Amianto: la prevenzione
La presenza di materiali con amianto in un edificio non comporta necessariamente un pericolo per la salute degli occupanti, se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso. Se il materiale non è in buono stato di conservazione, e si ha quindi la presenza di fibre libere, allora è necessario attivarsi con una azione specifica per eliminare il rilascio di fibre nell'ambiente.
Quali gli interventi possibili in questi casi? Secondo il Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, dopo una attenta valutazione dei costi si può ricorrere:
q al restauro dei materiali (si riparano, con le opportune precauzioni, le zone danneggiate eliminando nel contempo le cause del danneggiamento; si applica quando la superficie danneggiata è solo una piccola parte dell'area interessata);
q alla bonifica mediante "incapsulamento" (trattamento della superficie esposta con prodotti penetranti o ricoprenti che inglobano le fibre di amianto e le agganciano al supporto, costituendo una pellicola di protezione), "confinamento" (si installa una barriera a tenuta che separa l'amianto dalle aree occupate dell'edificio) o "rimozione" (smantellamento e sostituzione) dell'amianto.
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Tutte queste operazioni devono essere effettuate utilizzando accorgimenti, materiali ed attrezzature specifici, che assicurino l'eliminazione del rischio in condizioni di massima sicurezza ed in conformità alle norme vigenti.
Si ricorda in proposito che l’art. 30 del D. Lgs. 22/97 prevede l’obbligo, per le imprese che intendono effettuare la bonifica di beni contenenti amianto, di iscriversi all’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti (le imprese dovranno iscriversi nella categoria 10, che è suddivisa in 5 classi in funzione dell’importo dei lavori di bonifica). Con la Deliberazione 1 febbraio 2000 del “Comitato dell’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti” sono inoltre stati fissati i requisiti minimi per l'iscrizione all'Albo riguardante le imprese che intendono effettuare attività di bonifica dei beni contenenti amianto.
Cosa fare quando viene
rilevata la presenza di materiali con amianto in un edificio? Il Decreto del
Ministero della Sanità 6 settembre 1994 fornisce precise indicazioni in tal
senso. Anche se hai adottato una delle soluzioni sopra indicate (con eccezione
della rimozione) ricordati che per tutelare la tua salute e quella degli altri
occupanti dell'edificio, e per rispettare le norme vigenti, dovrai mettere in
atto un Programma di controllo e manutenzione.
Il proprietario dell'immobile (e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge) dovrà:
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q designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali con amianto;
q tenere una idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto (nel caso di caldaie, tubazioni o altre installazioni soggette a frequenti interventi di manutenzione vanno poste specifiche avvertenze);
q garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le operazioni di pulizia, manutenzione e/o qualunque altro intervento che vada ad interessare i materiali con amianto (prevedere specifiche autorizzazioni e tenere una documentazione verificabile dagli organi di controllo);
q fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
q nel
caso di presenza di materiali friabili provvedere a far
ispezionare l'edificio almeno una volta l'anno, con la redazione di un
dettagliato rapporto corredato da una documentazione fotografica.
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Copia della documentazione tecnica e dei rapporti
annuali dovranno essere inviati, nel caso in cui venga individuato amianto in
un edificio, alla Azienda USL competente per territorio affinché i dati
vengano inseriti in un apposito registro. Le imprese incaricate di eseguire
lavori di manutenzione negli edifici sono infatti tenute ad acquisire, presso
la stessa Azienda USL, tutte le informazioni necessarie per tutelare la
salute dei propri lavoratori e degli occupanti dell'edificio. |
Il Decreto del Ministero della Sanità 14 maggio 1996 fissa inoltre, ad integrazione di quanto previsto dal Decreto del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, altre norme e metodologie tecniche per:
il controllo e
bonifica dei siti industriali dismessi;
la manutenzione
bonifica di unità prefabbricate contenti amianto;
la manutenzione e
bonifica di tubazioni e cassoni in cemento-amianto;
l’estrazione ed l’uso
di "pietre verdi", la bonifica dei materiali costituiti da
"pietre verdi".
Controllo e bonifica dei siti industriali
dismessi
E' necessario adottare
alcune specifiche normative e metodologie tecniche per la valutazione del
rischio, il controllo e la bonifica dei siti industriali dismessi. Tali criteri
si applicano:
q alle aree industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione dell'amianto o di prodotti che lo contengono (siti industriali dismessi);
q alle situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti, o dalla presenza di depositi di rifiuti.
Per ogni intervento dovrà essere presentato alla AUSL competente per territorio un piano di lavoro (come previsto dall'articolo 34 del Decreto Legislativo 277/91). Sono previsti un sopralluogo tecnico ed uno studio dei terreni, per evidenziare eventuali materiali interrati, con le relative analisi di laboratorio. Le operazioni di bonifica, descritte per esteso nell’Allegato 1 al Decreto del Ministero della Sanità 14 maggio 1996, comprendono la:
q rimozione (eventuale) delle
coperture in cemento-amianto;
q bonifica degli edifici;
q bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;
q bonifica dei terreni.
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Manutenzione e bonifica di unità prefabbricate
contenenti amianto
Si tratta di unità adibite
a mense, alloggi singoli e/o comunitari, scuole, posti di pronto soccorso e
piccoli ospedali, che vengono comunemente utilizzate in caso di calamità
naturali ed in genere in quelle situazioni nelle quali è difficile far
intervenire grossi mezzi meccanici. Hanno il vantaggio della maneggevolezza e
della facilità di installazione, e non necessitano di opere di fondazione.
Nelle unità prefabbricate si possono avere, a seconda dell'anno di fabbricazione, lastre di cemento-amianto nelle pareti e nelle strutture del tetto (eventualmente poste tra un rivestimento esterno ed uno interno in laminato), oppure pavimenti con mattonelle viniliche con amianto.
Durante il montaggio e/o la manutenzione andranno prese opportune precauzioni (vedi Allegato 2) qualora vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi, ecc.) che possono dar luogo a fibre di amianto. Tali operazioni andranno eseguite prima della installazione ed in ambienti diversi da quelli di destinazione, da personale qualificato munito di idonei apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Bisognerà limitare al massimo la manomissione delle lastre in cemento-amianto, ed eventuali attrezzature abrasive - qualora fossero assolutamente necessarie - dovranno essere munite di filtri appropriati ed utilizzate, in zone confinate, da personale qualificato munito di idonei apparecchi di protezione delle vie respiratorie.
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Un apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli enti che hanno in dotazione i prefabbricati, dovrà riportare in maniera dettagliata i criteri per l'installazione, il controllo e la manutenzione degli stessi. Gli enti proprietari dovranno predisporre ed applicare un adeguato programma di controllo e manutenzione periodica.
Manutenzione e
bonifica di tubazioni e cassoni in cemento-amianto
Il rilascio di fibre da
tubazioni o cassoni in cemento amianto dipende dalla solubilizzazione della
matrice cementizia ed alla conseguente cessione delle fibre all’acqua.
Il rilascio di fibre è quindi causato dalla natura dell’acqua trasportata, ed in particolare dalla sua aggressività, anche se altri parametri (turbolenza, temperatura, velocità) possono avere un ruolo importante. Attualmente la normativa nazionale e comunitaria non prevede prescrizioni relative alla sostituzione dei cassoni in cemento-amianto per l’acqua potabile, a meno che non presentino evidenti segni di deterioramento.
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In ogni caso va valutato il reale stato di conservazione di tali manufatti per decidere sulla opportunità di una loro sostituzione, e va programmata la loro progressiva e sistematica eliminazione via via che il loro stato di manutenzione consenta la loro dismissione. Il decreto ministeriale prevede (Allegato 3) anche in questo caso delle procedure specifiche a tutela della salute dei lavoratori, analoghe a quelle di cui al punto precedente.
Estrazione ed uso di "pietre verdi",
bonifica dei materiali costituiti da "pietre verdi"
Nel caso in cui vengano
individuate attività estrattive che interessano "pietre
verdi", dovranno essere attivati (Allegato 4) specifici controlli su tutta l'estensione del
giacimento e sulle zone di rispetto, con una frequenza che dipenderà dalla
volumetria del materiale estratto e dalla velocità di avanzamento del fronte di
cava.
Dovranno essere effettuati, da parte degli organi territoriali di vigilanza, il prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi di laboratorio. L'eventuale affioramento di filoni ricchi di minerali di amianto dovrà inoltre essere prontamente segnalato, prima che il proseguire dell'attività estrattiva provochi un inquinamento ambientale da fibre di amianto, per intervenire con una azione preventiva e modificare opportunamente la procedura di estrazione.
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Tuttavia, anche là dove non dovesse risultare una specifica attività estrattiva, va comunque tenuto presente che sono possibili locali situazioni di rischio nel caso di attività lavorative (sbancamenti, scavi, gallerie, ecc.) che vadano ad interessare tipologie di terreni afferenti alla famiglia delle "pietre verdi".
Il Decreto del Ministero della Sanità 20/08/99, infine, riporta specifiche norme e metodologie tecniche riguardo a:
rimozione
di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate;
rivestimenti
incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto;
criteri di
scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie.
Rimozione
di materiali contenenti amianto presenti a bordo di navi o unità equiparate
Per
tutte le navi registrate o immatricolate in data antecedente al 28 aprile 1994
e in ogni caso, per le navi acquistate all'estero, la documentazione di bordo
deve essere integrata (entro il 22/10/2000) con una dichiarazione della società
armatoriale che attesti l'assenza di amianto, o, in caso di utilizzo di
quest'ultimo, con una mappatura dei materiali contenenti amianto presenti nella
nave, sia installati su parti fisse, sia presenti in attrezzature o
suppellettili facenti parte della dotazione di bordo. La mappatura consisterà
in un elenco dei componenti contenenti amianto, con l'indicazione, per ognuno
di essi, del tipo e quantità di materiale, dell'ubicazione del materiale o del
componente, e dovrà essere corredata da disegni atti ad identificarne l'esatta
ubicazione all'interno della nave. Per le navi con bandiera italiana, copia
della mappatura, unitamente ai dati di identificazione della nave, dovrà essere
inviata al Ministero della Sanità che, qualora sia fatta richiesta, ne renderà
disponibile copia agli enti competenti. La mappatura dovrà essere aggiornata
ogniqualvolta vengano eseguiti interventi di rimozione di materiali contenenti
amianto segnalando data, luogo ed entità dell'intervento.
Il decreto, nell’Allegato 1, individua inoltre specifiche misure di sicurezza per gli interventi di decoibentazione e manutenzione, sia durante la navigazione sia in porto o in rada.
Rivestimenti
incapsulanti per la bonifica di manufatti in cemento-amianto
Il decreto riporta, nell’Allegato 2, un disciplinare
che regolamenta i requisiti prestazionali minimi dei rivestimenti incapsulanti,
i protocolli di applicazione e gli adempimenti che si rendono obbligatori per
eseguire correttamente gli interventi
di bonifica di manufatti in cemento amianto, in conformità a quanto previsto
dal punto 3 dell’Allegato al
Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.
Criteri di scelta dei
dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie
In tutte le lavorazioni durante le quali i rischi inerenti l'esposizione a polveri e fibre non possono essere evitati o sufficientemente limitati da misure tecniche di prevenzione o da mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie (apparecchi di protezione delle vie respiratorie o respiratori). Il decreto riporta, nell’Allegato 3, le specifiche per l’individuazione dei dispositivi più idonei a garantire i requisiti essenziali di sicurezza e salute per i lavoratori in funzione dell’attività svolta. In questo senso la norma sostanzialmente si sovrappone, aggiornandolo, all’Allegato 4 al D.M. 06/09/94.