REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO  DEI  BENI CULTURALI,  AMBIENTALI  E  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, EDUCAZIONE  PERMANENTE, ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI
list_orizz

 

Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(questo documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)

INDICE


PARTE I - Disposizioni generali 

PARTE II - Beni culturali

        TITOLO I – Tutela
            Capo I       - Oggetto tutela
            Capo II    - Vigilanza Ispez.ne
            Capo III   - Protez. conservazione
                            Sez. I    - Misure protezione
                            Sez. II  - Misure. conserv.ne
                            Sez. III - Altre protezioni
            Capo IV - Circolazione nazionale
                            Sez. I - Alienazione
                            Sez. II - Prelazione
                            Sez. III - Commercio
            Capo V - Circolazione internaz.le
                            Sez. I - Principi circ. intern.le
                            Sez. II - Esportaz.ne da U.E.
                            Sez. III - Restituzioni in U.E.
                            Sez. IV - Illec. circ. intern.le
            Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
                           Sez. I - Ricer. rinven. nazion.li
                           Sez. II - Ricerc. in zona mare
            Capo VII - Espropriazione
        TITOLO II - Fruiz. valorizzazione
            Capo I - Fruizione dei beni culturali
                           Sez. I - Principi generali
                           Sez. II - Uso dei beni culturali
            Capo II - Valorizz.ne beni culturali
            Capo III - Consult. docum.e archivi
        TITOLO III - Norme transit. e finali

PARTE III - Beni paesaggistici

         TITOLO I - Tutela e valorizzaz.ne
            Capo I    - Disposizioni generali
            Capo II - Individuaz. bb. paesagg.ci
            Capo III - Pianificaz. paesaggistica
            Capo IV - Controllo beni tutelati
            Capo V - Disposiz. transitorie


PARTE IV – Sanzioni
         TITOLO I - Sanzioni amministr.ve
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III
         TITOLO II - Sanzioni penali
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie,                       abrogazioni ed entrata in vigore

ALLEGATO A - Categorie di beni e valori
                                applicabili

 

PARTE II - Beni Culturali

TITOLO III - Norme transitorie e finali

Art. 128. Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente
1. I beni culturali di cui all’articolo 10, comma 3, per i quali non sono state rinnovate e trascritte le notifiche effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778, sono sottoposti al procedimento di cui all’articolo 14. Fino alla conclusione del procedimento medesimo, dette notifiche restano comunque valide agli effetti di questa Parte.
2. Conservano altresì efficacia le notifiche effettuate a norma degli articoli 2, 3, 5 e 21 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate e notificate a norma dell'articolo 22 della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, dell’articolo 36 del d.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 e degli articoli 6, 7, 8 e 49 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
(così modificato da art. 2 del D.lgs. n. 62 del 2008)
3. In presenza di elementi di fatto sopravvenuti ovvero precedentemente non conosciuti o non valutati, il Ministero può rinnovare, d’ufficio o a richiesta del proprietario, possessore o detentore interessati, il procedimento di dichiarazione dei beni che sono stati oggetto delle notifiche di cui al comma 2, al fine di verificare la perdurante sussistenza dei presupposti per l’assoggettamento dei beni medesimi alle disposizioni di tutela.
4. Avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di rinnovo del procedimento di dichiarazione, prodotta ai sensi del comma 3, ovvero avverso la dichiarazione conclusiva del procedimento medesimo, anche quando esso sia stato avviato d’ufficio, è ammesso ricorso am

ministrativo ai sensi dell’articolo 16.

Art.129. Provvedimenti legislativi particolari
1. Sono fatte salve le leggi aventi ad oggetto singole città o parti di esse, complessi architettonici, monumenti nazionali, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.
2. Restano altresì salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

SOPRINTENDENZA
BENI  CULTURALI
ed    AMBIENTALI
TRAPANI

Art. 130. Disposizioni regolamentari precedenti
1. Fino all’emanazione dei decreti e dei regolamenti previsti dal presente codice, restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363, e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questa Parte.

 

Vai a Pagina iniziale