REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO  DEI  BENI CULTURALI,  AMBIENTALI  E  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, EDUCAZIONE  PERMANENTE, ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI
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Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Il presente documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)

INDICE


PARTE I - Disposizioni generali 

PARTE II - Beni culturali

        TITOLO I – Tutela
            Capo I       - Oggetto tutela
            Capo II    - Vigilanza Ispez.ne
            Capo III   - Protez. conservazione
                            Sez. I    - Misure protezione
                            Sez. II  - Misure. conserv.ne
                            Sez. III - Altre protezioni
            Capo IV - Circolazione nazionale
                            Sez. I - Alienazione
                            Sez. II - Prelazione
                            Sez. III - Commercio
            Capo V - Circolazione internaz.le
                            Sez. I - Principi circ. intern.le
                            Sez. II - Esportaz.ne da U.E.
                            Sez. III - Restituzioni in U.E.
                            Sez. IV - Illec. circ. intern.le
            Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
                           Sez. I - Ricer. rinven. nazion.li
                           Sez. II - Ricerc. in zona mare
            Capo VII - Espropriazione

        TITOLO II - Fruiz. valorizzazione
            Capo I - Fruizione dei beni culturali
                           Sez. I - Principi generali
                           Sez. II - Uso dei beni culturali
            Capo II - Valorizz.ne beni culturali
            Capo III - Consult. docum.e archivi

        TITOLO III - Norme transit. e finali

PARTE III - Beni paesaggistici

         TITOLO I - Tutela e valorizzaz.ne
            Capo I    - Disposizioni generali
            Capo II - Individuaz. bb. paesagg.ci
            Capo III - Pianificaz. paesaggistica
            Capo IV - Controllo beni tutelati
            Capo V - Disposiz. transitorie


PARTE IV – Sanzioni
         
         TITOLO I - Sanzioni amministr.ve
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III

         TITOLO II - Sanzioni penali
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie,                       abrogazioni ed entrata in vigore

ALLEGATO A - Categorie di beni e valori
                                applicabili

 

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore

Art. 182. Disposizioni transitorie
    (così modificato da art. 4 del D.lgs. n. 156 del 2006 poi da art. 3 del D.lgs. n. 62 del 2008)

1. In via transitoria, agli effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, acquisisce la qualifica di restauratore di beni culturali:
    a) colui che consegua un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.         368, purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
    b) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia conseguito un diploma presso una          scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ed abbia svolto, per un periodo di tempo almeno doppio          rispetto a quello scolare mancante per raggiungere un quadriennio e comunque non inferiore a due anni, attività di restauro dei beni          suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e          continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità'          preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
    c) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo di almeno otto         anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di         collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione         certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-bis. Può altresì acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, ai medesimi effetti indicati all'articolo 29, comma 9-bis, previo     superamento di una prova di idoneità con valore di esame di stato abilitante, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro da     emanare di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università' e della ricerca, entro il 30 ottobre 2008:
    (così modificato da art. 3-ter della legge n. 17 del 2007)
    a) colui che, alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420, abbia svolto, per un periodo almeno pari a          quattro anni, attività di restauro dei beni suddetti, direttamente e in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o          di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione          certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
    b) colui che abbia conseguito o consegua un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale,          purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
    c) colui che abbia conseguito o consegua un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni,          purché risulti iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
    d) colui che consegua un diploma di laurea specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico, purché risulti          iscritto ai relativi corsi prima della data del 31 gennaio 2006;
d-bis) colui che abbia acquisito la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali ai sensi del comma 1-quinquies, lettere a), b) e c)     ed abbia svolto, alla data del 30 giugno 2007, per un periodo pari almeno a tre anni, attività di restauro di beni culturali, direttamente e     in proprio, ovvero direttamente e in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità     diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni o dagli istituti     di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

1-ter. Ai fini dell'applicazione dei commi 1, lettere b) e c), e 1-bis, lettere a) e d-bis):
    a) la durata dell'attività di restauro è documentata dai termini di consegna e di completamento dei lavori, con possibilità di cumulare la         durata di più lavori eseguiti nello stesso periodo;
    b) il requisito della responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento deve risultare esclusivamente da atti di data certa          emanati, ricevuti o comunque custoditi dall'autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori o dagli istituti di cui all'articolo 9          del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; i competenti organi ministeriali rilasciano agli interessati le necessarie attestazioni          entro trenta giorni dalla richiesta.

1-quater. La qualifica di restauratore di beni culturali è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti ovvero previo superamento     della prova di idoneità, secondo quanto disposto ai commi precedenti, con provvedimenti del Ministero che danno luogo all'inserimento in     un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati. Alla tenuta dell'elenco provvede il Ministero medesimo, nell'ambito delle     risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sentita     una rappresentanza degli iscritti. L'elenco viene tempestivamente aggiornato, anche mediante inserimento dei nominativi di coloro i     quali conseguono la qualifica ai sensi dell'articolo 29, commi 7, 8 e 9.

1-quinquies. Nelle more dell'attuazione dell'articolo 29, comma 10, ai medesimi effetti di cui al comma 9-bis dello stesso articolo,     acquisisce la qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali:
    a) colui che abbia conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni          culturali, ovvero un diploma in restauro presso le accademie di belle arti con insegnamento almeno triennale;
    b) colui che abbia conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni;
    c) colui che, alla data del 1° maggio 2004, abbia svolto lavori di restauro di beni ai sensi dell'articolo 29, comma 4, anche in proprio, per         non meno di quattro anni. L'attività' svolta è dimostrata mediante dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificazione         dell'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dai         competenti organi ministeriali;
    d) il candidato che, essendo ammesso in via definitiva a sostenere la prova di idoneità di cui al comma 1-bis ed essendo poi risultato non          idoneo ad acquisire la qualifica di restauratore di beni culturali, venga nella stessa sede giudicato idoneo ad acquisire la qualifica di          collaboratore restauratore di beni culturali.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 11, ed in attesa della emanazione dei decreti di cui ai commi 8 e 9 del medesimo     articolo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro, la Fondazione "Centro per la     conservazione ed il restauro dei beni culturali La Venaria Reale" è autorizzata ad istituire ed attivare, in via sperimentale, per un ciclo     formativo, in convenzione con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino, un corso di laurea magistrale a ciclo unico per la     formazione di restauratori dei beni culturali ai sensi del comma 6 e seguenti dello stesso articolo 29. Il decreto predetto definisce     l'ordinamento didattico del corso, sulla base dello specifico progetto approvato dai competenti organi della Fondazione e delle università,     senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente codice, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali adottano le necessarie     disposizioni di adeguamento alla prescrizione di cui all’articolo 103, comma 4. In caso di inadempienza, il Ministero procede in via     sostitutiva, ai sensi dell’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.

3-bis. In deroga al divieto di cui all'articolo 146, comma 4, secondo periodo, sono conclusi dall'autorità competente alla gestione del
    vincolo paesaggistico i procedimenti relativi alle domande di autorizzazione paesaggistica in sanatoria presentate entro il 30 aprile     2004 non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente comma, ovvero definiti con determinazione di improcedibilità della     domanda per il sopravvenuto divieto, senza pronuncia nel merito della compatibilità paesaggistica dell'intervento. In tale ultimo caso     l'autorità competente è obbligata, su istanza della parte interessata, a riaprire il procedimento ed a concluderlo con atto motivato nei     termini di legge. Si applicano le sanzioni previste dall'articolo 167, comma 5.
    (introdotto da art. 29 del D.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato da art. 4 del D.lgs. n. 63 del 2008)

3-ter. Le disposizioni del comma 3-bis si applicano anche alle domande di sanatoria presentate nei termini ai sensi dell'articolo 1, commi
    37 e 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ferma restando la quantificazione della sanzione pecuniaria ivi stabilita. Il parere della     soprintendenza di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 15 dicembre 2004, n. 308, si intende vincolante.
    (introdotto da art. 29 del D.lgs. n. 157 del 2006)

3-quater. Agli accertamenti della compatibilità paesaggistica effettuati, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi
    dell'articolo 181, comma 1-quater, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 167, comma 5.
    (introdotto da art. 29 del D.lgs. n. 157 del 2006)

Art. 183. Disposizioni finali

1. I provvedimenti di cui agli articoli 13, 45, 141 e 156, comma 3, non rientrano tra gli atti elencati all’articolo 3, comma 1, della legge 14     gennaio 1994, n. 20.

2. Dall’attuazione degli articoli 5, 44 e 182, commi 1, 1-quater e 2, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

    (così modificato da art. 4 del D.lgs. n. 156 del 2006)

3. La partecipazione alle commissioni previste dal presente codice è assicurata nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni
    interessate, non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso e, comunque, da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della     finanza pubblica.
    (così sostituito da art. 30 del D.lgs. n. 157 del 2006)

4. Gli oneri derivanti dall’esercizio da parte del Ministero delle facoltà previste agli articoli 34, 35 e 37 sono assunti nei limiti degli     stanziamenti di bilancio relativi agli appositi capitoli di spesa.

5. Le garanzie prestate dallo Stato in attuazione degli articoli 44, comma 4, e 48, comma 5, sono elencate in allegato allo stato di
    previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. In caso di escussione     di dette garanzie il Ministero trasmette al Parlamento apposita relazione.
    (così modificato da art. 4 del D.lgs. n. 156 del 2006)

6. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai princìpi del presente decreto legislativo se non mediante espressa     modificazione delle sue disposizioni.

7. Il presente codice entra in vigore il giorno 1 maggio 2004.

Art. 184. Norme abrogate e interpretative
(così modificata da art. 3 del D.lgs. n. 62 del 2008)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    
    - legge 1 giugno 1939, n. 1089, articolo 40, nel testo da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge 12 luglio 1999, n. 237;

    - d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente: all’articolo 21, commi 1 e 3, e comma 2, nel testo, rispettivamente, modificato e       sostituito dall’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281; agli articoli 21-bis e 22, comma 1, nel testo, rispettivamente,       aggiunto e modificato dall’articolo 9 del medesimo decreto legislativo;

    - d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, limitatamente all’articolo 9;

    - decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente all’articolo 23, comma 3 e primo periodo del comma 13-ter, aggiunto       dall’articolo 30 della legge 7 dicembre 1999, n. 472;

    - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all’articolo 12, comma 5, nel testo modificato dall’articolo 19, comma 9, della legge 23       dicembre 1998, n. 448; e comma 6, primo periodo;

    - legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente all’articolo 7, come modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 12 luglio 1999, n. 237 e       dall’articolo 4 della legge 21 dicembre 1999, n. 513;

    - decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, limitatamente agli articoli 148, 150, 152 e 153;

    - legge 12 luglio 1999, n. 237, limitatamente all’articolo 9;

    - decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, limitatamente agli articoli 8, comma 2, e 9;

    - decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 e successive modificazioni e integrazioni;

    - d.P.R. 7 settembre 2000, n. 283;

    - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, limitatamente all’articolo 179, comma 4;

    - legge 8 luglio 2003, n. 172, limitatamente all’articolo 7.

    -  decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, limitatamente all’articolo 10;

    - decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, limitatamente       all’articolo 27, commi da 1 a 12;

    - decreto legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge
      25 giugno 2005, n. 109, limitatamente all’articolo 2-decies.

    - legge 19 aprile 1990, n. 84, limitatamente all’articolo 1, comma 3;

    - legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17, comma 131;

    - decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente all’articolo       14-duodecies.

      L'articolo 166 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 si interpreta nel senso che dall’abrogazione dell’articolo 5 della legge 8       ottobre 1997, n. 352 è eccettuato il comma 5 del medesimo articolo.

      All'articolo 82 del decreto Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i commi 1 e 2 sono soppressi


1-bis. Con l'espressione "servizi aggiuntivi" riportata in leggi o regolamenti si intendono i "servizi per il pubblico" di cui all'articolo 117

    (introdotto da art. 3 del D.lgs. n. 62 del 2008)

 

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