REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELLEMIGRAZIONE
Agenzia regionale per limpiego e la formazione professionaleCIRCOLARE N. 08/2001/AG-I -
GURS n.23 del 15/05/2001Prot. n.
1250 lì, 8 maggio 2001.L O R O S E D I
In conformità allavviso della Commissione regionale per limpiego, espresso nella seduta del 18 aprile 2001, ed alla direttiva rivolta agli uffici periferici del lavoro con nota di questa Agenzia prot. n.1116 del 18 aprile 2001, si forniscono i seguenti chiarimenti con invito a divulgare gli stessi presso le strutture dipendenti e presso i soggetti interessati.
Preliminarmente va chiarito che, ai sensi dellart.4 della legge regionale 26 novembre 2000, n.24, ai lavoratori destinatari del regime transitorio regionale trovano applicazione le disposizioni statali.
Come è noto, a seguito dellentrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, le attività socialmente utili non sono strutturate in progetti.
Lutilizzazione dei singoli lavoratori, in base alla richiamata normativa, è attuata dagli enti per due periodi un primo di sei mesi (dal 1° maggio 2000 al 30 ottobre 2000) ed un secondo di otto mesi (dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2001), in quanto lart.78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria statale 2001), eleva da sei a otto la durata massima del secondo periodo di impiego nelle attività socialmente utili.
In considerazione della straordinarietà della situazione regionale, ai sensi di questultima norma statale, la Regione siciliana ha stipulato il 7 febbraio scorso una convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che nel prevedere specifici programmi di stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili (che per il primo anno non potrà essere inferiore al 30% della platea dei destinatari) consente di utilizzare in attività socialmente utili i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2001.
La predetta convenzione potrà essere annualmente rinnovata, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti interessati.
Nella considerazione che la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, prevede il rifinanziamento delle attività in parola, gli enti utilizzatori potranno proseguire le attività socialmente utili in corso adottando una nuova delibera, con efficacia dall1 maggio 2001.
Dette attività potranno proseguire fino alla data del 31 ottobre 2001.
La deliberazione dovrà contenere, oltre allassunzione degli oneri assicurativi a carico degli enti utilizzatori, lindicazione della platea di appartenenza dei soggetti cui gli interventi sono rivolti .
Al riguardo risulta opportuno che venga predisposta una specifica separata deliberazione per ciascuna delle seguenti categorie di lavoratori da utilizzare:
Alla deliberazione dovrà essere allegato elenco nominativo dei lavoratori, distinto per platea di appartenenza, contenente lindicazione dei dati anagrafici completi, nonché della qualifica e/o titolo di studio di utilizzazione.
Detta delibera dovrà essere resa esecutiva ed inviata alle sezioni circoscrizionali per limpiego, allAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale Area II Progettazione- Via Imperatore Federico, n. 52 - Palermo ed alle sedi dellINPS territorialmente competenti.
La presente circolare potrà essere consultata, con possibilità di scaricare in formato "Word", sul sito ufficiale della Regione siciliana, allindirizzo
www.regione.sicilia.it/lavoro.Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere al Dipartimento dellAgenzia regionale per limpiego e la formazione professionale Area II Progettazione Via Imperatore Federico, n. 52.
LASSESSORE (On.le Benedetto Adragna)
IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)