Direzione Generale Rapporti di Lavoro
DIREZIONE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO DIV. V d’intesa con DIREZIONE GENERALE PER L’IMPIEGO 15 febbraio 2000 Prot. N. 5/25389/70/CFL Oggetto: Decisione della Commissione Europea in materia |
ASSESSORATI REGIONALI DEL LAVORO ASSESSORATI PROVINCIALI DEL LAVORO LORO SEDI p.c. DIREZIONI REGIONALI DEL LAVORO DIREZIONI PROVINCIALI DEL LAVORO DIREZIONE GENERALE IMPIEGO DIREZIONE GENERALE PREVIDENZA |
Come è noto, con Decisione dell’11
maggio 1999 la Commissione Europea ha verificato la presenza nel contratto di formazione e
lavoro di benefici contributivi differenziati a livello territoriale, nonchè per
tipologia di impresa, conclusivamente valutando che le agevolazioni concesse possono
produrre l’effetto di falsare la concorrenza, incidendo sugli scambi tra Stati
membri. Contestualmente, allo scopo di fare chiarezza e superare ogni possibile contrasto
con il diritto comunitario, la Commissione ha fissato, in relazione ai benefici
contributivi, il quadro delle compatibilità sia per quanto concerne le ipotesi di
assunzione mediante contratto di formazione e lavoro sia per quanto concerne le ipotesi di
trasformazione dello stesso in contratto a tempo indeterminato ex art.15 della legge 24
giugno 1997, n. 196.
E’ noto altresì che avverso detta Decisione è stato proposto ricorso dal
Governo italiano a completa salvaguardia del contratto in parola, avuto riguardo alla
rilevanza dello stesso in seno all’ordinamento giuridico lavoristico, recentemente
ribadita, ancorchè nell’ambito complessivo della revisione dei contratti di lavoro
subordinato con finalità formativa, nel Patto per lo sviluppo e l’occupazione
siglato nello scorso anno tra Governo e Parti sociali.
In attesa dell’esito del suddetto ricorso nonchè alla luce degli effetti del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 e, in particolare, della messa in atto delle
relative disposizioni di cui agli art. 4, lett. b), 5, 6, lett. a) b), concernenti il
trasferimento alle regioni di funzioni e competenze in materia di governo del mercato del
lavoro, giova ora informare codesti Assessorati dell’esigenza che l’istituto
possa svolgere, ancorchè in via residuale, la propria funzione di misura agevolativa
dell’occupazione giovanile, in coerenza con i fabbisogni di professionalità espressi
dal sistema produttivo.
Pertanto, in ordine al perfetto adeguamento alle indicazioni della Commissione,
nell’esercizio delle nuove funzioni conferite dovrà essere posta particolare
attenzione affinchè non si verifichi alcuna distorsione rispetto alle compatibilità
individuate, delle quali a titolo esemplificativo si riporta qui di seguito una sintesi,
pur accludendo l’estratto della Decisione di riferimento.
![]() | i giovani fino ai 25 anni di età (limite proposto come medio europeo, benchè non codificato), elevabili a 29 anni per i laureati; |
![]() | i disoccupati, da intendersi come quelli che sono alla ricerca di impiego da almeno un anno; |
Non essendo richiesto l’incremento occupazionale netto, si ritiene che nelle predette ipotesi l’assunzione possa avvenire anche su posti di lavoro liberati da dimissioni nonchè da passaggio a pensionamento.
![]() | la creazione netta di occupazione relativamente stabile; |
![]() | la limitazione alle aree ammesse alla deroga ex art.87, par.3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea. |
L’obbligo della creazione netta di posti
di lavoro,che garantiscano un livello accettabile di stabilità, è soddisfatto a
condizione che la trasformazione del rapporto determini un valore aggiunto anziché una
sostituzione di dipendente nonché subordinatamente allo scomputo dalla forza lavoro
occupata del personale a termine.
Restano pertanto le condizioni, attualmente presenti, della trasformazione del
rapporto di lavoro per almeno il 60% dei contratti di formazione e lavoro precorsi e
quella del divieto di ricorso ai contratti stessi per i datori di lavoro che abbiano
effettuato licenziamenti collettivi nell’anno precedente.
In via conclusiva, il contratto di formazione e lavoro non risulta al momento
stipulabile, in funzione di un legittimo uso degli aiuti, se non nell’osservanza dei
limiti posti dalla Commissione relativamente all’individuazione dei soggetti
assumibili nonché in ordine all’effettività dello sviluppo durevole del tessuto
economico-produttivo , tenuto soprattutto conto che a quest’ultimo obiettivo è
opportuno adeguare i comportamenti in attesa della riforma normativa in materia di
ammortizzatori sociali e rapporti a contenuto formativo, la cui delega ex lege n. 144/99
è in corso di differimento al 31 marzo 2001.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO DELEGATO
Dr. Raffaele Morese