1. Le disposizioni del presente capo si applicano:
a) per quanto riguarda la progettazione e la costruzione, a:
1) unità da diporto, anche parzialmente completate, con scafo di
lunghezza compresa tra duevirgolacinque e ventiquattro metri;
2) moto d'acqua, come definite dall'articolo 5;
3) componenti di cui all'allegato I, quando sono immessi sul mercato comunitario
separatamente e sono destinati ad essere installati;
b) per quanto riguarda le emissioni di gas di scarico, a:
1) motori di propulsione che sono installati o specificamente destinati
ad essere installati su o in unità da diporto e moto d'acqua;
2) motori di propulsione installati su o in tali unità oggetto
di una modifica rilevante del motore;
c) per quanto riguarda le emissioni acustiche, a:
1) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo
con comando a poppa senza scarico integrato;
2) unità da diporto con motore di propulsione entrobordo o entrobordo
con comando a poppa senza scarico integrato oggetto di una trasformazione
rilevante dell'unità e successivamente immesse sul mercato comunitario
entro i cinque anni successivi alla trasformazione;
3) moto d'acqua;
4) motori fuoribordo e entrobordo con comando a poppa con scarico integrato
destinati ad essere installati su unità da diporto.
2. Le disposizioni del presente capo non si applicano a:
a) per quanto riguarda il comma 1, lettera a):
1) unità destinate unicamente alle regate, comprese le unità
a remi e le unità per l'addestramento al canottaggio, e identificate
in tal senso dal costruttore;
2) canoe e kayak, gondole e pedalò;
3) tavole a vela;
4) tavole da surf, comprese le tavole a motore;
5) originali e singole riproduzioni di unità storiche, progettate
prima dell'anno 1950, ricostruite principalmente con i materiali originali
e identificate in tale senso dal costruttore;
6) unità sperimentali, sempre che non vi sia una successiva immissione
sul mercato comunitario;
7) unità realizzate per uso personale, sempre che non vi sia una
successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo di cinque
anni;
8) unità specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio
ed a trasportare passeggeri a fini commerciali, salvo le unità
da diporto utilizzate per noleggio o per l'insegnamento della navigazione
da diporto, in particolare quelle definite nella direttiva 82/714/CEE
del Consiglio, del 4 ottobre 1982, che fissa i requisiti tecnici per le
navi della navigazione interna, indipendentemente dal numero di passeggeri;
9) sommergibili;
10) veicoli a cuscino d'aria;
11) aliscafi;
12) unità a vapore a combustione esterna, alimentate a carbone,
coke, legna, petrolio o gas;
b) per quanto riguarda il comma 1, lettera b):
1) motori di propulsione installati, o specificamente destinati ad essere
installati, su: unità destinate unicamente alle regate e identificate
in tale senso dal costruttore, unità sperimentali, sempre che non
vi sia una successiva immissione sul mercato comunitario, unità
specificamente destinate ad essere dotate di equipaggio e a trasportare
passeggeri a fini commerciali, salvo le unità da diporto utilizzate
per noleggio o per l'insegnamento della navigazione da diporto, in particolare
quelle definite nella citata direttiva 82/714/CEE, indipendentemente dal
numero di passeggeri, sommergibili, veicoli a cuscino d'aria e aliscafi;
2) originali e singole riproduzioni di motori di propulsione storici,
basati su un progetto anteriore all'anno 1950, non prodotti in serie e
montati sulle unità di cui al comma 2, lettera a), numeri 5) e
7);
3) motori di propulsione costruiti per uso personale, sempre che non vi
sia una successiva immissione sul mercato comunitario durante un periodo
di cinque anni;
c) per quanto riguarda il comma 1, lettera c), a tutte le unità
di cui alla lettera b) del presente comma, le unità costruite per
uso personale, sempre che non vi sia una successiva immissione sul mercato
comunitario durante un periodo di cinque anni.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle moto d'acqua e
alle emissioni di gas di scarico ed acustiche di cui al comma 1, a decorrere
dalla prima immissione sul mercato o messa in servizio successiva alla
data di entrata in vigore del presente codice.
4. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle unità
da diporto utilizzate per noleggio, locazione, insegnamento della navigazione
da diporto o come unità appoggio per le immersioni subacquee, purchè
immesse sul mercato per finalità di diporto.
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