Norme
nazionali
D.M. 14 maggio 1996
(S. Ord. n° 178 alla G.U.R.I. n° 251 - Serie
Generale Parte Prima del 25.10.96)
“Normative e metodologie tecniche per
gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto,
previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257,
recante: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"”.
IL MINISTRO DELLA SANITÀ
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Vista la legge
27 marzo 1992, n. 257, dettante norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto ed in particolare l'art. 6, comma 3, e l'art. 12, comma 2;
Visto il
decreto del Ministro della sanità datato 6 settembre 1994 e pubblicato sul
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1994,
concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma
3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla
cessazione dell'impiego dell'amianto dettante disposizione per la valutazione
del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali
contenenti amianto presenti nelle strutture edilizie;
Visto il
decreto del Ministro della sanità 26 ottobre 1995, attualmente in fase di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale concernente normative e metodologie
tecniche relative agli interventi di bonifica dei mezzi mobili rotabili, ivi
compresi quelli per rendere innocuo l'amianto;
Visti i
documenti tecnici predisposti dalla commissione per la valutazione dei problemi
ambientali e dei rischi sanitari connessi all'impiego dell'amianto di cui all'art.
4 della legge medesima, ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera f), concernenti
normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi
quelli per rendere innocuo l'amianto;
Decreta:
Articolo
1 - Gli interventi di bonifica
dei siti industriali dismessi, ivi compresi quelli per rendere innocuo
l'amianto, devono essere attuati in base alle normative e metodologie tecniche,
riportate in allegato 1 del presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Articolo 2 - L'uso e gli interventi di
manutenzione e di bonifica di unità prefabbricate contenenti amianto, devono
essere attuati in base ai criteri riportati in allegato 2, al presente decreto, di cui costituiscono parte
integrante.
Articolo 3 - L'uso e gli interventi di
manutenzione e di bonifica di tubazioni e di cassoni in cemento-amianto per il
trasporto e/o deposito di acqua potabile e non potabile devono essere attuati
in base ai criteri riportati in allegato 3
al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Articolo 4 - Gli interventi di estrazione e
l'uso di pietre verdi, nonché gli interventi di bonifica dei materiali costituiti
da pietre verdi contenenti amianto devono essere attuati in base ai criteri
riportati in allegato 4 al presente
decreto, di cui costituiscono parte integrante.
Articolo 5 - I laboratori che intendono effettuare
rilevamenti ed analisi ai sensi dell'art.
12, comma 2, della legge n. 257/1992 devono essere in possesso dei
requisiti minimi di cui all'allegato 5
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il presente
decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed
entrerà in vigore il giorno della pubblicazione medesima.
ALLEGATI
Allegato 1 - Normative e metodologie tecniche per la
valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali
dismessi.
Allegato 2 - Criteri per la manutenzione e l'uso di unità
prefabbricate contenenti amianto
Allegato 3 - Criteri per la manutenzione e l'uso di
tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati al trasporto e/o al deposito
di acqua potabile e non
Allegato 4 - Criteri relativi alla classificazione ed
all'utilizzo delle "pietre verdi" in funzione del loro contenuto di
amianto
Allegato 5 - Requisiti minimi dei laboratori pubblici e
privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto premessa
Normative
e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la
bonifica di siti industriali dismessi.
PREMESSA
La
presente normativa si applica:
a)
alle aree ed agli
edifici industriali in cui la contaminazione proviene dalla lavorazione
dell'amianto o di prodotti che lo contengono (quindi siti industriali
dismessi);
b)
alle altre
situazioni in cui l'eventuale inquinamento da amianto è determinato dalla
presenza di locali adibiti a stoccaggio di materie prime o manufatti o dalla
presenza di depositi di rifiuti.
Ai
fini della bonifica le situazioni di queste aree possono risultare molto
diverse fra di loro anche in relazione alla differente tipologia industriale.
In
considerazione di ciò per ogni intervento dovrà essere presentato alla Azienda
U.S.L. competente per territorio il piano di lavoro di cui all'art. 34 del D.Lg.vo 277/91
con i seguenti allegati:
§
Autorizzazione
discarica (copia)
§
Autorizzazione
trasportatore (copia)
§
Nominativi del
personale impiegato in cantiere con i rispettivi certificati di idoneità
medica.
Lo scopo del
sopralluogo è quello di evidenziare le situazioni di presenza residuale di
amianto e di manufatti contenenti amianto.
Dal
censimento dovranno emergere i seguenti elementi conoscitivi.
a)
presenza o meno di
residui di manufatti (non più commerciabili) e quindi da considerare come
rifiuti da smaltire (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);
b)
presenza o meno di
sfridi delle lavorazioni, valutando la tipologia (rottami, polveri) dello
sfrido - (indicare le quantità in metri cubi e in tonnellate);
c)
presenza o meno di
residui di polveri contenenti amianto presenti in eventuali impianti di
abbattimento (indicare le quantità in chilogrammi).
B - Carotaggio dei terreni per evidenziare eventuali materiali
interrati
I sondaggi:
a)
dovranno essere
eseguiti prendendo ogni possibile precauzione atta ad evitare il sollevamento
di polveri nel corso della perforazione;
b)
saranno condotti per
le profondità ritenute necessarie in relazione alla particolare situazione del
sito da investigare e quindi la lunghezza degli stessi dovrà essere stabilita
caso per caso;
c)
dovranno permettere
il prelievo delle carote, ad esempio di 10 cm di diametro, che dovranno essere
sigillate e opportunamente conservate per il prelievo dei campioni da
analizzare.
C - Analisi
dei materiali evidenziati durante le fasi "A" e "B"
I metodi di
analisi dei materiali raccolti durante le attività ricognitive di cui ai punti
A e B, sono quelli indicati negli allegati tecnici al D.M. 6/9/94.
Le operazioni
di bonifica dovranno tener conto di quanto emerso durante le fasi conoscitive
A, B, C; non potranno essere identiche in tutte le situazioni, ma dovranno
essere modulate caso per caso in relazione alle particolari situazioni.
In linea di
massima dovranno essere eseguite per fasi la cui effettiva successione nel piano
di lavoro dovrà tenere conto della specifica situazione:
I
FASE: eventuale rimozione delle coperture in amianto-cemento;
II
FASE: bonifica degli edifici;
III
FASE: bonifica delle reti fognarie e delle fosse di decantazione;
IV
FASE: bonifica dei terreni.
PRIMA FASE: eventuale
rimozione delle coperture in amianto-cemento.
Seguire
le procedure previste dal DM
6/9/94 - punto 7).
SECONDA FASE: bonifica
degli edifici.
La
bonifica di questi siti deve permettere di rimuovere le eventuali polveri
depositate ed i materiali contenenti amianto come emerso durante le indagini
conoscitive (vedi punti A/B/C).
I
materiali di cui ai punti Aa/Ab/Ac, dovranno essere raccolti e smaltiti secondo
procedure "ad hoc" in funzione della classificazione attribuita alle
diverse tipologie di rifiuto.
Verificato
che nei capannoni industriali e negli edifici esistenti nell'area non sono
individuabili materiali contenenti amianto (fa eccezione la eventuale copertura
in lastre o ondulati di amianto- cemento), la bonifica si fonda su una
preventiva aspirazione delle polveri depositate con appositi aspiratori muniti
di filtri assoluti e su di un lavaggio con idropulitrice od altra idonea
strumentazione.
Il
lavaggio sarà effettuato in modo accurato allo scopo di rimuovere completamente
le polveri depositate.
Al
termine di tale operazione i locali saranno lasciati in quiete per sette giorni;
successivamente si procederà ad un accurato lavaggio dei pavimenti con acqua.
Tutte
le acque risultanti dalle operazioni di pulizia, ad esempio con idropulitrici
od altra idonea strumentazione, verranno convogliate, dopo il passaggio in
pozzetti di filtraggio, ad una vasca di raccolta e decantazione, prima
dell'invio al sistema fognario; dovrà essere rispettato il valore limite
previsto dalla normativa vigente.
Al
fine della bonifica la vasca, tutti i pozzetti e le canalizzazioni verranno
bonificati ed il materiale risultante, dopo l'analisi per la caratterizzazione
del rifiuto, verrà inviato in idonea discarica.
Al
termine delle operazioni di lavaggio verrà effettuato un controllo da parte dei
competenti Organi territoriali di vigilanza prima di procedere ad un ulteriore
trattamento di tutte le superfici con idonei materiali incapsulanti.
Tutti
gli addetti all'operazione di bonifica dovranno utilizzare tute ad un pezzo del
tipo a perdere, complete di cappuccio e calzari, nonché respiratori con filtro
P3 a ventilazione assistita.
Essi
dovranno disporre di spogliatoio con locali separati civile/ lavoro del tipo
previsto dal Decreto Ministeriale 6
settembre 1994.
Indicazione
delle modalità di lavoro:
§
delimitazione
dell'area di cantiere con nastro bicolore ed apposizione della prescritta
cartellonistica di legge;
§
intervento di
pulizia meccanica di pavimenti e pareti con idonei strumenti atti a rimuovere
amianto minimizzandone la dispersione ambientale;
§
raccolta ed
insaccamento delle eventuali melme dei pozzetti per lo smaltimento finale (da
effettuare dopo la terza fase di bonifica).
Il
personale opererà indossando indumenti - tute con cappuccio, guanti e calzari a
perdere - le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto
tipo P3.
Il
personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il percorso specificato
nel Decreto Ministeriale 6 settembre
1994 e più precisamente:
a)
spogliatoio sporco:
svestizione degli indumenti e collocazione degli stessi in appositi sacchi;
b)
locale docce -
doccia praticata tenendo indossata la maschera;
c)
chiusa d'aria -
l'operaio si toglie la maschera;
d)
spogliatoio pulito -
deposito maschera e vestizione con gli indumenti personali.
Nel
caso siano presenti materiali contenenti amianto utilizzati per la costruzione
degli edifici o materiali coibentati a spruzzo si dovranno attivare procedure
più rigorose da valutare caso per caso nell'ambito del piano di lavoro.
TERZA FASE: bonifica
delle reti fognarie e delle fosse di decantazione.
Per
quanto riguarda le reti fognarie e le fosse di decantazione la bonifica dovrà
essere effettuata come segue:
a)
nel caso in cui i
materiali siano sotto forma di melme (ad esempio dopo la bonifica degli edifici
con idropulitura) si procederà ad una rimozione senza la realizzazione di
coperture e sistemi in depressione;
b)
nel caso in cui i
materiali siano sotto forma pulverulenta dovrà essere realizzato il sistema di
copertura in depressione così come previsto per la "Quarta fase: bonifica
dei terreni".
Nel
caso a) il personale dovrà seguire le procedure previste dal D.M. 6/9/94, punto 7
"Rimozione delle lastre in cemento-amianto".
Nel
caso b) il personale dovrà seguire quanto indicato per la "Quarta fase bonifica dei terreni".
QUARTA FASE: bonifica dei terreni
Sulla
base della indagine di carotaggio si effettuerà la bonifica del suolo nei casi
in cui sia previsto un riutilizzo del sito industriale che renda necessaria una
escavazione del suolo stesso (fondazioni o altro).
Nel
caso di riutilizzo del sito con conservazione della situazione superficiale
esistente ed in assenza di particolari situazioni di rischio derivanti
dall'assetto idrogeologico del territorio, gli eventuali rifiuti interrati di
amianto risultanti dal carotaggio potranno non essere rimossi dall'area.
In
questo caso dovrà comunque essere data comunicazione alle Aziende U.S.L.
competenti per territorio chi vincoleranno il riutilizzo del sito stesso per
utilizzazioni diverse da quella conservativa alla rimozione dell'amianto
residuale.
La
bonifica del suolo si eseguirà attuando la installazione di due sale tecniche
spostabili realizzate con strutture in carpenteria metallica e rivestite con
fogli di polietilene di adeguato spessore. Le sale saranno mantenute in
depressione attraverso gruppi di aspirazione a filtrazione assoluta.
La
prima sala avrà le dimensioni di metri 20 per 10 e sarà adibita alla
decontaminazione ed al "condizionamento" dei cassoni di trasporto
prima di essere allontanati. Le dimensioni della seconda sala saranno stabilite
in funzione delle dimensioni dei cassoni di trasporto per consentirne una
gestione corretta.
Il
personale opererà indossando indumenti a perdere (tute col cappuccio, guanti e
calzari). Le vie respiratorie saranno protette da maschere a filtro assoluto
tipo P3.
Il
personale operante uscirà dalla zona di lavoro seguendo il dettato del D.M. del 6 settembre 1994.
MONITORAGGI
Durante tutte
e quattro le fasi si effettueranno i seguenti monitoraggi:
1.
Il personale
impegnato nelle operazioni di bonifica verrà monitorato secondo quando disposto
dal D.Lg.vo 277/91.
2.
All'esterno dello
stabilimento, durante l'intervento di bonifica, dovrà essere garantito un
monitoraggio ambientale delle fibre aerodisperse nelle aree circostanti il
cantiere di bonifica.
I
criteri e le modalità del monitoraggio sono quelli indicati al punto 5a.11 del DM 6/9/94.
E
- Certificazione della restituibilità del sito industriale bonificato
Per
certificare la restituibilità del sito bonificato, si adotteranno i criteri
previsti nei punti 6a) del DM
6/9/94 e 6b) del DM 6/9/94
eventualmente adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.
Criteri
per la manutenzione e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto
Il
presente allegato si riferisce alle unità prefabbricate, incluse quelle di
pronto intervento, adibite a mense, alloggi singoli e comunitari, scuole, posti
di pronto soccorso, piccoli ospedali, ecc. nelle quali è stata riscontrata la
presenza di amianto. Tali unità vengono comunemente utilizzate in caso di
calamità naturale (terremoti, alluvioni, ecc.) ed in genere in tutte quelle
situazioni ambientali poco favorevoli in cui difficilmente si possono far
intervenire mezzi meccanici quali autogrù, bulldozer, ecc; esse presentano
infatti peso limitato dei singoli componenti, facilità di montaggio e non
necessitano di alcuna opera di fondazione.
A
seconda degli anni di fabbricazione sono state impiegate in alcuni modelli
lastre in cemento-amianto principalmente per le pareti e le strutture del
tetto; anche i rivestimenti dei pavimenti possono essere costituiti da
materiali contenenti amianto quali mattonelle viniliche, ecc. L'amianto
utilizzato è prevalentemente di tipo crisotilo nelle lastre delle pareti e
crocidolite in quelle del tetto; non mancano casi di lastre con presenza di
crisotilo in miscela con amianto di tipo anfibolico. Le lastre di
cemento-amianto sono poste in genere tra un rivestimento esterno e uno interno
in lamiera preporcellanata, laminato plastico, metallico o di altro tipo.
Solitamente è presente, dietro uno dei rivestimenti, uno strato di materiale
isolante (poliuretano espanso, polistirolo, lana di roccia, ecc.). Nelle
strutture del tetto le lastre di cemento – amianto possono non presentare un
rivestimento esterno, mentre l'altra parete è solitamente rivestita da
materiale isolante. Se il confinamento fra le due lamiere è in stato ottimale
non si determina rilascio di fibre di amianto nell'area ambiente. In
letteratura non risultano descritti casi di inquinamento ambientale da fibre di
amianto associati ad unità prefabbricate.
Con
i censimenti da realizzarsi nel rispetto dei piani regionali si otterranno i
dati relativi al numero, alla tipologia ed alla dislocazione nel territorio di
tali unità prefabbricate contenenti amianto, siano esse immagazzinate che in
uso.
Durante
l'installazione delle lastre componenti delle suddette strutture, ove le stesse
non risultino confinate fra due rivestimenti, andranno prese opportune
precauzioni qualora vengano eseguite operazioni (fori, ritocchi ecc.) che
possono dar luogo ad emissione di fibre di amianto. Tali operazioni andranno
comunque eseguite prima dell'istallazione in ambienti, diversi da quelli di
destinazione e da personale qualificato munito di un idoneo apparecchio di
protezione delle vie respiratorie.
Per
"idoneo apparecchio di protezione delle vie respiratorie",
trattandosi in ogni caso di operazioni o lavorazioni occasionali e limitate nel
tempo (cioè non inserite con carattere di continuità in un ciclo lavorativo) si
ritiene appropriata una semimaschera con filtro antipolvere di classe P3 (alta
efficienza), con un fattore di protezione operativo (che tiene cioè conto delle
reali condizioni di utilizzo del respiratore sul posto di lavoro) pari a
trenta. L'operatore ha cioè la garanzia di poter lavorare in condizioni di
sicurezza fintanto che la concentrazione ambientale dell'inquinante non superi
di trenta volte il relativo valore limite di soglia. Nel caso più restrittivo
degli amianti anfibolici, ciò vuol dire fino alla concentrazione di 6 fibre/cm3
= 6000 fibre/litro.
Nel
caso di interventi saltuari e di breve durata che vengano effettuati sui
pannelli delle pareti per la sostituzione delle parti metalliche di aggancio,
si dovrà limitare al massimo la manomissione delle lastre di cemento-amianto,
ricorrendo ad esempio all'utilizzo di prodotti deossidanti per ferro.
Qualora
fosse assolutamente necessario l'impiego di attrezzature abrasive, queste
dovranno essere munite di idonea aspirazione con relativi filtri assoluti. Tali
interventi andranno comunque effettuati in zone confinate da personale
qualificato munito di idonei respiratori. Tutte le operazioni di manutenzione e
preparazione delle lastre destinate al montaggio in zone di pronto intervento
dovranno ovviamente essere effettuate nei magazzini o depositi di tali
prefabbricati, con le dovute attenzioni legate alla presenza di amianto ed
eseguendo le operazioni nel rispetto della normativa vigente (decreto
legislativo 277/91 e legge 257/92. Nel caso di bonifica di lastre deteriorate
con prodotti incapsulanti, o di rimozione delle stesse perché in stato di
degrado avanzato, valgono naturalmente tutte le raccomandazioni e disposizioni
del DM 6/9/94.
Un
apposito foglio di istruzioni, predisposto dagli Enti che hanno in dotazione le
suddette unità prefabbricate dovrà riportare in maniera dettagliata i criteri
suindicati per l'installazione, il controllo e la manutenzione delle stesse.
Gli Enti proprietari delle strutture medesime dovranno predisporre ed applicare
sistematicamente un adeguato piano di controllo e di manutenzione periodica.
Dovranno
essere inoltre date indicazioni agli utenti dei prefabbricati per un buon uso
dei locali, raccomandando il divieto di impiego di trapani e attrezzature
abrasive, in modo da evitare tutte quelle operazioni che possano far disperdere
amianto nell'ambiente. Tali indicazioni dovranno essere contenute in maniera
dettagliata in un apposito "libretto d'uso".
In
caso di consegna di prefabbricati con suppellettili sarà posta cura che nessun
arredo necessiti di forature o di altro intervento sulle pareti.
Nell'installazione
dell'impianto elettrico dovrà essere evitato l'attraversamento (se non già
predisposto) delle lastre, o di altro materiale contenente amianto, disponendo
canalette esterne fissate, ad esempio, mediante rivetti che interessino
soltanto il rivestimento delle lastre.
Criteri
per la manutenzione e l'uso di tubazioni e cassoni in cemento-amianto destinati
al trasporto e/o al deposito di acqua potabile e non.
In
merito a tale problematica sono state eseguite una serie di valutazioni sia
tecniche che normative, in base alle quali sono stati individuati i seguenti
indirizzi comportamentali.
Innanzitutto
è stata valutata la possibilità di utilizzare tubazioni e cassoni in
cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile.
In
merito a tale aspetto, basandosi sulle indicazioni fornite dall'Istituto
Superiore di Sanità è stato rilevato che:
1)
studi a livello
internazionale su popolazioni esposte, attraverso l'acqua potabile, a
concentrazioni di fibre di amianto variabili da 1x106 a 200x106
fibre/litro, provenienti sia da sorgenti naturali contaminate che dalla
cessione da parte di condotte o cassoni in cemento-amianto, non hanno fornito
finora chiare evidenze di una associazione fra eccesso di tumori
gastrointestinali e consumo di acqua potabile contenente fibre di amianto.
L'interpretazione dei dati ottenuti dal complesso di tali ricerche è a
tutt'oggi un problema dibattuto sul quale non vi è unanimità di vedute.
2)
L'Organizzazione
Mondiale della Sanità (O.M.S.) ha pubblicato, nell'anno 1994, il documento
"Direttive di qualità per l'acqua potabile" - Volume 1
Raccomandazioni - nel quale si è così espressa nei confronti del rischio per la
salute correlato all'ingestione di fibre di amianto attraverso l'acqua
potabile".... Non esiste dunque alcuna prova seria che l'ingestione di
amianto sia pericolosa per la salute, non è stato ritenuto utile, pertanto,
stabilire un valore guida fondato su delle considerazioni di natura sanitaria,
per la presenza di questa sostanza nell'acqua potabile".
3)
L'utilizzazione di
acque contaminate potrebbe essere anche causa dell'aumento della concentrazione
di fibre di amianto aerodisperse. È stato riportato infatti (dati di
provenienza USA) che l'uso di acque con elevata contaminazione di amianto
(20x106 fibre/litro) può incrementare anche di 5 volte rispetto al
livello di fondo, i livelli di fibre aerodisperse all'interno delle abitazioni
servite da tali acque.
4)
In ambito nazionale
non sono state svolte indagini sistematiche ad ampio raggio sulla
contaminazione da amianto delle acque potabili; tuttavia, i risultati ottenuti
nel corso degli ultimi anni dall'Istituto Superiore di Sanità in collaborazione
con 7 Regioni, pur evidenziando che il fenomeno della contaminazione da amianto
delle acque potabili esiste anche in Italia, mostrano che esso ha dimensioni
assai inferiori di quelle osservate in vaste aree degli USA e del Canada.
5)
Il rilascio di fibre
da tubazioni o cassoni in cemento-amianto dipende dalla solubilizzazione della
matrice cementizia, dovuta soprattutto alla sottrazione di ioni calcio; in tale
situazione le fibre possono essere liberate e cedute all'acqua. Il rilascio di
fibre è causato perciò essenzialmente dalla natura dell'acqua condottata e in
particolare dalla sua aggressività, che è funzione del pH, dell'alcanilità
totale e della durezza calcica. Il rilascio di fibre dalle tubature è
influenzato inoltre da altri fattori quali la temperatura, l'ossigeno
disciolto, il contenuto di solidi sospesi, la turbolenza e la velocità
dell'acqua. Nella Circolare del Ministero della Sanità n. 42 dell'1/8/86
pubblicata sulla G.U. n. 157 del 9/7/1986 è suggerito un indice di aggressività
dell'acqua da usare come riferimento per l'individuazione delle situazioni in
cui potrebbe aversi rilascio di fibre dalle tubazioni in cemento-amianto.
6)
Nell'attuale
normativa nazionale e comunitaria non sono previste prescrizioni relative alla
sostituzione dei cassoni in cemento- amianto per l'acqua potabile.
Per
quanto riguarda eventuali difficoltà tecniche che potrebbero insorgere nella
sostituzione parziale di tubature in cemento-amianto con tubature in materiali
diversi, da un'indagine condotta presso le Associazioni industriali di settore,
risulta che generalmente non sussistono particolari problemi, essendo
disponibili sul mercato adeguati ed efficaci strumenti tecnici (giunti,
raccordi ecc.) privi di amianto. Informazioni possono essere ottenute presso le
Associazioni industriali di settore.
È
stata altresì valutata la possibilità di utilizzazione di tubazioni in
cemento-amianto negli interventi di manutenzione - sostituzione di condotte per
le acque delle reti idriche e fognarie.
A
riguardo il comma 2 dell'art. 1 della
legge 27/3/1992 n. 257 ha vietato (con decorrenza dal 365 giorno dalla data
di entrata in vigore della legge medesima) "l'estrazione, l'importazione,
l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, o di
prodotti contenenti amianto", facendo peraltro salvi i diversi termini
previsti nella tabella allegata alla legge "per la cessazione della
produzione e della commercializzazione dei prodotti".
Dalla
formulazione della norma si evince che il divieto non è esteso anche
all'utilizzazione dei prodotti di amianto o contenenti amianto.
Oltre
al dato testuale, anche l'interpretazione logica porta a concludere che
l'impiego dei prodotti contenenti amianto è escluso dall'ambito dei divieti
previsti dalla norma citata. Non avrebbe senso, infatti, la previsione che
consente l'ulteriore produzione e commercializzazione, per un periodo di due
anni, di vari prodotti contenenti amianto (fra cui "tubi, canalizzazioni e
contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile ed
industriale"), se non fosse poi lecito impiegare, anche dopo lo scadere
del biennio, i prodotti venduti prima della scadenza del predetto termine.
Si
ritiene che l'utilizzazione, da parte dei gestori di opere idrauliche (ad
esempio consorzi irrigui, comuni etc.), di tubature in cemento-amianto negli
interventi di manutenzione-sostituzione di condotte per le acque cittadine
delle reti idriche e fognanti non possa ritenersi vietata ai sensi della legge
257/92, purché si tratti di tubature regolarmente acquistate dai soggetti
medesimi entro i termini dalla stessa previsti e fatti salvi, in ogni caso, gli
effetti di eventuali successive disposizioni. In tali lavorazioni si ribadisce
l'obbligo del rispetto del Decreto Legislativo 277/91
relativo alla protezione dei lavoratori, nonché, per la sostituzione dei
materiali già in opera, l'obbligo di seguire i criteri indicati dal punto 7 del D.M. 6/9/94.
Va,
peraltro, rilevato che, sotto il profilo dell'opportunità, l'impiego, anche ai
soli fini di manutenzione, di prodotti contenenti amianto dovrebbe essere, con
il passare del tempo, sempre più limitato, in coerenza con l'intento del
legislatore di assicurare una progressiva eliminazione dei materiali
potenzialmente pericolosi per la salute pubblica.
Per
quanto sopra si richiama la necessità di valutare il reale stato di
conservazione dei manufatti in oggetto (degrado del cemento- amianto, danni
alla superficie dei cassoni, danni alle tubazioni, frattura della matrice
cementizia, in conseguenza dei quali si potrebbe avere una cessione di fibre di
amianto all'acqua) per decidere sulla opportunità della loro sostituzione. In
proposito si richiama l'attenzione delle Competenti Amministrazioni sulla
esigenza di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica
eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque, via via che lo
stato di manutenzione degli stessi e le circostanze legate ai vari interventi
da effettuarsi diano l'occasione per tale dismissione.
Nei
casi di sostituzione sia parziale che totale dei manufatti, i criteri di
valutazione e di bonifica da prendere in considerazione sono quelli indicati al
punto 2 del Decreto Ministeriale
6/9/94, adattandoli alle particolari tipologie dei manufatti presi in
esame.
Criteri
relativi alla classificazione ed all'utilizzo delle "pietre verdi" in
funzione del loro contenuto di amianto
Classificazione
delle cosiddette "Pietre verdi" in
funzione del loro contenuto di amianto
LITOTIPO |
Minerali
principali |
"serpentiniti"
s.l. |
antigorite, crisotilo, olivina, pirosseni orto e
clino, anfibolo tremolite, talco,
dolomite, granato, spinelli cromite e magnetite |
prasiniti |
feldspato albite,
epidoti, anfiboli, tremolite-actinolite,
glaucofane, pirosseni clino e
mica bianca |
eclogiti |
pirosseno
monoclino, granato, rutilo, anfibolo, glaucofane |
anfiboliti |
orneblenda,
plagioclasio, zoisite, clorite, antofillite-gedrite |
scisti
actinolitici |
actinolite, talco, clorite, epidoto,
olivina |
scisti
cloritici, talcosi e serpentinosi |
talco,
clorite, dolomite, tremolite,
actinolite, serpentino, crisotilo, rutilo, titanite, granato |
oficalciti |
talco,
antigorite, crisotilo, tremolite, dolomite, calcite,
olivina |
La
classificazione delle pietre verdi in funzione del loro contenuto di amianto è
stata eseguita sulla base delle informazioni di natura petrografica oggi
disponibili in letteratura. La quantità esatta di amianto, sia esso amianto di
serpentino o amianto di anfibolo non può essere definita in modo assoluto, ma
deve essere valutata caso per caso.
Per
una corretta definizione dei controlli da eseguire sulle pietre verdi al fine
di un loro utilizzo come rocce ornamentali o come inerti, si indicano i
seguenti criteri generali:
A -
VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEL GIACIMENTO E CONTROLLI DURANTE
L'ATTIVITÀ ESTRATTIVA
La
procedura prevede un controllo iniziale del contenuto di amianto stimato medio
sul giacimento, effettuato mediante rilevamento petrografico di dettaglio. Il
rilevamento dovrà effettuarsi su un'area tale da coprire tutta l'estensione del
giacimento e le zone di rispetto. La relazione geologica prodotta dovrà
contenere i seguenti elementi:
§
descrizione
dell'area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico;
§
descrizione
dell'area con cartografia dettagliata degli affioramenti;
§
sezioni geologiche,
effettuate in modo da descrivere il giacimento trasversalmente all'avanzamento
del fronte di cava.
L'eventuale
presenza di amianto già evidente in superficie dovrà essere valutata in termini
quantitativi, riportata in cartografia e dovranno essere indicate, se
possibile, le direzioni di immersione dei filoni o degli strati che contengono
amianto.
L'attività
della cava dovrà essere tenuta sotto controllo mediante una descrizione
petrografica dei litotipi incontrati durante l'avanzamento del fronte di
taglio. Tale descrizione verrà effettuata sia con rilevamento sul campo che con
l'ausilio di analisi di tipo mineralogico-petrografico. La frequenza del
controllo è da stabilirsi in relazione alla volumetria del materiale estratto e
alla velocità di avanzamento del fronte di cava.
Contemporaneamente
dovranno essere effettuati, da parte degli Organi territoriali di vigilanza,
controlli con prelievo di campioni di particolato aerodisperso ed analisi
mediante microscopia ottica (MOCF) o elettronica a scansione (SEM).
L'eventuale
affioramento di filoni ricchi di amianto dovrà essere prontamente segnalato
prima che il proseguire dell'attività estrattiva provochi un inquinamento
ambientale da fibre di amianto; in questo modo sarà possibile intervenire con
un'azione preventiva, ad esempio mediante incapsulamento o altri idonei sistemi
e quindi modificare opportunamente la procedura di estrazione.
B -
VALUTAZIONE DEL CONTENUTO DI AMIANTO NEI MATERIALI ESTRATTI
La valutazione
del contenuto di amianto nei materiali ottenuti dall'attività estrattiva deve
essere eseguita con metodi che permettano la misura media del contenuto di fibre
"liberabili" dal materiale. Tale valutazione deve tenere conto dei
seguenti fattori:
§
caratteristiche
petrografiche del materiale
§
usurabilità del
materiale in funzione delle condizioni di preparazione d'uso.
La
misura deve quindi tendere ad ottenere un indice che determini la sua
pericolosità.
Distinguendo
tra materiali in breccia, materiali in lastre e materiali in blocchi, si
possono indicare tre procedure.
B1 - Materiali in breccia
Si
farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come
parametri la percentuale di amianto liberato e la densità relativa del
materiale solido.
I
campioni di breccia verranno prelevati secondo un opportuno criterio
statistico, ordinariamente non inferiore a un campione ogni 1000 m³; nel caso
in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in conformità a quanto
descritto al precedente punto A, evidenzi l'affioramento di filoni contenenti
amianto, il campionamento sul materiale in breccia dovrà avvenire con frequenza
di un campione ogni 100 m³.
Quando
il controllo del fronte di cava assicurerà l'assenza degli affioramenti
sopradetti, la frequenza dei test potrà essere progressivamente ridotta ai
limiti ordinari.
Per
la determinazione della percentuale in peso di amianto in fibre liberate si
suggerisce la seguente procedura:
1.
pesatura del
materiale
2.
prova di sfregamento
tramite automacinazione per quattro ore mediante la macchina di cui alla Figura
1
3.
lavaggio del
materiale, filtrazione del liquido di lavaggio e raccolta della polvere su
filtro
4.
analisi della povere
con metodi quantitativi per la valutazione della presenza di amianto in fibre
(IR e SEM)
La densità
relativa sarà calcolata sul materiale dopo la macinazione, secondo la
relazione:
% densità relativa
= densità apparente/ densità assoluta
L'espressione
finale da utilizzare sarà la seguente:
I.r. = %
amianto liberata/ % densità relativa
Nella
classificazione dei materiali naturali si dovrà fare riferimento quindi all'indice
di rilascio, modificato in modo da utilizzare la percentuale di amianto
rilasciato dal materiale e non la percentuale di amianto totale. Il materiale
verrà quindi definito non pericoloso quando l'indice di rilascio sarà inferiore
o uguale a 0,1.
B2 -
Materiali in lastre
Si
farà riferimento ad un indice di rilascio determinato utilizzando come
parametri la percentuale di amianto liberato e la densità relativa del
materiale solido.
I
materiali in lastre saranno sottoposti ad una prova di sfregamento per la
determinazione del peso di polvere di amianto liberata. Il numero di campioni
da saggiare sarà stabilito in funzione della superficie di lastre prodotta, ma
in misura ordinariamente non inferiore a nr. 1 campione ogni 50 m³ di materiale
lavorato; nel caso in cui il controllo del fronte di cava, effettuato in
conformità a quanto descritto nel precedente punto A, evidenzi l'affioramento
di filoni contenenti amianto, il campionamento sul materiale da sottoporre a
lavorazione, dovrà avvenire con frequenza non inferiore a nr. 1 campione ogni
10 m³ di materiale lavorato. Quando il controllo del fronte di cava assicurerà
l'assenza degli affioramenti sopradetti, la frequenza dei test potrà essere
progressivamente ridotta ai limiti ordinari. I campioni saranno presi da lastre
non immediatamente superficiali, ma almeno a 5 cm dalla superficie del blocco.
Le dimensioni dei campioni da analizzare sono indicate nella Figura 2.
La
prova di sfregamento va effettuata mediante una macchina rotazionale/abrasiva,
secondo lo schema di apparato in Figura 2. La polvere ottenuta verrà raccolta
mediante lavaggio e filtrazione su un setto poroso da 0,45 µm. L'analisi della presenza e della quantità di
amianto verrà eseguita mediante diffrattometria a raggi X secondo quanto
indicato nel D.M. 6/9/94.
Il
materiale verrà quindi considerato non pericoloso quando l'indice di rilascio
sarà inferiore o eguale a 0,1.
Gli
Organi territoriali di vigilanza dovranno altresì effettuare periodicamente
prelievi di polveri dall'ambiente di lavoro per verificare eventuale rilascio
di fibre di amianto durante le attività di taglio.
B3 - Materiali in blocchi destinati a costituire barriere costiere o
massicciate
Per
questo tipo di materiali le prove riguardano una valutazione mineralogica della
superficie visibile. L'osservazione dovrà accertare l'assenza di fibre
superficiali sui blocchi, eventualmente anche con il prelievo e l'analisi con
idonea strumentazione di campioni superficiali. Si valuterà quindi la
distribuzione superficiale dell'amianto, quantificando in modo orientativo la
quantità di amianto rispetto alla superficie del blocco.
La
valutazione orientativa della superficie del blocco si può eseguire assimilando
il blocco ad un cubo con lato pari alla radice cubica del volume:
v (m³) = peso (t)/densità
(t/m³)
Superficie
totale (orientativa) = 6 (³√v) ²
I
blocchi che risulteranno contaminati superficialmente da amianto, in misura
inferiore allo 0,1% della superficie totale stimata verranno considerati non
pericolosi.
Requisiti
minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività
analitiche sull'amianto premessa
PREMESSA
Il
Decreto Ministeriale 6/9/94, pubblicato
sul Supplemento Ordinario n. 156 della Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/94,
indica negli allegati 1, 2 e 3 le procedure di analisi qualitative e
quantitative dell'amianto.
La
presente normativa definisce, pertanto, i requisiti necessari per le attività
di campionamento ed analisi dell'amianto indicate dal Decreto succitato.
1. REQUISITI
MINIMI PER LE ATTIVITÀ DI CAMPIONAMENTO
Il
personale addetto al campionamento deve essere in possesso di diploma di scuola
media superiore, di documentata esperienza nel settore specifico e deve operare
sotto la direzione di un laureato in discipline tecnico-scientifiche con
specifica e comprovata esperienza nel settore.
2. REQUISITI
MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO NELL'ARIA IN
MICROSCOPIA OTTICA IN CONTRASTO DI FASE
Il
laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione dell'amianto
nell'aria in microscopia ottica deve essere dotato di microscopio ottico a
contrasto di fase (MOCF) con le caratteristiche indicate nell'allegato 5 del
Decreto Legislativo n. 277 del 15/8/91 e dei necessari apparati ausiliari per
la preparazione dei campioni.
Il
personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline
tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media
superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di
microscopia.
3.
REQUISITI MINIMI DEI LABORATORI PER LE ANALISI DELLA POLVERE DI AMIANTO
NELL'ARIA IN MICROSCOPIA ELETTRONICA A SCANSIONE
Il
laboratorio che intende effettuare analisi per la determinazione della polvere
di amianto nell'aria deve essere dotato di un microscopio elettronico a
scansione (SEM), equipaggiato con sistemi per la microanalisi a raggi X
mediante spettrometria a dispersione di energia, nonché dei necessari apparati
ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il
personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline
tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media
superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di
microscopia.
4. REQUISITI
MINIMI DEI LABORATORI PER LA DETERMINAZIONE QUANTITATIVA DELL'AMIANTO IN
CAMPIONI DI MASSA
Il
laboratorio di analisi che intende effettuare analisi per la determinazione
dell'amianto nei materiali in massa, deve essere dotato di un diffrattometro a
raggi X (DRX) e/o di uno spettrofotometro IR, nonché dei necessari apparati
ausiliari per la preparazione dei campioni.
Il
personale addetto al laboratorio deve comprendere un laureato in discipline
tecnico-scientifiche ed un collaboratore provvisto di diploma di scuola media
superiore, entrambi con specifica e comprovata esperienza nelle tecniche di
diffrattometria e di spettroscopia ad infrarosso.
5.
CONTROLLI DI QUALITÀ PER I LABORATORI PER LE ANALISI DI AMIANTO NELL'ARIA E/O
IN CAMPIONI MASSIVI
Tutti
i laboratori, sia pubblici che privati, che rispondono ai requisiti di cui ai
punti precedenti, devono partecipare e soddisfare ad un apposito programma di
controllo di qualità, predisposto congiuntamente dall'Istituto Superiore di
Sanità, dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro,
dal Centro Nazionale delle Ricerche - Istituto Trattamento Minerali - e dal
Coordinamento Tecnico Interregionale.
a) Organizzazione dei programmi di controllo di
qualità sui laboratori che effettuano attività analitiche sull'amianto
I
programmi di controllo di qualità sono previsti allo scopo di verificare l'idoneità
dei laboratori che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto.
Sono
previsti quattro diversi programmi di controllo di qualità coordinati dagli
Istituti Centrali (Istituto Superiore di Sanità, Istituto per la Prevenzione e
la Sicurezza del Lavoro, Consiglio Nazionale delle Ricerche) e dal
Coordinamento tecnico Interregionale. Tali programmi si svolgeranno con
periodicità che sarà definita mediante apposita circolare del Ministero della
sanità.
I programmi
sono relativi alle seguenti metodologie analitiche:
§
microscopia ottica
di contrasto di fase (MOCF);
§
diffrattometria a
raggi X (DXR);
§
microscopia
elettronica a scansione (SEM);
§
spettrofotometria di
assorbimento infrarosso (FTIR).
Tutti i
programmi si articoleranno nelle seguenti fasi:
§
iscrizione al
programma dei laboratori partecipanti;
§
preparazione e
scelta dei campioni;
§
distribuzione di
campioni da parte di un laboratorio coordinatore;
§
analisi dei campioni
da parte dei laboratori partecipanti;
§
raccolta dei risultati
ottenuti dai laboratori partecipanti da parte del laboratorio coordinatore;
§
elaborazione dei
risultati secondo adeguati criteri statistici;
§
valutazione delle
prestazioni dei laboratori partecipanti, comprese eventuali visite in loco, da
parte degli Istituti Centrali e del Coordinamento Tecnico Interregionale che ne
informeranno il Ministero della sanità, Dipartimento della Prevenzione e dei
Farmaci.
Saranno
altresì messi a punto criteri relativi alla sicurezza, la gestione dei campioni
e la gestione dei rifiuti a cui i laboratori pubblici e privati, che effettuano
attività analitiche sull'amianto, dovranno adeguarsi nell'arco del biennio
1996/97 in quanto, al termine di tale periodo, il rispetto di tali criteri sarà
considerato congiuntamente alla qualità delle misure analitiche per la
valutazione delle prestazioni del laboratorio stesso.
b)
Laboratori coordinatori dei programmi di controllo di qualità:
Microscopia
ottica in contrasto di fase (MOCF):
§
Laboratorio Polveri
e Fibre
§
Istituto per la
Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
§
Via Fontana Candita,
1 - 00040 Monte Porzio - Roma.
Microscopia
ottica in contrasto di fase (MOCF):
§
Laboratorio di
Igiene Ambientale
§
Istituto Superiore
di Sanità
§
Viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma.
Diffrattometria
a raggi X (XDR):
§
Laboratorio di
Igiene Ambientale
§
Istituto Superiore
di Sanità
§
Viale Regina Elena,
299 - 00161 - Roma.
Diffrattometria
a raggi X (XDR):
§
Istituto Trattamento
Minerali
§
Consiglio Nazionale
delle Ricerche
§
Via Bolognola, 7 - 00138
Roma
Microscopia
elettronica a scansione (SEM):
§
Laboratorio di
Ultrastrutture
§
Istituto Superiore
di Sanità
§
Viale Regina Elena,
299 - 00161 Roma.
Spettrofotometria
di assorbimento infrarosso (FTIR):
§
C.N.R. Istituto
Trattamento Minerali
§
Via Bolognola, 7 -
00138 Roma.
L'organizzazione
dettagliata dei programmi di controllo di qualità, per le diverse metodologie
analitiche, verrà definita attraverso la preparazione di specifici criteri
applicativi, nei relativi regolamenti emanati per mezzo di circolare del
Ministero della sanità.