POLITICHE PER L'IMPIEGO: CFL - Contratto di Formazione e Lavoro

I giovani di età compresa tra i 16 e i 29 e fino a 32 anni per il Sud e le aree svantaggiate (oltra i 32 anni per i portatori di handicap su proposta della Commissione Regionale per l’impego), possono accedere all'impiego nelle pubbliche amministrazioni attraverso un periodo della durata di due anni di formazione e lavoro.

Le disposizioni contenute nell'art. 44 Dlgs 29/93, comma 2, stabiliscono che, durante il biennio, i giovani dovranno svolgere le mansioni relative alla propria qualifica e nel contempo seguire corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento.

Tali corsi hanno lo scopo di potenziare la professionalità dei soggetti e aumentare la loro efficenza e produttività, consentendo la selezione dopo lo svolgimento della formazione.

Il trattamento economico, fissato dalla contrattazione collettiva, deve consistere in una quota parte della retribuzione.

Il contratto di formazione e lavoro (C.F.L.) è disciplinato dalla legge 863/1984, successivamente modificata ed integrata dalla legge 407/1990, dalla legge 29/91, per gli aspetti previdenziali, dall'art. 16 della legge 451/94, dalla più recente legge 608/96 e ultimamente dall'art. 15 della legge 196/97.

La normativa prevede la possibilità per i lavoratori di età compresa tra i 16 e i 32 anni di essere assunti presso:

le imprese, i gruppi di imprese, i consorzi e gli enti pubblici economici;
i professionisti iscritti in albi professionali;
le associazioni ( professionali, culturali, sportive ), le fondazioni, i sindacati; a condizione che detti datori di lavoro abbiano mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori assunti con contratto di formazione scaduto nei due anni che precedono l'ultima richiesta e che più del 50% del personale in servizio non sia già costituito da giovani reclutati con il CFL.
gli enti pubblici di ricerca

I datori di lavoro sono invogliati a ricorrere a questo tipo di contratto perché vi si prevedono alcune agevolazioni quali: sgravi fiscali e l'esclusione dal computo del personale in servizio quando è previsto un limite numerico per l'ottemperanza a determinati obblighi ( ad es. assunzioni obbligatorie ). Gli assunti con cfl invece, rientrano nel computo valido per l'applicazione dei licenziamenti.

L'assunzione avviene con richiesta nominativa all'ufficio del collocamento competente ed il contratto deve essere stipulato per iscritto.

La legge (451/94) configura due diverse tipologie di C.F.L.

1) finalizzata all'acquisizione di professionalità intermedie o elevate;

2) finalizzata all'inserimento professionale attraverso una esperienza lavorativa in grado di adeguare le capacità professionali del lavoratore alle esigenze produttive ed organizzative.

Gli incentivi contributivi a favore del datore di lavoro possono essere revocati in caso di inadempimento degli obblighi inerenti alla formazione.

Al termine del biennio, il datore di lavoro può concludere il rapporto, ovvero trasformarlo a tempo indeterminato, in questo caso i datori di lavoro del Sud hanno diritto al mantenimento degli incentivi per ulteriori 12 mesi.

La tasformazione avviene automaticamente, ove non sia stata rispettata la forma scritta richiesta dalla legge (art. 8, comma 7, legge 407/90).

Il ricorso al C.F.L. viene escluso per l'acquisizione di professionalità elementari, compiti generici o ripetitivi (art. 8, comma 5, L. 405/90).

La possibilità di procedere a nuove assunzioni tramite C.F.L. è condizionata alla trasformazione a tempo indeterminato di almeno il 60% delle precedenti (art. 16, comma 11, L. 451/1994).

Con Legge regionale n° 30/97 (art. 8) si concede ai datori di lavoro (imprese individuali, societari e cooperative nonchè consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative, lavoratori autonomi compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che trasformano a tempo indeterminato i C.F.L., un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo che va dal 13° mese al 72° mese dalla data di assunzione.

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