POLITICHE PER L'IMPIEGO: Lavori Socialmente Utili

Con i L.S.U. è stata offerta, ad alcune categorie di disoccupati, una possibilità di lavoro a termine allo scopo primario di porre le basi per un futuro inserimento nel circuito occupazionale.

Questa tipologia di lavoratori, presente già in Italia dal 1981 per impegnare soggetti posti in Cassa Integrazione Guadagni Straordinari, è stata oggetto, nei vari anni, di ampie discussioni e di leggi che riguardavano la modifica della struttura,dell’organizzazione e delle fasce di mercato da interessare.

La Legge n.451 del 1994 era risultata fallimentare nel tentativo di disciplinare in modo più organico l’istituto dei Lavori Socialmente Utili.

Soltanto la Legge 608 del 1996 aveva consentito di decentrare in ambito locale le procedure di approvazione e finanziamento dei progetti realizzabili anche in settori in cui l’attività non mantenesse soltanto il carattere della straordinarietà, ma tendesse a migliorare la qualità dei servizi.

Il Decreto Legislativo n.468 dell’1/12/97 ha introdotto importanti novità legate all’evoluzione dell’obiettivo primario, che si trasforma da assistenzialismo a strumento per la creazione di nuova occupazione (in Sicilia la materia è altresì disciplinata dalla Legge n.3 del 23/1/98 e dalla circolare assessoriale n.303 del 23/3/98)

Vengono individuate quattro tipologie di lavori:

•lavori di pubblica utilità finalizzati ad una futura attività imprenditoriale (di durata pari a dodici mesi prorogabili al massimo per due periodi di sei mesi);

•lavori socialmente utili inseriti in progetti di formazione volti alla crescita professionale in settori innovativi (di durata massima di dodici mesi);

•lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti straordinari della durata di sei mesi (rinnovabili per altri sei);

•prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori che usufruiscono di trattamenti previdenziali per il periodo di fruizione degli stessi.

Benchè in Sicilia le iniziative presentate con un progetto imprenditoriale, possono essere attuate nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori, nel territorio nazionale esse possono essere attuate solamente nell'ambito dei seguenti settori:

•cura della persona (assistenza all'infanzia, all'adolescenza, tossicodipendenti, handicap, anziani, emarginati, ecc.);

•cura dell'ambiente, del territorio e della natura (raccolta differenziata, gestione delle discariche, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, ecc.);

•sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura (miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, agriturismo, ecc.);

•recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali (conservazione e riqualificazione degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri delle città e centri minori, interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio culturale, miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo, ecc.).

I soggetti impegnati in progetti di L.S.U. appartengono a fasce deboli del mercato del lavoro ed in particolare:

•iscritti nelle liste di mobilità;

•cassintegrati;

•appartenenti a categorie individuate con delibera delle Commissioni Regionali per l'Impiego;

•persone che rientrano nei gruppi individuati nell'ambito di crisi aziendali, di settore o di area, oppure nell'ambito di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione di particolare rilevanza;

•disoccupati di lungo periodo.

I soggetti promotori dei progetti possono essere: le Amministrazioni Pubbliche (di cui al Decreto Legislativo 29/93), gli Enti pubblici economici, le società a totale o a prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali , gli Enti Pubblici di ricerca nonché in Sicilia i soggetti previsti dal Decreto assessoriale del 3/7/98.

Inoltre le attività progettuali devono essere realizzate nelle condizioni e nei tempi previsti; in caso contrario gli Enti saranno tenuti al rimborso delle somme erogate dall’Inps ai lavoratori impegnati nei progetti.

Il Decreto Legislativo 468 dell’1/12/97 prevede all’art.12 la disciplina transitoria che si applica nei confronti dei lavoratori impegnati per 12 mesi alla data del 31/12/97 in progetti approvati ai sensi del decreto legge 510/96 convertito con modificazioni dalla Legge 608/96.

Tale disciplina prevede le seguenti misure:

"•Prestito d'onore. Si punta all'avvio di attività autonome, offrendo anche a questi lavoratori la possibilità di accedere al prestito d'onore per l'avvio di un'attività di lavoro autonomo. In considerazione della loro particolare situazione, i lavoratori che vengono ammessi al programma possono partecipare alle attività formative previste dalla normativa sul prestito d'onore continuando a svolgere, in misura ridotta, le attività di lavoro socialmente utile nei progetti nei quali sono impegnati. Nel caso in cui lo svolgimento dell'attività socialmente utile non sia compatibile con la partecipazione ai corsi, il lavoratore è esonerato dal rendere la prestazione lavorativa pur continuando a percepire il relativo sussidio.

•Incentivi all'avvio di attività di lavoro autonomo. Sempre al fine di favorire iniziative di lavoro indipendente, il decreto dispone che i lavoratori che rinuncino a partecipare al progetto di LSU nel quale sono coinvolti, possono ottenere il 50% del sussidio cui avrebbero diritto per avviare una attività di lavoro autonomo. Se tale rinunzia è effettuata entro il 1998, la percentuale di sussidio ottenibile, anche in un'unica soluzione, è elevata al 100%. I lavoratori che decidono di intraprendere un'attività di lavoro autonomo con la costituzione di società miste, anche in forma cooperativa, sempre entro il 1998, possono usufruire di un contributo a fondo perduto pari a 20 milioni per l'avvio dell'attività.

•Incentivi alle imprese che assumono a tempo pieno e indeterminato. Accanto a forme di incentivazione per il lavoro autonomo ci sono misure per favorire l'assunzione di questi lavoratori con formule di lavoro dipendente. Sono infatti previste incentivazioni per l'assunzione presso datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le cooperative convenzionate, costituite da un "premio" di 18 milioni annui per ogni lavoratore assunto a tempo pieno e indeterminato. Il premio può essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione part-time sempre a tempo indeterminato.

•Incentivi all'assunzione presso imprese "obbligate". Un ulteriore incentivo è previsto per i datori di lavoro con più di 10 dipendenti tenuti, all'assunzione del 12% del personale tra i lavoratori individuati dall'art. 25 L. 223 (iscritti nelle liste di collocamento da più di due anni, iscritti alle liste di mobilità e residenti nelle aree con forti squilibri occupazionali individuate dalla CRI), con il riconoscimento della facoltà di assolvere a tale obbligo assumendo detta percentuale di lavoratori anziché dalle predette categorie, dalle liste di lavoratori socialmente utili;

•Realizzazione di opere pubbliche. Anche nell'ambito dell'attività contrattuale della PA per la realizzazione di opere pubbliche, si cerca di promuovere l'impiego dei lavoratori socialmente utili. Sino al 31 dicembre 1999, infatti, le amministrazioni commissionarie di pubblici appalti possono inserire nei capitolati d'appalto una riserva minima obbligatoria, che oscilla tra un minimo del 5 ed un massimo del 10% del numero medio delle giornate lavorative, per l'assunzione nominativa dei lavoratori socialmente utili in possesso delle qualifiche professionali richieste.

•Lavoro interinale. Si deroga, ma solo per questi lavoratori, alle limitazioni fissate in materia di contratti di lavoro interinale per quanto riguarda le qualifiche di esiguo contenuto professionale. Questi lavoratori, infatti, possono essere avviati con contratto temporaneo dalle Agenzie di lavoro interinale le quali, per ogni lavoratore collocato a tempo usufruiscono di un incentivo pari a 3 milioni annui (proporzionalmente ridotto in funzione dell'effettivo periodo lavorato). Inoltre, in caso di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'impresa utilizzatrice, a quest'ultima spetta il premio di 18 milioni.

•Prepensionamenti. Infine, ai lavoratori cui manchino meno di cinque anni al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di anzianità o vecchiaia viene offerta l'opportunità di essere collocati immediatamente in pensione venendo contemporaneamente ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante, in parte sostenuta con un contributo a fondo perduto. In tale periodo e fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti, i lavoratori beneficeranno di un trattamento pensionistico ridotto, commisurato alla effettiva anzianità contributiva" (Vedi "Guida ai nuovi strumenti per il lavoro" – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in collaborazione con TIM e Il Sole 24 ore)

In Sicilia la Commissione Reg.le per l’Impiego ha definito l’ambito del suddetto regime transitorio deliberando che:

  1. gli Enti promotori prevedono espressamente un programma finalizzato alla graduale e complessiva fuoriuscita dall’area dei L.S.U. dei predetti lavoratori;
  2. l’individuazione di tali lavoratori viene fatta includendo i lavoratori che abbiano conseguito la permanenza nei L.S.U. di almeno 12 mesi in epoca antecedente al 31/12/97; i lavoratori che raggiungano il limite di permanenza di 12 mesi attraverso progetti avviati prima del 31/12/97;

La circolare assessoriale n.357 del 3 settembre 1999, nel fornire indicazioni in materia, alla luce della recente produzione normativa ( v. L.144/99; L.reg. sic. 18/99 ), chiarisce che possono essere approvati o prorogati solo progetti di lavori socialmente utili, che prevedano l’esclusiva partecipazione dei soggetti destinatari della disciplina transitoria ( v. sopra), oggi applicabile anche ai soggetti che possano maturare 12 mesi di permanenza in attività progettuali di lavori socialmente utili nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999.

Questi ultimi per accedere ai benefici della disciplina transitoria dovranno produrre un’autocertificazione, ai sensi della L.15/68, relativa alla partecipazione in progetti regolarmente approvati, per una permanenza di complessivi mesi 12.

Detti lavoratori saranno inseriti d’ufficio nelle liste di mobilità, senza approvazione da parte della Commissione regionale per l’impiego.

La disciplina transitoria si applica oltre che ai lavoratori che percepiscono sussidio o assegno di LSU, anche ai lavoratori che percepiscono trattamenti previdenziali, quali CIGS o mobilità e che, già utilizzati in progetti di lavori socialmente utili di tipo a); b) e c) del decreto legislativo 468/97 ( v. sopra), possano maturare in detti progetti una permanenza di 12 mesi nel periodo 1 gennaio 1998 – 31 dicembre 1999.

Nel computo dei 12 mesi vanno ricompresi:

I periodi di assenza o di mancata assegnazione per assolvimento degli obblighi di leva, per malattia, per maternità e per l'espletamento di funzioni pubbliche elettive;
Il periodo che va dall’approvazione del progetto cui i soggetti sono assegnati al 31 dicembre 1999.

Ai soggetti destinatari della disciplina transitoria è riservata una quota del 30% nelle assunzioni da effettuarsi mediante avviamenti a selezione, ai sensi dell’art 16 della legge n.56/87.

L’assegno da corrispondere ai soggetti impegnati in lavori socialmente utili è pari a £. 850.000.

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