La legge regionale 7 agosto 1997, n° 30 al Titolo I reca, tra l’altro, disposizioni in materia di incentivi, sotto forma di sgravi contributivi, ai datori di lavoro che pongano in essere nuova occupazione aggiuntiva.

Vengono di seguito emanate le procedure per dare attuazione al disposto legislativo.

1) DATORI DI LAVORO INTERESSATI

I datori di lavoro interessati all’applicazione della predetta normativa sono individuati dall’art.3:

1) imprese individuali, societarie e cooperative nonchè consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

2) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;

3) organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Non verranno prese in considerazione le istanze provenienti dai datori di lavoro appartenenti ai settori CECA, costruzione navale, fibre sintetiche e automobilistico, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di cumulo.

Ai sensi del secondo comma dell’art.3 sono ricompresi fra i beneficiari della legge in questione anche i datori di lavoro società cooperative per le assunzioni dei soci.

Al fine di godere dei benefici i datori di lavoro non devono avere, nei dodici mesi precedenti l’assunzione o la trasformazione, proceduto a riduzione di personale che non sia stata causata da processi di crisi o di ristrutturazione approvati dal CIPE o dal Ministro del Lavoro e non devono avere alla stessa data sospensioni in atto.

Nel silenzio della legge si ritiene, comunque, doversi prescindere da quelle riduzioni di personale non derivanti dalla diretta volontà del datore di lavoro (quali, per esempio, quelle riduzioni dovute a pensionamenti, dimissioni, giusta causa, etc).

I commi primo e secondo dell’art.4 prevedono che le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a tempo determinato devono essere in aumento rispetto alla media dei dipendenti in forza nei sei mesi precedenti le assunzioni o trasformazioni. Nel computo della media non vanno conteggiati gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, i lavoratori assunti con contratto di riallineamento secondo le previsioni contenute nell’art.5 della legge 28 novembre 1996, n°608, e successive modifiche.

Ai sensi del 4° comma dell’art 4 i datori di lavoro devono applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli accordi interconfederali al fine di potere accedere ai benefici della legge.

E’ necessario, per la fruizione dei benefici della legge di che trattasi , che le attività trovino attuazione nel territorio della regione siciliana.

Ai sensi del 2° comma dell’art.3 sono ricompresi fra i beneficiari della legge in questione i datori di lavoro società cooperative per le assunzioni dei soci.

2) LAVORATORI INTERESSATI

I lavoratori interessati ai benefici derivanti dall’applicazione della normativa di che trattasi sono:

a) apprendisti qualificati di cui alla legge 28 febbraio 1987, n° 56;

b) soggetti disoccupati, che non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n° 223, per i quali il datore di lavoro preveda apposito periodo di qualificazione e l’assunzione a tempo indeterminato; disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n° 482 e successive modifiche e proroghe; soggetti svantaggiati come definiti dalla legge regionale 15 maggio 1991, n° 27 assunti a tempo indeterminato a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento;

c) lavoratori la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell’art.5 della legge 28 novembre 1996, n° 608, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) soggetti assunti con contratto di formazione e lavoro;

e) soggetti disoccupati da almeno 24 mesi;

f) lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi;

g) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n° 223.

h) lavoratori assunti con contratto part-time a tempo determinato trasformati a tempo indeterminato.

In fase di prima attuazione verranno autorizzati gli incentivi per i datori di lavoro che pongono in essere le assunzioni o le trasformazioni di soggetti appartenenti alle categorie di lavoratori sub lett.a), b), d), f), g) e h) dell’art.1 della legge.

Per quanto concerne l’assunzione di soggetti appartenenti alla categoria sub lett.b) verranno autorizzati il godimento dei benefici per le assunzioni a tempo indeterminato si quei soggetti disoccupati i quali non godono dei benefici della legge 23 luglio 1991, n°223 e per i quali il datore di lavoro si impegna a fornire apposito periodo di qualificazione, da svolgersi secondo le modalità previste per i contratti di formazione e lavoro (sia per i contratti di tipo A che per quelli di tipo B), che risulti dalla domanda di autorizzazione allo sgravio contributivo (all.C).

Non verranno invece autorizzati gli sgravi contributivi relativi all’assunzione a tempo indeterminato di disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2 aprile 1968, n° 482 e successive modifiche ed integrazioni nonchè di soggetti disoccupati svantaggiati come definiti dalla legge regionale 15 maggio 1991 i quali siano stati assunti a norma delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, in quanto esistono già misure statali e regionali analoghe che, naturalmente, impongono la non applicazione al fine di non duplicare gli interventi nello stesso periodo.

Non potranno essere concesse autorizzazioni, altresì, per le assunzioni di soggetti la cui posizione retributiva e contributiva viene regolarizzata attraverso contratti di riallineamento stipulati ai sensi dell’art. 5 della legge 28 novembre 1996, n°608 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto la materia, di pertinenza dell’amministrazione statale, attende di avere regolamentazione da parte dei competenti organi.

3) CONTRIBUTO

La norma in esame, in aggiunta all’intervento statale, prevede per i datori di lavoro che abbiano soddisfatto i requisiti di legge contributi secondo quanto stabilito agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

In particolare:

1) per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti di cui alla lettera a) dell’art. 1 verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione (art.6);

2) per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, dei soggetti di cui alla lettera b) dell’art.1, con le precisazioni fatte al paragrafo precedente, verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di assunzione (art.7);

3) per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di formazione e lavoro, anche part-time, verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione (art.8);

4) per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti disoccupati da almeno 24 mesi verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione (art.9);

5) per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti in cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno 24 mesi verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 37° al 72° mese dalla data di assunzione (art.10);

6) per le assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, di soggetti iscritti nelle liste di mobilità verranno concessi contributi pari allo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 19° al 72° mese dalla data di assunzione (art.11);

7) per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti part-time a tempo determinato verranno concessi contributi pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro per il periodo che va dal 1° al 72° mese dalla data di trasformazione (art.3, comma 2).

Infine è prevista la possibilità di erogare benefici a favore di datori di lavoro per la parte del periodo lavorativo per il quale non è prevista o è prevista in parte la copertura del relativo onere da parte dello Stato (art.13), in questo caso occorre che consti nell’allegato B della domanda di autorizzazione allo sgravio il relativo onere e relativa decorrenza.

4) CUMULABILITA’

I benefici di cui al Titolo I della legge regionale 7 agosto 1997,n° 30 non sono cumulabili, nello stesso periodo, con altre agevolazioni, anche fiscali, previste dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria in tema di incentivi all’occupazione.

In via residuale potranno, pertanto, applicarsi solamente gli aiuti ricadenti in periodi diversi da quelli presi in considerazione dalla legge di che trattasi sempre che compatibili con la legge che li disciplina. Si ritengono, pertanto, compatibili gli incentivi della presente legge, per esempio, con quelli previsti dall’art.10 della legge regionale 21 dicembre 1995,n°85 per il periodo temporale non coincidente.

5) PROCEDIMENTO DI EROGAZIONE

Il datore di lavoro che intenda provvedere ad effettuare una assunzione a tempo indeterminato di un soggetto che rientri nella previsione della presente legge o che intenda trasformare a tempo indeterminato un contratto di formazione e lavoro secondo le previsioni della legge medesima e che, pertanto, voglia richiedere il contributo di che trattasi deve produrre istanza in bollo secondo l’allegato schema (vedi allegato A) all’Assessorato regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l’Emigrazione - Direzione Lavoro - Gruppo IX - via Pernice, 5 PALERMO. Medesima istanza in carta semplice della istanza va presentata all’Ufficio provinciale del Lavoro e M.O. e all’Ispettorato Provinciale del Lavoro rispettivamente competenti.

La predetta istanza non potrà contenere richieste di autorizzazione con decorrenza del beneficio superiore ai sei mesi successivi a quello di presentazione.

Il beneficio può essere richiesto anche per assunzioni e/o trasformazioni intervenute medio-tempore, dall’entrata in vigore della legge alla pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, con decorrenza, comunque, successiva alla data della autorizzazione.

Vanno allegati all’istanza:

a) prospetto contenente gli elementi per la determinazione dell’importo dei contributi richiesti (vedi allegato B);

b) certificato CCIAA;

c) certificato fallimentare;

d) certificato iscrizione ordine o collegio professionale;

e) atto costitutivo e statuto per le ONLUS;

f) certificato iscrizione registro prefettizio se società cooperativa;

g) certificato penale e carichi pendenti per il titolare o il/i legale/i rappresentante/i;

h) dichiarazione resa nelle modalità di legge attestante il possesso e la sussistenza dei requisiti del datore di lavoro per avere diritto al contributo di che trattasi nonché l’esistenza e la sussistenza dei requisiti dei lavoratori da assumere;

i) prospetto di cui all’allegato C nell’ipotesi di assunzioni di cui alla lettera b) dell’art. 1 della legge in questione.

Il gruppo IX entro trenta giorni dal ricevimento provvede ad istruire la pratica e dell’inizio del procedimento nonchè del relativo provvedimento finale da notizia al datore di lavoro interessato.

Con decreto dell’Assessore regionale per il Lavoro, la Previdenza Sociale, la Formazione Professionale e l’Emigrazione a positiva conclusione dell’istruttoria viene concessa l’autorizzazione a godere del contributo al datore di lavoro richiedente avente i requisiti.

Contestualmente viene data comunicazione all’INPS dell’avvenuta concessione dell’autorizzazione con gli elementi utili all’Istituto per attivare la procedura di sgravio contributivo.

Il datore di lavoro, una volta ottenuta l’autorizzazione, dovrà curare di avere rilasciato da parte dell’INPS competente per territorio i codici che permettano allo stesso di conguagliare il pagamento dei contributi.

6) DIVIETI

I benefici della legge 7 agosto 1997, n° 30 non sono computabili ad alcun fine fra le partite debitorie e creditorie tra il datore di lavoro e l’INPS.

Non vengono riconosciuti i benefici della legge di cui sopra per le assunzioni con contratto di apprendistato di un soggetto che abbia già instaurato con lo stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro con contratto di apprendistato ancorchè per il conseguimento di una qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore e per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro di un soggetto che abbia già instaurato con lo stesso datore di lavoro un rapporto di lavoro con contratto di formazione e lavoro ancorchè per il conseguimento di qualifica diversa da altre possedute dal lavoratore. Non verranno riconosciuti i benefici di che trattasi a quei datori di lavoro che in sede di controlli risultino non possedere i requisiti previsti dalla legge.

Analogamente si provvederà nell’ipotesi in cui i requisiti posseduti all’atto dell’autorizzazione vengano meno. In questo caso al datore di lavoro verrà revocata l’autorizzazione con efficacia dalla data in cui vengono meno i requisiti. Qualora siano stati usufruiti benefici dalla data del venire meno dei requisiti alla data di cessazione di utilizzazione dello sgravio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei predetti benefici secondo le modalità che verranno comunicate con lo stesso provvedimento con il quale si revocherà l’autorizzazione al conguaglio contributivo.

 

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