POLITICHE PER L'IMPIEGO: Lavoro a Tempo Determinato
In genere il rapporto di lavoro subordinato è a tempo indeterminato, tuttavia la legge riconosce, con limitazioni, la possibilità di stipulare contratti a termine, ossia con clausola di durata.
Si può ricorrere a tale contratto in situazioni occasionali e strordinarie come:
![]() | Le attività stagionali; |
![]() | Le ipotesi di sostituzione di lavoratori assenti, ad es.. per ferie o malattia ecc ; |
Il decreto legislativo 3 dicembre 1977 n.876 prevede l'assunzione con contratti a termine per far fronte alle punte stagionali di attività, mentre il decreto legislativo 1 ottobre 1996 n.511 ha allargato anche alle società di servizi o agli studi professionali la possibilità di assumere con contratto a termine personale laureato o qualificato, per lo svolgimento di mansioni professionali.
In questa categoria rientrano anche quelli stipulati dai dirigenti amministrativi e tecnici.
Il decreto legislativo 511/96, inoltre, prevede la facoltà di stipulare contratti a termine a favore dei disoccupati da più di due anni e dei lavoratori residenti in aree svantaggiate. Inoltre è facoltà dei contratti collettivi individuare altre ipotesi di contratto a termine, stabilendo altresì che il personale reclutato a termine non possa eccedere il 10% del totale dell'organico. Ma questa disposizione non si applica per i giovani al di sotto dei 29 anni.
Il contratto a tempo determinato è visto con sfavore dal legislatore, nel caso in cui tale utilizzo si verifiche con una pubblica amministrazione.
L'art.36 del Dlgs 29/93 vieta la possibilità di concludere contratti a tempo determinato per periodi superiori a tre mesi.
Le eccezioni riguardano i settori della scuola, della amministrazione giudiziaria, delle forze di polizia, delle agenzie per l'impiego, nonchè del personale civile necessario per la formazione di quello militare e per gli accertamenti sanitari della leva.
Una ulteriore ecezione attiene a specifiche collaborazioni professionali (art. 7 comma 6 Dlgs 29/93).
Tale disposizione autorizza il conferimento di incarico individuale a esperti di comprovata competenza, previa determinazione della durata, del luogo, dell'oggetto e del compenso della collaborazione qualora si presentassero esigenze tali da non poter essere soddisfatti dal personale in servizio.
Il personale da assumere con contratti a termine viene reclutato secondo le medesime modalità previste dall'art. 36 Dlgs 29/93 (selezione); l'assunzione può avvenire con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale.
Le amministrazioni possono stipulare contratti a termine nei seguenti casi:
Nei casi sub a e b il contratto di lavoro deve indicare il nominativo del dipendente sostituito; con il rientro in servizio di quest'ultimo il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza diritto al preavviso alla scadenza del contratto individuale o prima di tale data.
Il personale assunto a tempo determinato ha diritto al trattamento economico e alle ferie in misura proporzionale al servizio prestato; possono essere concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di dieci giorni, salvo in caso di matrimonio (15 gg.) °1
La L.196/97 ha introdotto innovazioni nella disciplina sanzionativa del contratto a termine.
In base alla disciplina previgente la prosecuzione del rapporto di lavoro oltre la scadenza comportava la trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la nuova disciplina invece, prevede un margine di tempo entro il quale il rapporto può proseguire oltre la scadenza senza incorrere nelle trasformazioni a tempo indeterminato, tale margine è fissato in 20 e 30 giorni a seconda che il contratto a termine sia stato stipulato inizialmente per un periodo rispettivamente inferiore o superiore ai 6 mesi.
In questo modo il datore di lavoro può utilizzare il contratto a termine in modo più flessibile e con più sicurezza.
Al lavoratore, per tutto il periodo della prosecuzione è attribuita una maggiorazione delle retribuzioni pari al 20% fino al 10° giorno successivo alla scadenza iniziale e al 40% per ogni giorno ulteriore.
La trasformazione del contratto a tempo inderminato avviene solo nell'ipotesi di superamento di detto margine.
Se il lavoratore viene riassunto a termine entro 10 e 20 giorni dalla scadenza di un precedente contratto a termine, di durata respettivamente inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto deve consolidarsi a tempo indeterminato.
La L. 230/62 prevedeva invece, per la medesime ipotesi, che il rapporto di lavoro fosse convertito fin dalla data di conclusione del primo contratto.
Tale soluzione permane nel caso di assunzione a termine per almeno 2 volte dopo il contratto.