Norme
nazionali
D. Lgs. 15 agosto 91
n° 277
(Supplemento Ordinario n. 53 della Gazzetta
Ufficiale n. 200 del 27/08/91)
“Attuazione delle direttive n.
80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione
ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212.”
_________________________________
Indice
Articolo 1 – Attività soggette
…………………………..
Articolo 22 – Attività soggette
Articolo 24 - Valutazione del rischio
Articolo 26 – Informazione dei lavoratori
Articolo 27 – Misure tecniche, organizzative, procedurali
Articolo 28 – Misure igieniche
Articolo 29 – Controllo sanitario
Articolo 30 – Controllo dell’esposizione dei lavoratori
Articolo 31 – Superamento dei valori limite di esposizione
Articolo 32 – Misure d’emergenza
Articolo 33 – Operazioni lavorative particolari
Articolo 34 – Lavori di demolizione e rimozione dell’amianto
Articolo 35 – Registrazione dei lavoratori
Articolo 36 – Registro dei tumori
Articolo 37 – Attività vietate
…………………………..
Articolo 50 – Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
Articolo 51 – Contravvenzioni commesse dai preposti
Articolo 52 – Contravvenzioni commesse dai lavoratori
Articolo 53 – Contravvenzioni commesse dal medico competente
Articolo 54 – Contravvenzioni commesse dai produttori e dai commercianti
Capo VI – Disposizioni transitorie e finali
Articolo 55 – Esercizio dell’attività di medico competente
Articolo 56 – Disposizioni transitorie
Articolo 57 – Termine per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
Articolo 58 – Altri agenti nocivi
Articolo
1 - Attività soggette
1. Il presente decreto prescrive misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non
escludono l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e
9 si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro, ad
agenti chimici, fisici, nonché biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle
attività alle quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati
ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei
Servizi di protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto
concerne le sale operatorie degli ospedali, le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato, individuale con decreto del Ministro competente, di concerto con i
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità.
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
lavoratori della navigazione marittima ed aerea.
1.
Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico
presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione
nell'ambiente di lavoro interessato o il limite di un indicatore biologico
relativo ai lavoratori esposti, a seconda dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio
sanitario nazionale, salve le diverse disposizioni previste da norme speciali.
1.
Salvo quanto previsto nei
capi II, III e IV, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro nella materia di cui all'art. 1, comma 1, sono le
seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di
lavoro dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo
di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei
lavoratori che sono o possono essere esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori
mediante la misurazione dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente
e la valutazione dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi
previsti per ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati
periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di
iniziativa dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite in
base al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un
valore limite, per identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di
sicurezza;
i) misure di protezione comportanti
l'applicazione di procedimenti e metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da
adottare soltanto quando non sia possibile evitare in altro modo un'esposizione
pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di
esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e
periodica dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi,
l'indicazione dei valori limite e, ove fissate, le misure da prendere o già
prese per motivi di urgenza, in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei
lavoratori prima dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché,
qualora trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante
l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri
indicanti livelli di esposizione, di elenchi di lavoratori esposti e di
cartelle sanitarie e di rischio. I modelli e le modalità di tenuta dei
registri, degli elenchi e delle cartelle relativi all'agente disciplinato sono
determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa
dei Ministri del lavoro e della presidenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti ai risultati delle misure di esposizione ed ai risultati
collettivi non nominativi degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai
risultati dei propri controlli sanitari, in particolare a quelli degli esami
biologici indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei pericoli cui sono esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti
autorità statali, ovvero locali, delle attività che comportano esposizione
all'agente oggetto di disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
2.
Ai fini del presente decreto
si intendono per rappresentanti dei lavoratori i loro rappresentanti nella
unità produttiva, ovvero nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente,
ovvero dai contratti collettivi applicabili.
Articolo
5 - Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che
esercitano o sovrintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente
decreto e nei provvedimenti emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro
rappresentanti dei rischi specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle
mansioni dei lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche
mediante dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a
salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi informazioni
anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4, comma 1, lettera
q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché indicazioni sul
significato di detti risultati; informano altresì i lavoratori sulle misure da
osservare nei casi di emergenza o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare,
mediante loro rappresentanti, l'applicazione delle misure di tutela della
salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed
idonei mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento
all'uso dei mezzi individuali di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da
parte dei singoli lavoratori delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché
l'uso appropriato dei mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro
disposizione ed accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e
disposizioni aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico
competente degli obblighi previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti
produttivi e sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori
autonomi ed i titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la
loro opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di
agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli
dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro opera.
L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le specifiche
disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei
dirigenti e dei preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate
a qualsiasi titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le
attività di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della
sicurezza dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi
risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti di
cui ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che
esercitano, dirigono e sovrintendono alle attività indicate all'articolo 1,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle
imprese di cui al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art.
4 e coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori.
Articolo
6 - Obblighi dei lavoratori
1. I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente
decreto le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i
dispositivi di sicurezza, i mezzi individuali e collettivi di protezione,
forniti o predisposti dal datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di
lavoro, al dirigente ed al preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e
mezzi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle
loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o
pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza
autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed
i mezzi individuali e collettivi di protezione;
e) non compiono di propria iniziativa
operazioni o manovre non di loro competenza che possono compromettere la
protezione o la sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari
previsti nei loro riguardi.
Articolo
7 - Obblighi del medico competente
1. Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di
cui all'art. 1, comma 1, e' accertato da un medico competente a cura e spese
del datore di lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e
spese del datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità
specifica al lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico
competente istituisce e aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella
sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia
del segreto professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori
sul significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì a
richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato
dei risultati del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami
biologici indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro
almeno due volte l'anno e partecipa alla programmazione del controllo
dell'esposizione dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con
tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza.
Articolo 8 - Allontanamento
temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici
1. Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari
inerenti la sua persona, connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico
o biologico, sia allontanato temporaneamente da un'attività comportante
esposizione ad un agente, in conformità al parere del medico competente e'
assegnato, in quanto possibile, ad un'altro posto di lavoro nell'ambito della
stessa azienda. Avverso il parere del medico competente e' ammesso ricorso,
entro trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo
di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure
adottate nei confronti dei lavoratori.
3.
Il lavoratore di cui al comma
1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica
originaria. Si applicano le norme di cui all'art. 13 della legge 20 maggio
1970, n. 300, qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti o
superiori.
4.
I contratti collettivi di
lavoro stipulati dalle associazioni sindacali di categoria maggiormente
rappresentative, sul piano nazionale, dei datori di lavoro e dei lavoratori
determinano il periodo massimo dell'allontanamento temporaneo agli effetti del
comma 2.
1.
Fatto salvo quanto previsto
dalla normativa per la protezione dell'ambiente esterno, il datore di lavoro,
il dirigente ed il preposto adottano, nell'ambito delle rispettive competenze,
provvedimenti appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della
salute e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione
o deteriorare l'ambiente esterno.
…………………………….…………………………..
…………………………….…………………………..
Protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il
lavoro
Articolo
22 - Attività soggette
1.
Le norme del presente capo si
applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi e' rischio di
esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto.
1.
Ai sensi del presente decreto
il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
-
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
-
amosite (n. CAS 12172-73-5);
-
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
-
crisotilo (n. CAS
12001-29-5);
-
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
-
tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Articolo
24 - Valutazione del rischio
1.
In tutte le attività
lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro effettua una valutazione del
rischio dovuto alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti
amianto, al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare. Si
applica l'art. 11, comma 6.
2.
Detta valutazione tende, in
particolare, ad accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i
punti di emissione di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree
lavorative, e comprende una determinazione dell'esposizione personale dei
lavoratori alla polvere di amianto.
3.
Se l'esposizione personale
dei lavoratori alla polvere di amianto, espressa come numero di fibre per
centimetro cubo in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, supera
0,1 fibre per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni degli
artt. 25, comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel
caso di attività che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli
articoli 25 e 30 sono in ogni caso applicabili.
4.
Nel caso di attività a
carattere saltuario e qualora l'amianto sia costituito da crisotilo, la
determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di
amianto e' sostituita dalla determinazione della dose cumulata in rapporto ad
un periodo di riferimento di otto ore, su un periodo di quaranta ore, misurata
o calcolata ai sensi del comma 3.
5.
Se detta dose supera 0,5
giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di lavoro attua le disposizioni
degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
6.
La valutazione di cui al
comma 2 può prescindere dall'effettuazione di misurazioni strumentali nelle
attività per le quali, a motivo delle caratteristiche delle lavorazioni
effettuate o della natura e del tipo dei materiali trattati, si può
fondatamente ritenere che l'esposizione dei lavoratori non supera i valori di
cui ai commi precedenti. Per tale valutazione e' possibile fare riferimento a
dati ricavati da attività della medesima natura svolte in condizioni analoghe.
7.
Il datore di lavoro effettua
nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino nelle lavorazioni delle
modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione
dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti
amianto e, comunque, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
8.
Nuove valutazioni sono
inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di vigilanza lo disponga, con
provvedimento motivato.
9.
I lavoratori ovvero i loro
rappresentanti sono consultati prima dell'effettuazione della valutazione di
cui al presente articolo e sono informati dei risultati riportati su un
apposito registro da tenere a loro disposizione.
1.
Fermo restando quanto
previsto all'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, ove applicabile, il datore di lavoro, che esercita attività nelle quali
l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto risulta uguale o superiore
ai valori indicati ai commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di
vigilanza le risultanze della valutazione di cui allo stesso articolo,
unitamente alle seguenti informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto
utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione
dei criteri per la manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione
adottati.
2.
Il datore di lavoro che
esercita attività nelle quali l'amianto e' impiegato come materia prima e'
comunque tenuto ad effettuare la notifica di cui al comma 1 a prescindere dal
livello di esposizione dei lavoratori.
3.
Il datore di lavoro effettua
la notifica di cui ai commi precedenti entro trenta giorni dalla scadenza dei
termini di cui all'art. 11, comma 6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle
stesse e' comunicato con lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro
quindici giorni.
4.
I lavoratori ovvero i loro
rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui
ai commi precedenti.
Articolo
26 - Informazione dei lavoratori
1.
Nelle attività di cui
all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano
adibiti a dette attività, nonché ai loro rappresentanti, informazioni su:
a.
i rischi per la salute dovuti
all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dei materiali
contenenti amianto;
b.
le specifiche norme igieniche
da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
c.
le modalità di pulitura e di
uso degli indumenti protettivi e dei mezzi individuali di protezione;
d.
le misure di precauzione
particolari da prendere per ridurre al minimo l'esposizione.
2.
L'informazione e' ripetuta
con periodicità triennale e comunque ogni qualvolta vi siano delle modifiche
nelle lavorazioni che comportino un mutamento significativo dell'esposizione.
3.
Nelle attività che comportano
le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione
e' ripetuta con periodicità annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori
limite di cui all'art. 31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere di amianto nell'aria.
Articolo
27 - Misure tecniche, organizzative, procedurali
1.
In tutte le attività di cui
all'art. 22 il datore di lavoro:
a)
assicura che gli edifici, i
locali e gli impianti in cui avvengono le lavorazioni dell'amianto e dei materiali
contenenti amianto abbiano caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad
efficace pulitura e manutenzione;
b)
assicura che nelle varie
operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di amianto non superiori
alle necessità delle lavorazioni e che l'amianto in attesa di impiego, se in
forma fisica tale da presentare rischio di introduzione, non sia accumulato sul
luogo di lavoro in quantitativi superiori alle necessità predette;
c)
limita al minimo possibile il
numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere
proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate;
d)
progetta, programma e
sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di polvere di amianto
nell'aria. Se ciò non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione della polvere
deve avvenire il più possibile vicino al punto di emissione. Sono eseguite
misurazioni della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde
verificare l'efficacia delle misure adottate;
e)
mette a disposizione dei
lavoratori:
1. adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
2. mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in
operazioni con manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
f)
assicura che l'amianto allo
stato grezzo ed i materiali polverosi che lo contengono siano conservati e
trasportati in adeguati imballaggi chiusi;
g)
provvede a che gli scarti ed
i residui delle lavorazioni siano raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più
presto possibile in appositi imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con
applicazione di rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta
indicante che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle
attività estrattive. Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in
conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.
2.
Nel caso di attività che
comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il
datore di lavoro provvede altresì a che:
a)
i luoghi nei quali si
svolgono dette attività siano chiaramente delimitati e contrassegnati da
apposita segnaletica di sicurezza;
b)
detti luoghi siano
accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del
loro lavoro o delle loro mansioni;
c)
siano messi a disposizione
dei lavoratori mezzi individuali di protezione da usarsi secondo le previsioni
di cui all'art. 31, comma 7.
Articolo
28 - Misure igieniche
1.
Nelle attività di cui
all'art. 22, il datore di lavoro:
a)
provvede alla regolare e
sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti,
effettuando l'asportazione della polvere a mezzo di aspiratori adeguati;
b)
predispone aree speciali che consentano
ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza rischio di contaminazione da
polvere di amianto. E' permesso fumare soltanto in dette aree.
2.
Nel caso di attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto
salvo quanto disposto dal comma 6 dello stesso articolo, il datore di lavoro
inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di
servizi igienici adeguati, provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad
uso esclusivo dei lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e
l'uscita dall'area di lavoro;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o
protettivi siano riposti in luogo separato da quello destinato agli abiti
civili. Il lavaggio e' effettuato dall'impresa in lavanderie appositamente
attrezzate, con una macchina adibita esclusivamente a questa attività. Il
trasporto e' effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati.
L'attività di lavaggio e' comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22;
c) provvede a che i mezzi individuali di
protezione di cui all'art. 27, comma 2, lettera c), siano custoditi in locali
all'uopo destinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova
utilizzazione. La pulitura di detti mezzi e' effettuata mediante aspirazione.
Articolo
29 - Controllo sanitario
1.
Fermo restando quanto
previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, integrato dal decreto
ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11
febbraio 1987, il datore di lavoro, in conformità al parere del medico
competente, adotta, se necessario, misure preventive e protettive per singoli
lavoratori, sulla base delle risultanze degli esami clinici effettuati. Tali
misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore
interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.
2.
Contro le misure adottate nei
loro riguardi i lavoratori interessati dalle disposizioni di cui al comma 1
possono inoltrare ricorso all'organo di vigilanza entro trenta giorni,
informandone per iscritto il datore di lavoro.
3.
L'organo di vigilanza
provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
4.
Il medico competente fornisce
ai lavoratori ovvero ai loro rappresentanti adeguate informazioni sul
significato delle visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla
necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione
dell'attività che comporta esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto.
Articolo
30 - Controllo dell'esposizione dei lavoratori
1.
In tutte le attività che
comportano le condizioni di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 e 5, il
datore di lavoro effettua un controllo periodico dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere di amianto nell'aria. Nelle attività nelle quali
l'amianto e' impiegato come materia prima tale controllo e' effettuato
comunque, a prescindere dal grado di esposizione.
2.
Il controllo di cui al comma
1 e' effettuato attraverso la misurazione della concentrazione delle fibre di
amianto nell'aria, espressa come media ponderata in rapporto ad un periodo di
riferimento di otto ore, usando i metodi di prelievo e di analisi riportati
nell'allegato V.
3.
Ai fini della misurazione si
prendono in considerazione unicamente le fibre che hanno una lunghezza
superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il cui rapporto
lunghezza/larghezza e' superiore a 3:1.
4.
Le misurazioni sono
opportunamente programmate. Il campionamento e' eseguito da personale in
possesso di idonee qualifiche. I campioni sono analizzati in laboratori
pubblici o privati all'uopo attrezzati ed autorizzati. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono stabiliti i requisiti minimi per l'esercizio delle
attività di campionamento e di analisi e per il rilascio delle autorizzazioni
ai laboratori di analisi da parte del Ministro della sanità.
5.
Il campionamento deve essere
relativo all'esposizione personale del singolo lavoratore e può comprendere uno
o più prelievi. Esso e' effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione
giornaliera del lavoratore ed e' integrato da un campionamento ambientale se
questo e' necessario per identificare le cause ed il grado dell'inquinamento.
6.
Se la durata del
campionamento non si estende all'intero periodo di riferimento di otto ore, e'
comunque effettuato un prelievo per ciascuna fase del ciclo lavorativo in modo
da poter calcolare il valore della media ponderata della concentrazione delle
fibre di amianto nell'aria per l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la
durata del campionamento non e' complessivamente inferiore a due ore.
7.
Se un gruppo di lavoratori
esegue mansioni identiche o simili nello stesso luogo ed e' perciò esposto a
rischi per la salute analoghi, il campionamento può effettuarsi su base di
gruppo.
8.
Le misurazioni sono, di
norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni volta che intervengono mutamenti
che possano provocare una variazione significativa dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere di amianto. La frequenza delle misurazioni può essere
ridotta fino ad una volta all'anno, previa comunicazione all'organo di
vigilanza, quando:
a)
non interviene nessuna
modifica sostanziale nelle condizioni del luogo di lavoro;
b)
i risultati delle due
misurazioni precedenti non hanno superato la metà dei valori limite indicati
all'art. 31.
9.
Nelle attività a carattere
saltuario la frequenza delle misure e' adattata alle condizioni esistenti,
tenendo conto, in particolare, del numero annuo di giornate lavorative e della
distribuzione di queste nel corso dell'anno. Detta frequenza e', in ogni caso,
almeno annuale.
10.
I lavoratori ovvero i loro
rappresentanti sono informati sui risultati delle misurazioni effettuate e sul
significato di detti risultati e sono consultati prima dell'effettuazione del
campionamento.
Articolo 31 - Superamento dei valori limite di
esposizione
1.
I valori limite di
esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi come media ponderata in
funzione del tempo su un periodo di riferimento di otto ore, sono:
a)
una fibra per centimetro cubo
per il crisotilo;
b)
0,2 fibre per centimetro cubo
per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in miscela, ivi comprese
le miscele contenenti crisotilo.
2.
A decorrere dal 1° gennaio
1993 il valore limite di esposizione per crisotilo e' di 0,6 fibre per centimetro
cubo, eccezion fatta per le attività estrattive. A decorrere dal 1° gennaio
1996 lo stesso valore limite di cui sopra e' esteso alle attività estrattive.
3.
Nel caso di lavorazioni che
possono comportare sensibili variazioni della concentrazione della polvere di
amianto nell'aria, tale concentrazione non deve in ogni caso superare il
quintuplo dei valori di cui ai commi precedenti per misure effettuate su un
periodo di 15 minuti.
4.
Se si verifica un superamento
dei valori limite di esposizione di cui ai commi precedenti, il datore di
lavoro identifica e rimuove la causa dell'evento adottando quanto prima misure
appropriate.
5.
Il lavoro può proseguire
nella zona interessata solo se sono state prese le misure adeguate per la
protezione dei lavoratori interessati e dell'ambiente. Se le misure di cui al
comma 4 non possono essere adottate immediatamente per motivi tecnici, il
lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se sono state adottate
tutte le misure per la protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente,
tenuto conto del parere del medico competente.
6.
Per verificare l'efficacia
delle misure di cui al comma 4, il datore di lavoro procede ad una nuova
misurazione della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria non appena
sia ragionevole ritenere ultimata la deposizione dei quantitativi anomali di
fibre preesistenti agli interventi medesimi.
7.
In ogni caso, se
l'esposizione dei lavoratori interessati non può venire ridotta con altri mezzi
e si rende necessario l'uso dei mezzi individuali di protezione, tale uso non
può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, e' limitata al
minimo strettamente necessario.
8.
L'organo di vigilanza e'
informato tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni delle rilevazioni
effettuate e delle misure adottate o che si intendono adottare. Trascorsi
novanta giorni dall'accertamento del superamento dei valori di cui ai commi 1,
2 e 3, il lavoro può proseguire nella zona interessata soltanto se
l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente inferiore ai suddetti valori
limite.
9.
Il datore di lavoro informa
al più presto i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento e
delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che intende adottare, anche
ai sensi del comma 5; in casi di particolare urgenza, che richiedono interventi
immediati, li informa al più presto delle misure già adottate.
Articolo 32 - Misure d'emergenza
1.
Se si verificano eventi che
possono provocare un incremento rilevante dell'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata. Potranno accedervi unicamente
lavoratori addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei
mezzi di protezione.
2.
Il datore di lavoro comunica
all'organo di vigilanza il verificarsi di tali eventi e riferisce sulle misure
adottate per ridurre al minimo le conseguenze.
Articolo 33 - Operazioni lavorative particolari
1.
Nel caso di determinate
operazioni lavorative per la cui natura particolare e' prevedibile che
l'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto superi i valori limite di
cui all'art. 31 e per le quali non e' possibile attuare misure tecniche di
prevenzione atte a limitare l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti. In
particolare, oltre ad applicare le misure generali indicate nei precedenti
articoli:
a)
fornisce ai lavoratori
speciali indumenti e mezzi individuali di protezione destinati ad essere usati
durante tali lavori;
b)
provvede al rigoroso
isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione di adeguati sistemi di
ricambio dell'aria con filtri assoluti;
c)
provvede all'affissione di
appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta: "ATTENZIONE - ZONA AD
ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE
SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE";
d)
predispone, consultando i
lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un piano di lavoro contenente tutte le
misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo
trasmette preventivamente all'organo di vigilanza.
Articolo 34 - Lavori di demolizione e di rimozione
dell'amianto
1.
Il datore di lavoro
predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.
2.
Il piano di cui al comma 1
prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei
lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.
3.
Il piano, in particolare,
prevede:
a)
la rimozione dell'amianto
ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche
di demolizione, se opportuno;
b)
la fornitura ai lavoratori di
appositi mezzi individuali di protezione;
c)
adeguate misure per la
protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
d)
adeguate misure per la
protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
e)
l'adozione, nel caso in cui
sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31, delle misure
di cui all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.
4.
Copia del piano di lavoro e'
inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:
a)
natura dei lavori e loro
durata presumibile;
b)
luogo ove i lavori verranno
effettuati;
c)
tecniche lavorative per
attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;
d)
natura dell'amianto contenuto
nei materiali di coibentazione nel caso di demolizioni;
e)
caratteristiche degli
impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera c)
del comma 3;
f)
materiali previsti per le
operazioni di decoibentazione.
5.
Se l'organo di vigilanza non
rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della documentazione di
cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la
loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del
presente decreto.
6.
L'invio della documentazione
di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25.
7.
I lavoratori ovvero i loro
rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4.
8.
Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sono fissate le norme tecniche da rispettare nell'esecuzione
dei lavori di decoibentazione.
Articolo 35 - Registrazione dell'esposizione dei
lavoratori
1.
I lavoratori incaricati di
svolgere attività che comportano le condizioni di esposizione indicate all'art.
24, commi 3 o 5, sono iscritti nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera
q).
2.
Il registro di cui sopra e'
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro, che e' responsabile della sua
tenuta.
3.
Il datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro
di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per territorio, cui comunica
ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano
richiesta, le variazioni intervenute;
b)
consegna, a richiesta,
all'organo di vigilanza ed all'Istituto superiore di sanità copia del predetto
registro;
c)
comunica all'ISPESL e alla
USL competente per territorio la cessazione del rapporto di lavoro, con le
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione;
d)
consegna, in caso di
cessazione dell'attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1 all'ISPESL
e alla USL competente per territorio;
e)
richiede all'ISPESL e alla
USL competente per territorio copia delle annotazioni individuali in caso di
assunzione di lavoratori che abbiano in precedenza esercitato attività che
comportano le condizioni di esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5;
f)
comunica ai lavoratori interessati
tramite il medico competente le relative annotazioni individuali contenute nel
registro e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1,
lettera q).
4.
E' istituito presso l'ISPESL,
che ne cura l'aggiornamento, un registro nazionale dei lavoratori addetti alle
attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi
3 o 5.
5.
I dati relativi a ciascun
singolo lavoratore sono riservati.
Articolo 36 - Registro dei tumori
1.
Presso l'ISPESL e' istituito un
registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlati.
2.
Gli organi del Servizio
sanitario nazionale, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici e
privati trasmettono all'ISPESL copia della documentazione clinica ovvero
anatomopatologica riguardante ciascun caso di asbestosi e di mesotelioma
asbesto-correlato.
3.
Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, sono determinati il modello e le modalità di
tenuta del registro, nonché le modalità di trasmissione della documentazione di
cui al comma 2.
Articolo 37 - Attività vietate
1.
E' vietato l'uso dell'amianto
in applicazione a spruzzo.
2.
A decorrere dal 1° gennaio
1993 sono vietate le attività che implicano l'incorporazione di materiali
isolanti o insonorizzati a bassa densità (inferiore a 1 g/cm³ che contengono
amianto.
…………………………..…………..
…………………………..…………..
Articolo
50 - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti
1.
I datori di lavoro e i
dirigenti sono puniti:
a)
con l'ammenda da lire
quindicimilioni a lire cinquantamilioni per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi
da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25,
commi da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi
da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e 56.
Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non
osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi degli
articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34, comma 5, 44,
comma 7, 46 e 47, comma 3;
b)
con l'ammenda da lire
seimilioni a lire quindicimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14, comma 2,
15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi 1, 2 e 3, 40,
comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c)
con l'ammenda da lire
duemilioni a lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 5, comma 1, lettere c) , f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma
8, 20, comma 4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7
e 40, comma 7.
Articolo 51 - Contravvenzioni commesse dai preposti
1. I preposti sono puniti:
a)
con l'ammenda da tremilioni a
diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, commi 1, lettere
b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2, 15, 16, 17, commi da 1
a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi
da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33,
34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5,
44 e 45;
b)
con l'ammenda da lire
unmilione a lire tremilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
5, comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma 8,
18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma 1, 30,
comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6 e 7, 41,
commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49.
Articolo 52 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a)
con l'ammenda da lire
seicentomila a lire duemilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 6, comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
b)
con l'ammenda da lire
trecentomila a lire seicentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera b), 28,
comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c).
Articolo 53 - Contravvenzioni commesse dal medico
competente
1.
Il medico competente e'
punito con:
a)
l'ammenda da lire unmilione a
lire seimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi 1,
3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;
b)
con l'ammenda da lire
quattrocentocinquantamila a lire unmilione per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 7, comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49,
comma 3, lettera f).
Articolo 54 - Contravvenzioni commesse dai produttori
e dai commercianti
Capo VI
Disposizioni transitorie e finali
Articolo
55 - Esercizio dell'attività di medico competente
1.
I laureati in medicina e
chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lettera c), alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano svolto
l'attività di medico del lavoro per almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare
la funzione di medico competente.
2.
L'esercizio della funzione di
cui al comma 1 e' subordinato alla presentazione, all'assessorato regionale
alla sanità territorialmente competente, di apposita domanda corredata dalla
documentazione comprovante lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro
per almeno quattro anni.
3.
La domanda e' presentata
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L'assessorato alla sanità provvede entro novanta giorni dalla data di ricezione
della domanda stessa.
Articolo 56 - Disposizioni transitorie
1.
Sino al decorso del termine
di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 1, e 40, comma 1, i datori di
lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le misure necessarie ad evitare un
incremento anche temporaneo dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al
rumore.
Articolo 57 - Termine per l'adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri
1.
In prima applicazione i
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui agli articoli 4, comma
1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e 36, comma 3, sono adottati entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 58 - Altri agenti nocivi
1.
L'esposizione dei lavoratori
alle radiazioni ionizzanti resta disciplinata dalle norme speciali vigenti.
2.
Per quanto non espressamente
o diversamente disciplinato, per gli agenti di cui ai capi II, III o IV, si
applicano le norme vigenti ed in particolare quelle contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.
3.
Le disposizioni per la tutela
della salute e per la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti
dall'esposizione ad agenti chimici, fisici, biologici non disciplinati dal
presente decreto sono adottate:
a) in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della natura dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili, dell'intensità e durata dell'esposizione e della gravità del rischio e prevedendo la fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso agli altri mezzi disponibili non consenta una protezione sufficiente;
b) tenendo conto, nella fissazione del
valore limite di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del valore limite
indicativo fissato dalla CEE;
c) stabilendo la conformità delle modalità e
dei metodi di misurazione e campionatura dell'agente a quelli previsti
dall'allegato VIII e prevedendone la modifica nei termini di cui all'art. 4,
comma 1, lettera d).
4.
L'adozione delle disposizioni
di cui al comma 3 avviene previa consultazione delle organizzazioni dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
1.
Sono abrogate tutte le norme
incompatibili con quelle contenute nel presente decreto. In particolare:
a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. E' soppressa, inoltre, la voce "piombo" nella tabella allegata al suddetto decreto;
b)
limitatamente all'esposizione
alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, non
si applicano gli articoli 4, 5, 18, terzo comma, 19 e 21 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Esse abrogano, inoltre, il
decreto del 16 ottobre 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29
novembre 1986: "Integrazione delle norme del decreto del Presidente della
Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente
nelle attività estrattive dell'amianto";
c)
limitatamente all'esposizione
al rumore, non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303; limitatamente al danno uditivo non si applica
l'art. 24 dello stesso decreto; la voce rumori nella tabella allegata al
suddetto decreto e' soppressa.
Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli
atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato
a Tambre d’Alpago, addì 15 agosto 1991
…………………………..…………..
Allegato V
Metodi di prelievo e di analisi per la misurazione della
concentrazione delle fibre di amianto nell'aria.
(Art. 30, comma 2)
Le caratteristiche e l'attrezzatura per il campionamento
delle fibre di amianto nell'aria e la determinazione della concentrazione delle
fibre di amianto nel campione d'aria prelevato sono fissate nel metodo di
riferimento appresso riportato.
Possono tuttavia essere
usati altri metodi per i quali si possa dimostrare l'equivalenza dei risultati
rispetto al metodo di riferimento
1.
I campioni sono prelevati
nella zona di respirazione dei singoli lavoratori: cioè entro una semisfera di
300 mm di raggio che si estende dinanzi alla faccia del lavoratore e misurata a
partire dal punto di mezzo di una linea congiungente le sue orecchie.
2.
Si usano filtri a membrana
(esteri misti di cellulosa o nitrato di cellulosa) aventi diametro di 25 mm, di
porosità tra 0,8 e 1,2 micron, con reticolo stampato.
3.
Si usa un portafiltro a
faccia aperta provvisto di cappuccio metallico cilindrico, estendentesi tra 33
mm e 44 mm davanti al filtro e che permetta l'esposizione di un'area circolare
di almeno 20 mm di diametro. Durante l'uso il cappuccio e' rivolto verso il
basso.
4.
Si usa una pompa portatile a
batteria, portata sulla cintura o in una tasca del lavoratore. Il flusso deve
essere esente da pulsazioni e la portata regolata inizialmente a 1 l/min ± 5%.
Durante il periodo di campionamento la portata e' mantenuta entro ± 10% della
portata iniziale.
5.
Il tempo di campionamento e'
misurato con una tolleranza del 2%.
6.
Il carico di fibre ottimale
sui filtri e' compreso tra 100 e 400 fibre/mm².
7.
In ordine di preferenza
l'intero filtro, o un suo segmento, posto su un vetrino da microscopio, e' reso
trasparente mediante il metodo acetone-triacetina e coperto con vetrino
coprioggetti.
8.
Per il conteggio e' usato un
microscopio binoculare con le seguenti caratteristiche:
- illuminazione Koehler;
- un condensatore ABBE o aeromatico a contrasto di fase
incorporato nel complesso posto sotto al piatto portaoggetti e montato con
possibilità di centraggio e messa a fuoco. L'aggiustamento del centraggio per il
contrasto di fase e' indipendente dal meccanismo di centraggio del
condensatore;
- un obiettivo acromatico a contrasto di fase positivo
parafocale, a 40 ingrandimenti, con un'apertura numerica compresa tra 0,65 a
0,70 e con assorbimento dell'anello di fase compreso tra 65 e 85%;
- oculari a compensazione a 12,5 ingrandimenti o comunque
tali da assicurare 500 ingrandimenti totali, qualora si utilizzino microscopi
con fattore di tubo diverso da 1. Almeno un oculare deve permettere
l'inserimento di un reticolo ed essere del tipo con messa a fuoco;
- un reticolo oculare circolare Walton-Beckett che abbia un
diametro apparente sul piano oggetto di 100 (Più o Meno) 2 micrometri quando si
usano l'obiettivo e l'oculare indicati, e che sia controllato con un micrometro
l'oggetto.
9.
Il microscopio e' montato
secondo le istruzioni del fabbricante e il limite di rivelabilità controllato
mediante un "vetrino di prova per contrasto di fase". Quando siano
usati nel modo specificato dal fabbricante si deve poter vedere fino al codice
5 sui vetrini di prova AIA e sino al blocco 5 sul vetrino di prova HSE/NPL Mark
2. Tale procedura deve essere effettuata all'inizio della giornata di lavoro.
10.
Il conteggio dei campioni e'
effettuato secondo le seguenti regole:
- per fibra da contare si intende qualunque fibra
contemplata all'articolo 30, comma 3, che non sia in contatto con una
particella avente diametro massimo maggiore di 3 micrometri;
- le fibre da contare che hanno le estremità entro l'area
del reticolo devono essere contate come un'unica fibra; una fibra avente una
sola estremità all'interno di tale area deve essere contata come mezza fibra;
- le aree del reticolo per il conteggio devono essere
scelte a caso all'interno della superficie esposta del filtro;
- un agglomerato di fibre che appaia compatto e intero in
uno o più punti della sua lunghezza, ma appaia diviso in trefoli (fibra
ramificata) in altri, deve essere contato come fibra se e' conforme
all'articolo 30, comma 3, al primo trattino del presente punto; il diametro e'
misurato attraverso la parte intera e non quella ramificata;
- in qualsiasi altro agglomerato di fibre in cui le singole
fibre si tocchino o si incrocino (fascio), queste devono essere contate
individualmente ogni qualvolta possano essere distinte sufficientemente per
stabilire che sono conformi all'art. 2 e al primo trattino del presente punto.
Se non e' possibile distinguere alcuna singola fibra rispondente a tale
definizione, il fascio deve essere contato come un'unica fibra, sempre che sia
conforme nel suo complesso all'art. 2 e al primo trattino del presente punto;
- Se più di un ottavo di un'area del reticolo e' coperto da
un agglomerato di fibre e/o particelle, tale area del reticolo deve essere
scartata ed un'altra area deve essere esaminata per il conteggio;
- Si devono contare 100 fibre su un minimo di 20 aree di
reticolo.
11.
Il numero medio di fibre per
reticolo deve essere calcolato dividendo il numero delle fibre contate per il
numero delle aree di reticolo esaminate. Il contributo al risultato finale del
conteggio dovuto a segni del filtro o a contaminazione deve essere inferiore a
3 fibre per 100 aree di reticolo ed essere determinato con filtri
"bianchi".
Concentrazione di fibre nell'area - (numero di fibre per area di reticolo x area
di esposizione del filtro): (area del reticolo x volume di aria prelevata).
…………………………..…………..
Allegato VIII
Modalità di campionatura e di misurazione degli agenti chimici e di valutazione
dei risultati
(Art. 58, comma 3, lettera c)
A) DEFINIZIONI.
I. Materiali in sospensione
1.
Definizioni
fisico-chimiche:
a) Polvere: sospensione dispersa nell'aria di materiali
solidi e prodotta da un processo meccanico o da un turbine.
b) Fumo: sospensione dispersa nell'aria di materiali solidi
e prodotta da processi termici e/o chimici.
c) Nebbia: sospensione dispersa nell'aria di materiali
liquidi e prodotta da condensazione o dispersione.
2.
Definizione degli
aggregati di particelle in medicina del lavoro e in tossicologia:
a)
Le polveri, alla stregua del
fumo e della nebbia, sono materiali in sospensione.
Per valutare i rischi per la salute che presentano questi materiali in
sospensione, bisogna tenere conto non soltanto dell'effetto nocivo proprio a
ciascun agente, della concentrazione e della durata di esposizione, ma anche
della dimensione delle particelle.
b)
Dell'aggregato di materiali
in sospensione presenti nell'aria che respira un lavoratore, solo una parte
viene inspirata. Questa parte inspirata e' chiamata frazione inspirabile.
Sono determinati a questo riguardo la velocità di aspirazione nasale e buccale,
nonché le condizioni di circolazione dell'aria attorno alla testa.
c)
La frazione inspirabile può
depositarsi, a seconda della dimensione delle particelle, in differenti zone
dell'apparato respiratorio. Il deposito delle particelle ha fra l'altro
un'influenza capitale sul punto in cui si esercita l'effetto nocivo e sulla
natura di quest'ultimo. La parte della frazione inspirabile che perviene negli
alveoli e' chiamata frazione respirabile. La frazione respirabile
riveste un'importanza particolare sotto il profilo della medicina del lavoro.
II.
Valore limite.
a)
Il valore limite e' espresso
dalla concentrazione media ponderata dell'esposizione su un periodo di otto ore
di una sostanza sotto forma di gas, di vapore o di materiali in sospensione
nell'aria sul luogo di lavoro. Per esposizione si intende la presenza di un
agente chimico nell'aria respirata dal lavoratore. Essa e' espressa dalla
concentrazione per un periodo di riferimento. La presente sezione non riguarda
i valori limite per gli indicatori biologici.
b)
Inoltre, può essere
necessario, per talune sostanze, fissare un limite massimo di variazione
rispetto al valore medio ponderato dell'esposizione, su un periodo di otto ore,
a dette sostanze per periodi più brevi. Ai fini delle misurazioni di controllo,
si fa allora riferimento alla concentrazione ponderata durante il periodo più
breve in questione.
c)
Il valore limite per i gas e
i vapori e' espresso in ml/m3 (ppm), valore indipendente dalle variabili di
stato, temperatura e pressione atmosferica, nonché in mg/m3 per una temperatura
di 20° C e una pressione di 101,3 kPa, valore che dipende dalle variabili di
stato. Il valore limite per i materiali in sospensione e' espresso in mg/m3 per
le condizioni di produzione sul posto di lavoro.
B) VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE E STRATEGIE DI
MISURAZIONE.
1.
Elementi di base.
a) Se non si può escludere con certezza la
presenza di uno o più agenti sotto forma di gas, vapore o materiali in
sospensione nell'aria dell'ambiente di lavoro, deve essere effettuata una
valutazione per determinare se i valori limite sono rispettati.
b) Nella valutazione occorre mettere insieme
dati relativi a tutti gli elementi che possono avere un'incidenza sull'esposizione,
ad esempio:
- gli agenti utilizzati o prodotti;
- le attività, le attrezzature tecniche ed i
procedimenti di fabbricazione;
- la distribuzione temporale e spaziale
delle concentrazioni degli agenti.
c) Un valore limite e' rispettato quando
dalla valutazione risulta che l'esposizione non oltrepassa il valore limite.
Se i dati raccolti non permettono di giungere a conclusioni
affidabili circa il rispetto dei valori limite, essi devono essere completati
da misurazioni effettuate sul posto di lavoro.
d) Se dalla valutazione risulta che un valore limite non e'
rispettato:
- le cause del superamento devono essere
individuate e devono essere attuate, non appena possibile, le misure atte a
porre rimedio alla situazione;
- la valutazione deve essere ripetuta.
e) Se dalla valutazione risulta che i valori
limite sono rispettati, devono essere effettuate, se necessario, misurazioni,
con una periodicità adeguata, per verificare che i valori limite continuino ad
essere rispettati.
Queste misurazioni devono essere tanto più frequenti quanto
più la concentrazione misurata si avvicina al valore limite.
f) Se dalla valutazione risulta che, a lungo
termine, dato il tipo di processo di lavoro, i valori limite sono rispettati e
che non si verificano sostanziali modifiche delle condizioni sul posto di
lavoro suscettibili di tradursi in un cambiamento dell'esposizione dei
lavoratori, la frequenza delle misurazioni intese ad accettare il rispetto dei
valori limite può essere ridotta.
In tal caso occorre tuttavia accertare periodicamente se la
valutazione da cui si evince questa conclusione resta valida.
g) Se il lavoratore e' esposto
simultaneamente o successivamente a vari agenti, e' necessario tenerne conto
nel valutare il rischio per la salute cui il lavoratore e' esposto.
2.
Requisiti degli addetti alle
misurazioni.
I responsabili delle misurazioni
devono possedere le qualifiche prescritte e disporre delle attrezzature
necessarie.
3.
Requisiti dei metodi di
misurazione.
a) Il metodo di misurazione deve consentire
di ottenere risultati rappresentativi per quanto riguarda l'esposizione del
lavoratore.
b) Ai fini della valutazione
dell'esposizione del lavoratore sul luogo di lavoro, e' opportuno utilizzare
per quanto possibile strumenti di prelievo fissati sul corpo del lavoratore.
Quando esiste un gruppo di lavoratori che eseguono mansioni identiche o simili
in uno stesso luogo e che sono soggetti ad un'esposizione analoga, il
campionamento può essere effettuato nel gruppo, in modo tale che sia
rappresentativo del gruppo stesso.
Possono essere impiegati sistemi di misurazione stazionari se i risultati delle
misurazioni consentono di valutare l'esposizione del lavoratore sul luogo di
lavoro.
I campioni devono essere prelevati per quanto possibile al
livello degli organi respiratori e nell'immediata vicinanza del lavoratore.
In caso di dubbio le misurazioni vanno effettuate nel punto
in cui il rischio e' maggiore.
c) Il metodo di misurazione impiegato deve
essere in funzione dell'agente considerato, del valore limite previsto e
dell'atmosfera predominante sul posto di lavoro.
Il risultato della misurazione deve indicare la
concentrazione dell'agente in modo esatto e in proporzione al valore limite.
d) Se il metodo di misurazione impiegato non
si riferisce specificamente all'agente misurato, il valore deve essere
integralmente attribuito all'agente in questione.
e) Il limite di rivelazione, la sensibilità
e la precisazione del metodo di misurazione devono essere in funzione del
valore limite.
f) Dovrebbe essere garantita l'esattezza del
metodo di misurazione.
g) Il metodo di misurazione impiegato deve
essere stato sperimentato in condizioni di applicazioni pratiche.
h) Nella misura in cui il Comitato europeo
per la standardizzazione(CEN) pubblichi requisiti generali cui devono
rispondere i metodi e gli apparecchi utilizzati per le misurazioni sul posto di
lavoro, nonché le norme di verifica corrispondenti, se ne deve tener conto per
la scelta dei metodi di misurazione appropriati.
4.
Disposizioni particolari
relative alle tecniche di misurazione degli aggregati rappresentativi di
particelle presenti nell'aria sul posto di lavoro:
a) Ogni misurazione della concentrazione dei
materiali in sospensione deve tener conto del loro modo di agire; e' dunque
opportuno, al momento del campionamento, prendere in considerazione sia la
frazione inspirabile, sia quella respirabile.
Ciò presuppone che si ottenga una separazione delle
particelle in funzione del loro diametro aerodinamico, corrispondente al
deposito che si forma con la respirazione.
Poiché non sono ancora disponibili attrezzature appropriate
per il campionamento sul posto di lavoro, occorre definire modalità pratiche
che consentano una misurazione uniforme.
b) Viene considerata come inspirabile la
frazione di materiali in sospensione che può essere assorbita da un lavoratore
mediante inspirazione buccale e/o nasale.
Nella prassi della tecnica di misurazione vengono, ad
esempio, utilizzati, per il campionamento, campionatori con una velocità di
aspirazione di 1,25 m/s ± 10/%, ovvero campionatori conformi a ISO/TR 7708-1983
(L).
Nel primo di questi due casi esemplificativi:
- per gli apparecchi individuali di prelievo l'orifizio di aspirazione deve essere in direzione parallela al viso del lavoratore per tutta la durata del prelievo;
- per i campionatori stazionari, l'impianto
e la forma dell'orifizio devono consentire un prelievo rappresentativo per
quanto riguarda l'esposizione dei lavoratori a diverse direzioni di provenienza
dell'aria;
- l'impianto dell'orifizio di aspirazione
dell'apparecchio non ha praticamente importanza se la velocità delle correnti
d'aria circostanti e' molto debole;
- se le correnti d'aria circostanti hanno
una velocità pari o superiore a 1 m/s, si raccomanda di procedere ad una
campionatura omnidirezionale su un piano orizzontale.
c) La frazione
respirabile di materiali in sospensione comprende un aggregato cha passa
attraverso un sistema di separazione il cui effetto corrisponde alla funzione
teorica di separazione di un separatore per sedimentazione che separa il 50%
delle particelle con diametro aerodinamico di 5µ (convenzione di Johannesburg
del 1979).
d) Conviene applicare le disposizioni adottate, se del caso, dal CEN per quanto concerne la raccolta di materiali in sospensione sul luogo di lavoro.
Possono essere utilizzati altri metodi purché conducano, per quanto concerne il
rispetto dei valori limite, al medesimo risultato o ad un risultato ancor più
rigoroso.