REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE , DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E
DELL'EMIGRAZIONE
DIREZIONE LAVORO
CIRCOLARE N. 354 - GURS n.46 del 24/09/1999
GRUPPO I/L Prot. 1373/99 del 9/7/1999
OGGETTO: Art.12 decreto legislativo n. 468/97 e successive modifiche e integrazioni. Riserva del 30% dei posti nelle assunzioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87 e successive modifiche, a favore dei soggetti partecipanti ai progetti di lavori socialmente utili. Delibera C.R.I. n. 314 adottata nella seduta del 29/giugno 1999.
All'Ufficio Regionale del Lavoro
Agli Uffici Provinciali del Lavoro
LORO SEDI
e p. c . Al Coordinamento regionale delle misure di politica attiva del lavoro
S E D E
Alle OO.SS. dei Lavoratori
Alle OO.SS. dei Datori di Lavoro
SEDI REGIONALI
Ai Componenti della
Commissione Regionale per l'Impiego
SEDE
In allegato si trasmette la deliberazione in oggetto, invitandosi le
SS.LL. a darvi la massima diffusione e ad impartire alle dipendenti Sezioni le opportune
istruzioni, affinché la stessa riceva puntuale applicazione.
Al riguardo si ritiene opportuno richiamare il contenuto delle norme alla cui attuazione
la citata delibera è preordinata.
"Le disposizioni di cui al presente articolo si riferiscono ai lavoratori impegnati o che siano stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608".
"Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi Enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni".
"I lavoratori di cui all'artico 12, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 sono quelli che hanno conseguito una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro la data del 31 dicembre 1997 e quelli che, già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro la data del 31 dicembre 1997, raggiungano nel corso dell'anno 1998 una permanenza nelle attività di almeno dodici mesi mediante il completamento dei progetti medesimi".
"Fino all'attuazione della riforma degli incentivi all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente soggetti che abbiano maturato o che possono maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1°dicembre 1997, n. 468".
L'ASSESSORE
(Antonino PAPANIA)