POLITICHE PER L'IMPIEGO: Borse di Lavoro
Le borse lavoro (Vedi Circolare Assessorato Lavoro n. 278/1997, pubbl. su G.U.R.S. parte prima n. 55 del 07/10/1997). costituiscono il secondo strumento, previsto dalla Legge 196/97, individuato dal Parlamento nazionale, per la lotta alla disoccupazione nelle aree del Mezzogiorno.
L'idea è di sovvenzionare il lavoro nel mercato, anzichè la disoccupazione o il lavoro fuori dal mercato, specialmente nel settore più dinamico e vitale delle imprese medio-piccole.
I disoccupati di lunga durata delle otto Regioni meridionali e delle province con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, potranno svolgere attività lavorativa per max 1 anno presso imprese con non più di 100 dipendenti, che non abbiano proceduto a licenziamenti nei 12 mesi precedenti, ricevendo dall'INPS il medesimo sussidio previsto per i lavoratori addetti ai l.s.u. .
Le imprese che, quindi non sopportano i costi relativi a questo personale, possono godere degli incentivi previsti in caso di assunzione al termine.
Le borse di lavoro possono essere svolte presso imprese appartenenti ai settori di attività S(manifattura) G(commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e delle cose), H(alberghi e ristoranti), I(trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), J(intermediazione monetaria e finanziaria), K(attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali e imprenditoriali).
Non possono riguardare le attività stagionali.
Le imprese che possono attivare le borse di lavoro sono quelle che alla data di dichiarazione di disponibilità abbiano almeno 2 dipendenti e non più di 100, ad eccezione delle imprese appartenenti al settore G che devono avere almeno cinque dipendenti e non più di 100.
Nel computo sono compresi i lavoratori assunti con C.F.L., apprendistato, reinserimento, mentre non sono riconpresi quelli con contratto a termine.
I lavoratori a part-time sono considerati pro-quote.
La durata delle borse di lavoro è articolata nel modo seguente:
a) presso le imprese sino a 15 dipendenti, la durata è di 11 mesi per i giovani senza diploma di scuola media secondaria o laurea e di 10 mesi per i giovani con diploma di scuola media secondaria o laurea;
b) presso le imprese con più di 15 dipendenti la durata è rispettivamente, per le stesse categorie, di 12 mesi e di 11 mesi;
c) presso le imprese appartenenti all'artigianato artistico la durata è sempre di 12 mesi.
Ai giovani viene erogato un sussidio da parte dell'INPS; l'impegno è di 20 ore settimanali per non più di 8 ore giornaliere.
L'INPS è autorizzata, nei limiti delle risorse fissate dal decreto del MdL, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione della borsa di lavoro, sulla base di una graduatoria provinciale elaborata tra le imprese aventi i seguenti requisiti di priorità, e succesivamente, le altre imprese, secondo l'ordine cronologico di presentazione e, in caso di pari dato, secondo le maggiori dimensioni dell'impresa:
a) imprese le cui dichiarazioni siano presentate dalle associazioni datoriali unitamente all'impegno delle medesime di erogare almeno 40 ore di formazione teorica, in modo collettivo, sulla normativa del lavoro e delle prevenzioni degli infortuni, un accordo con il sistema di formazione professionale regionale o con organismi convenzionati con il medesimo;
b) imprese artigiane il cui titolare si impegni e svolga attività formativa per almeno 40 ore con relazione del semplice affiancamento, in qualità di tutore, ovvero imprese appartenenti alle categorie ISTAT K-74, il cui titolare sia un libero professionista che assuma analogo impegno.