REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLEMIGRAZIONE
Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
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Circolare n. 370
Prot. n. 221/Coord. reg. lì, 13 gennaio 2000
e, p.c., - Alla V Commissione legislativa dellAssemblea regionale
siciliana - Ufficio di Presidenza
- Alla Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
- Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale -Direzione generale per
limpiego - Divisione VII
- Alle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
- Agli Ispettorati provinciali del lavoro
- AllI.N.P.S. Direzione Centrale Entrate Contributive
- Alla sede I.N.P.S. della regione Sicilia
- Alla sede I.N.P.S. della regione Veneto
- Alla sede I.N.P.S. della regione Piemonte
- Alla sede I.N.P.S. della regione Lombardia
- Ai Gruppi di lavoro delle Direzioni I e II dellAssessorato regionale del lavoro
LORO SEDI
1) Piani straordinari di inserimento professionale.
Si comunica che la Commissione regionale per l'impiego con delibera n. 341 adottata nella seduta del 28 dicembre 1999, ha approvato n. 30 convenzioni (allegato 1), stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le Associazioni datoriali, gli Ordini e Collegi Professionali, relative ai Piani straordinari di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui allart. 10, comma 2,della legge regionale 19 agosto 1999, n° 18, per l'utilizzazione di n. 4.413 giovani, che comportano alla conclusione del piano, da parte dei soggetti utilizzatori, lassunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
L'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con Decreto n. 3569/VI/C.R.I./L del 29 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale dellAssessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dellemigrazione in data 31 dicembre 1999 al n° 1551, ha autorizzato la realizzazione dei piani straordinari di inserimento professionale approvati con la delibera su citata.
L'utilizzazione dei giovani nei piani straordinari di inserimento professionale non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento ma comporta per il datore di lavoro alla conclusione del piano, lassunzione a tempo indeterminato, o con contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati nei piani predetti.
Inoltre, la Commissione regionale per limpiego, sempre nella seduta del 28 dicembre 1999, ha approvato ulteriori n° 32 convenzioni stipulate tra l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale e le Associazioni datoriali, gli Ordini e Collegi Professionali (allegato 2), condizionando, queste ultime, al reperimento delle necessarie risorse finanziarie, alla conseguente adozione del decreto assessoriale di finanziamento ed alla verifica delle schede formulate dalle singole aziende/liberi professionisti.
La scelta degli ulteriori piani da finanziare sarà operata sulla base dei criteri che saranno successivamente determinati dalla Commissione regionale per limpiego.
2) Assegnazione dei giovani
L'assegnazione dei giovani avviene, a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, per i soggetti privati tramite chiamata nominativa in conformità ai criteri fissati dalla Commissione regionale per l'impiego nella seduta del 30 settembre 1997.
A tal proposito i soggetti utilizzatori che risultano assegnatari di giovani da utilizzare con i piani straordinari di inserimento professionale (allegato 3), faranno richiesta formale alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio ove si svolgerà l'attività lavorativa e formativa, utilizzando lapposita modulistica.(allegato 5)
Con la presente viene pubblicato, altresì, lelenco delle aziende/liberi professionisti che hanno presentato la scheda di adesione al progetto, la cui istruttoria si è conclusa con il giudizio di non ammissibilità.(allegato 4)
Sulla richiesta di assegnazione l'Associazione datoriale, l'Ordine o il Collegio professionale apporrà il proprio visto che ne certificherà l'avvenuta adesione alla convenzione stipulata.
Giusto quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale con circolare dell1 giugno 1998, n° 74, per quanto concerne i vincoli di parentela, i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione non possono essere attivati nei confronti del coniuge, nonché per più di un parente o affine fino al terzo grado del soggetto utilizzatore.
E, altresì, esclusa la possibilità di accesso di un medesimo giovane a due piani di inserimento professionale che si sviluppino in un medesimo periodo.
Analogamente si esclude la possibilità di accesso ai piani di inserimento professionale da parte di soggetti che abbiano in corso un rapporto di lavoro part-time, anche se a termine.
La competente sezione circoscrizionale per l'impiego provvederà all'assegnazione dei soggetti interessati utilizzando l'apposita modulistica (allegato 6), sulla scorta del titolo di studio o qualifica professionale indicata nella richiesta di assegnazione e previa verifica dei requisiti previsti dall'art. 15 della legge 451/94, alla data della comunicazione del soggetto utilizzatore, e cioè:
La S.C.I.C.A. verificherà scrupolosamente, che il soggetto utilizzatore rientri effettivamente tra coloro che sono risultati assegnatari ed il numero massimo di giovani (unità assegnate dufficio) da utilizzare con i piani straordinari di inserimento professionale di cui allallegato 3).
Contestualmente alla richiesta di assegnazione il soggetto utilizzatore chiederà alla sezione circoscrizionale per l'impiego la vidimazione di apposito registro delle presenze.
Al fine di agevolare le imprese ed i liberi professionisti onde consentire l'immediata esecutività dei piani, nella considerazione della semplicità delle verifiche da effettuare, le sezioni circoscrizionali per l'impiego sono invitate a rilasciare il nulla osta all'assegnazione ed a vidimare i registri di presenza a vista.
I soggetti utilizzatori, ricevuto il nulla osta dalla sezione circoscrizionale per l'impiego, provvederanno a dare corso all'utilizzazione dei giovani, previa apertura di apposita posizione assicurativa presso l'I.N.A.I.L. ai fini dell'assicurazione dei giovani utilizzati, contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con riferimento ai rischi connessi all'impiego delle macchine, attrezzature e materiali utilizzati dai giovani.
Premesso ciò, si fa presente che il Decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 12 febbraio 1998, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 38, serie generale, parte I, del 16 febbraio 1998, dispone che a decorrere dal 1 gennaio 1998, per la durata di un triennio e a titolo di sperimentazione, ai soggetti utilizzatori, per i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione, è concessa una riduzione del 50% del premio I.N.A.I.L., determinato sulla base della retribuzione minima annua fissata ai fini della rivalutazione delle rendite e del tasso di tariffa relativo alla voce corrispondente alle lavorazioni effettivamente svolte.
Si invitano i soggetti utilizzatori a valutare l'opportunità di aprire apposita posizione assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
I soggetti utilizzatori dovranno tenere presso ogni luogo ove si svolge l'attività lapposito registro delle presenze giornaliere dei giovani utilizzati, progressivamente numerato e vidimato dalla competente sezione circoscrizionale per l'impiego, con i giovani nominativamente indicati, sul quale verranno apposte le firme di presenza con a fianco indicato l'orario di entrata e di uscita.
Nel predetto registro dovrà essere indicata l'articolazione giornaliera delle ore destinate alle prestazioni lavorative e delle ore destinate alla formazione, sulla scorta del programma dei lavori articolato per mese, del quale si dovrà dare comunicazione preventiva all'U.P.L.M.O. e all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Dell'inizio dell'utilizzazione e dell'articolazione dei lavori dovrà essere informato l'U.P.L.M.O. e l'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per territorio.
Qualora nella fase di realizzazione del P.I.P. dovesse rendersi necessaria una diversa articolazione, il soggetto utilizzatore dovrà darne tempestiva comunicazione agli uffici suindicati.
Al riguardo si richiama lattenzione su quanto disposto dallart.63, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n°488.
Tale comunicazione sulla partecipazione dei giovani al P.I.P. va data all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente pur non configurandosi per i giovani inseriti un rapporto di lavoro, stante che comunque viene svolta un'attività presso il soggetto utilizzatore per un numero di ore massimo di 100. Va, quindi, comunque osservata da parte del soggetto attuatore la normativa attualmente vigente in tema di igiene e sicurezza sul posto di lavoro.
Qualora dovessero verificarsi fatti o condizioni che non consentano la prosecuzione del rapporto di inserimento, l'Associazione datoriale o l'Ordine o il Collegio professionale, esperito infruttuosamente presso la propria sede un tentativo di composizione bonaria della controversia, promuove la revoca dell'assegnazione da parte della Sezione circoscrizionale per l'impiego, con la conseguente sostituzione di quello dei soggetti che fosse ritenuto responsabile dell'anticipata risoluzione del rapporto di inserimento professionale.
Il soggetto utilizzatore dovrà altresì trasmettere, contestualmente all'inizio dell'utilizzazione, l'elenco dei soggetti utilizzati, alla propria Associazione datoriale o allOrdine/ Collegio professionale utilizzando l'allegata scheda.(allegato 7)
E' appena il caso di ricordare l'obbligo dell'Ente convenzionato e del soggetto utilizzatore di conservare tutta la documentazione per almeno dieci anni.
Le procedure di assegnazione ai P.I.P. dovranno esperirsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, pena lesclusione dal piano medesimo.
Gli Enti convenzionati comunicheranno, suddivisi per provincia e per titolo di studio, a questo Coordinamento ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego, tempestivamente, lelenco dei soggetti utilizzatori con a fianco indicato il numero dei giovani assegnati ai P.I.P. straordinari, e le relative generalità.
3) Modalità di pagamento ed applicazione di determinati istituti.
Per quanto attiene le modalità di pagamento delle indennità spettanti ai giovani, occorre precisare che i soggetti utilizzatori sono tenuti a corrispondere con cadenza mensile lindennità spettante ai giovani in base alle ore di presenza effettuate nellarco di ogni mese.
Le somme anticipate saranno conguagliate dai soggetti utilizzatori in sede di versamento dei contributi dovuti allI.N.P.S. relativi ai lavoratori dipendenti.
In base al disposto normativo, lobbligo della corresponsione dellindennità spettante ai giovani neo inseriti si riferisce a tutti i soggetti utilizzatori a prescindere dal fatto che questi abbiano o meno personale dipendente. Pertanto, anche ai fini di una semplificazione e uniformità di adempimenti, lI.N.P.S. provvederà al rimborso delle somme anticipate a titolo di indennità ex legge n. 451/94 e n. 52/98, anche in favore dei soggetti utilizzatori senza personale dipendente.
Si ritiene che analoga procedura, salvo contrario o diverso avviso dellI.N.P.S., possa applicarsi nei confronti delle aziende del settore agricolo, stante la specificità degli adempimenti contributivi per tale settore.
Le somme anticipate potranno essere portate a compensazione con il mod. F24. Le stesse anticipate dagli enti utilizzatori a titolo di indennità, previa rendicontazione, saranno rimborsate trimestralmente all'istituto, a valere sul Fondo Nazionale per loccupazione.
Considerato il contenuto della norma, si sottolinea lesigenza che le S.A.P. I.N.P.S. attivino le dovute sinergie con gli uffici provinciali del lavoro per le eventuali problematiche che si dovessero presentare.
Si chiarisce che lindennità comprende, nei casi di cui al successivo punto 6), anche la quota di 800.000 mensili spettanti a titolo di rimborso delle spese di vitto e alloggio.
Per quanto attiene al regime fiscale delle indennità liquidate, le attività formative ed il monitoraggio degli interventi, nonché quantaltro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 22 ottobre 1998, n° 322, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 58 del 14 novembre 1998, punto 6) e circolare assessoriale 23 gennaio 1998, n° 290, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 5 del 28 gennaio 1998, punti 5) e 6) e successive modifiche ed integrazioni.
Per lapplicazione di determinati istituti, quali ferie, malattia e maternità, nonché quantaltro non previsto nella presente circolare, ma compatibile con la misura in parola, restano ferme le disposizioni impartite con circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n° 336, pubblicata sulla G.U.R.S. n° 8 del 16 febbraio 1999, punto 7).
4) Adempimenti a cura delle sedi I.N.P.S.
Ai fini di una più efficace azione amministrativa nelle modalità di pagamento, questo Assessorato ha in corso rapporti con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la Direzione Generale dellI.N.P.S., per snellire le procedure ed adeguare le stesse alla normativa regionale.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare del 23 luglio 1999, n° 60, al punto 3), diretta anche alla Direzione Generale dellI.N.P.S., ha precisato che:" La Regione Sicilia, in quanto Regione a statuto speciale, ha autonomamente modificato in base a proprie leggi regionali alcune condizioni di accesso ai piani. In merito ai piani interregionali conclusi con soggetti utilizzatori per iniziative da attuarsi in territori extra regione, con giovani residenti in Sicilia, questi potranno usufruire di disponibilità finanziarie aggiuntive, così come previsto dalla legge regionale, oltre che di quanto stabilito dalla normativa nazionale".
Va al riguardo, infine, richiamato lart.1 del D.P.R. 25 giugno 1952, n°1138, così come modificato dal D.P.R. 16 febbraio 1979, n°76, che dispone che le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato sulle materie riflettenti i rapporti di lavoro, la previdenza e lassistenza sociale sono svolte, nel territorio della Regione Siciliana, dallAmministrazione regionale a norma dellart.20, in relazione allart.17, lettera f), dello statuto.
Nelle more della definizione della predetta intesa ed in forza della richiamata disposizione costituzionale, si emanano le seguenti direttive.
Ai fini della regolarità delle operazioni legate al conguaglio ovvero al rimborso delle indennità relative ai P.I.P., le sedi dellI.N.P.S. competenti per territorio provvederanno a chiedere ai soggetti interessati copia della seguente documentazione:
![]() | Lassociazione datoriale/Ordine/Collegio professionale provvederà ad inoltrare alla sede I.N.P.S. competente per territorio copia della convenzione e del progetto esecutivo approvato dalla commissione regionale per limpiego, comprensivo dellelenco delle imprese/liberi professionisti con a fianco indicato il numero dei giovani da utilizzare nella misura in parola. |
![]() | I soggetti utilizzatori, risultati assegnatari di giovani nel Piano straordinario, di cui allallegato 3) alla presente circolare, dovranno inoltrare, alle sedi I.N.P.S. competenti per territorio, il provvedimento di assegnazione dei giovani neo inseriti emanato dalle sezioni circoscrizionali per limpiego, ossia lallegato 6). |
Relativamente alle modalità operative relative al conguaglio delle somme anticipate dai soggetti utilizzatori, restano valide le direttive emanate dallI.N.P.S. Direzione Centrale Entrate Contributive, con circolare n° 13 del 27 gennaio 1999, così come armonizzate con circolare assessoriale 9 febbraio 1999, n° 336.
5) Risorse finanziarie.
Per quanto attiene alle risorse finanziarie destinate alla misura in parola, occorre precisare quanto appresso indicato.
Con decreto direttoriale del 31 dicembre 1998, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha assegnato alla Regione Sicilia la somma di £. 42.000.000.000, da utilizzare per i piani di inserimento professionale dei giovani privi di occupazione.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale con circolare del 23 luglio 1999, n° 60, ha disposto che "per quanto concerne la distribuzione delle risorse in base alla ripartizione prevista con il succitato decreto direttoriale, le Commissioni regionali per limpiego potranno deliberare circa lutilizzo dei finanziamenti, originariamente destinati ai piani interregionali, per piani regionali e viceversa, in rapporto alle domande effettivamente pervenute".
La Commissione regionale per limpiego, avvalendosi della suddetta facoltà, nella seduta del 2 settembre 1999, ha modificato la destinazione delle risorse assegnate con il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 31 dicembre 1998, destinando £. 25.200.000.000 ai piani regionali e £. 16.800.000.000 ai piani interregionali.
Considerato che le risorse necessarie per lattivazione dei piani interregionali, effettivamente concretizzatisi, ammontano a £. 9.912.000.000, la Commissione regionale per limpiego, con delibera n° 340, adottata nella seduta del 28 dicembre 1999, ha, altresì, stabilito di destinare le risorse rimanenti da tale misura, ammontanti a £. 6.888.000.000, anchesse ai piani regionali.
6) Piani interregionali di inserimento professionale con gemellaggio.
La Commissione regionale per limpiego, con delibera n° 340 adottata nella seduta del 28 dicembre 1999, ha preso atto delle convenzioni quadro stipulate tra lAgenzia regionale per limpiego del Veneto e la C.N.A. regionale del Veneto, tra lAgenzia Regionale per l'Impiego del Piemonte e lA.P.I. Torino, tra lAgenzia Regionale per l'Impiego della Lombardia e lU.N.A.P.I. della Lombardia, ed approvate dalle Commissioni regionali per limpiego delle rispettive regioni, per un totale di n° 590 giovani da utilizzare nei piani di inserimento professionale interregionali e precisamente n° 300 giovani nella regione Veneto, n° 90 giovani nella regione Piemonte e n° 200 giovani nella regione Lombardia, per un impegno finanziario complessivo pari a £. 9.912.000.000.
L'Assessore regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con Decreto n° 3559/VI/C.R.I./L del 29 dicembre 1999, registrato alla Ragioneria centrale dellAssessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dellemigrazione in data 31 dicembre 1999 al n° 1550, ha preso atto delle convenzioni quadro stipulate con le Agenzie regionali per limpiego su indicate.
La sede regionale della C.N.A. Sicilia, lA.P.I. di Messina e lU.N.A.P.I. di Castelvetrano (TP), che hanno stipulato le intese di gemellaggio con le corrispondenti associazioni, in sinergia con le Agenzie Regionali per l'Impiego, ovvero con i soggetti che sono alle stesse subentrati, a seguito del Decreto Legislativo n° 469/97, sono onerate di porre in essere tutte le procedure, conformemente ai contenuti delle intese di gemellaggio già sottoscritte, per lattivazione di tali piani.
7) Piani di inserimento professionale totalmente finanziati dai soggetti utilizzatori
La Commissione regionale per limpiego, con delibera n° 339 adottata nella seduta del 28 dicembre 1999, ha approvato la convenzione stipulata tra lAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale e lAssociazione degli industriali di Trapani, relativa allutilizzazione di n° 60 giovani nei piani di inserimento professionale autofinanziati dagli stessi soggetti utilizzatori.
Per le procedure e le modalità di realizzazione dei suddetti piani, a cura dei soggetti utilizzatori, si farà riferimento alla modulistica allegata alla presente circolare (allegati 8, 9 e 10) e, compatibilmente con detta misura, alle direttive emanate con la circolare assessoriale n° 290/98 e successive modifiche ed integrazioni e circolare assessoriale n° 336/99.
8) Attività di vigilanza e controllo
Restano valide le direttive impartite con circolare assessoriale 27 aprile 1998, n° 306.
F.to L'ASSESSORE