POLITICHE PER L'IMPIEGO: Part-Time

Il part-time viene espressamente disciplinato dalla legge 863/84, ma soltanto con il Dlgs 29/93 si inserisce a pieno titolo tra le diverse tipologie di rapporto del settore pubblico.

Il personale da utilizzare part-time viene reclutato con le modalità e le procedure previste dalla legge: concorso; selezione; avviamento mediante collocamento e avviamento obbligatorio (art.36, comma 1 Dlgs 29/93; art.1 dpr 478/94).

Tutte le amministrazioni possono costituire rapporti di lavoro part-time attraverso l'assunzione o la trasformazione del rapporto a tempo pieno a seguito di richiesta dei dipendenti.

Tale possibilità ha il limite del 20% dell'organico complessivo di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale.

Non può essere costituito per profili professionali che comportino funzioni ispettive di direzione o di coordinamento di struttura, oppure l'obbligo della resa del conto giudiziale.

L'individuazione di questi profili è affidata all'amministrazione che deve informare le OO.SS.

Orario

Il tempo parziale può essere realizzato:

a) mediante prestazione ridotta in tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale);

b) mediante prestazione in alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale.

Sono escluse le riduzioni di orario e le prestazioni a titolo di straordinario.

E' possibile effettuare altre prestazioni di lavoro, previa motivata autorizzazione dell'amministrazione.

La retribuzione è dovuta in proporzione all'orario; per i lavoratori a part-time verticali il trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.

Il diritto alle ferie è uguale a quello previsto per il lavoro a tempo pieno; i lavoratori che effettuano il part-time verticale hanno diritto a un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro che vengono prestate nell'anno.

Trasformazione del rapporto

Trascorsi due anni dall'assunzione i lavoratori possono chiedere la trasformazione del contratto di lavoro part-time a tempo pieno e viceversa, presentando la domanda entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza.

Ai fini della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, costituiscono titoli di precedenza:

a) essere portatori di handicap oppure di invalidità riconosciuta ex legge 482/68;
b) carichi familiari;
c) età superiore ai sessanta anni;
d) motivate esigenze di studio.

Gli effetti della trasformazione cominceranno a decorrere dall'anno successivo a quello dell'accoglimento della richiesta.

Anche i rapporti di lavoro a tempo determinato possono essere stipulati con riduzione dell'orario di lavoro.

Le nuove disposizioni (L.196/97) mirano ad incentivare l'utilizzazione soprattutto come strumento di ingresso o di reingresso nel mondo del lavoro, ma anche in relazione a particolari attività o imprese.

La legge prevede consistenti incentivi, riduzione aliquote contributive, con particolare riguardo ai casi in cui il ricorso all'orario ridotto sia finalizzato a permettere nuove assunzioni oppure ad affrontare situazioni di eccedenza di personale.

Con decreto del Mdl dovrà esere stabilita una ulteriore riduzione rispetto alle ipotesi (fino a 24 ore ; oltre 24 e fino a 32 ore; oltre 36 e fino a 40 ore) già esaminate, nei seguenti casi:

  1. contratti part-time stipulati in aree territoriali ad elevata disoccupazione, di cui all'obbiettivo 1 del regolamento CEE 2081/93, quando tali contratti servano ad incrementare gli organici esistenti e siano conclusi con giovani inoccupati di età compresa tra i 18 e i 25 anni;

  2. trasformazioni in contratti a tempo parziale dei contratti a tempo pieno dei lavoratori prossimi al pensionamento, purchè il datore di lavoro assuma, a part-time e per un orario di lavoro almeno pari a quello ridotto ai lavoratori suddetti, giovani inoccupati o disoccupati di età inferiore a 32 anni;

  3. contratti di lavoro a part-time stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività. La disposizione è volta a favorire le donne che, per motivi familiari o altro, abbiano dovuto abbandonare il posto di lavoro e desiderino riprendere l'attività lavorativa;

  4. contratti part-time stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;

  5. in più, sono previsti incentivi diretti a premiare le imprese che abbiano attuato provvedimenti volti al risparmio energetico e all'uso di energie ai sensi della legge n° 10 del 1991.

Queste imprese possono stipulare contratti di lavoro part-time usufruendo della riduzione contributiva senza nessun altro vincolo relativo all'età del lavoratore e all’attività da svolgere.

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