Intesa con l’INPS

L’articolo 15 delle legge regionale 7 agosto 1997, n° 30 prevede che l’erogazione del contributo avvenga attraverso il conguaglio dei contributi che il datore di lavoro versa all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ogni mese per i propri dipendenti. Per la realizzazione del predetto sistema di conguaglio è stata firmata apposita intesa tra l’Istituto e l’Assessorato regionale per il Lavoro che consentirà la rapida applicazione della legge.

In sintesi l’intesa prevede che:

a) l’Assessorato trasmetterà alla sede regionale INPS per la Sicilia, utilizzando, ove possibile, procedure telematiche, entro il giorno 10 di ogni mese successivo a quello di emissione del provvedimento di autorizzazione, l’elenco dei datori di lavoro autorizzati. L’elenco conterrà i dati relativi al datore di lavoro ( codice INPS, SAP di appartenenza ) e i dati relativi ai soggetti destinatari divisi per le categorie previste dalla legge ( apprendisti qualificati, soggetti disoccupati che non godono di alcun beneficio da parte dello Stato e per i quali il datore di lavoro preveda un periodo di apposita qualificazione, soggetti disoccupati da almeno 24 mesi, soggetti in CIGS da almeno 24 mesi, soggetti in mobilità ) degli interventi con l’indicazione del mese di decorrenza del beneficio e della durata dello stesso. L’Assessorato comunicherà all’INPS, sede regionale per la Sicilia, in tempo utile per l’adozione da parte di quest’ultimo dei conseguenti provvedimenti, eventuali variazioni alle autorizzazioni già concesse.

b) L’INPS provvederà ad emanare una propria circolare con le istruzioni per dare ai datori di lavoro aventi diritto in base agli elenchi forniti dall’Assessorato al lavoro un codice di autorizzazione nonché per porre in essere le necessarie modifiche procedurali che permetteranno la regolare acquisizione ed elaborazione delle denunce mensili dei datori di lavoro beneficiari.

 

Procedimento per ottenere l’autorizzazione allo sgravio.

Con circolare dell’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione n. 308 del 30 aprile 1998, viene disciplinata la materia in ordine ai datori di lavoro e lavoratori interessati, nonché in ordine alla procedura per l’erogazione del contributo.

 


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