POLITICHE PER L'IMPIEGO: Lavoro Interinale

Il lavoro temporenaeo, introdotto dalla legge 196/97, è una particolare forma di lavoro fondato sul rapporto fra tre soggetti: l'impresa utilizzatrice; l'impresa fornitrice ed il lavoratore.

Il lavoratore viene assunto dall'impresa fornitrice, ma presta la propria attività, per un periodo di tempo determinato, presso l'impresa utilizzatrice.

L'impresa fornitrice può assumere il lavoratore con contratto a tempo determinato (per la durata della missione); o a tempo indeterminato. In tale caso al lavoratore spetterà una indennità di disponibilità per le giornate in cui, pur restando a disposizione, non è stato utilizzato.

Si può ricorrere al lavoro interinale quando ciò è previsto da CCNL o vi sia la necessità di manodopera da utilizzare temporaneamente in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali o per sostituire lavoratori assenti.

A difesa dei diritti dei lavoratori è vietata la fornitura di lavoro temporaneo per le figure di basso profilo professionale; è vietato l’utilizzo di lavoratori interinali in sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o di lavoratori con la medesima qualifica professionale licenziati nei dodici mesi precedenti.

La stessa legge Treu stabilisce che in alcuni settori produttivi, quale l’agricoltura, il lavoro interinale sia introdotto in via sperimentale.

Con il DPR 382/97 il Ministero del Lavoro ha dettato le modalità per la presentazione della domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività delle imprese fornitrici; in ambito nazionale le imprese autorizzate dal Ministero del lavoro sono attualmente 30 ed hanno l’obbligo di avere una sede in almeno quattro regioni.

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