MINISTERO DEL LAVORO

UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

SPERIMENTAZIONE DI PIANI FORMATIVI AZIENDALI, SETTORIALI E TERRITORIALI
Legge 236/93, art. 9

Circolare n. 65/99


1. PREMESSA

Nel rispetto di quanto previsto dalla legge 236/93 art. 9, comma 3 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge n. 196 dei 24 giugno 1997, art. 17, in materia di promozione della formazione continua, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con la presente circolare intende avviare alcune azioni sperimentali e di sistema previste da Piani formativi di cui agli accordi sottoscritti tra GOVERNO e parti sociali il 24 settembre 1996 (Accordo per il Lavoro) e il 22 dicembre 1998 (Patto per lo sviluppo e l'occupazione).

Per Piano formativo si intende un programma organico di azioni formative concordato tra le parti sociali e rispondente ad esigenze aziendali, settoriali O territoriali.

2. RISORSE

Allo scopo di sostenere le azioni indicate in premessa sono stanziate risorse pari a lire 50.000.000.000.


3. AZIONI, DESTINATARI, PRESENTATORI E ATTUATORI, DURATA. CONTRIBUTI PUBBLICI

3.1 Azioni previste

Le azioni devono essere contenute in un elaborato tecnico-progettuale, denominato «Progetto esecutivo», in cui sono indicate misure trasversali propedeutiche all'attività formativa quali:
- analisi dei fabbisogni di professionalità;
- orientamento e bilancio di competenze;
e misure specifiche di formazione:
- aggiornarnento;
- riqualificazione;
- riconversione.

Sono altresì finanziabili misure di:
- assistenza tecnica e consulenza per l'elaborazione e per la gestione dei «Progetti esecutivi»;
- supporto alla creazione di reti territoriali di servizi tra le imprese interessate a comuni esigenze formative.

Possono essere inoltre previste misure di assistenza tecnica a supporto di progetti di particolare dimensione ed impegno, svolte da Organismi Bilaterali delle parti sociali.

3.2 Destinatari

I destinatari delle azioni formative sono i lavoratori dipendenti delle imprese, nonché i soci di cooperative, assoggettate al contributo di cui all'art. 12 della legge 160/75 così come modificata dall'art. 25 della legge 845/78.

3.3 Presentatori ed attuatori

I «Preogetti esecutivi» sono presentati e attuati da:

- Imprese e loro consorzi;
- associazioni temporanee di imprese e associazioni di scopo;
- enti di formazione.
I «Progetti esectitivi» possono essere presentati anche dagli Organismi Bilaterali Nazionali delle parti sociali.

3.4 Durata dell'azione e contributi pubblici

Le azioni nel «Progetto esecutivo» dovranno concludersi entro 12 mesi dalla
stipula della Convenzione.

Le imprese beneficiarie dei contributi pubblici si obbligano a rispettare le regole del "de minimis" in vigore, così come previsto dalla normativa comunitaria1.

Il contributo pubblico concesso per ogni singolo Progetto esecutivo noto potrà superare l'importo di lire
3.200.000.000.

Le imprese presso le quali i lavoratori devono garantire il finanziamento di almeno il 20% del costo dell'intervento formativo.

1 Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Serie C 68 del 6.3.1996 e Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee Scrie C 343 dell'11.11.1998.
La Commissione ha elaborato una disciplina in base alla quale valutare la compabilità di tali aiuti con il mercato comune. I criteri ivi contenuti mirano ad assicurare che vengano approvati solo gli "aiuti alla formazione che contribuiscano alla realizzazione di obiettivi comuni, che tali aiuti non superino il livello di incentivo necessario e che non costituiscano aiuti occulti al funzionamento". La Commissione dispone che, in assenza di investimenti specifici, ovvero diretti alla creazione di posti di lavoro, l'ammontare totale degli aiuti destinati ad ogni singolo beneficiario (singola impresa) non pu_ eccedere 100.000 ECU in tre anni (regola del "de minimis").

4. CRITERI PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il «Progetto esecutivo» deve essere accompagnato da un documento sottoscritto dal rappresentanti delle organizzazioni prornotrici del Piano formativo in cui sono motivate le scelte del progetto stesso.

Il «Progetto esecutivo» deve essere elaborato secondo lo schema di seguito indicato:

4.1. Scheda informativa di presentazione dei soggetto presentatore e/o attuatore (max 2 pagine):

4.1.1. Scheda anagtrafica:
- denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail, rappresentante legale;
- sedi organizzative, sedi formative e relative attrezzature;
- appoggio bancario;
- persona da contattare (telefono, fax, e-mail).

4.1.2 Esperienza e risorse umane:
- competenza specifica in materia di formazione continua;
- esperienze pregresse nell'ambito di attività formative finanziate da fondi pubblici nazionali (Stato, Regioni, etc.) e/o comunitari;
- numero e qualifica delle risorse professionali interne e collaboratori stabili (esclusi consulenti e collaboratori occasionali) all'organismo.

4.2. Descrizione sintetica dei progetto (max 6 pagine):

- titolo del progetto;
- obiettivi generali del progetto;
- motivazione del progetto ed analisi delle realtà aziendali/settoriali/territoriali;
- settori/comparti di riferimento;
- localizzazione dell'intervento e bacini territoriali di riferimento;
- metodologie di intervento per la realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto;
- articolazione e durata degli interventi previsti dal progetto;
- risultati attesi alla conclusione.


4.3. Dati identificativi delle imprese coinvolte nell'attività formativa:

- denominazione e ragione sociale, indirizzo, telefono, fax, e-mail Partita IVA
o Codice fìscale
- rappresentante Iegale e referente per il progetto;
- settore/comparto produttivo,
- numero di addetti dell'impresa, numero del personale in formazione e loro inquadramento contrattuale;
- quota di contributo pubblico e quota del contributo privato per singola impresa.

4.4. Struttura del progetto

4.4.1 Struttura del progetto (max 2 pagina per fase):
- obiettivi;
- misure propedeutiche;
- rnisure specifiche;
- metodologie;
- strumenti e materiali didattici, anche per la formazione a distanza;
- caratteristiche e numero dei partecipanti;
- durata dell' azione;
- localizzazione dell'azione.

4.4.2. Pianificazione temporale del progetto (max ½ pagina):
- cronogamma per fasi e/o azioni.

4.5. Altri elementi caratterizzanti il progetto (max 2 pagine):

- eventuali partnership attivate per la realizzazione dell'intervento;
- eventuali accordi con i soggetti istituzionali territorialmente rilevanti per la realizzazione dell'intervento;
- azioni di informazione e pubblicizzazione dell'intervento;
- modalità di verifica e certificazione delle competenze acquisite;
- modalità di monitoraggio del progetto e di valutazione dei risultati intermedi e finali.

4.6. Organizzazione e risorse umane che si intendono impiegare nel progetto (max 2 pagine):

Numero e profili delle risorse umane coinvolte nel progetto (distinguendo tra risorse interne e collaborazioni/consulenze esterne): direzione, coordinamento, segreteria, amministrazione, docenza per le attività seminariali, tutoraggio ed altre eventuali funzioni.

4. 7. Piano finanziario

Il piano finanziario deve essere svilupplato in base ai capitoli e voci di spesa indicati
nello schema di cui all'Alllegato n.1. Il presentatore eventualmente dovrà indicare altre voci di spesa ritenute utili per evidenziare le specifiche tipologie di attività.

Il «Progetto esecutivo» deve essere presentato al Ministero del Lavoro e della P.S in 2
esemplari, di CUI uno originale. L'ultima pagina dovrà contenere data, timbro e firma per
esteso del rappresentante legale del soggetto presentatore del progetto.

5. DOCUMENTAZIONE

Il «Progetto esecutivo» deve essere corredato da:

- domanda di richiesta di finanziamento In bollo firmata dal soggetto presentatore:
autocertificata ai sensi della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovrà altresi essere dichiarato che il medesimo progetto non è stato ammesso a contributo nell'ambito di programmi operativi regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie (si veda fac - simile in Allegato 1).
- dichiarazione delle imprese coinvolte del percorso formativo, autocertificata ai sensi
della legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni, ad assumere l'impegno
a finanziare almeno il 20% dell'intervento formativo;
- piano finanziario elaborato secondo l'Allegato 2;
- docurnentazione relativamente ai soggetti attuatori:

1. per i consorzi e i raggruppamenti temporanei di imprese: certificato della competente C.C.I.A.A., di data non anteriore a sei mesi dalla data di scadenza della presentazione della domanda; per i raggruppamenti temporanei di imprese o di scopo in via di costituzione, ogni organismo facente parte del costituendo raggruppamento dovrà presentare, se impresa, il certificato di iscrizione al C.C.I.A.A. ovvero lo Statuto e l'atto costitutivo qualora si tratti di organismo diverso dall'impresa;

2. per gli enti di formazione, di orientamento e per gli organismi bilaterali:
statuto e atto costitutivo.

Relativamente ai «Progetti esecutivi» in cui sono individuati come soggetti presentatori e attuatori raggruppamenti temporanei di imprese in via di costituzione, alla domanda dovrà essere altresì allegata dichiarazione, da parte di ogni impresa, relativa all'impegno a formalizzare iI raggruppamento entro trenta giorni dalla pubblicazione, sulla Gazzetta ufficiale, dell'elenco dei progetti finanziati. In tale dichiarazione dovrà essere indicata l' impresa capogruppo.

Alla domanda potranno, inoltre, essere allegate eventuali studi di settore e analisi sui fabbisogni formativi delle irnprese o dei lavoratori che giustifichino la proposta dell'intervento formativo.

6. PROCEDURE DI SELEZIONE

Il Ministero del Lavoro e della PS, attraverso un Comitato di valutazione composto da esperti indipendenti e da rappresentanti delle Regioni, procede alla selezione dei «Progetti esecutivi» sulla base dei seguenti criteri:

1 . rispondenza alle finalità indicate e alle procedure previste nella presente Circolare;

2. esperienza/competenza/risorse organizzative del soggetto presentatore e attuatore, con particolare riferimento al settore e alla tipologia dell'azione proposta;

3. istituzione di partnership e definizione di accordi con le autorità istituzionali competenti o altri attori in funzione della realizzazione degli obiettivi previsti;

4. motivazioni dei progetto e analisi delle realtà aziendali, settoriali, territoriali. nonché indagini sui bisogni di sviluppo delle competenze e sui bisogni di formazione che ci si propone di sviluppare nel quadro dei progetto;

5. qualità della progettazione: chiarezza degli obiettivi, completezza dell'articolazione del progetto e del percorso formativo, localizzazione dell'intervento in aree di crisi o di sviluppo, validità delle metodologie previste, modalità di valutazione e certificazione;

6, "cantierabilità" delle azioni previste;

7. trasferibilità dei risultati ottenuti (prodotti o modelli di intervento) in una logica di sistema;

8. coerenza del piano finanziario rispetto alla proposta progettuale, analiticità del piano finanziario, rapporti fra costi e risultati previsti.

7. OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

I soggetti attuatori devono attenersi aI criteri di trasparenza e certificazione formativa, in CONFORMITà con quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 12 marzo 1996, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1996, n. 81.

Gli obblighi dei soggetti attuatori sono precisati in apposita Convenzione.

Ogni soggetto deve far pervenire la documentazione richiesta per la stipula della Convenzione, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di approvazione del progetto.

Le attività devono aver inizio entro 30 giorni dalla firma della convenzione sopra richiamata, pena la revoca del contribuito.

8. PROMOZIONE E MONITORAGGIO

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale assicura la promozione il monitoraggio e la valutazione ex post delle azioni sperimentali, avvalendosi del Comitato di Indirizzo della legge 236 di cui al decreto direttoriale n. 418 del 10 novembre 1997 e della strumentazione attivata a seguito della Circolare del MLPS n. 174/96.
L'ISFOL fomirà assistenza tecnica in tutte le fasi di realizzazione dei «Progetti esecutivi»

9. MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di richiesta di finanziamento, in bollo, con allegato il «Progetto esecutivo» e il piano finanziario, accompagnate dai documenti di cui al punto 5 e da altri, eventuali allegati, devono pervenire in busta chiusa, in originale e copia, al Ministero del Lavoro UCOFPL, Divisione V, Vicolo d' Aste, 12 - 00159 Roma, entro il 10 novembre 1999.

Sulla busta deve essere indicato in calce a destra «Progetto esecutivo» - Sperimentazione di piani formativi settoriali e territoriali. Legge 236/93, articolo 9. Non fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano può essere effettuata entro le ore 14,00 del giorno sopraindicato.

Le domande pervenute successivamente al termine suddetto sono dichiarate inammissibili.

 

Roma,
5 Agosto 1999

IL DIRIGENTE GENERALE

ANNALISA VITTORE

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