REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE , DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL EMIGRAZIONE
GRUPPO IX/DL Prot. n°..1940 DEL 22 marzo 2000
ALL Ufficio Reg.le del Lavoro e della M.O.LORO SEDI
Per opportuna conoscenza e norma per gli adempimenti conseguenziali di competenza si trasmette la nota ministeriale in oggetto specificata pervenuta allo scrivente in data 10 marzo 2000.
Dalla stessa si evince che " il contratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nellosservanza dei limiti posti dalla Commissione Europea anche relativamente allindividuazione dei soggetti assumibili " che a titolo semplificativo di seguito si specificano.
" Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione sono i lavoratori svantaggiati nellinserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali :
- i giovani fino ai 25 anni di età ( limite proposto come medio europeo, benchè non
codificato), elevabile a 29 anni per i laureati ;
- i disoccupati, da intendersi come quelli che sono alla ricerca di impiego da almeno un
anno ( n.d.r. fino a 32 anni di età vedasi circ. assessoriale 11 marzo 1998 n. 311
pubblicata nella G.U.R.S. 16/5/1998 n. 25 parte I - disoccupati da almeno 12 mesi)
Non essendo richiesto lincremento occupazionale netto, il Ministero del Lavoro ritiene che nelle predette ipotesi lassunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da dimissioni non chè da passaggio a pensionamento.
In funzione di un legittimo uso dei connessi benefici contributivi, al fine del rilascio dei nulla osta per i relativi avviamenti gli Uffici Provinciali del Lavoro e della M.O,
nel dare massima diffusione alla presente, avranno cura di avvertire le S.C.I.C.A. di competenza territoriale in ordine allaccertamento della sussistenza dei requisiti generali delletà e delliscrizione nelle liste, nel rispetto delle predette condizioni di compatibilità con il diritto comunitario fissate dalla Commissione Europea con decisione dell11 maggio 1999 .
Non appare superfluo precisare che medesima attenzione dovrà essere posta anche per i progetti di Formazione e Lavoro già approvati dalla Commissione Regionale per
limpiego o dalla Commissione Centrale per lImpiego, i cui contratti non sono stati ancora attivati.
La presente nota sarà inserita nel sito INTERNET ufficiale dellAssessorato Regionale Lavoro.
L ASSESSORE ( ON.LE ANTONINO PAPANIA )