REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(questo documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)
PARTE I - Disposizioni generaliTITOLO I – Tutela
Capo I - Oggetto tutela
Capo II - Vigilanza Ispez.ne
Capo III - Protez. conservazione
Sez. I - Misure protezione
Sez. II - Misure. conserv.ne
Sez. III - Altre protezioni
Capo IV - Circolazione nazionale
Sez. I - Alienazione
Sez. II - Prelazione
Sez. III - Commercio
Capo V - Circolazione internaz.le
Sez. I - Principi circ. intern.le
Sez. II - Esportaz.ne da U.E.
Sez. III - Restituzioni in U.E.
Sez. IV - Illec. circ. intern.le
Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
Sez. I - Ricer. rinven. nazion.li
Sez. II - Ricerc. in zona mare
Capo VII - Espropriazione
TITOLO II - Fruiz. valorizzazione
Capo I - Fruizione dei beni culturali
Sez. I - Principi generali
Sez. II - Uso dei beni culturali
Capo II - Valorizz.ne beni culturali
Capo III - Consult. docum.e archivi
TITOLO III - Norme transit. e finali
PARTE III - Beni paesaggistici
TITOLO I - Tutela e valorizzaz.ne
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Individuaz. bb. paesagg.ci
Capo III - Pianificaz. paesaggistica
Capo IV - Controllo beni tutelati
Capo V - Disposiz. transitorie
PARTE IV – Sanzioni
TITOLO I - Sanzioni amministr.ve
Capo I - Sanzioni Parte II
Capo II - Sanzioni Parte III
TITOLO II - Sanzioni penali
Capo I - Sanzioni Parte II
Capo II - Sanzioni Parte III
PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
ALLEGATO A - Categorie di beni e valori applicabili
PARTE II - Beni Culturali
TITOLO I - TutelaCapo VI - Ritrovamenti e scoperte
Sezione I - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nell’ambito del territorio nazionale
Art. 88. Attività di ricerca
1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all’articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.
2. Il Ministero può ordinare l’occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi le ricerche o le opere di cui al comma 1.
3. Il proprietario dell’immobile ha diritto ad un’indennità per l’occupazione, determinata secondo le modalità stabilite dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per pubblica utilità. L’indennità può essere corrisposta in denaro o, a richiesta del proprietario, mediante rilascio delle cose ritrovate o di parte di esse, quando non interessino le raccolte dello Stato.Art. 89. Concessione di ricerca
1. Il Ministero può dare in concessione a soggetti pubblici o privati l’esecuzione delle ricerche e delle opere indicate nell’articolo 88 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
2. Il concessionario deve osservare, oltre alle prescrizioni imposte nell’atto di concessione, tutte le altre che il Ministero ritenga di impartire. In caso di inosservanza la concessione è revocata.
3. La concessione può essere revocata anche quando il Ministero intenda sostituirsi nell’esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate al concessionario le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.
4. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l’importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.
5. La concessione prevista al comma 1 può essere rilasciata anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.
6. Il Ministero può consentire, a richiesta, che le cose rinvenute rimangano, in tutto o in parte, presso la Regione od altro ente pubblico territoriale per fini espositivi, sempre che l’ente disponga di una sede idonea e possa garantire la conservazione e la custodia delle cose medesime.Art. 90. Scoperte fortuite
1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell’articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l’ausilio della forza pubblica.
3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
4. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.Art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate
1. Le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile.
2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all’impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall’abbattimento che abbiano l’interesse di cui all’articolo 10, comma 3, lettera a). E’ nullo ogni patto contrario.Art. 92. Premio per i ritrovamenti
1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
a) al proprietario dell’immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
b) al concessionario dell’attività di ricerca, di cui all’articolo 89, qualora l'attività medesima non rientri tra i suoi scopi istituzionali o statutari;
(così modificata da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
c) allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall’articolo 90.
2. Il proprietario dell’immobile che abbia ottenuto la concessione prevista dall’articolo 89 ovvero sia scopritore della cosa, ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.
3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l’interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.Art. 93. Determinazione del premio
1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo ai sensi dell’articolo 92, previa stima delle cose ritrovate.
2. In corso di stima, a ciascuno degli aventi titolo è corrisposto un acconto del premio in misura non superiore ad un quinto del valore, determinato in via provvisoria, delle cose ritrovate. L’accettazione dell’acconto non comporta acquiescenza alla stima definitiva.
3. Se gli aventi titolo non accettano la stima definitiva del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da un terzo, designato concordemente dalle parti. Se esse non si accordano per la nomina del terzo ovvero per la sua sostituzione, qualora il terzo nominato non voglia o non possa accettare l’incarico, la nomina è effettuata, su richiesta di una delle parti, dal presidente del tribunale del luogo in cui le cose sono state ritrovate. Le spese della perizia sono anticipate dagli aventi titolo al premio.
4. La determinazione del terzo è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.
Sezione II - Ricerche e rinvenimenti fortuiti nella zona contigua al mare territoriale
Art. 94. Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale
1. Gli oggetti archeologici e storici rinvenuti nei fondali della zona di mare estesa dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi delle “regole relative agli interventi sul patrimonio culturale subacqueo”, allegate alla Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001.