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E, p. c.

AL DIRIGENTE LA. SEDE REGIONALE INPS PER LA SICILIA

AI DIRIGENTI LE SEDI INPS DELLA REGIONE SICILIA

AI DIRIGENTI CENTRALI E PERIFERICI

 

OGGETTO: Legge 7 agosto 1997 n.30 della Regione Siciliana. Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Modalità per l'erogazione dei benefici e per il finanziamento dei relativi oneri. Variazioni al piano dei conti.

La Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.43 dell'11 agosto 1997 ha pubblicato la legge 7 agosto 1997, n.30, emanata dall'Assemblea Regionale Siciliana e contenente norme a sostegno dell'occupazione.

Tale intervento normativo, volto a realizzare un coordinamento tra le due legislazioni (statale e regionale), si propone di armonizzare le misure incentivanti di emanazione nazionale con le corrispondenti misure a carattere regionale.

L'art.2 della legge regionale n.30/97 prevede, infatti, l'erogazione di incentivi aggiuntivi a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dalla legislazione nazionale e corrispondenti allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro, per un periodo di tempo successivo a quello previsto dalla normativa nazionale e fino a complessivi 72 mesi dalla data di assunzione, a favore dei datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1 della stessa legge.

Con circolare n. 308/98 (pubblicata sulla G.U. della Regione Siciliana, n. 23 del 9 maggio 1998) l'Assessorato del lavoro e della Previdenza Sociale ha emanato le direttive per la concessione, con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, dei predetti benefici per. le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti appartenenti alle seguenti categorie.

1) apprendisti qualificati (art. 1, lett. a): per il periodo che va dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione;

2) Soggetti disoccupati, soggetti appartenenti a categorie protette e persone svantaggiate (art.1, lett. b) per i quali il datore di lavoro si impegni a fornire apposito periodo di qualificazione: per il periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di assunzione;

3) soggetti con contratto di formazione e lavoro trasformato a tempo

indeterminato: per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;

4) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi: per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;

5) soggetti in CIGS da almeno 24 mesi: per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione;

6) soggetti iscritti nelle liste di mobilità: per il periodo che va dal 19° al 72° mese dalla data di assunzione;

7) soggetti con contratto part-time a tempo determinato trasformato in rapporto a tempo indeterminato: per il periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di trasformazione.

Per tutti gli aspetti riguardanti le tipologie di assunzione, i datori di lavoro ammessi a godere del beneficio, il rispetto delle condizioni per l'accesso al beneficio, la misura e la durata dello stesso, si dovrà far riferimento alla predetta circolare della Regione Sicilia, in quanto, come è evidente dal dettato legislativo, l'istituto è interessato solo alle operazioni di conguaglio del beneficio attraverso il mod. DM10/2, rimanendo estraneo all'attività di controllo e sanzionatoria derivante dall'applicazione della legge in oggetto.

Per le modalità di erogazione degli incentivi, l'art.15 della stessa legge prevede, infatti, previa intesa con l'INPS, il sistema del conguaglio con i contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro all'istituto stesso.

In applicazione di tale norma, con deliberazione n. 85 del 21 aprile 1998 il Consiglio di Amministrazione dell'istituto ha autorizzato la sottoscrizione dell'intesa INPS-Regione Sicilia, il cui testo, sottoscritto in data 6 maggio 1998, è stato trasmesso nella stessa data al Direttore Regionale per la Sicilia.

Con il presente messaggio si forniscono le istruzioni operative per l'effettuazione del conguaglio dei benefici da parte delle aziende autorizzate, attraverso il mod. DM1O/2 nonchè le modalità per l'accreditoall’Istituto da parte della Regione Sicilia delle somme necessarie alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio e dal costo del servizio.

Per la materia di interesse dell'Istituto si richiamano, in particolare, le seguenti disposizioni:

l'articolo 15, comma 2, della L.30/97 che stabilisce la non computabilità dei suddetti benefici con eventuali partite debitorie o creditorie esistenti tra datori di lavoro e l'INPS.

Al riguardo si precisa che la non computabilità dei benefici nelle partite debitorie comporta che gli stessi non potranno dall'Istituto essere portati a scomputo di somme debitorie del datore di lavoro diverse da quelle scaturenti dalle denunce con le quali viene operato il conguaglio.

La non computabilità dei benefici nelle partite creditorie comporta invece che, ove la denuncia rechi un saldo a credito dell'azienda, ai fini del calcolo degli interessi eventualmente spettanti, non si terrà conto dell'ammontare dei benefici stessi;

l'articolo 14 della legge stessa, in materia di divieto di cumulo, stabilisce che i benefici di cui trattasi non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all'occupazione.

1) ADEMPIMENTI A CURA DELLA SEDE REGIONALE

L'Assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale trasmetterà alla Sede Regionale INPS per la Sicilia, utilizzando non appena saranno disponibili procedure telematiche, entro il giorno 10 del mese successivo a quello dl emissione del provvedimento di autorizzazione, l'elenco dei datori di lavoro autorizzati. In attesa che venga rilasciata la prevista procedura telematica, l'elenco sarà fornito su supporto cartaceo o informatico. L'elenco conterrà i dati relativi ai datori di lavoro e quelli relativi ai soggetti destinatari degli interventi.

In particolare per ogni datore di lavoro dovranno essere comunicati oltre alla

denominazione dell'azienda i seguenti dati

- numero di matricola INPS (dieci caratteri);

- sede Inps che ha in carico la posizione aziendale, numero dei soggetti beneficiari divisi per ciascuna tipologia di assunzione;

- mese di decorrenza del beneficio;

- durata del beneficio.

La Sede Regionale provvederà a trasmettere immediatamente alle Sedi competenti l'elenco in questione al fine di consentire la puntuale elaborazione delle denunce dei datori di lavoro interessati al conguaglio dei benefici.

L'Assessorato comunicherà inoltre alla Sede Regionale, in tempo utile per l'adozione da parte di quest'ultima dei conseguenti provvedimenti, eventuali variazioni alle autorizzazioni già concesse.

2) CODIFICA AZIENDE

All'atto della ricezione degli elenchi le SAP provvederanno ad attribuire alle posizioni contributive riferite alle aziende interessate, con effetto dal periodo dl decorrenza del beneficio, il codice di autorizzazione "9B" avente il significato di "Azienda destinataria dei benefici di cui alla legge Regionale Siciliana n.30/97". Il codice sarà gestito attraverso l'utilizzo dell'apposito scadenzario di Sede.

Si fa presente che la procedura di iscrizione e variazione aziende renderà compatibile il predetto codice solo con le province della Regione Sicilia in quanto non rientra tra le ipotesi previste dall'intesa l'erogazione del beneficio a favore di quelle aziende che usufruisconp dell'accentramento degli adempimenti contributivi presso una Sede dell'INPS collocata al di fuori della Regione Sicilia.

3) MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLE DENUNCE DI MOD. DM10/2

Per la compilazione della denuncia contributiva di mod. DM10/2 i datori dl lavoro interessati si atterranno alle seguenti modalità:

-esporranno i lavoratori interessati alle agevolazioni contributive nei quadri "B-C" del mod. DM10/2 con le modalità previste per la generalità dei lavoratori non aventi diritto ad agevolazioni contributive, senza alcuna indicazione particolare;

-calcoleranno i contributi previdenziali e assistenziali in base alle intere aliquote contributive senza operare alcuna riduzione;

-esporranno nel quadro "D" del mod. DM10/2 l’importo dello sgravio contributivo spettante, per il periodo di paga cui si riferisce la denuncia, facendolo precedere dai seguenti codici:

- "V201" per gli apprendisti qualificati;

- "V202" per i soggetti disoccupati, soggetti appartenenti a categorie protette e persone svantaggiate;

- "V203" per i lavoratori con CFL trasformato;

-"V204" per i soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;

-"V205" per i soggetti in CIGS da almeno 24 mesi;

- "V206" per i soggetti iscritti nelle liste di mobilità;

- "V207" per i lavoratori part-time trasformati a tempo indeterminato.

In sede di elaborazione delle denunce la procedura di controllo provvederà a registrare, nell'apposito archivio delle segnalazioni, le matricole delle aziende con i codici e gli importi conguagliati per i benefici in questione, al fine di eventuali riscontri che sì rendessero necessari In sede di rendicontazione degli oneri alla Regione Sicilia.

4) ACCREDITAMENTO DELLE SOMME RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI

Ai fin della precostituzione dei mezzi finanziari occorrenti per la copertura degli oneri di cui sopra e' cenno, la Regione Sicilia, entro la fine del mese dl decorrenza del beneficio concesso, verserà alla Sede provinciale I.N.P.S. dl Palermo la somma necessaria alla copertura degli oneri derivanti dal beneficio stesso e dal costo per il servizio reso, maggiorato dell'I.V.A., relativi a tutto l'anno solare in corso.

Per gli anni successivi, relativamente alle autorizzazioni già concesse, la provvista di fondi verrà accreditata, sempre alla suddetta Sede I.N.P.S., entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Nel caso in cui la Regione Sicilia dovesse adottare la gestione provvisoria del bilancio la provvista verrà accreditata per dodicesimi entro la fine di ciascun mese rientrante nell'esercizio provvisorio salvo il versamento integrale della somma ancora dovuta per tutto l'anno in corso da parte della Regione stessa successivamente all'approvazione del proprio bilancio.

I versamenti di cui sopra è cenno dovranno affluire preferibilmente sulla contabilità speciale accesa alla Sede provinciale I.N.P.S. di Palermo presso la Tesoreria provinciale dello Stato oppure in un conto corrente bancario già esistente intestato alla Sede medesima che, a tal fine, prenderà gli opportuni contatti, per il tramite della Sede regionale, con il competente Assessorato della Regione Sicilia.

Le somme versate dalla Regione Sicilia saranno imputate in AVERE del conto di nuova istituzione GPA 10/63 (v. allegato) in contropartita del conto acceso alla suddetta contabilità speciale ovvero del conto acceso al suddetto conto corrente bancario.

Si ritiene opportuno che il conto GPA 10/63 venga assistito da partitario nel quale le somme anticipate da parte della Regione siano evidenziate per anno cui le stesse si riferiscono. Ciò potrebbe essere di ausilio per eventuali riscontri in sede di rendicontazione annuale di cui al successivo punto 5).

Per gli ulteriori adempimenti contabili che faranno carico anche alle altre Sedi I.N.P.S. della Sicilia si fa riserva di apposite istruzioni.

5) RENDICONTAZIONE ANNUALE

Entro Il 30 giugno di ogni anno I'INPS trasmetterà all’Assessorato, per ogni datore dl lavoro autorizzato, il riepilogo delle somme conguagliate nell'anno precedente, suddiviso per le categorie dl beneficiari dl cui al precedente punto.

Entro il 30 settembre successivo si provvederà all'eventuale conguaglio tra le somme anticipate secondo il punto 4 ed il riepilogo di cui al presente punto.

Nessuna responsabilità conseguente alla applicazione della presente intesa può essere attribuita all’INPS il quale, nell'eventualità di denuncia di sgravi non dovuti, tratterrà nei confronti dell'Assessorato il corrispettivo ricevuto in acconto in ottemperanza a quanto stabilito al comma 3 dell'art. 18 della legge regionale in oggetto.

IL DIRETTORE GENERALE

TRIZZINO

 


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