Direzione Generale Rapporti di Lavoro

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO
DIV. V

d’intesa con

DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO

15 febbraio 2000

Prot. N. 5/25389/70/CFL

Oggetto: Decisione della Commissione Europea in materia
di contratti di formazione e lavoro.

ASSESSORATI REGIONALI DEL LAVORO

ASSESSORATI PROVINCIALI DEL LAVORO

LORO SEDI

p.c. DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO

DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO

DIREZIONE GENERALE IMPIEGO

DIREZIONE GENERALE PREVIDENZA
LORO SEDI

Come è noto, con Decisione dell’11 maggio 1999 la Commissione Europea ha verificato la presenza nel contratto di formazione e lavoro di benefici contributivi differenziati a livello territoriale, nonchè per tipologia di impresa, conclusivamente valutando che le agevolazioni concesse possono produrre l’effetto di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati membri. Contestualmente, allo scopo di fare chiarezza e superare ogni possibile contrasto con il diritto comunitario, la Commissione ha fissato, in relazione ai benefici contributivi, il quadro delle compatibilità sia per quanto concerne le ipotesi di assunzione mediante contratto di formazione e lavoro sia per quanto concerne le ipotesi di trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ex art.15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.
E’ noto altresì che avverso detta Decisione è stato proposto ricorso dal Governo italiano a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo alla rilevanza dello stesso in seno all’ordinamento giuridico lavoristico, recentemente ribadita, ancorchè nell’ambito complessivo della revisione dei contratti di lavoro subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l’occupazione siglato nello scorso anno tra Governo e Parti sociali.
In attesa dell’esito del suddetto ricorso nonchè alla luce degli effetti del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare, della messa in atto delle relative disposizioni di cui agli art. 4, lett. b), 5, 6, lett. a) b), concernenti il trasferimento alle regioni di funzioni e competenze in materia di governo del mercato del lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell’esigenza che l’istituto possa svolgere, ancorchè in via residuale, la propria funzione di misura agevolativa dell’occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità espressi dal sistema produttivo.
Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indicazioni della Commissione, nell’esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà essere posta particolare attenzione affinchè non si verifichi alcuna distorsione rispetto alle compatibilità individuate, delle quali a titolo esemplificativo si riporta qui di seguito una sintesi, pur accludendo l’estratto della Decisione di riferimento.

 

  1. Le fasce di soggetti da considerare ammissibili, anche senza necessità che con il contratto si realizzi un incremento netto di occupazione sono i lavoratori svantaggiati nell’inserimento o nel reinserimento nel mercato del lavoro, quali:
i giovani fino ai 25 anni di età (limite proposto come medio europeo, benchè non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati;
i disoccupati, da intendersi come quelli che sono alla ricerca di impiego da almeno un anno;

Non essendo richiesto l’incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle predette ipotesi l’assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da dimissioni nonchè da passaggio a pensionamento.

  1. La proroga dei benefici per un anno, prevista dall’art. 15, L.196/97, è ammissibile in presenza delle condizioni soggettive soprariportate e subordinatamente a:
la creazione netta di occupazione relativamente stabile;
la limitazione alle aree ammesse alla deroga ex art.87, par.3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

L’obbligo della creazione netta di posti di lavoro,che garantiscano un livello accettabile di stabilità, è soddisfatto a condizione che la trasformazione del rapporto determini un valore aggiunto anziché una sostituzione di dipendente nonché subordinatamente allo scomputo dalla forza lavoro occupata del personale a termine.
Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della trasformazione del rapporto di lavoro per almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro precorsi e quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nell’anno precedente.
In via conclusiva, il contratto di formazione e lavoro non risulta al momento stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nell’osservanza dei limiti posti dalla Commissione relativamente all’individuazione dei soggetti assumibili nonché in ordine all’effettività dello sviluppo durevole del tessuto economico-produttivo , tenuto soprattutto conto che a quest’ultimo obiettivo è opportuno adeguare i comportamenti in attesa della riforma normativa in materia di ammortizzatori sociali e rapporti a contenuto formativo, la cui delega ex lege n. 144/99 è in corso di differimento al 31 marzo 2001.

 

 IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
   Dr. Raffaele Morese

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