|
||||
DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 2000, N. 181
Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda
ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare l'articolo 45, comma 1,
lettera a), numeri 1) e 2), che, al fine di realizzare il riordino del
sistema degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali,
prescrive di procedere alla revisione dei criteri per l'accertamento dei
requisiti individuali di appartenenza dei soggetti alle diverse categorie,
allo scopo di renderli più adeguati alla valutazione ed al controllo
dell'effettiva situazione di disagio;
Visto il
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, ed in particolare l'articolo
1, comma 1, che riserva allo Stato l'esercizio di un ruolo generale di
indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche
attive del lavoro;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 febbraio 2000;
Visto il
parere della Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20
aprile 2000;
Sulla proposta
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto
individuano i soggetti potenziali destinatari delle misure di promozione
all'inserimento nel mercato del lavoro di cui all'articolo 3 e
definiscono a tal fine le condizioni di disoccupazione, dettando criteri di
indirizzo in materia anche per adeguare il sistema di incontro tra domanda e
offerta di lavoro agli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie
preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga
durata.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per:
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale sono individuati,
in riferimento ai periodi previsti dalle lettere c) d) ed e) del comma 2,
limiti massimi temporali di espletamento di eventuale attività lavorativa
compatibili con le condizioni definite dalle predette lettere e possono
altresì, al medesimo fine, essere individuati limiti reddituali.
Art. 2
Stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera f), dev'essere comprovata dalla presentazione
dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale
si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che
attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché
l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
2. In sede di prima applicazione del presente
decreto gli interessati all'accertamento della condizione di cui
all'articolo 1, comma 2, lettera f), sono tenuti a presentarsi
presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del medesimo e a rendere la dichiarazione
di cui al comma 1.
3. A far data dalla prima presentazione presso il
servizio competente decorrono i termini da prendere in considerazione ai
fini dell'assolvimento dei successivi obblighi di presentazione dal
servizio medesimo eventualmente disposti, nonché dell'accertamento della
condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d).
4. I servizi competenti sono comunque tenuti a
verificare l'effettiva persistenza della condizione di disoccupazione,
provvedendo all'identificazione dei disoccupati e degli inoccupati di
lunga durata. Nel caso di disoccupazione conseguente a cessazione di
attività diversa da quella di lavoro subordinato, essi sono altresì tenuti
a verificare la veridicità della dichiarazione dell'interessato circa
l'effettivo svolgimento dell'attività in questione e la sua cessazione. Ai
fini dell'applicazione del presente comma i servizi competenti dispongono
indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere c) e d), anche
richiedendo la collaborazione del personale delle direzioni
provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro.
5. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e
con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di
disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi, nonché in
quelli di cui al comma 1, si applica il decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
6. La durata dello stato di disoccupazione si
calcola in mesi commerciali. I periodi inferiori a giorni quindici,
all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori
a giorni quindici si computano come un mese intero.
7. Le disposizioni di cui ai
commi 1, 3 e 4 trovano applicazione fino all'emanazione, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
unificata, di norme che prevedono modalità e termini diversi degli
adempimenti previsti dalle citate disposizioni; tali norme sono emanate in
coerenza con le procedure per il collocamento ordinario dei lavoratori
previste nel regolamento di semplificazione di cui all'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112- bis, e successive
modificazioni.
Art. 3
Indirizzi generali ai servizi per
l'impiego ai fini
della prevenzione della disoccupazione di lunga durata
1. I servizi competenti, nel quadro della
programmazione regionale, al fine di favorire l'incontro fra
domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione e l'inoccupazione
di lunga durata, sottopongono i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2,
ad interviste periodiche, offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro sei mesi
dall'inizio dello stato di disoccupazione, così come accertato ai sensi
dell'articolo 2, con riguardo ai giovani ed agli adolescenti;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento
lavorativo o di formazione e/o riqualificazione professionale:
Perdita dello stato di disoccupazione
1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera f), viene meno in caso di mancato adempimento da parte
dell'interessato degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, nonché di
mancata presentazione al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3.
Qualora la mancata presentazione al servizio competente, in entrambe le
ipotesi, dipenda da comprovati impedimenti oggettivi, è ammesso un ritardo
non superiore a quindici giorni. E' fatta salva la possibilità di un
ritardo ulteriore qualora la mancata presentazione dipenda da ragioni di
salute certificate dalla struttura pubblica competente. La condizione di
cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), viene altresì meno nel
caso di mancata adesione, senza giustificato motivo valutabile dal
servizio competente, ad una proposta formulata ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettere b, e c).
2. Comporta la perdita dell'anzianità dello stato di
disoccupazione il rifiuto di un'offerta di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della legge
24 giugno 1997, n. 196, con durata del contratto a termine o,
rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a
quattro mesi, formulata dal servizio competente ed ubicata nel raggio di
cinquanta chilometri dal domicilio del lavoratore; il predetto rifiuto non
comporta, tuttavia, la perdita dell'anzianità qualora la proposta di
lavoro non sia congrua, secondo criteri determinati dalle commissioni
regionali permanenti tripartite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, alla professionalità
posseduta dall'interessato.
3. L'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo
determinato o di lavoro temporaneo formulata dal servizio competente
comporta una sospensione dell'anzianità nello stato di disoccupazione.
Detta anzianità riprende a decorrere una volta cessato il contratto di
lavoro a termine o di lavoro temporaneo. Qualora il rapporto di lavoro sia
stato di durata superiore a dodici mesi, l'anzianità nello stato di
disoccupazione riprende a decorrere con un abbattimento pari alla durata
eccedente i dodici mesi.
Art.5
Disposizioni transitorie e finali
1. In attesa della attuazione della delega di
cui all'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente la riforma degli ammortizzatori sociali e degli incentivi
all'occupazione continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti
in tema di trattamenti previdenziali in caso di disoccupazione, ivi
compresa la disciplina dell'indennità di mobilità, di cui all'articolo 7
della legge 23 luglio 1991, n. 223.
2. In sede di attuazione della delega di cui al
comma 1 sono individuati criteri e modalità di raccordo tra l'attività
svolta dai servizi competenti ai sensi del presente decreto e quella delle
strutture private autorizzate all'attività di mediazione tra domanda e
offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 aprile 2000
Visto, il Guardasigilli: Fassino
|