1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo
e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza
superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate
EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da
diporto;
c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di
lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata
secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi,
o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo
le norme armonizzate di cui alla lettera b).
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