Art. 64 - Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.

2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

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