L'Azienda Foreste Demaniali della Regione siciliana è stata istituita con legge regionale 16.04.1949, n.10. Con legge regionale 11 marzo 1950 n. 18 è stato definito l'ordinamento della stessa Azienda la quale, "con personalitá giuridica, avente sede in Palermo, ha gestione autonoma a tutti gli effetti", salvo per quanto diversamente disposto dalla medesima legge.
Sin dalla sua costituzione ed ordinamento l'Azienda, posta alle dipendenze dell'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste, e ferma restando la vigilanza di competenza dell'Assessorato delle finanze, è stata dotata di bilancio proprio.
La suddetta L.r. 18/50 ne definiva inoltre (art. 3) i compiti:
- gestire il patrimonio forestale della regione, migliorandolo ed ampliandolo;
- favorire le attivitá utili per l'incremento ed il miglioramento delle zone boschive;
e indicava altresì (art. 4) il patrimonio dell'Azienda, costituito dai boschi, terreni, fabbricati ed impianti giá facenti parte del patrimonio dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali (e transitati alla Regione unitamente alle funzioni e competenze in materia di agricoltura e foreste, in attuazione dello Statuto regionale), i relativi crediti, redditi ed interessi maturati alla data di applicazione del decreto legislativo 21/9/1949, n. 23, ed i beni mobili esistenti presso le singole foreste demaniali.
II legislatore regionale, con felice intuizione innovativa, anticipando il legislatore nazionale, introduce significative norme in materia di aree protette con leggi regionali 9 agosto 1981, n. 98 e 14 agosto 1988 n. 14. In tale contesto un ruolo significativo viene ad essere contemplato per l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana quale soggetto gestore di riserve naturali.
Il legislatore regionale è quindi intervenuto più volte in materia forestale, attribuendo diversi compiti istituzionali in aggiunta a quelli originari dell'Azienda, in particolare in materia di automezzi e strutture per la dotazione del Corpo forestale regionale e per l'infrastrutturazione del demanio forestale, anche a scopi antincendio. Si ricordano in particolare: la legge 22/2/1986, n. 2, che ai fini dell'ampliamento del demanio forestale aveva previsto la redazione di piani di acquisizione privilegiando, sulla base di specifiche prioritá, il meccanismo dei conferimenti volontari con prezzi predeterminati; la legge 5/6/1989, n. 11, che istituiva i distretti forestali per ogni provincia ed i relativi contingenti distrettuali di operai.
Si perviene così al 1996, anno in cui con legge del 6 aprile, n. 16, il legislatore opera l'organico riordino della legislazione in materia forestale, apportando significative modifiche anche ai compiti istituzionali dell'Azienda Regionale Foreste Demaniali, che viene qui indicata con la sigla AFDRS. In particolare l'art. 13 prevede che "Per la gestione del patrimonio boschivo, IAFDRS opera, di norma, sulla base di piani di assestamento forestale", i quali contengono:
- una relazione tecnico-economica sullo stato del bosco;
- indicazioni, di ordine quantitativo e temporale, in ordine ai tagli e alle altre utilizzazioni;
- le norme di gestione e di cura colturale del bosco;
- un programma di interventi colturali ed infrastrutturali finalizzati al miglioramento del bosco sotto il profilo produttivo;
- un programma di interventi finalizzati al miglioramento della qualitá dell'ambiente e al restauro ambientale, anche attraverso la demolizione di manufatti e la dismissione di piste.
Il successivo articolo 14 prevede le "Attivitá complementari dell'Amministrazione forestale", in gran parte riconducibili all'attivitá dell'Azienda, in aggiunta ai suoi compiti principali:
- gestione di riserve naturali;
- gestione di terreni boscati o comunque di interesse naturalistico o paesaggistico, di proprietá di enti locali o di altri enti pubblici;
- impianto di essenze arboree su terreni di proprietá di enti pubblici o di enti morali, sempreché destinati alla pubblica fruizione;
- restauro e miglioramento di giardini pubblici comunali o di giardini privati aperti al pubblico che rivestano particolare interesse sotto il profilo paesaggistico ed ambientale;
- interventi di conservazione, miglioramento e valorizzazione su terreni, anche privati, compresi nel territorio di parchi naturali;
- interventi di forestazione per la produzione di legname destinato alla trasformazione ed alla lavorazione in genere;
- realizzazione e gestione di impianti di lavorazione o trasformazione dei prodotti del bosco;
- formazione e gestione di arboreti e di giardini botanici, con scopi scientifici e divulgativi;
- coltivazione e commercializzazione di piante officinali e di funghi;
- coltivazione di piante da frutto appartenenti a varietá tipiche, tradizionalmente coltivate nel territorio siciliano;
- miglioramento e gestione di pascoli, anche a carattere sperimentale;
- organizzazione di corsi di formazione professionale e di campi di lavoro destinati ai giovani laureati, diplomati o studenti;
- organizzazione di convegni e pubbliche manifestazioni, e partecipazione ad analoghe manifestazioni promosse da altri enti;
- pubblicazione di libri o periodici aventi finalitá di ricerca scientifica, divulgazione, educazione o informazione;
- l'assistenza tecnica ad enti od a privati in materia forestale.
Ed inoltre, "per le riserve naturali affidate all'AFDRS, la stessa provvede alle spese di gestione conservazione, miglioramento e valorizzazione con le risorse finanziarie disponibili negli appositi capitoli di spesa del proprio bilancio".
II successivo art. 31, oltre alla modalitá per la redazione del "Piano per l'acquisizione dei terreni" per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma poliennale di interventi idraulico-forestali (nelle more della redazione dei piani di bacino), nonché il miglioramento ed una maggiore razionalizzazione del demanio forestale e pascolivo, prevedeva anche "l'acquisizione di aree di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, ivi compresi specchi d'acqua, pantani, aree nude, rocce e anfratti anche ricadenti all'interno di parchi e riserve naturali" ed inoltre che "La gestione dei boschi e dei complessi boscati, compresi i relativi impianti, appartenenti agli enti economici sottoposti a vigilanza o tutela della Regione ivi compresa l'ESA, ad eccezione dei parchi e delle riserve naturali per i quali si applicano le norme di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, è affidata all'AFDRS" e che "La gestione dei complessi boscati di pertinenza dei musei regionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 è affidata all'AFDRS."