LEGGE 26 novembre 2000, n. 24. GURS n.54 del 28/11/2000 - Disposizioni
per l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori socialmente utili. Norme
urgenti in materia di lavoro ed istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei
disabili.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE
PROMULGA
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI UTILIZZATI NEI LAVORI SOCIALMENTE
UTILI E NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 1.
Collaborazione coordinata e continuativa
1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti utilizzati nei lavori
socialmente utili, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione può concedere alle imprese e società, agli enti
privati, agli esercenti arti e professioni che instaurano un rapporto di collaborazione
coordinata e continuativa con i predetti soggetti per un periodo non inferiore a cinque
anni un contributo fino al 100 per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali.
2. L'aiuto previsto si intende subordinato al rispetto delle vigenti normative
comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonchè alla definizione delle procedure di cui
all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del trattato istitutivo dell'Unione Europea.
3. Con successivo specifico provvedimento legislativo si provvederà ad autorizzare le
spese di cui al presente articolo.
Art. 2.
Collaborazione coordinata e continuativa nelle pubbliche Amministrazioni
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato a concedere alle aziende ed enti pubblici dipendenti
dall'Amministrazione regionale o comunque da essa vigilati, agli enti locali territoriali
o istituzionali, nonché agli enti ed aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a
vigilanza, un contributo pari a 60 milioni di lire ripartito in cinque annualità in quote
di pari importo per ogni lavoratore a cui trova applicazione il decreto legislativo 28
febbraio 2000, n. 81, così come recepito dalla presente legge, impegnato in lavori
socialmente utili finanziati con risorse del bilancio regionale ed a cui viene assicurata
l'occupazione per sessanta mesi attraverso i contratti di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e con un compenso mensile non inferiore a
lire 1.300.000. Nei casi in cui il soggetto promotore sia l'Amministrazione regionale,
l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a finanziare la predetta misura.
2. Il contributo, con le medesime percentuali di cui al comma 6 dell'articolo 12 della
legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, può essere concesso agli enti che stipulano
contratti di diritto privato di durata triennale con i soggetti prioritari di cui alla
medesima legge regionale n. 85 del 1995. Il contributo di cui al presente comma per ogni
contratto di diritto privato è ripartito in tre esercizi finanziari in quote di pari
importo.
3. Al fine di consentire la costituzione di società miste promosse dagli enti
utilizzatori di lavoratori socialmente utili con la società Italia lavoro S.p.A. o altre
società partecipate dallo Stato o dalla Regione aventi medesime finalità di
stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili,
l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione è autorizzato a concedere il contributo di cui al comma 1 ai sopraddetti
enti utilizzatori per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato destinatario delle
disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.
4. Al fine di facilitare la costituzione delle società miste di cui al comma 3, agli enti
locali che promuovono dette società possono essere concessi contributi dall'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e lsulla base
di criteri approvati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
sentito il parere della Conferenza Regione-autonomie locali. Per le finalità del presente
comma è autorizzata per l'esercizio finanziario 2001 la spesa di lire 5.000 milioni, che
trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento
1001.
5. La selezione dei lavoratori destinatari della misura di cui al comma 1 è operata dagli
enti sulla scorta dei criteri stabiliti dalla Commissione regionale per l'impiego, in
conformità agli indirizzi adottati dai competenti organi dello Stato conferendo priorità
ai soggetti già utilizzati dal medesimo ente.
6. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 comporta la decadenza da
qualunque altro beneficio previsto dalla vigente normativa per i lavoratori destinatari
delle misure di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili, con esclusione delle
riserve, delle precedenze e delle priorità previste per l'accesso ai pubblici impieghi.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato a finanziare le misure di cui ai commi 1 e 3 rivolte a
lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili dall'Amministrazione regionale,
ancorchè i predetti lavoratori siano stati impegnati in iniziative finanziate con il
fondo nazionale per l'occupazione.
8. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 e al comma 2 sono autorizzati, per l'esercizio
finanziario 2001, rispettivamente un limite di impegno quinquennale di lire 14.000 milioni
ed un limite di impegno triennale di lire 6.000 milioni. La relativa spesa trova riscontro
nel bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 3.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario delloStato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
Art. 4.
Norme di recepimento di disposizioni dello Stato in materia di lavori socialmente utili
1. Al fine di favorire la collocazione lavorativa dei soggetti impegnati in lavori
socialmente utili, le disposizioni contenute nell'articolo 1 della legge regionale 23
gennaio 1998, n. 3, nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4,
e nell'articolo 9 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, continuano a trovare
applicazione anche a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81.
2. Ai soggetti avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, nonché
parzialmente finanziati con oneri a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, si applicano le disposizioni statali così come integrate
dal comma 1. Alla concessione dei benefici provvedono gli enti promotori o utilizzatori,
assumendo a carico dei propri bilanci la spesa occorrente. L'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato
a concedere i benefici di cui al presente comma in favore dei lavoratori impegnati in
progetti di lavori socialmente utili finanziati con oneri a carico del bilancio regionale,
nei limiti degli stanziamenti per il finanziamento di progetti di lavori socialmente
utili, nonché delle risorse regionali, statali e comunitarie destinate a politiche attive
del lavoro.
3. Al fine di favorire l'esternalizzazione dei servizi e l'occupazione stabile nel
tempo dei soggetti impegnati nei progetti, le disposizioni statali che derogano alle
procedure di evidenza pubblica previste per i soggetti ricadenti nell'ambito del regime
transitorio di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e
successive modifiche ed integrazioni, così come disciplinato dal comma 1, trovano
applicazione anche ai lavoratori impegnati in progetti del piano straordinario di cui al
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, e nei piani di inserimento professionale di
tipo "a" di cui all'articolo 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18,
purché già approvati dalla Commissione regionale per l'impiego entro il 17 novembre
2000, data di approvazione della presente legge.
4. Per facilitare la stabilizzazione dell'occupazione dei soggetti impegnati in
lavori socialmente utili l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare un contributo una
tantum, pari al 20 per cento dell'importo dei mutui accesi dagli enti locali e, comunque,
non superiore a 1.000 milioni, in forza delle disposizioni statali vigenti, legati ai
costi di esternalizzazione di attività.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata per l'esercizio finanziario
2001 la spesa di lire 2.000 milioni. L'onere relativo trova riscontro nel bilancio
pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad applicare le misure finalizzate alla
fuoriuscita dai lavori socialmente utili prioritariamente a quei soggetti che sia alla
data di presentazione della domanda del beneficio che all'atto della fruizione della
misura risultino essere effettivamente utilizzati in lavori socialmente utili.
Art. 5.
Programma di fuoriuscita dal bacino dei lavori socialmente utili
1. Gli enti che alla data del 1° ottobre 2000 utilizzavano lavoratori destinatari delle
disposizioni contenute nell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge approvano, con
provvedimento dell'organo esecutivo dell'ente e per l'Amministrazione regionale con
decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione, un programma complessivo di fuoriuscita dei predetti
lavoratori dal bacino dei lavori socialmente utili. Tale programma deve prevedere la
fuoriuscita di tutti i soggetti utilizzati presso l'ente con l'esplicita individuazione
delle misure di fuoriuscita previste dalla normativa vigente. Il programma dell'ente può
prevedere l'inclusione anche di soggetti destinatari del regime transitorio che, ancorchè
utilizzati in precedenza presso altri enti, ne facciano richiesta e purché nei loro
confronti si sia proceduto a stipulare la convenzione di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
2. Il programma di cui al comma 1 deve pervenire all'Assessorato regionale del lavoro,
della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione entro e non
oltre il 31 gennaio 2001, pena la decadenza dell'ente utilizzatore da tutti i benefici
previsti dalla normativa vigente in materia di lavori socialmente utili. La Commissione
regionale per l'impiego approva entro il 31 marzo 2001 i programmi degli enti. In caso di
inadempienza da parte di amministrazioni o enti soggetti al controllo e vigilanza della
Regione, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione segnala l'inadempienza all'am ministrazione titolare delle
funzioni di controllo o vigilanza, che provvede in via sostitutiva.
3. Con successivi decreti dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione si provvede all'autorizzazione delle
relative misure ed all'erogazione dei relativi finanziamenti nei limiti degli stanziamenti
di bilancio.
4. Gli enti utilizzatori valutano le attitudini e le segnalazioni dei lavoratori
interessati alle misure e acquisiscono la notifica dell'opzione entro trenta giorni
dall'en trata in vigore della presente legge.
5. L'elenco generale delle attività socialmente utili di cui all'articolo 3, comma
2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, comprende,
altresì, tutte quelle rientranti nell'ambito delle competenze istituzionali degli enti
utilizzatori delle attività, nonché quelle aggiuntive funzionali allo sbocco
occupazionale territoriale che possono essere finanziate con risorse provenienti dai fondi
strutturali europei, ovvero siano oggetto di programmazione negoziata così come previsto
dall'articolo 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
6. Gli organi deliberativi delle istituzioni di cui all'articolo 23, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142, così come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991,
n. 48, possono adottare tutti i provvedimenti deliberativi volti a realizzare
l'esternalizzazione dei servizi da affidare ai soggetti impegnati in lavori socialmente
utili.
7. Le misure previste dalla presente legge possono essere applicate anche in favore
dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili fruitori di trattamenti
previdenziali. I relativi oneri restano a carico dei soggetti promotori o attuatori
escludendo ogni onere a carico del bilancio della Regione.
Art. 6.
Rifinanziamento di norme in materia di lavoro
1. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6 e successive modifiche ed
integrazioni e le relative misure di fuoriuscita è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 68.000 milioni e per l'esercizio finanziario
2001 l'ulteriore spesa di lire 30.000 milioni.
2. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed
integrazioni e le relative misure di fuoriuscita, per le finalità di cui ai commi 7 e 8
del presente articolo, nonché per la prosecuzione delle attività e le relative misure di
fuoriuscita dei lavoratori destinatari delle disposizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, è
autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 183.100 milioni, di
cui lire 5.000 milioni destinati a contratti di diritto privato, e per l'esercizio
finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 300.000 milioni, di cui lire 160.000 milioni
destinati ai contratti di diritto privato.
3. Al fine di consentire il finanziamento e la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27 è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 1.120 milioni e per l'esercizio
finanziario 2001 l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n.
3 e successive modifiche ed integrazioni è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000
l'ulteriore spesa di lire 10.000 milioni e per l'esercizio finanziario 2001 l'ulteriore
spesa di lire 40.000 milioni.
5. Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 26 della
legge 24 giugno 1997, n. 196 fino al 30 aprile 2001, è autorizzata per l'esercizio
finanziario 2000 l'ulteriore spesa di lire 22.000 milioni e per l'esercizio finanziario
2001 l'ulteriore spesa di lire 4.000 milioni.
6. Per le finalità dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è
autorizzata la spesa di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2000 e
2001.
7. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare la quota di cui all'articolo 4,
comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 per le attività socialmente
utili di cui il soggetto utilizzatore è l'Amministrazione regionale.
8. La quota di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.
81 per le attività socialmente utili finanziate con il Fondo nazionale per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nonché per le attività socialmente
utili di cui il soggetto finanziatore è l'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione resta a carico
dell'Amministrazione regionale.
9. Per l'esercizio finanziario 2000 agli oneri di lire 284.520 milioni di cui al
presente articolo si provvede quanto a lire 262.220 milioni con le disponibilità del
capitolo 21257, accantonamento 1020, quanto a lire 22.000 milioni con parte delle
disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1018 e quanto a lire 300 milioni con
parte delle disponibilità del capitolo 21257, accantonamento 1001, del bilancio della
Regione siciliana. Per l'esercizio finanziario 2001 l'onere di lire 376.300 milioni trova
riscontro nel bilancio pluriennale della Regione siciliana, codice 01.08.02,
accantonamento 1001.
Art. 7.
Contributi alle imprese per assunzioni a tempo indeterminato
1. Per le finalità di cui all'articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
27 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2000, l'ulteriore spesa di lire 50.000
milioni, cui si provvede mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del
capitolo 21257, accantonamento 1018, del bilancio della Regione per l'esercizio
finanziario medesimo.
Art. 8.
Norme concernenti i piani di inserimento professionale
1. Le disposizioni relative ai piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di
occupazione, di cui all'articolo 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche ed
integrazioni, nonché quelle previste dall'articolo 10 della legge regionale 19 agosto
1999, n. 18 si applicano, nell'ambito della Regione, fino al 31 dicembre 2002.
2. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 20 gennaio 1998,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, così come modificate
ed integrate dall'articolo 11 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 si applicano ai
giovani residenti nel territorio della Regione fino al 31 dicembre 2002.
3. L'obbligo del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa di cui
all'articolo 15, comma 5, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, è da ritenersi assolto ove lo stesso
abbia proceduto all'assunzione, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o
contratti di apprendistato, dei giovani impegnati in analoghi progetti.
Il calcolo della percentuale del 60 per cento va interpretato, nel caso di frazione della
predetta percentuale, computando la stessa all'unità inferiore per difetto.
4. Ai piani di inserimento professionale di tipo "a" di cui all'articolo 10
della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, approvati dalla Commissione regionale per
l'impiego anteriormente al 31 luglio 2000, trovano applicazione gli articoli 1, 3, 4, 5,
6, 9 e 11 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.
Art. 9.
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30
1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, e successive
modifiche ed integrazioni è abrogato.
2. Per le finalità dell'articolo 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30,
introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è autorizzata per
l'esercizio finanziario 2000 la spesa di lire 100 milioni, cui si provvede con la
riduzione di pari importo delle disponibilità del capitolo 33735 del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario medesimo.
3. Le disposizioni di cui al Titolo I della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 si
applicano ai dirigenti di azienda fuoriusciti dal mercato del lavoro in possesso dei
requisiti previsti dalla legge medesima.
4. All'articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è aggiunta la seguente
lettera:
"d) ogni altra categoria di datori di lavoro".
5. Il contributo di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3 e
successive modifiche ed integrazioni è erogato nell'importo superiore di lire 80 milioni
ai soggetti aventi diritto i quali presentino la relativa istanza entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 10.
(Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28
dello Statuto).
Art. 11
Organi collegiali
1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5
marzo 1979, n. 18, e successive modifiche e integrazioni, dura in carica cinque anni ed è
integrata da due componenti effettivi e due supplenti designati dall'Associazione
nazionale comuni italiani-Sicilia (ANCI) e dall'Unione regionale delle province siciliane
(URPS). Alla stessa vengono, altresì, demandate le attribuzioni assegnate agli organi di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469. La predetta disposizione trova applicazione anche nei riguardi della Commissione
attualmente in carica.
Art. 12.
Servizi per l'impiego
1. Nelle more della riforma dei servizi per l'impiego e della formazione professionale,
l'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale è autorizzata a stipulare
convenzioni con gli enti ed organismi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 6
marzo 1976, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dei piani
finanziati, per l'attivazione di misure di politica attiva del lavoro.
Art. 13.
Servizi informatici
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato a provvedere alla organizzazione del servizio informativo
del lavoro per la Sicilia, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, nell'ambito degli interventi concernenti
l'informatizzazione dei servizi dell'impiego di cui all'articolo 4 della legge regionale 8
novembre 1988, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la
spesa di lire 100 milioni cui si provvede con la riduzione di pari importo delle
disponibilità del capitolo 33652 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario
medesimo.
Art. 14.
Provvedimenti inerenti l'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione
professionale
1. Il comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36 è così
modificato: "L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato
qualora non intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa
scadenza".
2. La denominazione "Agenzia del lavoro" riportata nella tabella A allegata alla
legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 viene modificata in "Agenzia regionale per
l'impiego e la formazione professionale".
3. Il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro, di cui
all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 30 viene incardinato nella struttura
organica dell'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale.
4. Al comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n. 36, così
come modificato dall'articolo 26, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, le
parole "con qualifica di dirigente superiore" vengono sostituite con le parole
"con qualifica di dirigente di seconda fascia e per necessità di servizio con
qualifica di dirigente di terza fascia, ed in tal caso trova applicazione l'articolo 9,
comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10".
Art. 15.
Interventi per l'inserimento lavorativo di soggetti a rischio
1. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo ed il recupero sociale di soggetti a
rischio, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a concedere per l'esercizio finanziario 2001
un contributo straordinario di lire 10.000 milioni al comune di Palermo per
l'utilizzazione in misure di politica attiva del lavoro degli ex carcerati, dei soggetti
dimessi da comunità o centri di cura e recupero di tossicodipendenti e soggetti
d'alcoolismo, inclusi nella graduatoria dei cantieri di lavoro del progetto
"Emergenza Palermo", nonché del personale di supporto dei relativi cantieri.
(inciso omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto)
2. L'onere autorizzato con il presente articolo trova riscontro nel bilancio pluriennale
della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 16.
Interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27
1. Ai fini della riserva di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n.
27, così come modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25,
nel periodo di 180 giorni di partecipazione ai progetti di utilità collettiva devono
essere computate anche le giornate in cui non vi sia stata effettiva prestazione
lavorativa per gravidanza, puerperio, servizio militare, infortunio sul lavoro.
Art. 17.
Provvedimenti inerenti la formazione professionale
1. All'articolo 2 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, così come integrato
dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 31 e dall'articolo 48, comma 2,
della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 è aggiunto il seguente comma:
"2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori
che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla
disciplina vigente".
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, nell'ambito dell'attuazione della normativa vigente in materia di
erogazione dei servizi formativi, stabilisce entro il 31 agosto di ogni anno il calendario
dell'anno formativo. Nell'ambito delle attività finanziate con il piano annuale il
personale di cui al comma 1 può essere utilizzato in attività di aggiornamento,
riqualificazione e di politica attiva del lavoro.
3. Per il controllo e la certificazione di rendiconti di spesa relativi alle attività
formative affidate ad enti ed organismi previsti dalla normativa vigente,
l'Amministrazione regionale può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo
speciale istituito presso il Ministero della giustizia per le società di revisione o
presso la CONSOB. La spesa necessaria al controllo e alla certificazione dei rendiconti
dovrà essere prevista nell'ambito del finanziamento di ciascun intervento. Il controllo e
la certificazione dei rendiconti delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli
enti ed organismi attuatori è ispirato a criteri di coerenza, congruità ed inerenza
della spesa alle attività progettuali.
Art. 18.
Attività di formazione nelle scuole di servizio sociale
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, con le procedure previste per la
programmazione, agli enti gestori delle scuole di servizio sociale ammessi nell'ultimo
triennio ai benefici di cui alla legge regionale 18 agosto 1979, n. 200 e successive
modifiche ed integrazioni, purchè in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa
vigente, le attività ed i tirocini formativi e di orientamento per assistenti sociali ed
operatori del comparto socio-assistenziale; è autorizzato, altresì, a finanziare le
relative attività di formazione continua, aggiornamento, perfezionamento, ricerca sui
servizi sociali e sul fabbisogno formativo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per
ciascuno degli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003.
3. Gli oneri ricadenti negli esercizi finanziari 2001 e 2002 trovano riscontro nel
bilancio pluriennale della Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
Art. 19.
Interventi per il reinserimento dei lavoratori emigrati
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo
concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub a) della legge regionale 4
giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984,
n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo
concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub b) della legge regionale 4
giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984,
n. 38, è elevato a lire 200 milioni.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo massimo
concedibile per i finanziamenti di cui all'articolo 15 sub c) della legge regionale 4
giugno 1980, n. 55, come sostituito dall'articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1984,
n. 38, è elevato a lire 150 milioni.
Art. 20.
Istituzione del Comitato per il lavoro, l'occupazione e le politiche sociali
1. E' istituito, presso la Presidenza della Regione, il Comitato regionale per il lavoro,
l'occupazione e le politiche sociali con il compito di assistere il Presidente
nell'individuazione e nel coordinamento delle iniziative e degli strumenti volti a
favorire la crescita dell'occupazione, anche attraverso un raccordo operativo con gli
altri organi dell'Amministrazione regionale, nonché con il dipartimento della
programmazione e con le strutture di cui agli articoli 17 e 22 della legge regionale 7
marzo 1997, n. 6.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Regione ed è composto
da:
a) tre docenti universitari esperti nelle materie affidate all'attività del Comitato;
b) due esperti designati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, di cui uno con funzioni di vicepresidente;
c) sette esperti designati rispettivamente: uno dal Presidente della Regione, uno
dall'Assessore regionale alla Presidenza, uno dall'Assessore regionale per l'industria,
uno dall'Assessore regionale per gli enti locali, uno dall'Assessore regionale per la
cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, uno dall'Assessore regionale per il
bilancio e le finanze, uno dall'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente.
3. Il Presidente della Regione nomina il presidente del Comitato fra i componenti del
Comitato stesso.
4. E' istituito presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione un gruppo di
supporto per lo svolgimento dell'attività del Comitato.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario
2001 la spesa di lire 200 milioni, che trova riscontro nel bilancio pluriennale della
Regione, codice 01.08.02, accantonamento 1001.
6. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è determinata ai sensi dell'articolo
4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed
integrazioni.
Titolo II
PRIME NORME PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DEI SOGGETTI DISABILI
Art. 21.
Istituzione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili
1. E' istituito, presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale,
della formazione professionale e dell'emigrazione, il Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili, con una dotazione finanziaria iniziale di lire 1.000 milioni.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata per l'esercizio finanziario 2000 la
spesa di lire 1.000 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità del capitolo
21257, accantonamento 1001, del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio
finanziario medesimo.
Art. 22.
Comitato di gestione del Fondo
1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, nominato con decreto
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, composto dal medesimo Assessore, in qualità di Presidente; dal
competente dirigente generale del predetto Assessorato, il quale sostituisce altresì il
presidente in caso di assenza o impedimento; dal dirigente generale preposto al
dipartimento della formazione professionale; da sei componenti designati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e da sei componenti designati dalle organizzazioni
datoriali comparativamente più rappresentative; da sei componenti designati dalle
associazioni delle categorie di disabili di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999,
n. 68 e da sei rappresentanti degli enti locali di cui tre designati dall'Associazione
nazionale comuni d'Italia - Sicilia (ANCI) e tre dall'Unione regionale delle province
siciliane (U.R.P.S.). Partecipa alle sedute, con funzioni consultive, il dirigente del
competente servizio del predetto Assessorato.
2. Il comitato dura in carica quattro anni ed i componenti non di diritto possono
essere riconfermati per una sola volta. Per ogni componente effettivo è nominato un
supplente.
3. Il comitato di gestione può procedere all'audizione di associazioni ed
organizzazioni delle categorie dei disabili, le quali non facciano parte con propri
rappresentanti della composizione del medesimo comitato, in ragione di un rappresentante
per ciascuna associazione od organizzazione.
Art. 23.
Funzioni e compiti del comitato di gestione
1. Il comitato di gestione delibera sulle seguenti materie: programmazione delle attività
del fondo; assegnazione ed utilizzazione delle relative risorse finanziarie, anche per la
parte da destinare alle spese di funzionamento; criteri per la concessione dei
finanziamenti, spese ammissibili e connessi parametri finanziari; requisiti e condizioni
di ammissione ai benefici, modalità e procedure per la presentazione e la valutazione
delle richieste di intervento e per l'erogazione delle sovvenzioni. Il comitato inoltre
coordina, avvalendosi dei competenti uffici, l'azione di monitoraggio sulle iniziative
finanziate e sui risultati conseguiti; esprime parere sui criteri per l'effettuazione
degli accertamenti ispettivi in ordine all'utilizzo dei finanziamenti ed alla valutazione
delle relative risultanze; propone l'adozione delle misure ritenute opportune o necessarie
per il miglioramento del livello qualitativo degli interventi; verifica l'andamento
amministrativo-contabile della gestione del fondo; approva entro il 28 febbraio di ogni
anno la relazione consuntiva sugli interventi realizzati e sui risultati conseguiti
durante l'anno precedente.
2. Le delibere del comitato sono approvate e rese esecutive con provvedimento
dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione.
3. Fino all'entrata in funzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6
del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il comitato di gestione approva i
programmi di attività intesi ad ottenere l'intervento del fondo regionale di cui al
presente articolo e del fondo nazionale di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999,
n. 68, autorizzando la concessione dei relativi finanziamenti, nonchè la stipula delle
convenzioni previste dagli articoli 11 e 12 della medesima legge.
Art. 24.
Finanziamento di programmi regionali di attività ed iniziative
1. Possono essere ammesse al finanziamento a carico del Fondo le spese previste
nell'ambito dei programmi regionali di attività per l'inserimento lavorativo dei
disabili, relativamente alle seguenti voci: contributi integrativi di quelli previsti
dall'articolo 13, comma 1, lettera c), della legge 12 marzo 1999, n. 68; sovvenzioni a
favore di enti ed organismi che abbiano tra le loro finalità istituzionali il sostegno a
favore dei lavoratori disabili, per la promozione e realizzazione di specifiche iniziative
volte all'inserimento lavorativo dei soggetti appartenenti alle categorie interessate;
copertura degli oneri per l'espletamento di attività formative, nell'ambito delle
convenzioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 25.
Organizzazione dell'attività del comitato
1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale
e l'emigrazione, sentito il comitato di gestione, provvede ad emanare con proprio decreto
le disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento del medesimo comitato.
2. I competenti organi dell'Amministrazione regionale del lavoro, in conformità ai
principi organizzativi contenuti nella legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 provvedono
alla individuazione degli uffici di cui il comitato si avvale per lo svolgimento della
propria attività.
3. Ai componenti del comitato di gestione è corrisposto per l'attività svolta un
compenso il cui ammontare è determinato a norma delle vigenti disposizioni, oltre alla
diaria di missione ed al rimborso delle spese, ove spettanti.
4. Con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, di concerto
con l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione sono determinate le modalità di gestione,
amministrativo-contabili del fondo, nonché di versamento allo stesso dei proventi di cui
all'articolo 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Art. 26.
Norme transitorie
1. Fino all'istituzione delle commissioni provinciali di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, i criteri e le procedure per il collocamento
e per l'inserimento lavorativo dei disabili sono determinati, sentita la commissione
regionale per l'impiego, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione.
2. In attesa della istituzione dei comitati tecnici di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 23 dicembre l997, n. 469 e successive modifiche ed integrazioni, i relativi
compiti sono assolti da comitati provinciali per il sostegno dei disabili istituiti presso
gli uffici provinciali del lavoro composti:
a) dal direttore del medesimo ufficio, in qualità di presidente, o da altro funzionario
dallo stesso delegato;
b) da due medici designati dalla competente azienda USL, specializzati in medicina del
lavoro e in medicina legale;
c) da due componenti designati dalle associazioni rappresentative dei disabili, presenti a
livello provinciale;
d) da due componenti della Commissione provinciale per l'impiego designati dalla stessa,
in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
datoriali.
3. I comitati tecnici sono rinnovati ogni quattro anni.
Art. 27.
Collocamento lavorativo dei disabili
1. L'attuazione delle procedure per il collocamento e l'inserimento lavorativo dei
disabili è demandata agli uffici del lavoro, ferma restando l'azione di vigilanza di
competenza degli ispettorati del lavoro.
Art. 28.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione.
Messina, 26 novembre 2000.
LEANZA |
Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione
ADRAGNA NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le
modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 2, comma 1:
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "Integrazioni e modifiche
della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge
17 maggio 1999, n. 144" all'art. 6, comma 2, così dispone:
"Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le
condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, attraverso
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro autonomo, le attività
previste al comma 3 dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e
successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.".
Nota all'art. 2, comma 2:
La legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, recante: "Norme per l'inserimento
lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui
all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di
politiche attive del lavoro" all'art. 120, comma 6, così dispone:
"Il 40% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il
90% della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale ivi compresi
gli oneri sociali è a carico della Regione ed è erogato direttamente all'ente proponente
cui è fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione".
Note all'art. 4, comma 1:
- La legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, recante: "Disposizioni in materia
di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il
contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia" all'art. 1, rubricato
"Disposizioni in materia di lavori socialmente utili", così dispone:
"1. Le disposizioni statali, incluse quelle contenute nel decreto legislativo di cui
all'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di lavori socialmente
utili, ivi compresi i lavori di pubblica utilità, trovano applicazione nella Regione con
le modifiche ed integrazioni contenute nel presente articolo.
2. I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di
cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive
modifiche ed integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori
istituzionali dei soggetti attuatori.
3. All'assegnazione dei lavoratori ai progetti di lavori socialmente utili
provvedono le sezioni circoscrizionali per l'impiego sulla scorta dei criteri e delle
priorità stabilite dalla Commissione regionale per l'impiego.
4. I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 1 dicembre
1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori
socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli impegnati
effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla Commissione
regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti lavoratori si
applica la disciplina statale e in particolare il decreto emanato il 21 maggio 1998 dal
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
5. Alle attività di valutazione di progetti formativi ed occupazionali finanziati
con risorse statali si applica l'articolo 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30.
Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si fa fronte con i fondi
regionali destinati al finanziamento di analoghi progetti.
6. Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la
formazione professionale e l'emigrazione, saranno individuati gli uffici competenti
all'attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22
della legge 24 giugno 1997, n. 196.
7. Le disposizioni contenute nel decreto legislativo di cui all'articolo 22 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico
ed economico dei soggetti impegnati nelle attività e quelle relative alla decadenza dei
trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione
alle stesse, si applicano ai progetti di lavori socialmente utili presentati
successivamente al 28 febbraio 1998.
8. I progetti di utilità collettiva di cui agli articoli 11 e 12 della legge
regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere
proposti e realizzati dagli enti di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n.
451".
- La legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: "Integrazione del fondo per
i comuni di cui all'articolo 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione
di progetti di utilità collettiva. Disposizioni finanziarie." all'art. 9, rubricato
"Disposizioni in materia di lavori socialmente utili", comma 1, così dispone:
"Il comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è
sostituito dal seguente: "I lavoratori di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei
progetti di lavori socialmente utili di almeno 12 mesi entro la data del 31 dicembre 1997
e quelli impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili approvati dalla
Commissione regionale per l'impiego entro la data del 31 dicembre 1997. Ai predetti
lavoratori si applica la disciplina statale ed in particolare il decreto emanato il 21
maggio 1998 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica".".
- La legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, recante: "Disposizioni in materia
di lavoro" all'art. 9, così dispone:
"1. Ai fini dell'applicazione nel territorio della Regione siciliana dell'articolo 45
della legge 17 maggio 1999, n. 144 si terrà conto dell'effettiva utilizzazione dei
soggetti nelle varie tipologie di attività di lavori socialmente utili. Per effettiva
utilizzazione va intesa l'attività comunque prestata, a seguito dell'assegnazione della
competente sezione circoscrizionale per l'impiego, nell'ambito dei progetti di lavori
socialmente utili. Nel computo dei dodici mesi vanno ricompresi i periodi di assenza o di
mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità
e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive, nonché il periodo che va
dall'approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999. Restano
comunque salve le posizioni giuridiche dei lavoratori rientranti nel regime transitorio -
per effetto delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997,
n. 468, e dell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 -
anteriormente all'entrata in vigore della legge 17 maggio 1999, n. 144.".
Note all'art. 4, comma 2:
- Il decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, recante: "Revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno
1997, n. 196" all'art. 11, comma 4, così dispone:
"Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi
territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui
all'articolo 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili.
A tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a
bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di
quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri,
forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.".
- Il decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, recante: "Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione" convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, all'art. 1, comma 7, così dispone:
"Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di
cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i
contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente
articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo
fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al predetto Fondo".
Note all'art. 4, comma 3:
- L'art. 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, è rubricato
"Disciplina transitoria" e così dispone:
"1. Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori
impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12
mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
2. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori di
cui al comma 1 continuano ad essere inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui
all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione della lista medesima
da parte delle competenti commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto
dal responsabile della Direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro -, su
segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura, le quali inviano tempestivamente al predetto ufficio i relativi elenchi
comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili.
3. L'utilizzazione nei lavori socialmente utili costituisce, per i lavoratori di cui
al comma 1, titolo di preferenza nei pubblici concorsi qualora, per questi ultimi, sia
richiesta la medesima professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai
predetti lavori.
4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati
riservano una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed
integrazioni.
5. Per favorire la ricollocazione lavorativa ovvero il raggiungimento dei
trattamenti pensionistici per i lavoratori di cui al comma 1, possono essere adottate, nei
limiti delle risorse a ciò preordinate sul Fondo per l'occupazione e secondo le modalità
stabilite nel decreto di cui al comma 8, le seguenti misure:
a) nel caso in cui ai lavoratori manchino meno di 5 anni al raggiungimento
dei requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, la concessione di un
contributo a fondo perduto a fronte dell'onere relativo al proseguimento volontario della
contribuzione ovvero dell'erogazione anticipata del trattamento relativo all'anzianità
maturata;
b) l'assunzione a carico del Fondo per l'occupazione del contributo a fondo
perduto nel caso di presentazione di un progetto di lavoro autonomo secondo le modalità
di cui all'art. 9-septies del citato decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996;
c) la concessione al datore di lavoro, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, di un contributo aggiuntivo ai benefici
già previsti dalla legislazione vigente, fino al massimo consentito dalla normativa
comunitaria, nel caso di assunzione a tempo indeterminato;
5-bis. I contributi previsti ai sensi della lettera c) del comma 5 possono essere
concessi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili anche ai lavoratori di cui alla
lettera a) del comma 5, in aggiunta al contributo a fondo perduto ivi previsto.
6. Allo scopo di favorire la creazione di stabili opportunità occupazionali per i
soggetti di cui al presente articolo, il successivo affidamento a terzi di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera b), potrà avvenire anche in deroga alle procedure di
evidenza pubblica.
7. Per i progetti di pubblica utilità destinati ai soggetti di cui al presente
articolo, approvati entro il 31 dicembre 1998, non si applicano le disposizioni di cui
agli articoli 2, comma 6, e 6, comma 9. I progetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere
b) e c), destinati ai soggetti di cui al presente articolo, sono ulteriormente prorogabili
nei limiti dello stanziamento allo scopo previsto nell'ambito del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino a tutto il 1999.
8. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, destinate agli interventi di cui al presente articolo, sono definite con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo
decreto sono definite ulteriori forme di incentivazione alla ricollocazione lavorativa dei
lavoratori di cui al presente articolo, nonché le modalità di attuazione delle misure di
cui al comma 5.".
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, reca: "Attuazione della delega
conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a
favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno".
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, così dispone:
"1. I piani per l'inserimento professionale dei giovani privi di occupazione di cui
alla lettera a), comma 1, dell'articolo 15, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 e successive modifiche
ed integrazioni, possono essere attivati nell'ambito della Regione siciliana fino al 31
dicembre 2001. I predetti piani sono disciplinati per la parte relativa al programma dei
lavori socialmente utili dalla normativa vigente in materia deve essere formulata e svolta
in raccordo con la Direzione regionale della formazione professionale. Gli enti promotori
ed attuatori possono finanziare i piani cui al presente articolo con le modalità di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. I piani per l'inserimento
professionale dei giovani privi di occupazione di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo
15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere finanziati,
anche totalmente, dai soggetti utilizzatori, previa approvazione di apposita convenzione
da parte della Commissione regionale per l'impiego.
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare prioritariamente nell'ambito
delle risorse destinate ai piani di inserimento professionale da fondi regionali,
nazionali o comunitari, i piani straordinari di inserimento professionale di cui al comma
1, che comportano alla conclusione del piano l'assunzione a tempo indeterminato, o con
contratti di formazione e lavoro o di apprendistato di almeno il 60% dei giovani impegnati
nei piani predetti. In caso di inadempienza a tale obbligo l'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione dispone la
decadenza dai benefici concessi ai sensi del presente comma ed il recupero delle somme
erogate.
3. I limiti di età previsti per i piani di inserimento professionale non trovano
applicazione per i soggetti espulsi dal mercato del lavoro a seguito di crisi aziendale,
di settore o di area.".
Nota all'art. 5, comma 1:
Il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, recante: "Integrazioni e modifiche
della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della
legge 17 maggio 1999, n. 144" all'art. 1 così dispone:
"1. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che,
alla data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, possono
continuare ad utilizzare i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il
trasferimento dei soggetti medesimi ad altri enti di cui all'articolo 3, comma 1, del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997, sulla base di apposite convenzioni stipulate
tra enti interessati e secondo le procedure di cui all'articolo 5, comma 3. Fermo restando
quanto previsto dall'articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui
all'articolo 5, possono ricorrere all'utilizzo dei predetti soggetti anche per attività
diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché rientranti nell'elenco
delle attività di cui all'articolo 3.
2. In caso di progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base
alla vigente normativa, la possibilità di continuare l'utilizzazione permane in capo agli
enti cui istituzionalmente l'attività è collegata ovvero a quelli presso i quali viene
effettivamente svolta l'attività.".
Note all'art. 5, comma 5:
- L'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così dispone:
"Le regioni possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1
funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per
opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano
oggetto di programmazione negoziata. A tal fine istituiscono ed aggiornano l'elenco
regionale delle predette attività.".
- Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"I progetti di lavori socialmente utili ed i progetti di utilità collettiva di cui
agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed
integrazioni, possono essere attuati nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei
soggetti attuatori.".
Nota all'art. 5, comma 6:
L'art. 23, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante: "Ordinamento delle
autonomie locali." come recepito dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48,
recante: "Provvedimenti in materia di autonomie locali.", così dispone:
"L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi
sociali, dotato di autonomia gestionale.".
Nota all'art. 6, comma 1:
La legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, recante "Programmazione delle risorse e degli
impieghi. Contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi
riflessi finanziari sul bilancio della Regione" all'art. 70 così dispone:
"1. Al fine di razionalizzare ed accelerare la spesa in materia di interventi
di politica attiva del lavoro ed in particolare di progetti di lavori socialmente utili e
di piani di inserimento professionale dei giovani è istituito presso l'Assessorato
regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e
dell'emigrazione il Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro che
si avvale di personale in servizio presso la Direzione regionale lavoro, presso l'Agenzia
regionale per l'impiego e la formazione professionale e presso gli uffici periferici del
lavoro. La direzione di detta struttura sarà affidata, con decreto dell'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione ad un funzionario in servizio presso la Direzione lavoro dell'Assessorato o
presso l'Agenzia regionale per l'impiego
2. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato, previa approvazione della Commissione
regionale per l'impiego, a promuovere progetti di lavori socialmente utili di cui all'art.
1 della legge 28 novembre 1996, n. 608 e piani di inserimento professionale dei giovani di
cui all'art. 15 della legge 19 luglio 1994, n. 451, e successive modifiche ed integrazioni
rivolti a lavoratori di cui all'art. 25, comma 5, lettera a), della legge 23 luglio 1991,
n. 223".
Nota all'art. 6, comma 2:
L'art. 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85, dispone in ordine alle modalità
di realizzazione dei progetti di utilità collettiva.
Nota all'art. 6, comma 3:
La legge regionale 9 ottobre 1998, n. 27, recante: "Disposizioni finanziarie urgenti
per l'anno 1998" all'art. 1, comma 3, così dispone: "L'Assessore regionale per
il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a promuovere e finanziare progetti di lavori socialmente utili rivolti alle
categorie prioritarie individuate dalla Commissione regionale per l'impiego ed ai
lavoratori espulsi dal mercato del lavoro per crisi di azienda, di area o di settore. E'
altresì autorizzato a finanziare l'importo integrativo di cui all'art. 8, commi 2, 3 e 9,
del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, per progetti approvati ai sensi del
citato decreto legislativo e della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3. Per le finalità
di cui al presente comma è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni per l'esercizio
finanziario 1998".
Nota all'art. 6, comma 4:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"1. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziare, con le modalità
di cui all'art. 24 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, progetti di formazione
all'autoimpiego dei soggetti di cui all'art. 1 della legge regionale 21 dicembre 1995, n.
85 e di cui all'art. 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 24 per un importo massimo
di lire 70 milioni a soggetto.
2. Ai soggetti fruitori della misura di cui al comma precedente non sono applicabili
le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
3. Per l'esercizio in corso è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni a cui si
fa fronte con pari riduzione delle disponibilità del capitolo 33727".
Nota all'art. 6, comma 5:
L'art. 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, "Norme in materia di promozione
dell'occupazione" reca: "Interventi a favore dei giovani inoccupati nel
Mezzogiorno".
Nota all'art. 6, comma 6:
L'art. 18 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, così dispone:
"1. L'art. 28 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30 è sostituito dal
seguente:
"Art.28 - 1. Al consulente o consigliere di parità regionali di cui al comma 5
dell'art. 15 bis della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, come introdotto dall'art. 9
della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4 sono corrisposti, per l'esercizio delle
funzioni, l'indennità di carica ed il trattamento di missione previsto per gli assessori
delle province regionali con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti.
2. Ai consulenti o consiglieri di parità provinciali è corrisposta un'indennità
pari al 75 per cento di quella di cui al comma 1.
3. Ai consulenti o consiglieri di parità di cui ai commi 1 e 2 sono estesi, per
l'esercizio delle proprie funzioni, le aspettative ed i permessi previsti per gli
assessori provinciali secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 24 giugno 1986,
n. 31 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il mandato dei soggetti di cui al presente articolo, compresi quelli in carica,
è di cinque anni e non è rinnovabile".
2.Le indennità di carica ed il trattamento di missione indicati nel presente articolo
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 400
milioni per l'anno 1999, cui si provvede con pari riduzione delle disponibilità del
capitolo 33007 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio medesimo".
Nota all'art. 6, comma 7:
Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, così dispone:
"La durata della prestazione, a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere
superiore a sei mesi, rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo
e limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell'ammontare dell'assegno di cui al
comma 1 è a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1, ed il restante 50 per cento è
corrisposto dall'ente utilizzatore".
Note all'art. 6, comma 8:
- Il comma 2 dell'art. 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 è riportato
alla nota all'art. 6, comma 7, del testo che qui si annota.
- L'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 20 maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 è riportato alla nota all'art. 4, comma
2, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 7:
L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, rubricato "Contributi alle
imprese per assunzioni a tempo indeterminato" risponde a finalità di sostegno
dell'occupazione attraverso misure agevolative di nuove assunzioni nonché di mantenimento
del livello occupazionale".
Note all'art. 8, comma 1:
- Il decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, recante: "Disposizioni urgenti in
materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali", convertito con
modificazioni dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, all'art. 15, così dispone:
"1. Nelle aree di cui all'art. 1 del decreto legge 20 maggio 1993, n.148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego e di intesa con
le regioni interessate, realizza, per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere
l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i 19 e 32 anni e fino a 35
anni per i disoccupati di lunga durata iscritti nelle liste di collocamento. I piani sono
attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di lavori socialmente utili, nonché
la partecipazione ad iniziative formative volte al recupero dell'istruzione di base, alla
qualificazione professionale dei soggetti già in possesso del diploma di scuola
secondaria inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già in possesso del
diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e lo svolgimento di
un'esperienza lavorativa per figure professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la parte relativa al programma dei
lavori socialmente utili, sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 14. La pare
relativa al programma formativo deve essere formulata e svolta in raccordo con le
istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle associazioni dei
datori di lavoro, ovvero da ordini e/o collegi professionali sulla base di apposite
convenzioni predisposte di concerto con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle
commissioni regionali per l'impiego.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al presente articolo non può
essere superiore alle ottanta ore mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni
ora di formazione svolta e di attività prestata al giovane è corrisposta un'indennità
pari a L. 7.500. Al pagamento dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi della rete di sportelli
bancari o postali all'uopo convenzionati. La metà del costo dell'indennità, esclusa
quella relativa alle ore di formazione, è a carico del soggetto presso cui è svolta
l'esperienza lavorativa secondo modalità previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale determina i limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa e nel caso in cui
quest'ultimo non abbia proceduto all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei
giovani utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al comma 1, lettera b), non
determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle
liste di collocamento e non preclude al datore di lavoro la possibilità di assumere il
giovane, al termine dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro, relativamente
alla stessa area professionale. I medesimi progetti devono indicare idonee forme
assicurative a carico del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie
professionali connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa.
7. L'assegnazione dei giovani avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per
l'impiego sulla base di criteri fissati dalle commissioni regionali per l'impiego.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del fondo di cui all'art. 1, comma
7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236".
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18, è riportato alla nota
all'art. 4, comma 3, del testo che qui si annota
Nota all'art. 8, comma 2:
Il decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4, recante: "Disposizioni urgenti in materia di
sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale"
all'art. 1, comma 6, così dispone:
"I piani per l'inserimento professionale dei giovani di cui all'art. 9-octies del
decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, possono prevedere lo svolgimento delle attività, da parte di
giovani residenti nelle aree di cui agli obiettivi numeri 1 e 2 del regolamento (CEE) n.
2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, presso imprese del
settore industriale operanti in territori diversi da quelli ricompresi negli obiettivi
numeri 1 e 2 del predetto regolamento e che abbiano concordato, ai sensi del comma 203
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o anche tramite le loro associazioni
territoriali, rapporti di collaborazione con le corrispondenti associazioni o con gli enti
locali delle aree territoriali di provenienza dei giovani, finalizzati allo sviluppo
economico di tale aree. In tali casi ai giovani è corrisposta un'indennità aggiuntiva di
lire 800 mila mensili a titolo di rimborso degli oneri relativi alla spesa sostenuta per
il vitto e l'alloggio, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, nonché una
indennità pari a lire 200 mila mensili a carico dell'impresa ad integrazione
dell'indennità di cui all'art. 15 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Ai giovani residenti nelle aree di
cui al citato obiettivo n. 2, le indennità aggiuntive di cui al presente comma sono
corrisposte nel caso che le attività formative siano svolte presso imprese non operanti
nelle regioni di residenza. Il Governo deve riferire alle Commissioni parlamentari
competenti in ordine ai risultati dello svolgimento delle suddette attività. I piani di
cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 avviati entro il 1998 possono essere
completati nel 1999 nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo
nell'ambito del predetto Fondo" così come modificato ed integrato dall'art. 11 della
legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, recante: "Integrazione del fondo per i comuni
di cui all'art. 11 della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5. Realizzazione di progetti di
utilità collettiva.Disposizioni finanziarie", che così dispone:
"1.Le disposizioni contenute nel comma 6 dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio
1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, si applicano
ai giovani residenti nel territorio della Regione siciliana con le modifiche ed
integrazioni:
a) i piani interregionali possono prevedere lo svolgimento di attività
presso imprese, anche artigianali o cooperative, operanti in qualsiasi settore produttivo,
commerciale o di servizi;
b) ai piani interregionali si applicano le disposizioni contenute negli artt.
19, 24 e 25 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
c) l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato a promuovere e finanziarie i piani
interregionali, di cui al comma 6, dell'art. 1 del decreto legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, con le risorse statali e
comunitarie e con le modalità di cui alla legge regionale 7 agosto 1997, n. 30;
d) i piani interregionali devono prevedere l'impegno ad assumere almeno il 60 per
cento dei giovani nei progetti, anche attraverso contratti di formazione e lavoro o di
apprendistato. Sarà conferita priorità al finanziamento dei piani interregionali che
prevedano, alla conclusione, il posizionamento lavorativo nell'ambito del territorio della
Regione siciliana;
e) i piani interregionali ed i piani regionali possono attivarsi fino al 31
dicembre 2000".
Nota all'art. 8, comma 3:
L'art. 15, comma 5, del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni della
legge 19 luglio 1994, n. 451, è riportato alla nota all'art. 8, comma 1, del testo che
qui si annota.
Note all'art. 8, comma 4:
- L'art. 10 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18 è riportato alla nota
all'art. 4, comma 3, del testo che qui di seguito si annota.
- L'articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, richiamato nel testo
originario, così dispone:
"1. Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto
la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante
l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente
decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.
2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:
a) [lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in
particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo
per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2];
b) [lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti
formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di
12 mesi];
c) [lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di
carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di
6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali];
d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti
previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7.
3. [Le attività indicate nelle lettere a), b) e c) del comma 2 sono definite mediante la
predisposizione di appositi progetti].
4. [Fatte salve le norme che regolano il trattamento giuridico ed economico dei soggetti
impegnati nelle attività di cui al comma 1 e quelle relative alla decadenza dei
trattamenti previdenziali in conseguenza dell'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione
alle attività, le regioni possono dettare norme in materia. Le competenze attribuite dal
presente decreto alle Commissioni regionali per l'impiego ed agli organismi periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono conferite, in base ai criteri e
secondo i tempi previsti dai decreti legislativi emanati in attuazione della legge 15
marzo 1997, n. 59, ai competenti organismi degli enti locali].
5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le regioni, negli ambiti di
rispettiva competenza, promuovono l'utilizzazione dei lavori socialmente utili come
strumento di politica attiva del lavoro, di qualificazione professionale e di creazione di
nuovi posti di lavoro e di nuova imprenditorialità, anche sotto forma di lavoro autonomo
o cooperativo.
6. [Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede, altresì, al monitoraggio
sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, mediante la costituzione,
ai sensi dell'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al
coordinamento in materia di lavori socialmente utili".
- L'art. 3 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, richiamato nel testo
originario, così dispone:
"1. I progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a), b), c), possono essere
promossi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, dagli enti pubblici economici, dalle società a totale o prevalente
partecipazione pubblica e dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n.
381, e loro consorzi. Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
possono essere individuati, sentiti i Ministeri interessati per materia, anche su proposta
delle regioni e degli enti locali, altri soggetti che possono promuovere progetti di
lavori socialmente utili".
- Si riportano gli artt. 4, 5, 6, 9 e 11 dello stesso decreto legislativo n. 468 del
1997, abrogati con l'art. 10 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, che
continuano a trovare applicazione ai piani di cui trattasi in virtù del richiamo operato
dalla disposizione annotata:
Art. 4.
[1. Possono essere utilizzati nei lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma
2, lettere a), b) e c):
a) lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di
2 anni nelle liste del collocamento;
b) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di
mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
c) lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità
di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
d) lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale
sospesi a zero ore;
e) gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di
esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;
f) categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali,
mediante delibera della Commissione regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo
25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
g) persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno
come modalità del programma di trattamento.
2. Per i progetti predisposti dall'Amministrazione penitenziaria e dalla giustizia
minorile, concernenti attività lavorative destinate ad essere svolte all'interno degli
istituti penitenziari e dei servizi minorili, possono essere utilizzate, con esclusione di
ogni altro soggetto, persone detenute diverse da quelle di cui alla lettera g) del comma
1, con preferenza per quelle per le quali il termine di espiazione della pena ricada
nell'ambito di durata del progetto].
Art. 5
[1. I progetti di lavori socialmente utili di cui all'art. 1, comma 2, lettere a),
b) e c), corredati dai provvedimenti di approvazione validamente assunti dai soggetti
promotori, sono presentati alle commissioni regionali per l'impiego competenti, che
provvedono all'approvazione dei progetti entro 60 giorni, decorsi i quali il medesimo si
intende approvato, sempreché entro tale termine non venga comunicata, dalla direzione
regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, al soggetto proponente la carenza
delle risorse economiche necessarie ovvero la richiesta di integrazione di informazioni
riguardanti il progetto.
2. I progetti devono essere presentati utilizzando il modello elaborato secondo i
criteri di base definiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano. I progetti relativi a lavori di pubblica utilità devono essere
corredati dagli elementi di cui all'art. 2. I progetti relativi ad attività inserite in
interventi formativi devono essere corredati dal progetto formativo debitamente
autorizzato. I progetti relativi ad attività dirette al raggiungimento di obiettivi di
carattere straordinario devono essere corredati dalla dichiarazione dell'organo competente
del soggetto proponente circa l'effettivo carattere straordinario degli obiettivi da
raggiungere. Ai fini della tempestività degli interventi per la promozione e
l'attivazione dei lavori socialmente utili:
a) per gli enti locali spetta alla giunta assumere le deliberazioni in
materia di promozione di progetti;
b) per gli enti locali, la giunta, al fini dell'approvvigionamento di quanto
strettamente necessario per la immediata operatività dei progetti, può ricorrere, previa
autorizzazione del prefetto, a procedure straordinarie, anche in deroga alle normative
vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dalla normativa in materia di lotta
alla criminalità organizzata;
c) l'amministrazione proponente il progetto di lavori socialmente utili è tenuta a
procedere, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni dell'art. 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241 con esclusione del comma 4 del medesimo articolo, nonché dell'art. 27
della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le commissioni regionali per l'impiego competenti possono stabilire criteri di
priorità per l'approvazione dei progetti per i quali si richieda il finanziamento a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; tra le priorità
vanno previste la finalizzazione dei progetti all'occupazione stabile dei soggetti
utilizzati, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento del progetto, lo
svolgimento di attività formative, la presenza della convenzione di cui all'art. 2, comma
6, sin dall'inizio del progetto. A tal fine possono, altresì, fissare dei termini entro i
quali consentire la presentazione dei progetti, per potere effettuare una comparazione
qualitativa dei progetti medesimi e richiedere informazioni integrative al modello di
presentazione.
4. I progetti possono essere redatti sulla base di convenzioni elaborate dai Ministero del
lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche aventi competenze
interregionali. Le convenzioni contengono il piano generale di svolgimento delle attività
di lavori socialmente utili, mentre le modalità di attuazione in ambito locale sono
contenute nei singoli progetti da presentare agli organi regionali competenti per
l'approvazione. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai progetti
interregionali presentati entro il 31 dicembre 1997].
Art. 6
[1. Per tutti i soggetti da assegnare alle attività socialmente utili si tiene conto,
preliminarmente, della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i
requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari
opportunità.
2. L'assegnazione dei lavoratori non percettori di trattamenti previdenziali ai
progetti, è limitata a coloro che aderiscono volontariamente e avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti,
secondo i criteri previsti per l'attuazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n.
56, e successive modificazioni ed integrazioni. Le commissioni regionali per l'impiego
competenti possono deliberare che, in caso di nuclei familiari privi di reddito composti
da disoccupati coniugati, conviventi ovvero da orfani di entrambi i genitori ovvero
monoparentali con figli e solo ai fini del predetto inserimento, sia riconosciuta una
determinata diminuzione del punteggio posseduto, secondo i criteri di cui al citato art.
16.
3. L'assegnazione ai progetti dei lavoratori percettori di trattamenti
previdenziali, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), avviene a cura delle sezioni
circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura competenti, secondo il
maggior periodo residuo di percepimento del trattamento previdenziale, limitatamente ai
progetti la cui durata non sia superiore a tale residuo periodo.
4. Per i progetti formulati con riferimento a crisi aziendali, di settore o di area,
l'assegnazione avviene limitatamente a gruppi di lavoratori, espressamente individuati nel
progetto medesimo, fatte salve le qualifiche professionali altamente specializzate o
dirigenziali, nella misura massima del 10 per cento.
5. L'assegnazione dei lavoratori secondo i criteri di cui al comma 2, avviene
attraverso l'avviamento di un numero di lavoratori pari a tre volte quello richiesto nel
progetto, laddove l'ente promotore richieda di effettuare, in tale ambito, una selezione
di idoneità al raggiungimento degli obiettivi del progetto, con particolare riferimento
alle finalità occupazionali.
6. Nei casi di cui all'art. 3, comma 2, l'assegnazione dei lavoratori può avvenire
su richiesta nominativa.
7. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, l'organismo gestore, sin dall'inizio del
progetto, effettua la selezione di idoneità di cui al comma 5 e può altresì richiedere
l'assegnazione nominativa di una parte dei lavoratori, in possesso delle qualifiche
maggiormente specializzate.
8. Qualora l'assegnazione riguardi soggetti appartenenti alle categorie di
lavoratori di cui alle lettere f) e g) del comma 1 dell'art. 4, che si trovino in
condizioni tali da rendere difficile l'integrazione sociale oltre che lavorativa, le
commissioni regionali per l'impiego competenti possono prevedere il loro inserimento
mirato tramite richiesta nominativa.
9. Non possono comunque essere assegnati al progetti lavoratori che provengano dalla
partecipazione ad altri progetti, a meno che non sia trascorso un periodo di almeno 6 mesi
dalla conclusione del precedente progetto].
Art. 9
[1. L'ingiustificato rifiuto dell'assegnazione alle attività di cui all'art. 1, da
parte dei soggetti percettori di trattamenti previdenziali, comporta la perdita del
trattamento e la cancellazione dalla lista regionale di mobilità di cui all'art. 6 della
legge 23 luglio 1991, n. 223. La perdita del trattamento e la cancellazione sono disposte
dal responsabile della sezione circoscrizionale per l'impiego e per il collocamento in
agricoltura ed avverso il provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni alla
Direzione regionale del lavoro - settore politiche del lavoro, che decide con
provvedimento definitivo entro venti giorni. La partecipazione ad attività di
orientamento e di formazione, disposta dal competenti uffici pubblici, costituisce
giustificato motivo di rifiuto dell'assegnazione.
2. La perdita del trattamento previdenziale e la cancellazione dalla lista di
mobilità di cui al comma 1, non possono essere disposte quando le attività offerte si
svolgono in un luogo distante più di 50 chilometri da quello di residenza del lavoratore
o comunque non raggiungibile in 60 minuti con mezzi pubblici di linea. La commissione
regionale per l'impiego, tenuto conto delle caratteristiche del territorio e dei servizi
pubblici esistenti in esso, può modificare i predetti limiti relativi alla dislocazione
geografica dell'iniziativa.
3. La decadenza e la cancellazione di cui al comma 1 operano, inoltre, quando gli
enti utilizzatori chiedono, per iscritto, alle competenti sezioni circoscrizionali per
l'impiego e per il collocamento in agricoltura la revoca dell'assegnazione, qualora i
soggetti non abbiano partecipato regolarmente alle attività socialmente utili alle quali
siano stati assegnati o non abbiano rispettato le condizioni di utilizzo impartite.
4. I soggetti non percettori di trattamenti previdenziali cessano dalla
partecipazione alle attività di cui all'art. 1, nelle ipotesi e con le modalità di cui
al comma 3.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, gli organismi utilizzatori possono chiedere, per
la residua durata del progetto o della prestazione, la sostituzione con altro lavoratore].
Art. 11
[1. A partire dal 1° gennaio 2000, le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'art.
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, preordinate al finanziamento dei lavori socialmente utili,
sono ripartite a livello regionale; con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al numero delle persone in cerca di
prima occupazione e dei disoccupati, secondo la definizione ISTAT, rilevato, come media
delle quattro rilevazioni trimestrali per l'anno precedente. Sino al 31 dicembre 1999 la
ripartizione viene effettuata secondo l'incidenza della disoccupazione e l'entità delle
risorse mediamente assegnate negli anni 1996 e 1997.
2. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego destinano
una quota non inferiore all'80 per cento delle risorse assegnate al finanziamento dei
progetti di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b). A partire dal 1° gennaio 1998, le
commissioni regionali per l'impiego destinano una quota non inferiore al 10 per cento ai
progetti di lavori socialmente utili eventualmente presentati sulla base delle convenzioni
stipulate ai sensi dell'art. 5, comma 4.
3. A partire dal 1° gennaio 2000, le commissioni regionali per l'impiego riservano
una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate al finanziamento di
progetti che prevedano l'utilizzo di soggetti che non siano mai stati impegnati in lavori
socialmente utili e che non abbiano fruito di trattamenti previdenziali o di mobilità.
4. Le regioni e le province possono destinare risorse, utilizzabili nei rispettivi
territori, per il finanziamento degli oneri connessi al pagamento dell'assegno di cui
all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati in progetti di lavori socialmente utili. A
tal fine verseranno all'INPS tali risorse in coerenza con gli stanziamenti previsti a
bilancio. Tali risorse sono utilizzabili con le stesse modalità e gli stessi effetti di
quelle del Fondo per l'occupazione di cui al comma 1, ivi compresi gli oneri,
forfettariamente calcolati, per la corresponsione degli assegni familiari.
5. Le direzioni regionali del lavoro - settore politiche del lavoro e le agenzie per
l'impiego possono concordare con le sedi regionali dell'INPS modalità e criteri per il
monitoraggio e il flusso informativo relativamente all'effettivo utilizzo delle risorse
assegnate in ambito regionale.
6. I soggetti promotori possono altresì, al momento della presentazione del
progetto, indicare l'impegno a destinare risorse per il finanziamento degli oneri connessi
al pagamento dell'assegno di cui all'art. 8, comma 3, ai lavoratori impegnati nel progetto
medesimo. In caso di approvazione del progetto, possono versare all'INPS quote mensili per
il pagamento degli assegni e per la copertura dei benefici accessori in favore dei
lavoratori effettivamente impegnati, ovvero provvedere direttamente alla corresponsione
degli assegni versando all'INPS, in un'unica soluzione, gli importi necessari alla
copertura dei benefici accessori.
7. Le risorse a carico del Fondo per l'occupazione sono utilizzate:
a) per il pagamento degli assegni in favore dei lavoratori utilizzati e per
la copertura dei benefici accessori;
b) per le spese che riguardano la formazione dei lavoratori utilizzati nel
limite massimo di L. 1.000.000 pro capite;
c) nel caso di progetti di pubblica utilità, per il finanziamento delle
spese relative all'avvio delle società miste ovvero di cooperative e loro consorzi,
ovvero di consorzi artigiani, nel limite massimo di L. 5.000.000 pro capite per richieste
di contributi relativi alla dotazione di attrezzature;
d) nel caso di progetti di pubblica utilità per le spese relative
all'assistenza tecnico-progettuale delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa,
sino ad un limite massimo di L. 500.000 pro capite;
8. L'erogazione dei contributi di cui al comma 7, lettere c) e d) dovrà comunque
prevedere un saldo non inferiore al 50 per cento subordinato alla effettiva realizzazione
del piano di impresa].
Nota all'art. 9, comma 1:
L'art. 5 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, recante: "Misure di politiche
attive del lavoro in Sicilia. Modifiche alla legge regionale 21 dicembre 1995, n. 85.
Norme in materia di attività produttive e di sanità. Disposizioni varie." a seguito
dell'abrogazione del comma 2 risulta come segue:
"1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo
dovrà produrre apposita istanza in bollo all'Assessore regionale per il lavoro, la
previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione per essere preventivamente
autorizzato al conguaglio contributivo di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e
12.".
Nota all'art. 9, comma 2:
L'art. 15, comma 4, della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, introdotto dall'art. 3
della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, così dispone:
"L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad erogare all'Istituto nazionale per la
previdenza sociale il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio,
degli incentivi previsti agli articoli precedenti.".
Nota all'art. 9, comma 4:
L'art. 3 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, a seguito dell'integrazione apportata
dalla disposizione che si annota, così risulta:
"1. Ai fini dell'applicazione della presente legge sono individuati i seguenti datori
di lavoro beneficiari dei contributi:
a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese
individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel
territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi settore produttivo,
commerciale o di servizi;
b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi
professionali;
c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).
d) ogni altra categoria di datori di lavoro.
2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni
dei soci.
3. I benefici di cui alla presente legge sono concessi per le attività che trovano
attuazione nel territorio della Regione siciliana".
Nota all'art. 9, comma 5:
L'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, è riportato alla nota all'art. 6,
comma 4, del testo che qui si annota.
Nota all'art. 10:
L'art. 43 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, ai commi 1 e 2, così dispone:
"Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36,
e successive integrazioni e modificazioni, sono estese al personale dei consorzi agrari
che cesserà dal servizio in relazione alla chiusura definitiva dell'attività o di
settori di attività.
I requisiti previsti all'articolo 12 della suddetta legge n. 36 del 1991 debbono
intendersi riferiti alla data di chiusura delle attività.".
Note all'art. 11;
- La legge regionale 5 marzo 1979, n. 18, recante: "Attribuzione di nuovi
compiti alla commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre
1969, n. 52 (Commissione regionale per l'impiego)." all'art. 1, così dispone:
"La commissione regionale di cui all'art. 13 della legge regionale 27 dicembre 1969,
n. 52, svolge anche i compiti indicati dall'art. 23 della legge 12 agosto 1977, n. 675,
dall'art. 3 bis della legge 1 giugno 1977, n. 285, inserito con l'art. 3 del decreto-legge
6 luglio 1978, n. 351, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n. 479, e
dal decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795.
La commissione assume la denominazione di Commissione regionale per l'impiego.".
- Il decreto legislativo 23 dicembre 1977, n. 469, recante: "Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma
dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'art. 4, comma 1, lettere b) e c),
così dispone:
"Costituzione di una commissione regionale permanente tripartita quale sede
concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee
programmatiche e alle politiche del lavoro di competenza regionale; la composizione di
tale organo collegiale deve prevedere la presenza del rappresentante regionale competente
per materia di cui alla lettera c), delle parti sociali sulla base della
rappresentatività determinata secondo i criteri previsti dall'ordinamento, rispettando la
pariteticità delle posizioni delle parti sociali stesse, nonché quella del consigliere
di parità nominato ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125.
Costituzione di un organismo istituzionale finalizzato a rendere effettiva, sul
territorio, l'integrazione tra i servizi all'impiego, le politiche attive del lavoro e le
politiche formative, composto da rappresentanti istituzionali della regione, delle
province e degli altri enti locali.".
Nota all'art. 12:
Gli enti ed organismi contemplati dell'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24,
recante: "Addestramento professionale dei lavoratori" sono l'INAPLI, l'INIASA e
l'ENALC.
Note all'art. 13, comma 1:
- L'art. 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così dispone:
"1. Il sistema informativo lavoro, di seguito denominato SIL, risponde alle finalità
ed ai criteri stabiliti dall'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 e
la sua organizzazione è improntata ai principi di cui alla legge 31 dicembre 1996, n.
675.
2. Il SIL è costituito dall'insieme delle strutture organizzative, delle risorse
hardware, software e di rete relative alle funzioni ed ai compiti, di cui agli articoli 1,
2 e 3.
3. Il SIL, quale strumento per l'esercizio delle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, ha caratteristiche nazionalmente unitarie ed integrate e si
avvale dei servizi di interporabilità e delle architetture di cooperazione previste dal
progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, le regioni, gli enti locali, nonché i soggetti autorizzati alla
mediazione tra domanda e offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, hanno l'obbligo di
connessione e di scambio dei dati tramite il SIL, le cui modalità sono stabilite sentita
l'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
4. Le imprese di fornitura di lavoro temporaneo ed i soggetti autorizzati alla
mediazione tra domanda e offerta di lavoro, hanno facoltà di accedere alle banche dati e
di avvalersi dei servizi di rete offerti dal SIL stipulando apposita convenzione con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. I prezzi, i cambi e le tariffe,
applicabili alle diverse tipologie di servizi erogati dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sono determinati annualmente, sentito il parere dell'autorità per
lnella pubblica amministrazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica. I proventi realizzati ai sensi del presente comma sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere assegnati, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
(Omissis)
8. Al fine di preservare l'omogeneità logica e tecnologica del SIL ed al contempo
consentire l'autonomia organizzativa e gestionale dei sistemi informativi regionali e
locali ad esso collegati, è istituito, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto
legislativo n. 281 del 1997, un organo tecnico con compiti di raccordo tra il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale, le regioni e le amministrazioni locali in materia
di SIL.
(Omissis).".
- La legge regionale 8 novembre 1988, n.35, recante "Interventi urgenti nei
settori dell'emigrazione e del lavoro" all'art. 4 così dispone:
"1. In attuazione di quanto previsto dal comma secondo dell'art. 3 della legge
regionale 12 febbraio 1988, n. 2, ed allo scopo di provvedere alla rilevazione,
acquisizione, memorizzazione ed elaborazione dei dati occorrenti per l'informatizzazione
dei servizi dell'impiego, ivi compreso il controllo delle relative metodologie, la
disciplina delle modalità di accesso ai dati e la loro conservazione ed utilizzazione,
nonché all'acquisizione, impianto e manutenzione dei beni, dei programmi e delle
attrezzature, all'assistenza tecnica ed alla riqualificazione del personale indispensabile
per l'automazione dei servizi medesimi, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a stipulare contratti
e convenzioni, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità generale dello Stato e
alla legge regionale 29 aprile 1985, n.21 nel rispetto di quanto previsto dal comma quarto
dell'art. 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Ai fini della scelta dei contraenti,
sarà data preferenza, compatibilmente con le esigenze di servizio, ad imprese ed altri
organismi che svolgono analoghi compiti per conto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale. (Omissis)".
Nota all'art. 14, comma 1:
L'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.36, recante: "Norme modificative
ed integrative della legge 28 febbraio 1987, n.56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957,
n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n.18, in materia di disciplina del
collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'art. 23
della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente attività di utilità collettiva in favore
dei giovani", a seguito della modifica apportata con la disposizione annotata, ha il
seguente testo:
"1. Il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per il
lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la
Giunta regionale, nomina il direttore dell'Agenzia, nella persona del direttore preposto
alla direzione regionale lavoro, ovvero scegliendolo tra il personale dell'Amministrazione
regionale in possesso di elevata professionalità e comprovata pluriennale esperienza nel
campo delle politiche del lavoro.
2. Il direttore dell'Agenzia può anche essere scelto tra personale esterno
all'Amministrazione regionale, in possesso dei medesimi requisiti di professionalità ed
esperienza. In quest'ultimo caso il Presidente della Regione su proposta dell'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e
l'emigrazione, procede alla nomina, sentita oltre che la Giunta regionale, anche la
Commissione regionale per l'impiego.
3. L'incarico è conferito per un quinquennio e s'intende confermato qualora non
intervenga provvedimento di revoca entro un anno dalla relativa scadenza.
4. Se estraneo alla pubblica amministrazione, il direttore è assunto con contratto
a tempo determinato di diritto privato.
5. Il Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di
cui al comma 1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del
lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con
qualifica di dirigente superiore nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del
successivo art. 12, con qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vicedirettore
sostituisce il direttore in caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le
funzioni a lui delegate dal direttore dell'Agenzia".
Nota all'art. 14, comma 2:
La legge regionale 15 maggio 2000, n.10, reca: "Norme sulla dirigenza e sui rapporti
di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana. Conferimento di funzioni e
compiti agli enti locali. Istituzione dello Sportello unico per le attività produttive.
Disposizioni in materia di protezione civile. Norme in materia di pensionamento".
Nota all'art. 14, comma 3:
L'art. 26 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, così dispone:
"1. Al fine di attivare, coordinare, progettare, monitorare e comunque facilitare
l'introduzione nel mercato del lavoro delle misure di politica attiva del lavoro di cui al
presente titolo, il "Coordinamento regionale dei lavori socialmente utili" di
cui all'art. 70 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6 è trasformato nel
"Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro".
(Omissis)".
Note all'art. 14, comma 4:
- Il comma 5 dell'art. 11 della legge regionale 21 settembre 1990, n.436, a seguito
della modifica apportata della disposizione che qui si annota, è il seguente: "Il
Presidente della Regione nomina inoltre il vicedirettore, con la procedura di cui al comma
1, da scegliersi tra i funzionari assegnati all'Assessorato regionale del lavoro, della
previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, con qualifica di dirigente
di seconda fascia e per necessità di servizio con qualifica di dirigente di terza fascia,
ed in tal caso trova applicazione l'art. 9, comma 5, della legge regionale 15 maggio 2000,
n.10 nonché tra il personale assunto ai sensi del comma 2 del successivo art. 12, con
qualifica equiparata a dirigente superiore. Il vice direttore sostituisce il direttore in
caso di assenza o impedimento ed esercita direttamente le funzioni a lui delegate dal
direttore dell'Agenzia".
- L'art. 9 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, al comma 5 così dispone:
"Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due
anni e non superiore a sette anni con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e
per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la
qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e
attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i
risultati conseguiti nell'esperienza lavorativa, l'attitudine ad assumere le
responsabilità connesse alle funzioni da svolgere".
Nota all'art. 16:
L'art. 7 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27, così come modificato dall'art. 19
della legge regionale 1 settembre 1993, n.25, così dispone:
"1. Ai partecipanti ai corsi previsti dagli artt. 1 e 5, i quali abbiano conseguito
il relativo attestato di qualifica e limitatamente a qualifiche o profili professionali
uguali o strettamente affini a quelli oggetto del corso frequentato, nonché ai soggetti
in possesso del richiesto titolo di studio che per un periodo non inferiore a 180 giorni
abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilità collettiva disciplinati
dall'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche ed integrazioni ed
in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, commi 2 e 3, della legge regionale 21
dicembre 1995, n. 85 e successive modifiche ed integrazioni è riservata nell'ambito dei
concorsi indetti dalle amministrazioni, enti ed aziende, escluse le unità sanitarie
locali, di cui all'art.1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 12, una quota del 50%
dei posti messi a concorso.
2. Ferme restando le quote di riserva previste dalla legge 2 aprile 1968, n.482, ai
soggetti portatori di handicap cui all'art. 2 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68,
in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al pubblico impiego relativamente alle
categorie pro tette, è riservata una quota pari al 5% dei posti messi a concorso dalle
amministrazioni, enti ed aziende di cui all'art. 1 della legge regionale 12 febbraio 1988,
n. 2".
Note all'art. 17, comma 1:
- L'art. 2 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, recante "Interventi
straordinari per l'occupazione produttiva in Sicilia", come integrato dalla
disposizione che qui si annota è il seguente:
"1. Al personale iscritto all'albo previsto dall'art. 14 della legge regionale
6 marzo 1976, n.24 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è garantita la
continuità lavorativa e riconosciuto il trattamento economico e normativo previsto dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria.
2. E' fatto obbligo agli enti, ivi comprese le loro sedi di coordinamento regionale,
di cui all'art. 4 della legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, prima di procedere a nuove
assunzioni anche a tempo determinato, di completare l'orario di lavoro, nel rispetto della
professionalità e delle norme contrattuali, del personale ad orario parziale con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
2 bis. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione
professionale e l'emigrazione è autorizzato ad attuare per il personale di cui al comma
1, rimasto totalmente privo di incarico, i processi di mobilità previsti dal contratto
collettivo nazionale di lavoro degli operatori della formazione professionale. La spesa
derivante è contenuta nei limiti del finanziamento decretato.
2 ter. I commi 1 e 2 del presente articolo non trovano applicazione ai lavoratori
che maturano i requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia richiesti dalla
disciplina vigente".
- La legge regionale 18 agosto 1979, n. 200, reca "Provvedimenti per le scuole
di servizio sociale".
Nota all'art. 20, comma 1:
Le strutture previste dagli artt. 17 e 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n.6, sono la
"Cabina di regia regionale" e l'"Osservatorio per l'accelerazione e la
qualificazione della spesa pubblica".
Nota all'art. 20, comma 6:
La legge regionale 8 luglio 1977, n.47, recante: "Norme in materia di bilancio e
contabilità della Regione siciliana" all'art. 4, comma 2, così dispone:
"Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio nella misura indispensabile per
lo svolgimento di attività o interventi che, sulla base della legislazione vigente ed in
conformità ai programmi della Regione, daranno luogo ad impegni di spesa nell'esercizio
cui il bilancio si riferisce".
Note all'art. 23, comma 3:
- L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, prevede l'istituzione di
commissioni uniche a livello provinciale per le politiche del lavoro.
- L'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n.68, al comma 4, istituisce presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il "Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili".
- L'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così dispone:
"1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dal l'art. 6 della presente legge, possono
stipulare con il datore di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali di cui alla presente
legge.
2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il
datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono essere convenute
vi sono anche la facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di lavoro a termine, lo
svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo,
purché l'esito negativo della prova qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. La convenzione può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino particolari
caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano ogni iniziativa utile a favorire
l'inserimento lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e
con i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, e comunque con gli organismi di cui agli artt. 17 e 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, ov ve ro con altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
realizzazione degli obiettivi della presente legge.
6. L'organismo di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.
469, come modificato all'art. 6 della presente legge, può proporre l'adozione di deroghe
ai limiti di età e di durata dei contratti di formazione-lavoro e di apprendistato, per
le quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'art. 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 lu glio 1994, n. 451. Tali deroghe devono essere
giustificate da specifici progetti di inserimento mirato.
7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa
devono:
a) indicare dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e
le modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte
degli appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale e degli
organismi di cui all'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo
inerente la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attività di sorveglianza e controllo".
- L'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così dispone:
"1. Ferme restando le disposizioni di cui agli artt. 9 e 11, gli uffici competenti
possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui all'art. 3,
con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della legge 8 novembre
1991, n. 381, e successive modificazioni, e con i disabili liberi professionisti, anche se
operanti con ditta individuale, apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
temporaneo dei disabili appartenenti alle ca tegorie di cui all'art. 1 presso le
cooperative sociali stesse, ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali i
datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse di lavoro. Tali convenzioni, non
ripetibili per lo stesso soggetto, salvo diversa valutazione del comitato tecnico di cui
al comma 2, lett. b), dell'art. 6, non possono riguardare più di un lavoratore disabile,
se il datore di lavoro occupa meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30% dei lavoratori
disabili da assumere ai sensi dell'art. 3, se il datore di lavoro occupa più di 50
dipendenti.
2. La convenzione è subordinata alla sussistenza dei seguenti re quisiti:
a) contestuale assunzione a tempo indeterminato del disabile da parte del
datore di lavoro;
b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui all'art. 3 attraverso
l'assunzione di cui alla lett. a);
c) impiego del disabile presso la cooperativa sociale ovvero presso il libero
professionista di cui al comma 1, con oneri retribu tivi, previdenziali e assistenziali a
carico di questi ultimi, per tutta la durata della convenzione, che non può eccedere i
dodici mesi, pro rogabili di ulteriori dodici mesi da parte degli uffici competenti;
d) indicazione nella convenzione dei seguenti elementi:
1) l'ammontare delle commesse che il datore di lavoro si im pegna ad affidare alla
cooperativa ovvero al libero professionista di cui al comma 1; tale ammontare non deve
essere inferiore a quello che consente alla cooperativa stessa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1 di applicare la parte normativa e retributiva dei
contratti collettivi nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri previdenziali e
assistenziali, e di svolgere le funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili;
2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi del comma 1;
3) l'indicazione del percorso formativo personalizzato.
3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni dell'art. 11, comma 7.
4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'art. 3 e con le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett.
b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, apposite convenzioni
finalizzate all'inserimento lavorativo temporaneo dei detenuti disabili".
Nota all'art. 24:
L'art. 13, comma 1, lett. c), è riportato alla nota all'art. 23, comma 3, del testo che
qui si annota.
Nota all'art. 25, comma 4:
L'art. 14, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n.68, così dispone:
"Al Fondo sono destinati gli importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dalla presente legge ed i contributi versati dai datori di lavoro
ai sensi della presente legge, nonché il contributo di fondazioni, enti di natura privata
e soggetti comunque interessati".
Nota all'art. 26:
L'art. 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n.469, è ri portato alla nota all'art.
23, comma 3, del testo che qui si annota.