1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale
al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti
amministrativi, le materie di seguito indicate:
a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni
da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina
relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da
diporto;
b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione
di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione
dai registri delle unità da diporto;
c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità
da diporto;
d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni
e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria
alle navi da diporto;
e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti
di bordo;
f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta
e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione
di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della
patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio
di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in
mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota
automatico e l'arresto dei motori;
g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese
quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio
per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano
e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione,
degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e
per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni
da diporto;
i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed
a gas di petrolio liquido;
l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione
alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante
la predetta navigazione;
m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano
le disposizioni regolamentari vigenti.
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