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D. Lgs. 5 febbraio 1997, n° 22

 

ALLEGATO E

(previsto dall’articolo 37, comma 1)

 

 

OBIETTIVI Dl RECUPERO E Dl RICICLAGGIO

entro 5 anni

 

 

 

 

Minimi

Massimi

a)

Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o come componente di energia: in peso almeno il

50 %

65 %

b)

Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno il

25 %

45 %

c)

Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in peso almeno il

15 %

25 %

 

 

ALLEGATO F

(previsto dall’articolo 43, comma 3)

 

 

REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE LA RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI

 

1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi

§       Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il consumatore.

§       Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l’impatto sull’ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.

§       Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di qualsiasi componente dell’imballaggio sia limitata al minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o interrati.

2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio

§       I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:

§       le proprietà fisiche e le caratteristiche dell’imballaggio devono consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;

§       possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;

§       osservanza dei requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l’imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto.

3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio

a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale

L’imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l’imballaggio.

b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia

I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero energetico.

c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost

I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata e il processo o l’attività di compostaggio in cui sono introdotti.

d) Imballaggi biodegradabili

I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.

 

 

 

ALLEGATO G

(previsto dall'art. 1, comma 6)

 

CATEGORIE O TIPI GENERICI Dl RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA PRODOTTI (*) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA Dl LIQUIDO, Dl SOLIDO O DI FANGO)

 

Allegato G-1

Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche elencate nell'allegato I e che consistono in:

 

1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o provenienti da altre attività mediche

2. Prodotti farmaceutici, medicinali, prodotti veterinari

3. Prodotti per la protezione del legno

4. Biocidi e prodotti fitosanitari

5. Residui di prodotti utilizzati come solventi

6. Sostanze organiche alogenate non utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti

7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri

8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio fanghi di lavorazione, ecc.)

9. Miscugli olio /acqua o idrocarburo/acqua, emulsioni

10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad esempio isolanti elettrici, ecc.)

11. Sostanze bituminose provenienti da operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di distillazione, ecc. )

12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture, lacche, vernici

13. Resine, lattici, plastificanti, colle/adesivi

14. Sostanze chimiche non identificate e/o nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di laboratorio, ecc.)

15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze esplosive

16. Prodotti di laboratori fotografici

17. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati

18. Qualunque materiale contaminato da un prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate

 

Allegato G-2

Rifiuti contenenti uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I e consistenti in:

 

19. Saponi, corpi grassi, cere di origine animale o vegetale

20. Sostanze organiche non alogenate non utilizzate come solventi

21. Sostanze inorganiche senza metalli né composti metallici

22. Scorie e/o ceneri

23. Terre, argille o sabbie, compresi i fanghi di dragaggio

24. Sali per rinvenimento non contenenti cianuri

25 Polveri metalliche

26. Materiali catalitici usati

27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o composti metallici

28. Rifiuti provenienti da trattamenti disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli previsti ai punti 29, 30 e 33

29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas

30. Fanghi provenienti dagli impianti di depurazione dell'acqua

31. Residui da decarbonatazione

32. Residui di colonne scambiatrici di ioni

33. Fanghi residuati non trattati o non utilizzabili in agricoltura

34. Residui della pulitura di cisterne e/o di materiale

35. Materiale contaminato

36. Recipienti contaminati (ad esempio: imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei costituenti elencati nell'allegato H

37. Accumulatori e pile elettriche

38. Oli vegetali

39. Oggetti provenienti da una raccolta selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

40. Qualunque altro rifiuto contenente uno qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle caratteristiche elencate nell'allegato I

 

(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.

 

 

ALLEGATO H

(previsto dall'art. 1, comma 6)

 

COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE DELL'ALLEGATO I (*)

 

Rifiuti aventi come costituenti:

C1

Berillio, composti del berillio

C2

Composti del vanadio

C3

Composti del cromo esavalente

C4

Composti del cobalto

C5

Composti del nickel

C6

Composti del rame

C7

Composti dello zinco

C8

Arsenico, composti dell'arsenico

C9

Selenio, composti del selenio

C10

Composti dell'argento

C11

Cadmio, composti del cadmio

C12

Composti dello stagno

C13

Antimonio, composti dell'antimonio

C14

Tellurio, composti del tellurio

C15

Composti del bario ad eccezione del solfato di bario

C16

Mercurio, composti del mercurio

C17

Tallio, composti del tallio

C18

Piombo, composti del piombo

C19

Solfuri inorganici

C20

Composti inorganici del fluoro, escluso il fluoruro di calcio

C21

Cianuri inorganici

C22

I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi: litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata

C23

Soluzioni acide o acidi sotto forma solida

C24

Soluzioni basiche o basi sotto forma solida

C25

Amianto (polvere e fibre)

C26

Fosforo, composti del fosforo esclusi i fosfati minerali

C27

Metallocarbonili

C28

Perossidi

C29

Clorati

C30

Perclorati

C31

Azoturi

C32

PCB e/o PCT

C33

Composti farmaceutici o veterinari

C34

Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad esempio: antiparassitari, etc.)

C35

Sostanze infettive

C36

Oli di creosoto

C37

Isocianati

C38

Cianuri organici (ad esempio: nitrili, etc.)

C39

Fenoli, composti fenolati

C40

Solventi alogenati

C41

Solventi organici, esclusi i solventi alogenati

C42

Composti organo-alogenati, escluse le sostanze polimerizzate inerenti e le altre sostanze indicate nel presente allegato

C43

Composti aromatici, composti organici policilici ed eterociclici

C44

Ammine alifatiche

C45

Ammine aromatiche

C46

Eteri

C47

Sostanze di carattere esplosivo, escluse le sostanze indicate in altri punti del presente allegato

C48

Composti organici dello zolfo

C49

Qualsiasi prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorati

C50

Qualsiasi prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorate

C51

Idrocarburi e loro composti ossigenati azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato

 

 

ALLEGATO I

(previsto dall'art. 1, comma 6)

 

 

CARATTERISTICHE Dl PERICOLO PER I RIFIUTI

 

H1

"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrombenze e di pericolo per i rifiuti

H2

"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica

H3-A

"Facilmente infiammabile": sostanze e preparati :

- liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente infiammabili) o

- che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o

- solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o

- gassosi che si infiammano con l'aria a pressione normale, o

- che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabile in quantità pericolose

H3-B

"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C

H4

"Irritante": sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria

H5

"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata

H6

"Tossico": sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche alla morte

H7

"Cancerogeno": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

H8

"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva

H9

"Infettivo": sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi

H10

"Teratogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza

H11

"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza

H12

Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico

H13

Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate

H14

"Ecotossico": sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente

Note

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del Consiglio.

2. Per quanto concerne l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno", "teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della Commissione.

Metodi di prova

I metodi di prova sono intesi a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I.

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in particolare su quelli dell'OCSE.