REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(il presente documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)
PARTE I - Disposizioni generaliTITOLO I – Tutela
Capo I - Oggetto tutela
Capo II - Vigilanza Ispez.ne
Capo III - Protez. conservazione
Sez. I - Misure protezione
Sez. II - Misure. conserv.ne
Sez. III - Altre protezioni
Capo IV - Circolazione nazionale
Sez. I - Alienazione
Sez. II - Prelazione
Sez. III - Commercio
Capo V - Circolazione internaz.le
Sez. I - Principi circ. intern.le
Sez. II - Esportaz.ne da U.E.
Sez. III - Restituzioni in U.E.
Sez. IV - Illec. circ. intern.le
Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
Sez. I - Ricer. rinven. nazion.li
Sez. II - Ricerc. in zona mare
Capo VII - Espropriazione
TITOLO II - Fruiz. valorizzazione
Capo I - Fruizione dei beni culturali
Sez. I - Principi generali
Sez. II - Uso dei beni culturali
Capo II - Valorizz.ne beni culturali
Capo III - Consult. docum.e archivi
TITOLO III - Norme transit. e finali
PARTE III - Beni paesaggistici
TITOLO I - Tutela e valorizzaz.ne
Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Individuaz. bb. paesagg.ci
Capo III - Pianificaz. paesaggistica
Capo IV - Controllo beni tutelati
Capo V - Disposiz. transitorie
PARTE IV – Sanzioni
TITOLO I - Sanzioni amministr.ve
Capo I - Sanzioni Parte II
Capo II - Sanzioni Parte III
TITOLO II - Sanzioni penali
Capo I - Sanzioni Parte II
Capo II - Sanzioni Parte III
PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore
ALLEGATO A - Categorie di beni e valori
applicabili
PARTE IV - Sanzioni
TITOLO I - Sanzioni Amministrative
Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza
Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria
(così sostituito da art. 27 del D.lgs. n. 157 del 2006)
1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4.
2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.
3. In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
(così modificato da art. 3, del D.lgs. n. 63 del 2008)
4. L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
5. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 4 presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater, si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma.
6. Le somme riscosse per effetto dell'applicazione del comma 5, nonché per effetto dell'articolo 1, comma 37, lettera b), n. 1), della legge 15 dicembre 2004, n. 308, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.Art. 168. Violazione in materia di affissione
1. Chiunque colloca cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 153 è punito con le sanzioni previste dall’articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.