REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE , DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’ EMIGRAZIONE

 

GRUPPO IX/DL Prot. n°..1940 DEL 22 marzo 2000

OGGETTO :NOTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE n° 5/25389/70/CFL DEL 15/2/2000 - DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA IN MATERIA DI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.

All. 1

ALL’ Ufficio Reg.le del Lavoro e della M.O.
All’Ispettorato Reg.le del Lavoro
Agli Uffici Prov.li del Lavoro e della M.O.
Agli Ispettorati Prov.li del Lavoro
e p.c. Alla Direzione Reg.le Lavoro
Alla Direzione Reg.le Formazione Professionale
Alla Agenzia Reg.le per l’Impiego e la F. P.
Al Coordinamento Reg.le delle politiche attive del lavoro
Alla Segreteria Tecnica della Commissione Regionale per l’impiego
Alla Sede INPS - Coordinamento Reg.le
Alle Organizzazioni Datoriali
Agli Ordini e Collegi professionali

LORO SEDI

Per opportuna conoscenza e norma per gli adempimenti conseguenziali di competenza si trasmette la nota ministeriale in oggetto specificata pervenuta allo scrivente in data 10 marzo 2000.

Dalla stessa si evince che " il contratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nell’osservanza dei limiti posti dalla Commissione Europea anche relativamente all’individuazione dei soggetti assumibili " che a titolo semplificativo di seguito si specificano.

" Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione sono i lavoratori svantaggiati nell’inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali :

- i giovani fino ai 25 anni di età ( limite proposto come medio europeo, benchè non

codificato), elevabile a 29 anni per i laureati ;

- i disoccupati, da intendersi come quelli che sono alla ricerca di impiego da almeno un

anno ( n.d.r. fino a 32 anni di età vedasi circ. assessoriale 11 marzo 1998 n. 311

pubblicata nella G.U.R.S. 16/5/1998 n. 25 parte I - disoccupati da almeno 12 mesi)

Non essendo richiesto l’incremento occupazionale netto, il Ministero del Lavoro ritiene che nelle predette ipotesi l’assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da dimissioni non chè da passaggio a pensionamento.

In funzione di un legittimo uso dei connessi benefici contributivi, al fine del rilascio dei nulla osta per i relativi avviamenti gli Uffici Provinciali del Lavoro e della M.O,

nel dare massima diffusione alla presente, avranno cura di avvertire le S.C.I.C.A. di competenza territoriale in ordine all’accertamento della sussistenza dei requisiti generali dell’età e dell’iscrizione nelle liste, nel rispetto delle predette condizioni di compatibilità con il diritto comunitario fissate dalla Commissione Europea con decisione dell’11 maggio 1999 .

Non appare superfluo precisare che medesima attenzione dovrà essere posta anche per i progetti di Formazione e Lavoro già approvati dalla Commissione Regionale per

l’impiego o dalla Commissione Centrale per l’Impiego, i cui contratti non sono stati ancora attivati.

La presente nota sarà inserita nel sito INTERNET ufficiale dell’Assessorato Regionale Lavoro.

L’ ASSESSORE ( ON.LE ANTONINO PAPANIA )

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