REGIONE  SICILIANA
ASSESSORATO  DEI  BENI CULTURALI,  AMBIENTALI  E  DELLA  PUBBLICA  ISTRUZIONE

DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI, AMBIENTALI, EDUCAZIONE  PERMANENTE, ARCHITETTURA E ARTE CONTEMPORANEA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI TRAPANI
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Decreto  Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(questo documento non è un atto normativo: è un testo coordinato in cui sono riportate, sottolineate, le modifiche ex D.Lgs. 156/2006 - D.Lgs. 157/2006 - D.Lgs. 62/2008 - D.Lgs. 63/2008)

INDICE


PARTE I - Disposizioni generali 

PARTE II - Beni culturali

        TITOLO I – Tutela
            Capo I       - Oggetto tutela
            Capo II    - Vigilanza Ispez.ne
            Capo III   - Protez. conservazione
                            Sez. I    - Misure protezione
                            Sez. II  - Misure. conserv.ne
                            Sez. III - Altre protezioni
            Capo IV - Circolazione nazionale
                            Sez. I - Alienazione
                            Sez. II - Prelazione
                            Sez. III - Commercio
            Capo V - Circolazione internaz.le
                            Sez. I - Principi circ. intern.le
                            Sez. II - Esportaz.ne da U.E.
                            Sez. III - Restituzioni in U.E.
                            Sez. IV - Illec. circ. intern.le
            Capo VI - Ritrovamenti e scoperte
                           Sez. I - Ricer. rinven. nazion.li
                           Sez. II - Ricerc. in zona mare
            Capo VII - Espropriazione
        TITOLO II - Fruiz. valorizzazione
            Capo I - Fruizione dei beni culturali
                           Sez. I - Principi generali
                           Sez. II - Uso dei beni culturali
            Capo II - Valorizz.ne beni culturali
            Capo III - Consult. docum.e archivi
        TITOLO III - Norme transit. e finali

PARTE III - Beni paesaggistici

         TITOLO I - Tutela e valorizzaz.ne
            Capo I    - Disposizioni generali
            Capo II - Individuaz. bb. paesagg.ci
            Capo III - Pianificaz. paesaggistica
            Capo IV - Controllo beni tutelati
            Capo V - Disposiz. transitorie


PARTE IV – Sanzioni
         TITOLO I - Sanzioni amministr.ve
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III
         TITOLO II - Sanzioni penali
             Capo I - Sanzioni Parte II
             Capo II - Sanzioni Parte III

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie,                       abrogazioni ed entrata in vigore

ALLEGATO A - Categorie di beni e valori
                                applicabili

 

PARTE IV - Sanzioni

TITOLO II - Sanzioni Penali

Capo II - Sanzioni relative alla Parte terza

Art. 181. Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa
1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con le pene previste dall'articolo 44, lettera c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1-bis. La pena è della reclusione da uno a quattro anni qualora i lavori di cui al comma 1:
(introdotto da art. 1, comma 36, legge n. 308 del 2004)
a) ricadano su immobili od aree che, per le loro caratteristiche paesaggistiche, siano stati dichiarati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori;
(così modificata da art. 28 del D.lgs. n. 157 del 2006)
b) ricadano su immobili od aree tutelati per legge ai sensi dell'articolo 142 ed abbiano comportato un aumento dei manufatti superiore al trenta per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento della medesima superiore a settecentocinquanta metri cubi, ovvero ancora abbiano comportato una nuova costruzione con una volumetria superiore ai mille metri cubi.
1-ter. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica:
(introdotto da art. 1, comma 36, legge n. 308 del 2004)
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
1-quater. Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi di cui al comma 1-ter presenta apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.
(introdotto da art. 1, comma 36, legge n. 308 del 2004)
1-quinquies. La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato di cui al comma 1.
(introdotto da art. 1, comma 36, legge n. 308 del 2004)
2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla regione ed al comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

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