POLITICHE PER L'IMPIEGO: Apprendistato
La legge statale (196/97) contiene disposizioni per il rilancio dell'apprendistato e dei CFL. L'obiettivo cui la legge mira è quello di offrire alle imprese l'opportunità di reclutare e formare personale su misura e di ricevere un riconoscimento per l'impiego formativo profuso; nonchè offrire ai giovani garanzie di percorsi formativi certificati che non precludano la possibilità di rientri nei sistemi formativi con un riconoscimento dell'esperienza fatta.
All'apprendistato può accedere una platea di giovani di età compresa tra i 16 e i 24 anni e i 26 anni nelle aree degli obbiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE 2081/93 (28 anni per i soggetti portatori di handicap)
La durata varia dai 18 mesi a 4 anni; detti limiti sono elevati di due anni qualora l'apprendista sia portatore di handicap.
L'apprendistato può essere effettuato in tutte le imprese anche in quelle agricole e riguardare tutti i giovani indipendentemente dal titolo di studio.
Viene, inoltre, arricchita la componente formativa, pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo e di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Inoltre una delle novità previste dal "Patto per il lavoro" è larticolazione del sistema formativo che prevede lalternanza tra formazione interna allazienda (on the job) e formazione esterna (off the job) realizzabile grazie allintervento degli istituti di formazione professionale.
In via sperimentale possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutori nelle iniziative formative.
Con Legge regionale n° 30/97 (art. 6) si concede ai datori di lavoro (imprese individuali, societarie e cooperative, nonchè consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative, lavoratori autonomi compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali, organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che assumano a tempo indeterminato apprendisti qualificati, un contributo pari allo sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo che va dal 13° al 72° mese dalla data di assunzione.