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REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale,
della Formazione Professionale e della Emigrazione

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Domande & Risposte

 

Dichiarazione disponibilità al lavoro


·                    RIFERIMENTI LEGISLATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000 N. 181

Disposizioni per agevolare l’incontro fra di domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144.

DECRETO LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002 N. 297

Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1 lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.

CIRCOLARE N. 3/2003 – GURS N. 13 DEL 21 MARZO 2003 e Allegata Dichiarazione di Disponibilità

Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 – nuove norme in materia di collocamento e di servizi all’impiego.

  • LA DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ AL LAVORO

Cos’è:

Per essere riconosciuto come “disoccupato” e fruire dei servizi dei Centri per l’Impiego, il lavoratore deve presentare al Centro per l’Impiego territorialmente competente una dichiarazione che attesti l’eventuale attività precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Dichiarazione che i soggetti interessati debbono rendere ai sensi del DPR n. 445\2000, presentandosi, al "servizio competente per territorio (CPI).

 Guida per la compilazione della dichiarazione

     -         modello in distribuzione gratuita uffici,

-         sito internet dell'Assessorato Lavoro

      -     sito internet Italia Lavoro

-         redatta in duplice copia

-         debitamente sottoscritta dall’interessato

-         presentata personalmente corredata di fotocopia del documento d'identità al "servizio competente per territorio

N. B. copia della dichiarazione sarà restituita all'interessato, con l'indicazione della data di avvenuta presentazione, a firma del responsabile della struttura.

Il primo adempimento in ordine temporale, previsto dal decreto legislativo,  è costituito dalla dichiarazione che i soggetti interessati debbono rendere ai sensi del DPR n.445\2000 (AUTOCERTIFICAZIONE), presentandosi, entro 180 gg. dall'entrata in vigore del medesimo decreto e pertanto entro il 29 luglio 2003, al "servizio competente per territorio" (CENTRO PER L’IMPIEGO), come tale intendendosi quello nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto; dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

La dichiarazione, redatta in duplice copia sull'accluso modello, debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere presentata personalmente dallo stesso,  corredata di fotocopia del documento d'identità, al servizio competente per territorio (CENTRO PER L’IMPIEGO)

 L'interessato che produce la dichiarazione deve essere in possesso dell'età minima richiesta (15 anni ed avere assolto l’obbligo scolastico), ai sensi della vigente normativa (legge n. 977 del 1967), per lo svolgimento di attività lavorativa.

Copia della dichiarazione sarà restituita all'interessato, con l'indicazione della data di avvenuta presentazione, a firma del responsabile della struttura.

 Si rammenta,  con l'occasione, che ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto leg.vo n. 181/2000: "Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari ed i gestori di pubblici servizi lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dagli interessati",  salve le verifiche previste dalla vigente normativa.

  DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA:

 Uffici del Lavoro della Sicilia

 PORTALE REGIONALE LAVORO IN PREPARAZIONE:

 Istituzione della scheda anagrafica;

Istituzione della scheda professionale;

La scheda anagrafica e la scheda professionale costituiscono la base dei dati del Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale, ponendosi altresì quali strumenti conoscitivi indispensabili per la gestione delle nuove misure di politica del lavoro, i cui servizi devono tendere a migliorare le opportunità di lavoro, di formazione e di fruizione degli interventi preordinati dal vigente ordinamento, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti che operano nel mercato del lavoro.

 Saranno promosse opportune iniziative per attivare contestualmente talune misure di politica del lavoro ed in primo luogo i colloqui di orientamento.

 

  • RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

 MANTENIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

 Lo “stato di disoccupazione” è riconosciuto al lavoratore dal contestuale verificarsi delle seguenti tre condizioni:

1.      non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;

2.      essere immediatamente disponibile ad accettare una “congrua” proposta di lavoro;

3.      svolgere con continuità azioni di ricerca attiva del lavoro.

 

Essere immediatamente disponibile significa impegnarsi ad accettare una proposta di lavoro che abbia i seguenti requisiti minimi:

-   rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo , con durata del contratto a termine o della missione superiore  almeno a 8 mesi (4 mesi se si tratta di giovani);

definizione di giovani:

i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;

 -   sede di lavoro ubicata nel raggio di 50 chilometri o raggiungibile, dal proprio domicilio, in 60 minuti con mezzi pubblici;

-   sia professionalmente congrua, vale a dire riferita ad un profilo professionale equivalente  a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità durante l’intervista o il colloquio di orientamento svolto nel Centro per l’Impiego.

 

Svolgere con continuità azioni di ricerca attiva del lavoro significa presentarsi alle convocazioni del Centro per l’Impiego e svolgere le attività concordate nel programma individuale d’inserimento lavorativo: attività di orientamento, ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio e di altre forme di inserimento lavorativo.

 ·        I lavoratori che si trovano in alcune particolari condizioni possono limitare la loro disponibilità:

  • lavoratori stagionali interessati esclusivamente alla rioccupazione nella stessa azienda o nella stessa attività, alla successiva ripresa stagionale;
  • lavoratori che intendono occuparsi solo a part-time;
  • lavoratori disabili iscritti al collocamento obbligatorio (legge 68/99);
  • lavoratori sospesi dal lavoro per situazione di crisi aziendale temporanea, ai fini della corresponsione dell’indennità di disoccupazione, in attesa di riprendere il lavoro nella stessa impresa.

 Resta ferma la diversa disciplina stabilita, per i soggetti che partecipano ad attività socialmente utili, dall'art. 8, commi 2 e 3, del decreto leg.vo 1 dicembre 1997, n. 468);

 REQUISITI ECONOMICI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

 Si conserva lo “stato di disoccupazione” rispettando gli impegni assunti con il Centro per l’Impiego e può essere mantenuto anche lavorando, a condizione che tale attività lavorativa non produca un reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione ( pari ad un imponibile di € 8.000 annui per i rapporti di lavoro dipendente e € 4.800 annui per il lavoro autonomo, da adeguare annualmente secondo quanto stabilito a livello nazionale).

 PERDITA DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

 Con la riforma, i Centri per l’Impiego, oltre a fornire servizi qualificati per la ricerca attiva del lavoro, disporrà la perdita dello stato di disoccupazione nel caso di rifiuto  di un lavoro per il quale si era dichiarata la disponibilità.

 1 – mancata presentazione senza giustificato motivo, alla convocazione dei servizi del collocamento, nell'ambito della succitate misure di prevenzione;

 

2 - rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, o di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196 del 1997, con durata del contratto a termine, o della missione, superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dai competenti organi della Regione;

 SOSPENSIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

 Nel caso in cui si superi il reddito minimo personale escluso da imposizione, a seguito di accettazione di un’offerta di lavoro subordinato inferiore a 8 mesi per i lavoratori di età superiore a 25 anni ovvero a 4 mesi per i giovani dai 18 ai 25 anni o 29 se laureati, si ha “la sospensione dello stato di disoccupazione”.

 Una volta cessato il contratto di lavoro a termine o di lavoro temporaneo, riprende a decorrere l’anzianità di disoccupazione.

 Non si è più disoccupati nel caso di assunzione o svolgimento di un’attività autonoma, salvo i  casi sopra descritti di compatibilità col reddito minimo personale o di contratto limitato (8 o 4 mesi) nel tempo.

 MODALITA’ DI ASSUNZIONE

 a)      Per il settore pubblico, resta in vigore la normativa previdente (Art. 16 Della Legge N. 56/1987) , applicabile in Sicilia in forza dell'art. 1 della L.R. n. 12 del 1991 .

Relativamente al c.a. 2003, si procederà agli avviamenti sulla scorta delle graduatorie formulate con riferimento al 31\12\2002, in conformità alla normativa ed ai criteri vigenti a tale data.

Restano ferme le procedure di avviamento tra i presenti, secondo quanto a suo tempo deliberato dalla CRI.

 

b)      Il D.L. n. 297/2002 riconferma il principio dell'assunzione diretta, già sancito dalla legge n. 608/96, per i datori di lavoro privati, e gli enti pubblici economici, salva, per questi ultimi, l'assunzione per pubblico concorso, ove prevista dai rispettivi statuti,, ferme restando le normative speciali concernenti i lavoratori extracomunitari, i lavoratori italiani da assumere o trasferire all'estero ed i disabili.

 Viene altresì ridotto da un anno a sei mesi il limite temporale entro cui (Art. 15, comma 6, della legge n. 264/49), può farsi valere , da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, la precedenza nell'assunzione presso la medesima azienda.

 ABROGAZIONE DI NORME

 Il D.L. 297/2002:

§         ha soppresso le liste di collocamento anche speciali

eccezione fatta per le liste

à        dello spettacolo ( art. 1 D:P.R.  n. 2053 del 1963),

à        mobilità, (art. 6 legge n. 223/91)

à        disabili (art. 8 legge n. 68/99),

 

§         sono state abrogate numerose altra disposizioni in materia di collocamento connesse con il precedente sistema basato sulle liste.

§         Abrogata la legge n. 112 del 1935.

à        Conseguente venir meno del libretto di lavoro.

·        artt. 13 della legge n. 56/87

 

NORME NON ABROGATE

 Restano, in vigore le norme regionali di carattere speciale, e segnatamente quelle inerenti il collocamento dei lavoratori forestali, di cui alla L.R. n. 16 del 1996 e successive modifiche e integrazioni e, pertanto, le attribuzioni specificatamente assegnate alle commissioni provinciali da tale legge richiamate, le quali continueranno a svolgere i loro compiti, nelle more della auspicata  revisione della normativa in materia.

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