REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE SICILIANA

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE
Agenzia regionale per l’impiego e la formazione professionale

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Prot. n° 1116 Palermo, lì 18 aprile 2001

OGGETTO: Attività socialmente utili – Art.78 , comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria statale 2001) – Convenzione stipulata con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 7 febbraio 2001 – Ultrattività delle prestazioni in lavori socialmente utili.

TELEFAX URGENTISSIMO

 

All’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
All’Ispettorato regionale del lavoro
Agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
Agli Ispettorati provinciali del lavoro

e, p. c., Al Dipartimento regionale lavoro
Al Dipartimento regionale formazione professionale

 

In conformità all’avviso della Commissione regionale per l’impiego, espresso nella seduta del 18 aprile 2001, si forniscono i seguenti chiarimenti con invito a divulgare gli stessi presso le strutture dipendenti e presso i soggetti interessati.

Preliminarmente va chiarito che, ai sensi dell’art.4 della la legge regionale 26 novembre 2000, n.24, ai lavoratori destinatari del regime transitorio regionale trovano applicazione le disposizioni statali.

Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, le attività socialmente utili non sono strutturate in progetti.

L’utilizzazione dei singoli lavoratori, in base alla richiamata normativa, è attuata dagli enti per due periodi un primo di sei mesi (dal 1° maggio 2000 al 30 ottobre 2000) ed un secondo di otto mesi (dal 1° novembre 2000 al 30 giugno 2001), in quanto l’art.78, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria statale 2001), eleva da sei a otto la durata massima del secondo periodo di impiego nelle attività socialmente utili.

In considerazione della straordinarietà della situazione regionale, ai sensi di quest’ultima norma statale, la Regione siciliana ha stipulato il 7 febbraio scorso una convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale che – nel prevedere specifici programmi di stabilizzazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili (che per il primo anno non potrà essere inferiore al 30% della platea dei destinatari), consente di utilizzare in attività socialmente utili i lavoratori interessati fino al 31 dicembre 2001.

La predetta convenzione potrà essere annualmente rinnovata, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti interessati.

Va, infine, precisato che il disegno di legge finanziaria regionale – in corso di esame da parte dell’Assemblea regionale siciliana – prevede il rifinanziamento per l’anno 2001 delle attività in parola.

L’ASSESSORE (On.le Benedetto Adragna)

IL DIRIGENTE GENERALE (Lo Nigro)

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