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Dichiarazione disponibilità al lavoro
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO
LEGISLATIVO 21 APRILE 2000 N. 181 Disposizioni per agevolare l’incontro fra di domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’art 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n.144.
DECRETO
LEGISLATIVO 19 DICEMBRE 2002 N. 297 Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1 lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144.
CIRCOLARE
N. 3/2003 – GURS N. 13 DEL 21 MARZO 2003 Decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 – nuove norme in materia di collocamento e di servizi all’impiego.
Cos’è: Per essere riconosciuto come “disoccupato” e fruire dei servizi dei Centri per l’Impiego, il lavoratore deve presentare al Centro per l’Impiego territorialmente competente una dichiarazione che attesti l’eventuale attività precedentemente svolta e l’immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. Dichiarazione che i soggetti interessati debbono rendere ai sensi del DPR n. 445\2000, presentandosi, al "servizio competente per territorio (CPI). - sito internet dell'Assessorato Lavoro - redatta in duplice copia - debitamente sottoscritta dall’interessato - presentata personalmente corredata di fotocopia del documento d'identità al "servizio competente per territorio N. B. copia della dichiarazione sarà restituita all'interessato, con l'indicazione della data di avvenuta presentazione, a firma del responsabile della struttura. Il primo adempimento in ordine temporale, previsto dal decreto legislativo, è costituito dalla dichiarazione che i soggetti interessati debbono rendere ai sensi del DPR n.445\2000 (AUTOCERTIFICAZIONE), presentandosi, entro 180 gg. dall'entrata in vigore del medesimo decreto e pertanto entro il 29 luglio 2003, al "servizio competente per territorio" (CENTRO PER L’IMPIEGO), come tale intendendosi quello nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del soggetto; dichiarazione attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa. La dichiarazione, redatta in duplice copia sull'accluso modello,
debitamente sottoscritta dall'interessato, dovrà essere presentata personalmente
dallo stesso, corredata di fotocopia del documento d'identità, al servizio competente
per territorio (CENTRO PER L’IMPIEGO) Copia della dichiarazione sarà restituita all'interessato, con
l'indicazione della data di avvenuta presentazione, a firma del responsabile
della struttura. Istituzione della scheda professionale; La scheda anagrafica e la scheda professionale costituiscono la base dei dati del Sistema informativo lavoro (SIL) nazionale, ponendosi altresì quali strumenti conoscitivi indispensabili per la gestione delle nuove misure di politica del lavoro, i cui servizi devono tendere a migliorare le opportunità di lavoro, di formazione e di fruizione degli interventi preordinati dal vigente ordinamento, anche attraverso il coinvolgimento attivo dei soggetti che operano nel mercato del lavoro.
1. non essere impegnato in alcuna attività lavorativa; 2. essere immediatamente disponibile ad accettare una “congrua” proposta di lavoro; 3. svolgere con continuità azioni di ricerca attiva del lavoro. Essere immediatamente disponibile significa impegnarsi ad accettare una proposta di lavoro che abbia i seguenti requisiti minimi: - rapporto di lavoro a tempo pieno, indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo , con durata del contratto a termine o della missione superiore almeno a 8 mesi (4 mesi se si tratta di giovani); definizione di giovani: i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea; - sia professionalmente congrua, vale a dire riferita ad un profilo professionale equivalente a quello per il quale il lavoratore ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità durante l’intervista o il colloquio di orientamento svolto nel Centro per l’Impiego. Svolgere con continuità azioni di ricerca attiva del lavoro significa presentarsi alle convocazioni del Centro per l’Impiego e svolgere le attività concordate nel programma individuale d’inserimento lavorativo: attività di orientamento, ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio e di altre forme di inserimento lavorativo.
2 - rifiuto, senza giustificato motivo, di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, o determinato, o di lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196 del 1997, con durata del contratto a termine, o della missione, superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dai competenti organi della Regione; Relativamente al c.a. 2003, si procederà agli avviamenti sulla scorta delle graduatorie formulate con riferimento al 31\12\2002, in conformità alla normativa ed ai criteri vigenti a tale data. Restano ferme le procedure di avviamento tra i presenti, secondo quanto a suo tempo deliberato dalla CRI.
b) Il D.L. n. 297/2002 riconferma il principio dell'assunzione diretta, già sancito dalla legge n. 608/96, per i datori di lavoro privati, e gli enti pubblici economici, salva, per questi ultimi, l'assunzione per pubblico concorso, ove prevista dai rispettivi statuti,, ferme restando le normative speciali concernenti i lavoratori extracomunitari, i lavoratori italiani da assumere o trasferire all'estero ed i disabili. Viene altresì ridotto da un anno a sei mesi il limite temporale entro cui (Art. 15, comma 6, della legge n. 264/49), può farsi valere , da parte dei lavoratori licenziati per riduzione di personale, la precedenza nell'assunzione presso la medesima azienda.
§
ha soppresso le liste di collocamento anche
speciali eccezione
fatta per le liste
à
dello spettacolo ( art. 1 D:P.R. n. 2053 del 1963),
à
mobilità, (art. 6 legge n. 223/91)
à
disabili (art. 8 legge n. 68/99),
§
sono state abrogate numerose altra disposizioni
in materia di collocamento connesse con il precedente sistema basato sulle
liste.
§
Abrogata la legge n. 112 del 1935. à Conseguente venir meno del libretto di lavoro.
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artt. 13 della legge n. 56/87 NORME NON ABROGATE
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