POLITICHE PER L'IMPIEGO: Lavori di Pubblica Utilità
I lavori di pubblica utilità previsti dal D.Lgvo 468/97, hanno fatto la loro prima comparsa, quale strumento di politica attiva del lavoro, con la Legge n.196 del 24 giugno 1997 (Treu). Lalto tasso di disoccupazione nel Mezzogiorno ha spinto infatti, il Parlamento a varare con la Legge 196, il Piano Straordinario per il Mezzogiorno, individuando due strumenti: Lavori di Pubblica Utilità e Borse Lavoro.
I Lavori di Pubblica Utilità, per quanto come tipologia molto simili ai Lavori Socialmente Utili, si distinguono da questi per la formulazione; per essi infatti, è prevista la presentazione di un piano di impresa, descrittivo dellattività che si intende svolgere dopo la conclusione del progetto stesso.
Questa nuova formula ha permesso di andare oltre ogni mero assistenzialismo, in quanto i soggetti promotori devono individuare servizi idonei alla prosecuzione dellattività oltre il termine di durata del progetto.
A verifica di ciò il Decreto Legislativo n.280 del 7/8/97 e il Decreto legislativo 468/97 prevedono che i progetti devono essere corredati da dichiarazione scritta, attestante la sussistenza dei presupposti tecnicamente fondati dell'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, rilasciata da una delle Agenzie di promozione di lavoro e d'impresa,.
Va precisato inoltre, che proprio per questo carattere innovativo il Governo con il Decreto Legislativo n.468 dell1/12/97 ha puntualizzato limportanza dei Progetti di Pubblica Utilità, tramite i quali può essere permessa la fuoriscita dei lavoratori impegnati in Progetti di L.S.U. con iniziative di tipo imprenditoriale.
I soggetti promotori dei progetti possono essere: le Amministrazioni Pubbliche (di cui al Decreto Legislativo 29/93), gli Enti pubblici economici, le società a totale o a prevalente partecipazione pubblica, le cooperative sociali, di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 e loro consorzi, nonché altri soggetti individuati con Decreto del Ministero lavoro e in Sicilia dal Decreto assessoriale n.749 del 3 luglio 1998.
Lart. 2, comma 6, del Dlgs 468/87 prevede, inoltre, che le Amministrazioni Pubbliche e gli Enti Pubblici Economici, in qualità di soggetti promotori dei progetti di l.s.u., devono stipulare convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa (società miste; cooperative), affidando agli stessi la gestione dei progetti di pubblica utilità, sin dallottavo mese dallinizio del progetto; ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato .
Benchè in Sicilia le iniziative presentate con un progetto imprenditoriale, possono essere attuate nell'ambito di tutti i settori istituzionali dei soggetti attuatori, nel territorio nazionale esse possono essere attuate solamente nell'ambito dei seguenti settori:
cura della persona (assistenza all'infanzia, all'adolescenza, tossicodipendenti, handicap, anziani, emarginati, ecc.);
cura dell'ambiente, del territorio e della natura (raccolta differenziata, gestione delle discariche, tutela delle aree protette e dei parchi naturali, ecc.);
sviluppo rurale, montano e dell'acquacoltura (miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, modernizzazione dell'agricoltura, silvicoltura, agriturismo, ecc.);
recupero e riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali (conservazione e riqualificazione degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri delle città e centri minori, interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio culturale, miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo, ecc.).
I soggetti da impegnare in progetti di Lavori di P.U. devono appartenere a particolari fasce del mercato del lavoro ed in particolare:
inoccupati o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste di collocamento
iscritti nelle liste di mobilità;
cassintegrati;
appartenenti a categorie individuate con delibera delle Commissioni Regionali per l'Impiego;
persone che rientrano nei gruppi individuati nell'ambito di crisi aziendali, di settore o di area, oppure nell'ambito di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione di particolare rilevanza;
persone detenute per le quali sia prevista lammissione al lavoro esterno.
I soggetti aventi i requisiti previsti sono avviati, su base volontaria, a cura delle sezioni circoscrizionali, secondo i criteri di cui all'art. 16 della L. 56/87.
In Sicilia i criteri per lavviamento sono determinati dalla Commissione Regionale per lImpiego.