POLITICHE PER L'IMPIEGO: Job Sharing

Nell’ambito della flessibilità dell’orario di lavoro si colloca il c.d. "lavoro a coppia" o Job Sharing, che, nato negli Stati Uniti alla fine degli anni Sessanta, si è oggi affermato in alcuni Paesi Europei.

In Italia, pur mancando una specifica regolamentazione legislativa, il Ministero del Lavoro con la circolare n.43/98 ha fornito indicazioni per l’applicazione di questa particolare tipologia contrattuale che permettendo la flessibilità dell’orario di lavoro e di conseguenza riducendo le assenze dei lavoratori ai quali viene consentito di gestire il proprio tempo in rapporto alle esigenze, consente una maggiore produttività per le imprese.

Il Job Sharing permette a due o più lavoratori di impegnarsi in solido nei confronti del datore di lavoro non esistendo leggi e principi generali in materia contrattuale che lo vietino; ognuno dei dipendenti è responsabile per intero del lavoro previsto nel contratto unico e quindi ha il dovere in caso di assenza del collega partner, di sostituirlo nell’orario di lavoro previsto.

Il contratto indicherà la percentuale di lavoro che ogni lavoratore dovrà svolgere in un tempo stabilito (settimana, mese, anno), mantenendo la possibilità, in caso di sopravvenute esigenze di uno dei partners, di modificare l’assetto di lavoro, con l’unico obbligo di informare preventivamente il datore di lavoro con cadenza almeno settimanale.

I lavoratori verranno retribuitui in rapporto alla prestazione realmente svolta e il calcolo delle prestazioni previdenziali sarà effettuato mese per mese, salvo conguaglio a fine anno a seguito dell’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

POLITICHE PER L'IMPIEGO: Job Sharing