D. Lgs. 5 febbraio
1997, n° 22
(previsto dall’articolo 37, comma 1)
OBIETTIVI Dl RECUPERO E Dl
RICICLAGGIO
entro 5 anni
|
|
Minimi |
Massimi |
a) |
Rifiuti di imballaggi da recuperare come materia o
come componente di energia: in peso almeno il |
50 % |
65 % |
b) |
Rifiuti di imballaggi da riciclare: in peso almeno
il |
25 % |
45 % |
c) |
Ciascun materiale di imballaggio da riciclare: in
peso almeno il |
15 % |
25 % |
(previsto dall’articolo 43, comma 3)
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI
LA COMPOSIZIONE E LA RIUTILIZZABILITÀ E LA RECUPERABILITÀ (IN PARTICOLARE LA
RICICLABILITÀ) DEGLI IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e
composizione degli imballaggi
§
Gli imballaggi sono
fabbricati in modo da limitare il volume e il peso al minimo necessario per
garantire il necessario livello di sicurezza, igiene e accettabilità tanto per
il prodotto imballato quanto per il consumatore.
§
Gli imballaggi
sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da permetterne il reimpiego
o il recupero, compreso il riciclaggio, e da ridurne al minimo l’impatto
sull’ambiente se i rifiuti di imballaggio o i residui delle operazioni di
gestione dei rifiuti di imballaggio sono smaltiti.
§
Gli imballaggi
sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e
materiali pericolosi come costituenti del materiale di imballaggio o di
qualsiasi componente dell’imballaggio sia limitata al minimo con riferimento
alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o nei residui di lisciviazione
se gli imballaggi o i residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di
imballaggio sono inceneriti o interrati.
2. Requisiti per la riutilizzabilità di un
imballaggio
§
I seguenti
requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
§
le proprietà
fisiche e le caratteristiche dell’imballaggio devono consentire una serie di
spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego normalmente prevedibili;
§
possibilità di
trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai requisiti in materia di salute
e di sicurezza dei lavoratori;
§
osservanza dei
requisiti specifici per gli imballaggi recuperabili se l’imballaggio non è più
utilizzato e diventa quindi un rifiuto.
3. Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio
a) Imballaggi recuperabili
sotto forma di riciclaggio del materiale
L’imballaggio
deve essere prodotto in modo tale da consentire il riciclaggio di una
determinata percentuale in peso del materiali usati, nella fabbricazione di
prodotti commerciabili, rispettando le norme in vigore nella Comunità europea.
La determinazione di tale percentuale può variare a seconda del tipo di
materiale che costituisce l’imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili
sotto forma di recupero di energia
I
rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono avere un
valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare il recupero
energetico.
c) Imballaggi recuperabili
sotto forma di compost
I
rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere
sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta separata
e il processo o l’attività di compostaggio in cui sono introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili
I
rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da poter
subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica grazie alla
quale la maggior parte del compost risultante finisca per decomporsi in
biossido di carbonio, biomassa e acqua.
(previsto dall'art. 1, comma 6)
CATEGORIE O TIPI GENERICI Dl
RIFIUTI PERICOLOSI ELENCATI IN BASE ALLA LORO NATURA O ALL'ATTIVITÀ CHE LI HA
PRODOTTI (*) (I RIFIUTI POSSONO PRESENTARSI SOTTO FORMA Dl LIQUIDO, Dl SOLIDO O
DI FANGO)
Allegato G-1
Rifiuti che presentano una qualsiasi delle caratteristiche
elencate nell'allegato I e che consistono in:
1. Sostanze anatomiche: rifiuti di ospedali o
provenienti da altre attività mediche
2. Prodotti farmaceutici, medicinali,
prodotti veterinari
3. Prodotti per la protezione del legno
4. Biocidi e prodotti fitosanitari
5. Residui di prodotti utilizzati come
solventi
6. Sostanze organiche alogenate non
utilizzate come solventi, escluse le sostanze polimerizzate inerti
7. Sali per rinvenimento contenenti cianuri
8. Oli e sostanze oleose minerali (ad esempio
fanghi di lavorazione, ecc.)
9. Miscugli olio /acqua o idrocarburo/acqua,
emulsioni
10. Sostanze contenenti PCB e/o PCT (ad
esempio isolanti elettrici, ecc.)
11. Sostanze bituminose provenienti da
operazioni di raffinazione, distillazione o pirolisi (ad esempio residui di
distillazione, ecc. )
12. Inchiostri, coloranti, pigmenti, pitture,
lacche, vernici
13. Resine, lattici, plastificanti,
colle/adesivi
14. Sostanze chimiche non identificate e/o
nuove provenienti da attività di ricerca, di sviluppo o di insegnamento, i cui
effetti sull'uomo e/o sull'ambiente non sono noti (ad esempio rifiuti di
laboratorio, ecc.)
15. Prodotti pirotecnici e altre sostanze
esplosive
16. Prodotti di laboratori fotografici
17. Qualunque materiale contaminato da un
prodotto della famiglia dei dibenzofurani policlorurati
18. Qualunque materiale contaminato da un
prodotto della famiglia delle dibenzoparadiossine policlorurate
Allegato G-2
Rifiuti contenenti uno qualunque dei
costituenti elencati nell'allegato H, aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato I e consistenti in:
19. Saponi, corpi grassi, cere di origine
animale o vegetale
20. Sostanze organiche non alogenate non
utilizzate come solventi
21. Sostanze inorganiche senza metalli né
composti metallici
22. Scorie e/o ceneri
23. Terre, argille o sabbie, compresi i
fanghi di dragaggio
24. Sali per rinvenimento non contenenti
cianuri
25 Polveri metalliche
26. Materiali catalitici usati
27. Liquidi o fanghi contenenti metalli o
composti metallici
28. Rifiuti provenienti da trattamenti
disinquinanti (ad esempio: polveri di filtri dell'aria, ecc.) salvo quelli
previsti ai punti 29, 30 e 33
29. Fanghi provenienti dal lavaggio di gas
30. Fanghi provenienti dagli impianti di
depurazione dell'acqua
31. Residui da decarbonatazione
32. Residui di colonne scambiatrici di ioni
33. Fanghi residuati non trattati o non
utilizzabili in agricoltura
34. Residui della pulitura di cisterne e/o di
materiale
35. Materiale contaminato
36. Recipienti contaminati (ad esempio:
imballaggi, bombole di gas, ecc.) che abbiano contenuto uno o più dei
costituenti elencati nell'allegato H
37. Accumulatori e pile elettriche
38. Oli vegetali
39. Oggetti provenienti da una raccolta
selettiva di rifiuti domestici e aventi una delle caratteristiche elencate
nell'allegato I
40. Qualunque altro rifiuto contenente uno
qualunque dei costituenti elencati nell'allegato H e aventi una delle
caratteristiche elencate nell'allegato I
(*) Alcune ripetizioni rispetto alle voci
dell'allegato H sono fatte intenzionalmente.
(previsto dall'art. 1, comma 6)
COSTITUENTI CHE RENDONO PERICOLOSI
I RIFIUTI DELL'ALLEGATO G-2 QUANDO TALI RIFIUTI POSSIEDONO LE CARATTERISTICHE
DELL'ALLEGATO I (*)
Rifiuti aventi come
costituenti: |
|
C1 |
Berillio, composti del berillio |
C2 |
Composti del vanadio |
C3 |
Composti del cromo esavalente |
C4 |
Composti del cobalto |
C5 |
Composti del nickel |
C6 |
Composti del rame |
C7 |
Composti dello zinco |
C8 |
Arsenico, composti dell'arsenico |
C9 |
Selenio, composti del selenio |
C10 |
Composti dell'argento |
C11 |
Cadmio, composti del cadmio |
C12 |
Composti dello stagno |
C13 |
Antimonio, composti dell'antimonio |
C14 |
Tellurio, composti del tellurio |
C15 |
Composti del bario ad eccezione del solfato
di bario |
C16 |
Mercurio, composti del mercurio |
C17 |
Tallio, composti del tallio |
C18 |
Piombo, composti del piombo |
C19 |
Solfuri inorganici |
C20 |
Composti inorganici del fluoro, escluso il
fluoruro di calcio |
C21 |
Cianuri inorganici |
C22 |
I seguenti metalli alcalini o alcalino-terrosi:
litio, sodio, potassio, calcio, magnesio sotto forma non combinata |
C23 |
Soluzioni acide o acidi sotto forma solida |
C24 |
Soluzioni basiche o basi sotto forma solida |
C25 |
Amianto (polvere e fibre) |
C26 |
Fosforo, composti del fosforo esclusi i
fosfati minerali |
C27 |
Metallocarbonili |
C28 |
Perossidi |
C29 |
Clorati |
C30 |
Perclorati |
C31 |
Azoturi |
C32 |
PCB e/o PCT |
C33 |
Composti farmaceutici o veterinari |
C34 |
Biocidi e sostanze fitosanitarie (ad
esempio: antiparassitari, etc.) |
C35 |
Sostanze infettive |
C36 |
Oli di creosoto |
C37 |
Isocianati |
C38 |
Cianuri organici (ad esempio: nitrili,
etc.) |
C39 |
Fenoli, composti fenolati |
C40 |
Solventi alogenati |
C41 |
Solventi organici, esclusi i solventi
alogenati |
C42 |
Composti organo-alogenati, escluse le
sostanze polimerizzate inerenti e le altre sostanze indicate nel presente
allegato |
C43 |
Composti aromatici, composti organici policilici
ed eterociclici |
C44 |
Ammine alifatiche |
C45 |
Ammine aromatiche |
C46 |
Eteri |
C47 |
Sostanze di carattere esplosivo, escluse le
sostanze indicate in altri punti del presente allegato |
C48 |
Composti organici dello zolfo |
C49 |
Qualsiasi prodotto della famiglia dei
dibenzofurani policlorati |
C50 |
Qualsiasi prodotto della famiglia delle
dibenzoparadiossine policlorate |
C51 |
Idrocarburi e loro composti ossigenati
azotati e/o solforati non altrimenti indicati nel presente allegato |
(previsto dall'art. 1, comma 6)
CARATTERISTICHE Dl PERICOLO
PER I RIFIUTI
H1 |
"Esplosivo":
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono
sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrombenze e di pericolo
per i rifiuti |
H2 |
"Comburente":
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se
infiammabili, presentano una forte reazione esotermica |
H3-A |
"Facilmente
infiammabile": sostanze e preparati : |
- liquidi il cui punto di
infiammabilità è inferiore a 21 °C (compresi i liquidi estremamente
infiammabili) o |
|
- che a contatto con l'aria, a temperatura
ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o |
|
- solidi che possono facilmente
infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che
continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della
sorgente di accensione, o |
|
- gassosi che si infiammano con l'aria
a pressione normale, o |
|
- che, a contatto con l'acqua o l'aria
umida, sprigionano gas facilmente infiammabile in quantità pericolose |
|
H3-B |
"Infiammabile":
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o
superiore a 21 °C e inferiore o pari a 55 °C |
H4 |
"Irritante":
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o
ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria |
H5 |
"Nocivo":
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute di gravità limitata |
H6 |
"Tossico":
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che,
per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi
per la salute gravi, acuti o cronici e anche alla morte |
H7 |
"Cancerogeno":
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su
di essi un'azione distruttiva |
H8 |
"Corrosivo":
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su
di essi un'azione distruttiva |
H9 |
"Infettivo":
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o
ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in
altri organismi viventi |
H10 |
"Teratogeno":
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la
frequenza |
H11 |
"Mutageno":
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza |
H12 |
Sostanze
e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un
gas tossico o molto tossico |
H13 |
Sostanze
e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare in qualche modo ad un'altra
sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
caratteristiche sopra elencate |
H14 |
"Ecotossico":
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o
differiti per uno o più settori dell'ambiente |
Note
1. L'attribuzione delle
caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"),
"nocivo", "corrosivo" e "irritante" è effettuata
secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI, parte I.A e parte II.B della
direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle
sostanze pericolose, nella versione modificata dalla direttiva 79/831/CEE del
Consiglio.
2. Per quanto concerne
l'attribuzione delle caratteristiche "cancerogeno",
"teratogeno" e "mutageno" e riguardo all'attuale stato
delle conoscenze, precisazioni supplementari figurano nella guida per la classificazione
e l'etichettatura di cui all'allegato VI (parte II D) della direttiva
67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 83/467/CEE della
Commissione.
Metodi di prova
I metodi di prova sono intesi
a conferire un significato specifico alle definizioni di cui all'allegato I.
I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della
direttiva 67/548/CEE, nella versione modificata dalla direttiva 84/449/CEE
della Commissione o dalle successive direttive della Commissione che adeguano
al progresso tecnico la direttiva 67/548/CEE. Questi metodi sono basati sui
lavori e sulle raccomandazioni degli organismi internazionali competenti, in
particolare su quelli dell'OCSE.