gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente
di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione
rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva
della tariffa può essere effettuata con l’obbligo del non riscosso per
riscosso, tramite ruolo secondo le disposizioni del decreto del presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i Comuni possono
attivare il sistema tariffario anche prima del termine di cui al comma 1.
17. E' fatta salva l’applicazione del tributo
ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
SISTEMA SANZIONATORIO E
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Capo I
SANZIONI
Articolo 50 - (Abbandono di
rifiuti)
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo
51, comma 2, chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi
1 e 2, 43, comma 2, 44, comma 1, e 46, commi 1 e 2 abbandona o deposita rifiuti
ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila. Se l’abbandono di rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non
pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire cinquantamila a lire trecentomila.
1 bis. Il titolare del centro di raccolta, il
concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice, che
viola le disposizioni di cui all’articolo 46, comma 5, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
2. Chiunque non ottempera all’ordinanza del
Sindaco, di cui all’articolo 14, comma 3, o non adempie all’obbligo di cui agli
articoli 9, comma 3, è punito con la pena dell’arresto fino ad un anno. Con la
sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa ai
sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato all’esecuzione di
quanto stabilito nell’ordinanza o nell’obbligo non eseguiti.
Articolo 51 (Attività di
gestione di rifiuti non autorizzata)
1. Chiunque effettua un’attività di raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui
agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell’arresto da tre mesi ad un
anno o con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si
tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell’arresto da sei mesi a due
anni e con l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si
tratta di rifiuti pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai
titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in
modo incontrollato i rifiuti.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica
non autorizzata è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con
l’ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena
dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da lire dieci milioni a lire
cento milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell’area
sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell’autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino
dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono
ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o
richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei
requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui
all’articolo 9, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è
punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo
presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione
delle prescrizioni di cui all’articolo 45, è punito con la pena dell’arresto da
tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da lire cinque milioni a lire
cinquanta milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinque milioni a lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a
duecento litri.
6 bis. Chiunque viola gli obblighi di cui
agli articoli 46, commi 6 bis, 6 ter e 6 quater, 47, commi 11 e 12, e 48,
comma 9, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquecentomila a lire tre milioni.
Articolo 51 bis (Bonifica dei
siti)
1. Chiunque cagiona l’inquinamento o un
pericolo concreto ed attuale di inquinamento, previsto dall’articolo 17, comma
2, è punito con la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e con l’ammenda da
lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se non provvede alla bonifica
secondo il procedimento di cui all’articolo 17. Si applica la pena dell’arresto
da un anno a due anni e la pena dell’ammenda da lire diecimilioni a lire
centomilioni se l’inquinamento è provocato da rifiuti pericolosi. Con la
sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la
decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
beneficio della sospensione condizionale della pena può esser subordinato alla
esecuzione degli interventi di messa di sicurezza, bonifica e ripristino
ambientale.
Articolo 52 - (Violazione degli obblighi di
comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
1. Chiunque non effettua la comunicazione di
cui all’articolo 11, comma 3, ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire trenta milioni. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo
giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio
1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
cinquantamila a lire trecentomila.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in
modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 12, comma
1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire trenta milioni. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta
milioni, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un
mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell’infrazione e dall’amministratore. Le sanzioni di cui sopra sono ridotte
rispettivamente da lire duemilioni a lire dodicimilioni per i rifiuti non
pericolosi, da lire quattromilioni a lire ventiquattromilioni per i rifiuti
pericolosi, nel caso di imprese che occupano un numero di unità lavorative
inferiore a 15 dipendenti calcolate con riferimento al numero di dipendenti
occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e
quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti
fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio
contabile approvato.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti
senza il prescritto formulario di cui all’articolo 15 ovvero indica nel
formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si
applica la pena di cui all’articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto
di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione
di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti
e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2
sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione
al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione
dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge
consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa
pena si applica se le indicazioni di cui al comma 3 sono formalmente incomplete
o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni
dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e
di mancata conservazione dei registri di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, o
del formulario di cui all’articolo 15.
Articolo 53 - (Traffico illecito di rifiuti)
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti
elencati negli allegati II, III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio
del 1 febbraio 1993 in modo tale da integrare il traffico illecito, così come
definito dall’articolo 26 del medesimo Regolamento, è punito con la pena
dell’ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni e con l’arresto fino
a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella
emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati
relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui
agli articoli 51 e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del
mezzo di trasporto.
Articolo 54 - (Imballaggi)
1. I produttori e gli utilizzatori che non
adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre
1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le
somme dovute al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i
contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni
effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata. I
produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un proprio sistema
per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 38, comma 3, e non
aderiscono ai consorzi di cui all’articolo 40 ne adottano un proprio sistema
cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire
quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica agli
utilizzatori che non adempiono all’obbligo di cui all’articolo 38, comma 4.
2. La violazione dei divieti di cui
all’articolo 43, commi 1 e 4, è punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. La stessa pena si
applica a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti
di cui all’articolo 36, comma 5.
3. La violazione del divieto di cui
all’articolo 43, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da
lire cinque milioni a lire trenta milioni.
Articolo 55 - (Competenza e
giurisdizione)
1. Fatte salve le altre disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di accertamento degli illeciti
amministrativi, all’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie
previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio è
stata commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste
dall’articolo 50, comma 1, per le quali è competente il Comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative
alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di
opposizione di cui all’articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla
data di entrata in vigore del presente decreto l’autorità giudiziaria, se non
deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento,
dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini
dell’applicazione delle sanzioni amministrative.
Articolo 55 bis (Proventi
delle sanzioni amministrative pecuniarie)
1. I proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per le violazioni del presente decreto sono devoluti alle province e
sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale,
fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui
all’articolo 50, comma 1, che sono devoluti ai comuni.
Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E
FINALI
Articolo 56 - (Abrogazione di
norme)
1. A decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad
eccezione degli articoli 7, 9 e 9 quinquies;
d) il decreto legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad
eccezione degli articoli 1, 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto legge 14 dicembre 1988, n. 527,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l’articolo 29 bis del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni.
f bis) i commi 3, 4 e 5, secondo periodo,
dell’articolo 103 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
f ter) l’articolo 5, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 251 del 26 ottobre 1994.
2. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che
si esprimono entro 30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle
Camere, apposito regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi
incompatibili con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data
di entrata in vigore del regolamento medesimo.
2 bis. Il Governo, ai sensi dell’articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle
competenti commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla
trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito regolamento con il quale
sono disciplinate in conformità ai principi del presente decreto le attività di
gestione degli oli usati e sono individuati gli atti normativi incompatibili
con il decreto medesimo, che sono abrogati con effetto dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso.
Articolo 57 - (Disposizioni
transitorie)
1. Le norme regolamentari e tecniche che
disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in
vigore sino all’adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del
presente decreto. A tal fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si
deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di
funzioni delegate o trasferite già conferite dalle regioni alle province e agli
altri enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano
valide fino alla loro scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto le Regioni provvederanno ad aggiornare le
autorizzazioni in essere per la gestione dei rifiuti sulla base della nuova
classificazione degli stessi.
5. Le attività che in base alle leggi statali
e regionali vigenti risultano escluse dal regime dei rifiuti, ivi compreso
l’utilizzo dei materiali e delle sostanze individuati nell’allegato 1 al
decreto del Ministro dell’ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 30
giugno 1999 (1).
6. Fermo restando il termine di cui
all’articolo 33, comma 6, per la prosecuzione delle operazioni di recupero dei
rifiuti compresi nell’allegato 3 al decreto del Ministro dell’ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell’allegato 1 al decreto del Ministro
dell’ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio e che risultino
conformi alle norme tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli
interessati sono tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all’articolo 33,
comma 1, entro trenta giorni dall’emanazione delle predette norme tecniche; in
tal caso l’esercizio dell’attività può essere continuato senza attendere il
decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
6 bis In attesa delle specifiche norme
regolamentari e tecniche, da adottarsi ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
lettera i), i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime
normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di
carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali. In
particolare i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.
6 ter. In attesa dell’adozione della nuova
disciplina organica in materia di valutazione di impatto ambientale la procedura
di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, continua ad applicarsi
ai progetti delle opere rientranti nella categoria di cui all’articolo 1,
lettera i), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto
1988, n. 377, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n. 204,
relativa ai rifiuti già classificati tossici e nocivi
Articolo 58 - (Disposizioni
finali)
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui
all’articolo 4, secondo comma, lettera g), della legge 29 settembre 1964, n.
847 (1), sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo
smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. (Omissis) (2).
3. Dall’attuazione del presente decreto non
devono derivare maggiori oneri o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie
al piombo esauste e dei rifiuti piombosi di cui all’articolo 9 quinquies del
decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, ha personalità giuridica di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati
di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha
personalità giuridica di diritto privato.
6. Nell’assegnazione delle risorse stanziate,
ancora disponibili, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle
specificazioni di cui agli articoli 1, 1 bis e 1 ter e delle tipologie
impiantistiche ivi indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente
decreto entrano in vigore dal 1 maggio 1997.
7 bis. Le spese per l’indennità e per il
trattamento economico del personale di cui all’articolo 9 del decreto legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
1988, n. 475, sono imputate sul capitolo 5940 dello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente. Il trattamento economico resta a carico delle istituzioni
di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso in cui il personale
svolga attività di comune interesse.
7-ter. I rifiuti provenienti da attività di
manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il
domicilio del soggetto che svolge tali attività.
7-quater. Le disposizioni di cui agli
articoli 11, 12, 15 e 30 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto
di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività
medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del
loro commercio.
ALLEGATI
(categorie di rifiuti –
catalogo europeo rifiuti – indice) |
|
(operazioni di smaltimento) |
|
(operazioni di recupero) |
|
(rifiuti pericolosi) |
|
(obiettivi di recupero e
riciclaggio) |
|
(requisiti essenziali
concernenti composizione, riutilizzabilità e recuperabilità) |
|
(categorie o tipi generici di
rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all’attività che li ha
prodotti) |
|
(costituenti che rendono
pericolosi i rifiuti dell’allegato G-2 quando tali rifiuti possiedono le
caratteristiche dell’allegato I) |
|
(caratteristiche di pericolo
per i rifiuti) |