Diritto di accesso ai documenti amministrativi
Il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è' il diritto ad esaminare o ad
estrarre copia di atti o documenti amministrativi.
Il diritto di accesso
"costituisce principio generale dell'attività amministrativa al
fine di favorire la partecipazione e di assicurarne
l'imparzialità e la trasparenza.
Soggetti
legittimati ad esercitare il diritto d'accesso
Il diritto di accesso ai
documenti amministrativi è esercitabile nei confronti di tutti i
soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato
limitatamente alla loro attività di pubblico interesse
disciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunque
abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento
al quale è richiesto l'accesso.
Essa si esercita con
riferimento ai documenti amministrativi materialmente esistenti
al momento della presentazione della richiesta e detenuti alla
stessa data da una Pubblica Amministrazione.
La domanda di accesso
deve riferirsi a specifici documenti e non può, pertanto,
comportare la necessità di un'attività di elaborazione di dati
da parte dell'ufficio destinatario della richiesta La domanda,
inoltre, non può essere uno strumento di controllo generalizzato
dell'operato della P.A., o un mezzo per compiere un'indagine o
un controllo ispettivo, perché in tal caso è assente un diretto
collegamento con specifiche situazioni giuridicamente rilevanti.
Anche nel caso di
domande presentate da associazioni o portatori di interessi
collettivi, l'accesso può essere consentito a tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti
Tipologia di
documento amministrativo
E' considerato documento
amministrativo "ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra
specie del contenuto di atti, anche interni, detenuti da una
pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico
interesse", purchè siano utilizzati per la pratica che interessa
e che non richiedano ulteriori attività di raccolta e di
elaborazione.
A chi deve essere
presentata la richiesta di accesso
La richiesta di accesso
dovrà essere presentata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico
del Dipartimento che provvederà ad inviarla alla Struttura
dipartimentale di competenza "che ha formato il documento e che
lo detiene stabilmente".
Il diritto di accesso è
esercitabile fino a quando la Pubblica Amministrazione ha
l'obbligo di detenere il documento amministrativo per il quale
si richiede l'accesso.
Come si esercita
il diritto di accesso
Accesso informale
- Si esercita, anche mediante richiesta verbale, quando è
possibile provvedere immediatamente all'esibizione del documento
per il quale viene richiesto l'accesso o alla sua riproduzione.
L'interessato deve:
indicare gli estremi del
documento oggetto della richiesta, ovvero i dati e gli elementi
che ne consentano l'individuazione (es. data, protocollo etc.);
comprovare l'interesse
connesso all'oggetto della richiesta indicando per quale motivo
e a che titolo si chiede l'accesso;
dimostrare la propria
identità;
se è il caso, dimostrare
i propri poteri rappresentativi.
Accesso formale
- Si esercita, quando non è possibile
l'accoglimento immediato della richiesta in via informale,
tramite richiesta formale scritta.
La richiesta va
indirizzata a:
Assessorato Regionale
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale
del Lavoro
Ufficio U.R.P.
Via Imperatore Federico,
70/B Palermo
90143 PALERMO
La richiesta può essere
inoltrata via fax o per corrispondenza unitamente alla fotocopia
di un valido documento d'identità e in tal caso non occorre
alcuna autentica della firma del richiedente oppure presentata
direttamente presso l'U.R.P.
Apposita modulistica
diritto di accesso formale è disponibile presso l'U.R.P. o
direttamente scaricabile dal sito del Dipartimento alla sezione
U.R.P.
Nell'istanza il
richiedente deve:
specificare gli estremi
del documento oggetto della richiesta ovvero i dati e gli
elementi che ne consentano il reperimento (es. data, protocollo
etc.);
specificare l'interesse
connesso all'oggetto della richiesta indicando per quale motivo
e a quale titolo si richiede l'accesso;
dimostrare la propria
identità;
se legale
rappresentante, allegare alla richiesta relativa documentazione
dimostrativa;
Se inoltrata da un
delegato, allegare anche lettera di delega in carta semplice, da
cui si evinca chiaramente l'oggetto della delega, accompagnata
da fotocopia del documento d'identità di chi autorizza a
compiere le operazioni in propria vece; apposito modello è
disponibile presso l'U.R.P. o direttamente scaricabile dal sito
del Dipartimento alla sezione U.R.P.
Ai sensi dell'art. 25
della Legge 241/90 l'istanza di accesso deve sempre essere
motivata.
Quali sono i tempi
per avere una risposta
Se la richiesta si
presenta personalmente e i documenti sono disponibili,
effettuati gli accertamenti e le verifiche sull'accoglimento, il
diritto di accesso può essere esercitato immediatamente.
Negli altri casi il
diritto di accesso si conclude con atto scritto entro 30 giorni
dalla ricezione della richiesta da parte dell'Amministrazione.
Nel caso in cui la
domanda risulti incompleta o irregolare, l'Ufficio ne darà
tempestiva comunicazione al richiedente, tramite raccomandata
con ricevuta di ritorno, al fine di consentirne la relativa
integrazione o regolarizzazione.
Il termine del
procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della
nuova richiesta perfezionata.
L'esame dei documenti o
il ritiro delle copie, avviene presso l'Ufficio U.R.P., durante
l'orario di ricevimento del pubblico.
Quanto costa
esercitare il diritto di accesso
Tariffe
L'esame dei documenti è
gratuito.
Per il rilascio di copia
dei documenti richiesti, la tariffa per il costo di riproduzione
è la seguente:
* € 0,26 per il rilascio
di una o due copie;
* € 0,52 per il rilascio
di tre o quattro copie e così di seguito.
Per il rilascio di copia
autenticata, dovrà essere fornita dal richiedente 1 marca da
bollo di € 14,62 per ogni documento richiesto e comunque ogni 4
facciate.
Nel caso che
l'interessato richieda l'invio delle copie dei documenti per
corrispondenza, dovrà essere corrisposto anche il rimborso delle
relative spese di spedizione, secondo le tariffe in vigore alla
data di invio.
Modalità di
Pagamento
Il pagamento delle spese
di riproduzione di copie può essere corrisposto:
- mediante esibizione
delle corrispondenti marche da bollo;
- con relativo
versamento sul conto corrente postale n. 00302901, intestato a
"Cassiere della Regione siciliana, Gestione Unicredit S.p.A."
specificando la causale "spese di riproduzione documenti".
L'interessato dovrà provvedere al relativo
pagamento non oltre il momento dell'accesso o del ritiro delle
copie; qualora richieda che la copia dei documenti venga inviata
per corrispondenza o via fax, dovrà dimostrare l'avvenuto
pagamento prima dell'invio della copia mediante esibizione, o
anche trasmissione via fax, della ricevuta di pagamento.
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