Norme nazionali
Legge 27 marzo 1992, n° 257
(S.O. n° 064 alla G.U.R.I. n° 087, Serie Generale,
Parte Prima, del 13/04/92)
“Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”
Indice
Capo I - Disposizioni Generali
Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Definizioni
Articolo 3 - Valori Limite
Capo II - Istituzione della commissione di valutazione e norme di attuazione
Articolo 4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
Articolo 5 - Compiti della commissione
Articolo 6 - Norme di attuazione
Articolo 7 - Conferenza nazionale
Capo III - Tutela dell'ambiente e della salute
Articolo 8 - Classificazione, imballaggio, etichettatura
Articolo 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
Articolo 10 - Piani regionali e delle province autonome
Articolo 11 - Risanamento della miniera di Balangero
Articolo 12 - Rimozione dell'amianto e tutela dell'ambiente
Capo IV - Misure di sostegno per i lavoratori
Articolo 13 - Trattamento straordinario di integrazione
salariale pensionamento anticipato
Capo V - Sostegno alle imprese
Articolo 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la
riconversione produttiva
Articolo 15 - Sanzioni
Capo VII - Disposizioni finanziarie
Articolo 16 - Disposizioni finanziarie
Disposizioni generali
1. La presente legge concerne l'estrazione,
l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il
trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione
dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione,
dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei
prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione
e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la
ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla
riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione,
l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di
amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto ivi compresi
quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge,
salvo i diversi termini previsti per la cessazione della produzione e della
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.
1. Ai fini della presente legge si intendono per:
a) amianto: i silicati fibrosi di cui all'articolo
23 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
b) utilizzazione dell'amianto: la lavorazione e la
produzione di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o
legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, o di prodotti
che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto;
c) rifiuti di amianto: i materiali di scarto delle
attività estrattive di amianto, i detriti e le scorie delle lavorazioni che
utilizzano amianto, anche provenienti dalle operazioni di decoibentazione
nonché qualsiasi sostanza o qualsiasi oggetto contenente che abbia perso la sua
destinazione d'uso e che possa disperdere fibre di amianto nell'ambiente in
concentrazioni superiori a quelle ammesse dall'articolo 3.
Articolo
3 - Valori limite (*Note)
1. La concentrazione di fibre di amianto
respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce
amianto, nei luoghi ove si effettuano bonifiche, negli ambienti delle unità
produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati
alle attività di trasformazione o di smaltimento dell'amianto o di bonifica
delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo
31 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, come modificato dalla
presente legge.
2. I limiti, le procedure e i metodi di analisi
per la misurazione dei valori dell'inquinamento da amianto, compresi gli
effluenti liquidi e gassosi contenenti amianto, sono disciplinati dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 114. (*Note)
3. Eventuali aggiornamenti o modifiche dei limiti
di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono disposti, anche su proposta
della commissione di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 31 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, è sostituita dalla seguente:
"a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo".
5. Il comma 2 dell'articolo 31 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 27, è abrogato.
Istituzione della commissione di valutazione e norme di
attuazione
Articolo
4 - Istituzione della commissione per la valutazione dei problemi ambientali
e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto
1. Con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
il Ministro dell'ambiente, con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica e con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale è istituita, presso il Ministero della sanità, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la commissione per la
valutazione dei problemi ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego
dell'amianto, di seguito denominata commissione, composta da:
a) due esperti di tecnologia industriale,
designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
b) due esperti di materiali e di prodotti
industriali, designati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
c) due esperti di problemi dell'igiene ambientale
e della prevenzione nei luoghi di lavoro, designati dal Ministro della sanità;
d) due esperti di valutazione di impatto
ambientale e di sicurezza delle produzioni industriali, designati dal Ministro
dell'ambiente;
e) un esperto di problemi della previdenza
sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
f) un esperto dell'Istituto superiore di sanità;
g) un esperto del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR);
h) un esperto dell'Ente per le nuove tecnologie,
l'energia e l'ambiente (ENEA);
i) un esperto dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
l) tre rappresentanti delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale;
m) due rappresentanti delle organizzazioni delle
imprese industriali e artigianali del settore;
n) un rappresentante delle associazioni di
protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. La commissione di cui al comma 1 è presieduta
dal Ministro della sanità o da un Sottosegretario di Stato da questi delegato.
Articolo 5 - Compiti della commissione
1. La commissione di cui all'articolo 4 provvede:
a) ad acquisire i dati dei censimenti di cui
all'articolo 10;
b) a predisporre entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'Istituto
superiore di sanità e dell'ISPESL, un piano di indirizzo e di coordinamento per
la formazione professionale del personale del Servizio sanitario nazionale
addetto al controllo dell'attività di bonifica;
c) a predisporre disciplinari tecnici sulle
modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul
trattamento, l'imballaggio e la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle
discariche autorizzate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, successive modificazioni e integrazioni;
d) ad individuare i requisiti per la omologazione
dei materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono materiali,
in relazione alle necessità d'uso ed a rischi sanitari ed ambientali,
avvalendosi anche dei laboratori delle università o del CNR o di enti operanti
nel settore del controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti;
e) a definire i requisiti tecnici relativi ai
marchi e alla denominazione di qualità dei prodotti costituiti da materiali
sostitutivi dell'amianto;
f) a predisporre, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, normative e metodologie
tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere
innocuo l'amianto.
2. Per l'espletamento delle attività di cui al
comma 1, la commissione può avvalersi della collaborazione di istituti ed enti
di ricerca.
3. La commissione predispone rapporti annuali
sullo stato di attuazione dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge
che trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al
Ministro della sanità, al Ministro dell'ambiente, al Ministro del lavoro e
della previdenza sociale e al Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
Articolo 6 - Norme di attuazione
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, può integrare con
proprio decreto, su proposta della commissione di cui all'articolo 4, la lista
delle sostanze di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 15 agosto 1991,
n. 277.
2. Entro trecentosessantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro della sanità, stabilisce con proprio decreto, sulla base di quanto
indicato dalla commissione di cui all'articolo 4 ai sensi dell'articolo 5,
comma 1, lettera d), i requisiti per la omologazione dei materiali sostitutivi
dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali e individua prodotti
per i quali sia prevista la sostituzione dei componenti di amianto.
3. Il Ministro della sanità, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta con proprio
decreto, da emanare entro trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le normative e le metodologie tecniche di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera f).
4. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro della sanità, adotta con proprio decreto, da emanare entro
trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i disciplinari tecnici di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).
5. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana
con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli atti di indirizzo e di coordinamento delle attività delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 10
della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della
legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità, il Ministro dell'ambiente,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, presenta annualmente al Parlamento,
anche in base dei rapporti annuali di cui all'articolo 5, comma 3, una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
7. Le disposizioni concernenti l'omologazione dei
materiali sostitutivi dell'amianto e dei prodotti che contengono tali materiali
non si applicano agli elementi costruttivi e ai componenti privi di fibre di
amianto che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino
omologabili sulla base della normativa di settore ovvero di innocuità accertata
dall'Istituto superiore di sanità.
Articolo 7 - Conferenza nazionale
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
avvalendosi della commissione di cui all'articolo 4 e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto
1988, n. 400, promuove, entro due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una conferenza nazionale sulla sicurezza ambientale e sanitaria
delle tecnologie industriali, nonché dei materiali e dei prodotti di cui alla
presente legge, con la partecipazione di esperti e di rappresentanti delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello
nazionale, delle imprese, delle associazioni di protezione ambientale di cui
all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni dei
consumatori e degli utenti riconosciute per legge, delle università e dei
centri ed istituti di ricerca.
Tutela dell'ambiente e della salute
Articolo 8 - Classificazione, imballaggio,
etichettatura
1. La classificazione, l'imballaggio e
l'etichettatura dell'amianto e dei prodotti che contengono amianto sono
disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e
integrazioni, e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
215.
Articolo 9 - Controllo sulle dispersioni causate dai
processi di lavorazione e sulle operazioni di smaltimento e bonifica
1. Le imprese che utilizzano amianto, direttamente
o indirettamente, nei processi produttivi, o che svolgono attività di
smaltimento o di bonifica dell'amianto, inviano annualmente alle regioni, alle
province autonome di Trento e di Bolzano e alle unità sanitarie locali nel cui
ambito di competenza sono situati gli stabilimenti o si svolgono le attività
dell'impresa, una relazione che indichi:
a) i tipi e i quantitativi di amianto utilizzati e
dei rifiuti di amianto che sono oggetto dell'attività di smaltimento o di
bonifica;
b) le attività svolte, i procedimenti applicati,
il numero e i dati anagrafici degli addetti, il carattere e la durata delle
loro attività e le esposizioni dell'amianto alle quali sono stati sottoposti;
c) le caratteristiche degli eventuali prodotti
contenenti amianto;
d) le misure adottate o in via di adozione ai fini
della tutela della salute dei lavoratori e della tutela dell'ambiente.
2. Le unità sanitarie locali vigilano sul rispetto
dei limiti di concentrazione di cui all'articolo 3, comma 1, e predispongono relazioni
annuali sulle condizioni dei lavoratori esposti, che trasmettono alle
competenti regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ed al Ministero
della sanità.
3. Nella prima attuazione della presente legge la
relazione di cui al comma 1 deve riferirsi anche alle attività dell'impresa
svolte nell'ultimo quinquennio ed essere articolata per ciascun anno.
Articolo 10 - Piani regionali e delle province
autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano adottano, entro centottanta giorni dalla data di emanazione del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 6, comma
5, piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di
bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto.
2. I piani di cui al comma 1 prevedono tra
l'altro:
a) il censimento dei siti interessati da attività
di estrazione dell'amianto;
b) il censimento delle imprese che utilizzano o
abbiano utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché delle
imprese che operano nelle attività di smaltimento o di bonifica;
c) la predisposizione di programmi per dismettere
l'attività estrattiva dell'amianto e realizzare la relativa bonifica dei siti;
d) l'individuazione dei siti che devono essere utilizzati
per l'attività di smaltimento dei rifiuti di amianto;
e) il controllo delle condizioni di salubrità
ambientale e di sicurezza del lavoro attraverso i presidi e i servizi di
prevenzione delle unità sanitarie locali competenti per territorio;
f) la rilevazione sistematica delle situazioni di
pericolo derivanti dalla presenza di amianto;
g) il controllo delle attività di smaltimento e di
bonifica relative all'amianto;
h) la predisposizione di specifici corsi di
formazione professionale e il rilascio di titoli di abilitazione per gli
addetti alle attività di rimozione e di smaltimento dell'amianto e di bonifica
delle aree interessate, che è condizionato alla frequenza di tali corsi;
i) l'assegnazione delle risorse finanziarie alle
unità sanitarie locali per la dotazione della strumentazione necessaria per lo
svolgimento delle attività di controllo previste dalla presente legge;
l) il censimento degli edifici nei quali siano
presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile,
con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di
utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti.
3. I piani di cui al comma 1 devono armonizzarsi
con i piani di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive
modificazioni e integrazioni.
4. Qualora le regioni o le province autonome di
Trento e di Bolzano non adottino il piano ai sensi del comma 1, il medesimo è
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'ambiente, entro novanta
giorni dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1.
Articolo 11 - Risanamento della miniera di Balangero
1. Il Ministero dell'ambiente promuove la
conclusione di un accordo di programma con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, con il Ministero della sanità, con la regione
Piemonte, con la comunità montana di Valle di Lanzo e con il Comune di
Balangero per il risanamento ambientale della miniera ivi esistente e del
territorio interessato, con priorità di utilizzo dei lavoratori della medesima
miniera nelle attività di bonifica.
2. Per il finanziamento dell'accordo di programma
di cui al comma 1 è autorizzata, a carico del bilancio dello Stato, la spesa di
lire 30 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 15
miliardi per il 1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma
2, pari a lire 15 miliardi per l'anno 1992 e a lire 15 miliardi per l'anno
1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la riconversione
delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di
impegno dal 1993)".
Articolo 12 - Rimozione dell'amianto e tutela
dell'ambiente
1. Le unità sanitarie locali effettuano l'analisi
del rivestimento degli edifici di cui all'articolo 10, comma 2, lettera l), avvalendosi
anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli
enti locali.
2. Con decreto del Ministro della sanità, da
emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le norme relative agli strumenti necessari ai rilevamenti
e alle analisi del rivestimento degli edifici, nonché alla pianificazione e
alla programmazione delle attività di rimozione e di fissaggio di cui al comma
3 e le procedure da seguire nei diversi processi lavorativi di rimozione.
3. Qualora non si possa ricorrere a tecniche di
fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la
rendano necessaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in
matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei
proprietari degli immobili.
4. Le imprese che operano per lo smaltimento e la
rimozione dell'amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono
iscriversi a una speciale sezione dell'albo di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce con proprio
decreto da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i requisiti, i termini, le modalità e i diritti di
iscrizione. Le imprese di cui al presente comma sono tenute ad assumere, in via
prioritaria, il personale già addetto alle lavorazioni dell'amianto, che abbia
i titoli di cui all'articolo 10, coma 2, lettera h), della presente legge.
5. Presso le unità sanitarie locali è istituito un
registro nel quale è indicata la localizzazione dell'amianto floccato o in
matrice friabile presente negli edifici. I proprietari degli immobili devono
comunicare alle unità sanitarie locali i dati relativi alla presenza dei
materiali di cui al presente comma. Le imprese incaricate di eseguire lavori di
manutenzione negli edifici sono tenute ad acquisire, presso le unità sanitarie
locali, le informazioni necessarie per l'adozione di misure cautelative per gli
addetti. Le unità sanitarie locali comunicano alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano i dati registrati, ai fini del censimento di
cui all'articolo 10, comma 2, lettera l).
6. I rifiuti di amianto sono classificati tra i
rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle
caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità
e la densità.
Misure di sostegno per i lavoratori
Articolo 13 - Trattamento straordinario di integrazione
salariale e pensionamento anticipato
1. Ai lavoratori occupati in imprese che
utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione
e riconversione produttiva, è concesso il trattamento straordinario di
integrazione salariale secondo la normativa vigente.
2. Con effetto fino a settecentotrenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge i lavoratori occupati
nelle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte
a procedure fallimentari, e che possano far valere nell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni
di anzianità assicurativa e contributiva agli effetti delle disposizioni
previste dall'articolo 22, primo comma, lettere a) e b), della legge 30 aprile
1969, n. 153, e successive modificazioni, hanno facoltà di richiedere la
concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al
medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
con una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva pari al
periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni
prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al
periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del
compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne.
3. Il Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, individua i criteri per la selezione delle imprese di cui al
comma 1 e determina, entro il limite di seicento unità, il numero massimo di
pensionamenti anticipati.
4. Le imprese, singolarmente o per gruppo di
appartenenza, rientranti nei criteri di cui al comma 3, che intendano avvalersi
delle disposizioni del presente articolo, presentano programmi di
ristrutturazione e riorganizzazione e dichiarano l'esistenza e l'entità delle
eccedenze strutturali di manodopera, richiedendone l'accertamento da parte del
CIPE unitamente alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
5. La facoltà di pensionamento anticipato può
essere esercitata da un numero di lavoratori non superiore a quello delle
eccedenze accertate dal CIPE. I lavoratori interessati sono tenuti a presentare
all'impresa di appartenenza domanda irrevocabile per l'esercizio della facoltà
di cui al comma 2 del presente articolo, entro trenta giorni dalla
comunicazione all'impresa stessa o al gruppo di imprese degli accertamenti del
CIPE, ovvero entro trenta giorni dalla maturazione dei trenta anni di anzianità
di cui al medesimo comma 2, se posteriore. L'impresa entro dieci giorni dalla
scadenza del termine trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) le domande dei lavoratori, in deroga all'articolo 22, primo comma,
lettera c), della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni. Nel
caso in cui il numero dei lavoratori che esercitano la facoltà di pensionamento
anticipato sia superiore a quello delle eccedenze accertate, l'impresa opera
una selezione in base alle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione. Il
rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande sono trasmesse all'INPS si estingue
nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.
6. Per i lavoratori delle miniere o delle cave di
amianto il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa
ai periodi di prestazione lavorativa ai fini del conseguimento delle
prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
7. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in
corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che
abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto
documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria
relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata
esposizione all'amianto è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.
8. Ai fini del conseguimento delle prestazioni
pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria
contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita
dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di
1,5.
9. Ai dipendenti delle miniere o delle cave di
amianto o delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o
sottoposte a procedure fallimentari o fallite, che possano far valere i
medesimi requisiti di età e anzianità contributiva previsti dal comma 2 presso
l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali
(INPDAI), è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo
giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro,
l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.
L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto
assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di
risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento di sessanta anni, se
uomini, e cinquantacinque anni se donne.
10. La gestione di cui all'articolo 37 della legge
9 marzo 1989, n. 88, corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per
ciascun mese di anticipazione della pensione una somma pari all'importo
risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore per il Fondo
medesimo sull'ultima retribuzione annua percepita da ciascun lavoratore
interessato, ragguagliata a mese, nonché una somma pari all'importo mensile
della pensione anticipata, ivi compresa la tredicesima mensilità. L'impresa,
entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'INPS, è tenuta a
corrispondere a favore della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9
marzo 1989, n. 88, per ciascun dipendente che abbia usufruito del pensionamento
anticipato, un contributo pari al trenta per cento degli oneri complessivi di
cui la presente comma, con facoltà di optare per il pagamento del contributo
stesso, con addebito di interessi nella misura del dieci per cento in ragione
d'anno, in un numero di rate mensili, di pari importo, non superiore a quello
dei mesi di anticipazione della pensione.
11. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo
unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni,
nonché nelle zone industriali in declino, individuate dalla decisione della
Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 (89/288/CEE), ai sensi del
regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, il contributo di
cui al comma 10 del presente articolo è ridotto al venti per cento. La medesima
percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate
alle procedure concorsuali di cui alle disposizioni approvate con regio decreto
16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, e al decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, e al relativo pagamento si
applica l'articolo 111, primo comma, n. 1), delle disposizioni approvate con il
citato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
12. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo, pari a lire 6 miliardi per il 1992, lire 60 miliardi per il
1993 e lire 44 miliardi per il 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro
per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando, per il 1992,
l'accantonamento "Finanziamento di un piano di pensionamenti
anticipati" e, per il 1993 e il 1994, l'accantonamento "Interventi in
aree di crisi occupazionale".
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.
Sostegno alle imprese
Articolo 14 - Agevolazioni per l'innovazione e la
riconversione produttiva
1. Le imprese, singole o associate, che utilizzano
amianto e quelle che producono materiali sostitutivi dell'amianto, possono
accedere al Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, per l'attuazione di
programmi di innovazione tecnologica finalizzata alla riconversione delle
produzioni a base di amianto o allo sviluppo e alla produzione di materiali
innovativi sostitutivi dell'amianto.
2. Le imprese, singole o associate, che
intraprendono attività di innovazione tecnologica, concernenti lo smaltimento
dei rifiuti di amianto, la trasformazione dei residui di lavorazione e la
bonifica delle aree interessate, sono ammesse, ai sensi del comma 1, al
finanziamento dei relativi programmi.
3. Presso il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale per la
riconversione delle produzioni di amianto".
4. Il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI), entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni di
ammissibilità e le priorità di accesso ai contributi del Fondo di cui al comma
3 e determina i criteri per l'istruttoria delle domande di finanziamento.
5. Le disponibilità del Fondo di cui al comma 3
sono destinate alla concessione di contributi in conto capitale alle imprese
che utilizzano amianto, per programmi di riconversione produttiva che prevedano
la dismissione dell'amianto e il reimpiego della manodopera, ovvero per la
cessazione dell'attività sulla base di programmi concordati con le
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità e i
termini per la presentazione delle domande di finanziamento e per la erogazione
dei contributi.
7. Il contributo in conto capitale di cui al comma
5 può essere elevato fino al dieci per cento del contributo erogabile a favore
delle imprese di cui al medesimo comma 5 che non facciano ricorso alla cassa
integrazione guadagni.
8. È autorizzato a carico del bilancio dello Stato
il conferimento al Fondo di cui al comma 3 della somma di lire 50 miliardi in
ragione di lire 15 miliardi per il 1992 e di lire 35 miliardi per il 1993.
9. All'onere derivante dall'attuazione del comma
8, pari a lire 15 miliardi per il 1992 e a lire 35 miliardi per il 1993, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la riconversione delle produzioni a base di
amianto (di cui lire 6,3 miliardi quale limite di impegno dal 1993)".
10. Il CIPI, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può riconoscere carattere di
priorità ai programmi di cui ai commi 1 e 2.
Sanzioni
1. La mancata adozione delle misure idonee a
garantire il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 3, nonché
l'inosservanza del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono punite con
l'ammenda da lire 10 milioni a lire 50 milioni.
2. Per l'inosservanza degli obblighi concernenti
l'adozione delle misure di sicurezza previste dai decreti emanati ai sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 7
milioni a lire 35 milioni.
3. A chiunque operi nelle attività di smaltimento,
rimozione e bonifica senza il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 12,
comma 4, si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 30
milioni.
4. Per l'inosservanza degli obblighi di
informazione derivanti dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 12, comma 5,
si applica la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 10 milioni.
5. Alla terza irrogazione di sanzioni previste dal
presente articolo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
dispone la cessazione delle attività delle imprese interessate.
Disposizioni finanziarie
Articolo 16 - Disposizioni Finanziarie
1. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 4, pari a lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la protezione dalla
esposizione all'amianto".
2. Per la realizzazione dei piani di cui
all'articolo 10 sono concessi contributi a carico del bilancio dello Stato pari
a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 a favore delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo modalità
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro della sanità, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma
2, pari a lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento "Norme per la protezione dalla esposizione
all'amianto".
4. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a
concedere nell'anno 1992, entro il limite massimo di mutui concedibili dalla
Cassa medesima ai sensi della legislazione vigente, agli enti locali che
rientrano nei piani di cui all'articolo 10, ai fini della bonifica delle
strutture di competenza, previa certificazione dell'inesistenza di cespiti
delegabili, entro il limite complessivo di lire 40 miliardi, mutui decennali
con ammortamento a carico dello Stato. A tal fine è autorizzata la spesa di
lire 6,3 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma
4, pari a lire 6,3 miliardi a decorrere dall'anno 1993, si provvede negli anni
1993 e 1994 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al
capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme per la
riconversione delle produzioni a base di amianto (di cui lire 6,3 miliardi
quale limite di impegno dal 1993)".
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente
legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Roma, addì 27
marzo 1992
(prevista
dall'articolo 1, comma 2)
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo
stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti
industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli
ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche
tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi
sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di
bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di
bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge);
i)
diaframmi per
processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge).
Così modificato dall’art. 16 della legge 24 aprile 1998, n°
128.